Tessili (industria): stipulato l'accordo di rinnovo

L'11 giugno 2008 tra la SMI Sistema Moda Italia - Federazione Tessile e moda; e le OO.SS: F.E.M.C.A, F.I.L.T.E.A., U.I.L.T.A. si è stipulato il verbale di accordo per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro 28 maggio 2004 per i dipendenti addetti all'industria dell'abbigliamento tradizionale, informale e sportivo - camicerie - biancheria personale e da casa - confezioni in pelle e succedanei - divise e abiti da lavoro - corsetteria - cravatte, sciarpe e foulards - accessori dell'abbigliamento - oggetti cuciti in genere - bottoni ed articoli affini, addetti all'industria della maglieria, calzetteria e tessuti a maglia; addetti all'industria della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto ed articoli da caccia; addetti all'industria della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche; addetti all'industria cotoniera, liniera e delle fibre affini; addetti all'industria della tintoria, stamperia e finitura tessile per conto proprio e per conto terzi.

Decorrenza e durata
Il contratto decorre dal 1° aprile 2008 e scadrà per la parte economica il 31 marzo 2010 e per la parte normativa il 31 marzo 2012.
I singoli istituti modificati o introdotti dal presente accordo, decorrono dall'11 giugno 2008, ove non sia specificamente indicata una diversa decorrenza. Sono fatte salve le decorrenze e le scadenze indicate per la parte economica.

Retribuzione
Le Parti hanno concordato i nuovi minimi tabellari secondo i valori mensili e le scadenze sotto indicate:

Liv.

Aumenti 
al
1.7.2008

Minimi 
al
1.7.2008

Aumenti al
1.4.2009

Minimi 
al
1.4.2009

Aumenti al
1.12.2009

Minimi 
al
1.12.2009

8

48,14

1.746,84

38,00

1.784,84

32,93

1.817,77

7

44,08

1.656,80

34,80

1.691,60

30,16

1.721,76

6

42,56

1.547,67

33,60

1.581,27

29,12

1.610,39

5

40,03

1.447,57

31,60

1.479,17

27,38

1.506,56

4

39,02

1.369,27

30,80

1.400,07

26,69

1.426,76

3 super

38,00

1.339,80

30,00

1.369,80

26,00

1.395,80

3

36,99

1.311,02

29,20

1.340,22

25,30

1.365,52

2 super

35,47

1.277,06

28,00

1.305,06

24,26

1.329,32

2

34,96

1.247,30

27,60

1.274,90

23,92

1.298,81

1

21,03

1.040,13

16,60

1.056,73

14,38

1.071,11

Viaggiatori o piazzisti

Categorie

Aumenti al
1.7.2008

Minimi 
al
1.7.2008

Aumenti al
1.04.2009

Minimi 
al
1.4.2009

Aumenti al
1.12.2009

Minimi 
al
1.12.2009

1

42,56

1.547,67

33,60

1.581,27

29,12

1.610,39

2

40,03

1.447,57

31,60

1.479,17

27,38

1.506,56

Una tantum
L'importo una tantum di euro 114 lordi verrà erogato con la retribuzione del mese di giugno 2008 e sarà corrisposto ai lavoratori in forza alla data dell'11 giugno 2008. Tale importo è commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo 1° aprile - 30 giugno 2008 con riduzione proporzionale per i casi di servizio militare, aspettativa, congedo parentale, cassa integrazione guadagni a zero ore.

Apprendistato professionalizzante

Età

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni

Durata

Livelli

Durata
Complessiva
Mesi

Primo
Periodo
Mesi

Secondo
Periodo
Mesi

Terzo
Periodo
Mesi

8

72

20

20

32

7

72

20

20

32

6

72

20

20

32

5

66

20

20

26

4

60

18

18

24

3 e 3 super

54

16

16

22

2 e 2 super

42

14

14

14

Una riduzione fino a 6 mesi del periodo di apprendistato professionalizzante, applicabile sul terzo periodo della tabella sopra riportata, è riconosciuta ai lavoratori che - prima del contratto di apprendistato - abbiano svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio.

Inquadramento

L'inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato:
- nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale;
- nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale;
- nel terzo e ultimo periodo: inquadramento al livello di destinazione finale.
Gli apprendisti con destinazione finale al secondo o secondo livello super saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall'inizio del secondo periodo di apprendistato.

Apprendistato presso altri datori di lavoro

Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempreché riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi. Saranno inoltre computati, ai fini delle durate dell'apprendistato professionalizzante previste nel presente articolo, i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto - dovere di istruzione e formazione.

