L'11 giugno 2008 tra la SMI Sistema Moda Italia - Federazione Tessile e moda; e le OO.SS: F.E.M.C.A, F.I.L.T.E.A., U.I.L.T.A. si è stipulato il verbale di accordo per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro 28 maggio 2004 per i dipendenti addetti all'industria dell'abbigliamento tradizionale, informale e sportivo - camicerie - biancheria personale e da casa - confezioni in pelle e succedanei - divise e abiti da lavoro - corsetteria - cravatte, sciarpe e foulards - accessori dell'abbigliamento - oggetti cuciti in genere - bottoni ed articoli affini, addetti all'industria della maglieria, calzetteria e tessuti a maglia; addetti all'industria della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto ed articoli da caccia; addetti all'industria della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche; addetti all'industria cotoniera, liniera e delle fibre affini; addetti all'industria della tintoria, stamperia e finitura tessile per conto proprio e per conto terzi.
Decorrenza
e durata
Il contratto decorre dal 1° aprile 2008 e scadrà per la parte
economica il 31 marzo 2010 e per la parte normativa il 31 marzo
2012.
I singoli istituti modificati o introdotti dal presente accordo,
decorrono dall'11 giugno 2008, ove non sia specificamente indicata
una diversa decorrenza. Sono fatte salve le decorrenze e le scadenze
indicate per la parte economica.
Retribuzione
Le Parti hanno concordato i nuovi minimi tabellari secondo i valori
mensili e le scadenze sotto indicate:
|
Liv. |
Aumenti |
Minimi |
Aumenti
al |
Minimi |
Aumenti
al |
Minimi |
|
8 |
48,14 |
1.746,84 |
38,00 |
1.784,84 |
32,93 |
1.817,77 |
|
7 |
44,08 |
1.656,80 |
34,80 |
1.691,60 |
30,16 |
1.721,76 |
|
6 |
42,56 |
1.547,67 |
33,60 |
1.581,27 |
29,12 |
1.610,39 |
|
5 |
40,03 |
1.447,57 |
31,60 |
1.479,17 |
27,38 |
1.506,56 |
|
4 |
39,02 |
1.369,27 |
30,80 |
1.400,07 |
26,69 |
1.426,76 |
|
3 super |
38,00 |
1.339,80 |
30,00 |
1.369,80 |
26,00 |
1.395,80 |
|
3 |
36,99 |
1.311,02 |
29,20 |
1.340,22 |
25,30 |
1.365,52 |
|
2 super |
35,47 |
1.277,06 |
28,00 |
1.305,06 |
24,26 |
1.329,32 |
|
2 |
34,96 |
1.247,30 |
27,60 |
1.274,90 |
23,92 |
1.298,81 |
|
1 |
21,03 |
1.040,13 |
16,60 |
1.056,73 |
14,38 |
1.071,11 |
Viaggiatori o piazzisti
|
Categorie |
Aumenti
al |
Minimi |
Aumenti
al |
Minimi |
Aumenti
al |
Minimi |
|
1 |
42,56 |
1.547,67 |
33,60 |
1.581,27 |
29,12 |
1.610,39 |
|
2 |
40,03 |
1.447,57 |
31,60 |
1.479,17 |
27,38 |
1.506,56 |
Una tantum
L'importo una tantum di euro 114 lordi verrà erogato con la retribuzione
del mese di giugno 2008 e sarà corrisposto ai lavoratori in forza
alla data dell'11 giugno 2008. Tale importo è commisurato all'anzianità
di servizio maturata nel periodo 1° aprile - 30 giugno 2008 con
riduzione proporzionale per i casi di servizio militare, aspettativa,
congedo parentale, cassa integrazione guadagni a zero ore.
Apprendistato professionalizzante
|
Età |
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni |
||||
|
Durata |
Livelli |
Durata |
Primo |
Secondo |
Terzo |
|
8 |
72 |
20 |
20 |
32 |
|
|
7 |
72 |
20 |
20 |
32 |
|
|
6 |
72 |
20 |
20 |
32 |
|
|
5 |
66 |
20 |
20 |
26 |
|
|
4 |
60 |
18 |
18 |
24 |
|
|
3 e 3 super |
54 |
16 |
16 |
22 |
|
|
2 e 2 super |
42 |
14 |
14 |
14 |
|
|
Una riduzione fino a 6 mesi del periodo di apprendistato professionalizzante, applicabile sul terzo periodo della tabella sopra riportata, è riconosciuta ai lavoratori che - prima del contratto di apprendistato - abbiano svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio. |
|||||
|
Inquadramento |
L'inquadramento
e il relativo trattamento economico è così determinato: |
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|
Apprendistato presso altri datori di lavoro |
Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempreché riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi. Saranno inoltre computati, ai fini delle durate dell'apprendistato professionalizzante previste nel presente articolo, i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto - dovere di istruzione e formazione. |
||||
|
Formazione |
Ai fini
del conseguimento della qualificazione vengono dedicate
alla formazione 120 ore medie annue retribuite. |
||||
|
Tutor |
La funzione
di tutore può essere svolta da un unico referente formativo
aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. |
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Orario
di lavoro
L'orario di lavoro normalmente è di 40 ore settimanali e di 8 ore
giornaliere distribuite normalmente nei primi 5 giorni della settimana.
