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Il 3 aprile 2007 tra
la FEDERUTILITY e OO.SS. SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL è stata convenuta
l'accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese esercenti
servizi di telecomunicazioni del 28 giugno 2000.
Decorrenza
e durata
Il contratto, salvo quanto diversamente previsto per i singoli istituti,
decorre dal 1° gennaio 2005 e scade:
- il 31 dicembre 2006 per la parte economica;
- il 31 dicembre 2008 per la parte normativa.
Retribuzione
Le parti hanno convenuto aumenti retributivi secondo gli importi e le
scadenze di seguito indicati.
In mancanza di uno specifico riferimento nel rinnovo contrattuale, si
ritiene che le differenze retributive debbano essere erogate con la prima
retribuzione utile successiva alla data di stipula dell'accordo di rinnovo.
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Livelli
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Par.
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Minimi
all'31.12.2005
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Aumenti
dall'1.1.2006
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Minimi
dall'1.1.2006
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Aumenti
dall'1.10.2006
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Minimi
dall'1.10.2006
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Quadri
- 7°
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222
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1.038,06
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82,73
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1.120,79
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51,02
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1.171,81
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6°
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198
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923,26
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73,79
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997,05
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45,50
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1.042,55
|
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5°
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161
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752,32
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60,00
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812,32
|
37,00
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849,32
|
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4°
|
145
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678,73
|
54,04
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732,77
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33,32
|
766,09
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3°
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133
|
620,71
|
49,57
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670,28
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30,57
|
700,85
|
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2°
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118
|
550,62
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43,98
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594,60
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27,12
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621,72
|
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1°
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100
|
467,10
|
37,27
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504,37
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22,98
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527,35
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I nuovi minimi sono
stati ottenuti per il tramite del criterio della parametrizzazione. Si
riporta un esempio. Considerato che il parametro di riferimento è 161
(5° Livello), l'aumento del minimo retributivo è determinato dal seguente
calcolo:
- incremento dal 1° gennaio 2006: 60 euro
- incremento 6° livello: 60/161 x 198= 73,79
- incremento dal 1 ottobre 2006: 37 euro
- incremento 2° livello: 37/161 x 118= 27,12
Una
Tantum
Ai lavoratori in forza alla data del 3 aprile 2007 sarà erogato, un importo
"una tantum" di euro 500 lordi, riparametrato nella misura di cui alla
tabella che segue, corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi
quanti sono i mesi di servizio prestati nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre
2005 e sarà corrisposto con le prime competenze utili successive alla
stipulazione dell'accordo.
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Livelli
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Parametro
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Importo
dell'"una tantum"
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Quadri
- 7°
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222
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689,44
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6°
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198
|
614,92
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5°
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161
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500,00
|
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4°
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145
|
450,32
|
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3°
|
133
|
413,04
|
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2°
|
118
|
366,46
|
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1°
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100
|
310,56
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La frazione di mese
superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero. Detto importo
sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale. Nel caso di risoluzione
del rapporto di lavoro il suddetto importo verrà corrisposto all'atto
della liquidazione delle competenze, in proposito verrà effettuata una
apposita ricognizione delle eventuali cessazioni intervenute nel periodo
interessato.
Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto
ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti
di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale,
ed è quindi, comprensivo degli stessi.
Apprendistato professionalizzante
Le parti hanno inteso concordare la regolamentazione dell'apprendistato
professionalizzante considerandolo uno specifico rapporto di lavoro finalizzato
a far conseguire al lavoratore, attraverso una mirata formazione, un'idonea
qualificazione professionale nell'obiettivo di favorite lo sviluppo, anche
qualitativo, dell'occupazione nelle aziende che applicano il C.C.N.L..
Dal punto di vista operativo, la disciplina si ritiene esecutiva poiché
l'accordo, oltre a disciplinare il rapporto, regolamenta la formazione
distinguendo le figure professionali e le relative competenze (come da
allegato cui si rimanda). Tale tipo di regolamentazione della formazione
è idonea a soddisfare i requisiti del regime transitorio disposto dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80.