Formazione

Ai fini del conseguimento della qualificazione vengono dedicate alla formazione 120 ore medie annue retribuite.
La definizione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante compete alle Regioni, d'intesa con le associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano regionale.
Le organizzazioni di categoria stipulanti il contratto, tuttavia, ribadiscono che attraverso l'Organismo Bilaterale Nazionale Tessile Abbigliamento Moda intendono concorrere alla definizione dei profili professionali, dei contenuti della formazione e degli standard minimi di competenza.
Le imprese formative possono erogare formazione interna ai loro apprendisti e a quelli delle imprese del loro Gruppo. Tale capacità formativa interna è espressamente dichiarata dal datore di lavoro e comunicata all'OBN-TAM avente sede presso SMI, allegando copia del piano formativo individuale.

Tutor

La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti.
Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro.

Orario di lavoro
L'orario di lavoro normalmente è di 40 ore settimanali e di 8 ore giornaliere distribuite normalmente nei primi 5 giorni della settimana. Fermo restando l'insieme della normativa sull'orario di lavoro e sul lavoro straordinario i lavoratori fruiscono delle seguenti riduzioni complessive annue dell'orario di lavoro:

lavoratori giornalieri

56 ore

addetti alle squadre di cui al comma 4 dell'art. 40 del contratto

52 ore

addetti alle squadre di cui al comma 4 dell'art. 40 del presente contratto se operanti su turno notturno per almeno 50 notti l'anno di prestazione effettiva, da calcolarsi in rapporto alle prestazioni notturne maturate nell'anno precedente

ulteriori 8 ore

addetti di aziende in cui l'utilizzo degli impianti avviene per sei giorni settimanali con prestazione lavorativa di cinque giorni (schema 5 x 8 con riposo a scorrimento)

64 ore; riduzione annua di ulteriori 8 ore al raggiungimento di almeno 50 notti l'anno di prestazione effettiva, per i turnisti addetti al lavoro a squadre se operanti a turno notturno, da calcolarsi in rapporto alle prestazioni notturne maturate nell'anno precedente

addetti di aziende in cui l'utilizzo degli impianti avviene per sei giorni settimanali con prestazione lavorativa su sei giorni

36 ore settimanali a parità di retribuzione; riduzione annua dell'orario di lavoro di 24 ore

Clausole flessibile ed elastiche
È facoltà delle parti apporre al contratto di lavoro a tempo parziale o all'accordo di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, clausole che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole flessibili) e/o, per i rapporti di tipo verticale o misto, clausole che consentano la variazione in aumento della prestazione lavorativa (clausole elastiche).
Tali clausole potranno essere attivate dal datore di lavoro con un preavviso minimo di tre giorni e dovranno prevedere, a titolo di compensazione, il pagamento di una maggiorazione forfettaria del 15%. Tuttavia, la variazione della collocazione temporale della prestazione e la sua variazione in aumento non danno diritto alla compensazione nei casi in cui le suddette variazioni siano espressamente richieste dal lavoratore interessato per sue necessità o scelte.
Per le sole clausole elastiche, il limite di massima variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa è fissato nel 50% dell'orario contrattuale.

Previdenza complementare
A decorrere dal 1° gennaio 2009 il contributo paritetico a carico dell'azienda e del lavoratore, previsto al punto d) del verbale di accordo 17 settembre 1997 istitutivo del fondo Previmoda è elevato all'1,20%. Resta salva la possibilità per il lavoratore di versare un contributo superiore, secondo quanto previsto da Previmoda.
Inoltre, le parti convengono sui seguenti punti, aventi decorrenza dal 1° gennaio 2009:
- facoltà per i lavoratori di versare contributi forfettari volontari una tantum, qualora la contrattazione aziendale lo preveda;
- iscrizione al fondo per i lavoratori con contratti a tempo determinato di durata superiore a tre mesi;
- consentire il primo versamento al fondo con decorrenza dal mese in cui avviene l'iscrizione.
Tra gli altri Istituti oggetto dell'Accordo si menzionano il contratto a tempo determinato, il periodo di prova, la disciplina per i lavoratori disabili diversamente abili, la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro, il lavoro straordinario, la banca ore, il lavoro a tempo parziale, le trasferte, l'inquadramento unico dei lavoratori, i permessi, le assenze, le aspettative, la malattia e l'infortunio non sul lavoro, i provvedimenti disciplinari, le norme per il licenziamento, il premio di produzione per i lavoratori dell'industria laniera.