Fermo restando l'insieme della normativa sull'orario di lavoro e
sul lavoro straordinario i lavoratori fruiscono delle seguenti riduzioni
complessive annue dell'orario di lavoro:
|
lavoratori giornalieri |
56 ore |
|
addetti alle squadre di cui al comma 4 dell'art. 40 del contratto |
52 ore |
|
addetti alle squadre di cui al comma 4 dell'art. 40 del presente contratto se operanti su turno notturno per almeno 50 notti l'anno di prestazione effettiva, da calcolarsi in rapporto alle prestazioni notturne maturate nell'anno precedente |
ulteriori 8 ore |
|
addetti di aziende in cui l'utilizzo degli impianti avviene per sei giorni settimanali con prestazione lavorativa di cinque giorni (schema 5 x 8 con riposo a scorrimento) |
64 ore; riduzione annua di ulteriori 8 ore al raggiungimento di almeno 50 notti l'anno di prestazione effettiva, per i turnisti addetti al lavoro a squadre se operanti a turno notturno, da calcolarsi in rapporto alle prestazioni notturne maturate nell'anno precedente |
|
addetti di aziende in cui l'utilizzo degli impianti avviene per sei giorni settimanali con prestazione lavorativa su sei giorni |
36 ore settimanali a parità di retribuzione; riduzione annua dell'orario di lavoro di 24 ore |
Clausole
flessibile ed elastiche
È facoltà delle parti apporre al contratto di lavoro a tempo parziale
o all'accordo di trasformazione del rapporto da tempo pieno a
tempo parziale, clausole che consentano la variazione della collocazione
temporale della prestazione lavorativa (clausole flessibili) e/o,
per i rapporti di tipo verticale o misto, clausole che consentano
la variazione in aumento della prestazione lavorativa (clausole
elastiche).
Tali clausole potranno essere attivate dal datore di lavoro con
un preavviso minimo di tre giorni e dovranno prevedere, a titolo
di compensazione, il pagamento di una maggiorazione forfettaria
del 15%. Tuttavia, la variazione della collocazione temporale
della prestazione e la sua variazione in aumento non danno diritto
alla compensazione nei casi in cui le suddette variazioni siano
espressamente richieste dal lavoratore interessato per sue necessità
o scelte.
Per le sole clausole elastiche, il limite di massima variabilità
in aumento della durata della prestazione lavorativa è fissato
nel 50% dell'orario contrattuale.
Previdenza
complementare
A decorrere dal 1° gennaio 2009 il contributo paritetico a carico
dell'azienda e del lavoratore, previsto al punto d) del verbale
di accordo 17 settembre 1997 istitutivo del fondo Previmoda è
elevato all'1,20%. Resta salva la possibilità per il lavoratore
di versare un contributo superiore, secondo quanto previsto da
Previmoda.
Inoltre, le parti convengono sui seguenti punti, aventi decorrenza
dal 1° gennaio 2009:
- facoltà per i lavoratori di versare contributi forfettari volontari
una tantum, qualora la contrattazione aziendale lo preveda;
- iscrizione al fondo per i lavoratori con contratti a tempo determinato
di durata superiore a tre mesi;
- consentire il primo versamento al fondo con decorrenza dal mese
in cui avviene l'iscrizione.
Tra gli altri Istituti oggetto dell'Accordo si menzionano il contratto
a tempo determinato, il periodo di prova, la disciplina per i
lavoratori disabili diversamente abili, la flessibilità dell'orario
contrattuale di lavoro, il lavoro straordinario, la banca ore,
il lavoro a tempo parziale, le trasferte, l'inquadramento unico
dei lavoratori, i permessi, le assenze, le aspettative, la malattia
e l'infortunio non sul lavoro, i provvedimenti disciplinari, le
norme per il licenziamento, il premio di produzione per i lavoratori
dell'industria laniera.