Si riportano di seguito gli elementi caratterizzanti la disciplina dell'apprendistato
professionalizzante:
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ETÀ
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Il contratto
di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i
giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti. Lo stesso
potrà altresì essere stipulato con giovani che abbiano compiuto
i 17 anni di età e siano in possesso di una qualifica professionale
conseguita ai sensi della legge 28.3.2003 n. 53.
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SOGGETTI
DESTINATARI
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Il contratto
di apprendistato professionalizzante può prevedere il raggiungimento:
- di una qualificazione specialistico/gestionale, con inquadramento,
al termine della durata contrattuale e del completamento del piano
formativo individuale, ai livelli categoriali 5°, 6° e 7°,
- di una qualificazione tecnico/operativa con inquadramento, al
termine della durata contrattuale e del completamento del piano
formativo individuale, ai livelli 3° e 4°.
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PERIODO
DI PROVA
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Può essere consentito
un periodo di prova di durata:
- non superiore a 2 mesi per il livello di inquadramento finale
6° e 7°
- non superiore ad un mese negli altri casi.
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DURATA
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La durata massima
del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai
fini dell'inquadramento è la seguente:
A) Lavoratori in possesso di laurea
Totale mesi 30: I° periodo mesi 15 II° periodo mesi 15
I suddetti periodi sono aumentati rispettivamente di sei mesi (periodo
totale) e tre (I° e II° periodo) mesi per i lavoratori in possesso
di diploma di laurea di I° livello (Laurea breve) o di laurea non
coerente con la qualificazione professionali da acquisire.
B) Lavoratori in possesso di diploma
Totale mesi 42: I° periodo mesi 21 II° periodo mesi 21
I suddetti periodi sono aumentati rispettivamente di sei mesi (periodo
totale) e tre (I° e II° periodo) mesi per i lavoratori in possesso
di diploma non coerente con la qualificazione professionale da acquisire
C) Lavoratori in possesso di titolo di studio non superiore a quello
della scuola dell'obbligo
Totale mesi 54: I° periodo mesi 27 II° periodo mesi 27
Una riduzione fino a sei mesi del periodo di apprendistato professionalizzante
(applicabile sul secondo periodo delle tabelle sopra riportate)
è riconosciuta ai lavoratori che prima del contratto di apprendistato
abbiano svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata
di stage o tirocinio.
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INQUADRAMENTO
E RETRIBUZIONE
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- nel primo periodo
di apprendistato professionalizzante il lavoratore è inquadrato
2 livelli sotto quello di destinazione finale;
- nel secondo periodo il lavoratore è inquadrato 1 livello sotto
quello di destinazione finale.
Gli apprendisti con destinazione finale al 3° livello, saranno inizialmente
inquadrati al 2° livello.
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FORMAZIONE
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La quantità di
ore di formazione formale sarà pari a 120 ore medie annue e sarà
articolata in formazione di base, trasversale e tecnico professionale.
In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale
quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza
e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti
e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del
ciclo produttivo, competenze relazionali. Tale formazione sarà pari
ad un terzo del monte ore annuo previsto. Sarà collocata all'inizio
del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene,
sicurezza e prevenzione antinfortunistica.
La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza on the
job e in affiancamento. La formazione formale può essere esterna
o interna all'azienda.
Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della
stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di:
- risorse umane idonee a trasferire competenze,
- tutor con formazione e competenza adeguate,
- nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle
dimensioni aziendali.
Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata
dal datore di lavoro nel contratto di assunzione.
Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità
dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale
i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere
situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate
anche in altra regione.
Le parti hanno inteso definire i profili formativi in un apposito
allegato (cui si rimanda) che forma parte integrante del contratto.
In tal senso sono state individuate le seguenti attività in cui
sviluppare le specifiche competenze degli apprendisti:
- Attività di vendita e supporto alla clientela
- Attività tecniche
- Attività amministrative
- Attività di gestione ambiente web.
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Tra
i vari istituti disciplinati dall'accordo di rinnovo si menzionano i seguenti:
contratto di lavoro a tempo determinato, somministrazione a tempo determinato,
contratto a tempo parziale, contratto di inserimento, telelavoro, tutela
della maternità e paternità, inquadramento professionale, lavoro festivo
e lavoro notturno, banca ore, ecc.
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