Telecomunicazioni: siglato l'accordo per il rinnovo del c.c.n.l.
Accordo di Rinnovo 03/04/2007

Il 3 aprile 2007 tra la FEDERUTILITY e OO.SS. SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL è stata convenuta l'accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese esercenti servizi di telecomunicazioni del 28 giugno 2000.

Decorrenza e durata
Il contratto, salvo quanto diversamente previsto per i singoli istituti, decorre dal 1° gennaio 2005 e scade:
- il 31 dicembre 2006 per la parte economica;
- il 31 dicembre 2008 per la parte normativa.

Retribuzione
Le parti hanno convenuto aumenti retributivi secondo gli importi e le scadenze di seguito indicati.
In mancanza di uno specifico riferimento nel rinnovo contrattuale, si ritiene che le differenze retributive debbano essere erogate con la prima retribuzione utile successiva alla data di stipula dell'accordo di rinnovo.

Livelli

Par.

Minimi all'31.12.2005

Aumenti dall'1.1.2006

Minimi dall'1.1.2006

Aumenti dall'1.10.2006

Minimi dall'1.10.2006

Quadri - 7°

222

1.038,06

82,73

1.120,79

51,02

1.171,81

198

923,26

73,79

997,05

45,50

1.042,55

161

752,32

60,00

812,32

37,00

849,32

145

678,73

54,04

732,77

33,32

766,09

133

620,71

49,57

670,28

30,57

700,85

118

550,62

43,98

594,60

27,12

621,72

100

467,10

37,27

504,37

22,98

527,35

I nuovi minimi sono stati ottenuti per il tramite del criterio della parametrizzazione. Si riporta un esempio. Considerato che il parametro di riferimento è 161 (5° Livello), l'aumento del minimo retributivo è determinato dal seguente calcolo:
- incremento dal 1° gennaio 2006: 60 euro
- incremento 6° livello: 60/161 x 198= 73,79
- incremento dal 1 ottobre 2006: 37 euro
- incremento 2° livello: 37/161 x 118= 27,12

Una Tantum
Ai lavoratori in forza alla data del 3 aprile 2007 sarà erogato, un importo "una tantum" di euro 500 lordi, riparametrato nella misura di cui alla tabella che segue, corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestati nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2005 e sarà corrisposto con le prime competenze utili successive alla stipulazione dell'accordo.

Livelli

Parametro

Importo dell'"una tantum"

Quadri - 7°

222

689,44

198

614,92

161

500,00

145

450,32

133

413,04

118

366,46

100

310,56

La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero. Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze, in proposito verrà effettuata una apposita ricognizione delle eventuali cessazioni intervenute nel periodo interessato.
Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi.

Apprendistato professionalizzante
Le parti hanno inteso concordare la regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante considerandolo uno specifico rapporto di lavoro finalizzato a far conseguire al lavoratore, attraverso una mirata formazione, un'idonea qualificazione professionale nell'obiettivo di favorite lo sviluppo, anche qualitativo, dell'occupazione nelle aziende che applicano il C.C.N.L..
Dal punto di vista operativo, la disciplina si ritiene esecutiva poiché l'accordo, oltre a disciplinare il rapporto, regolamenta la formazione distinguendo le figure professionali e le relative competenze (come da allegato cui si rimanda). Tale tipo di regolamentazione della formazione è idonea a soddisfare i requisiti del regime transitorio disposto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
Si riportano di seguito gli elementi caratterizzanti la disciplina dell'apprendistato professionalizzante:

ETÀ

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti. Lo stesso potrà altresì essere stipulato con giovani che abbiano compiuto i 17 anni di età e siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28.3.2003 n. 53.

SOGGETTI DESTINATARI

Il contratto di apprendistato professionalizzante può prevedere il raggiungimento:
- di una qualificazione specialistico/gestionale, con inquadramento, al termine della durata contrattuale e del completamento del piano formativo individuale, ai livelli categoriali 5°, 6° e 7°,
- di una qualificazione tecnico/operativa con inquadramento, al termine della durata contrattuale e del completamento del piano formativo individuale, ai livelli 3° e 4°.

PERIODO DI PROVA

Può essere consentito un periodo di prova di durata:
- non superiore a 2 mesi per il livello di inquadramento finale 6° e 7°
- non superiore ad un mese negli altri casi.

DURATA

La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini dell'inquadramento è la seguente:
A) Lavoratori in possesso di laurea
Totale mesi 30: I° periodo mesi 15 II° periodo mesi 15
I suddetti periodi sono aumentati rispettivamente di sei mesi (periodo totale) e tre (I° e II° periodo) mesi per i lavoratori in possesso di diploma di laurea di I° livello (Laurea breve) o di laurea non coerente con la qualificazione professionali da acquisire.
B) Lavoratori in possesso di diploma
Totale mesi 42: I° periodo mesi 21 II° periodo mesi 21
I suddetti periodi sono aumentati rispettivamente di sei mesi (periodo totale) e tre (I° e II° periodo) mesi per i lavoratori in possesso di diploma non coerente con la qualificazione professionale da acquisire
C) Lavoratori in possesso di titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo
Totale mesi 54: I° periodo mesi 27 II° periodo mesi 27
Una riduzione fino a sei mesi del periodo di apprendistato professionalizzante (applicabile sul secondo periodo delle tabelle sopra riportate) è riconosciuta ai lavoratori che prima del contratto di apprendistato abbiano svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio.

INQUADRAMENTO E RETRIBUZIONE

- nel primo periodo di apprendistato professionalizzante il lavoratore è inquadrato 2 livelli sotto quello di destinazione finale;
- nel secondo periodo il lavoratore è inquadrato 1 livello sotto quello di destinazione finale.
Gli apprendisti con destinazione finale al 3° livello, saranno inizialmente inquadrati al 2° livello.

FORMAZIONE

La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore medie annue e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico professionale.
In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Tale formazione sarà pari ad un terzo del monte ore annuo previsto. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica.
La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza on the job e in affiancamento. La formazione formale può essere esterna o interna all'azienda.
Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di:
- risorse umane idonee a trasferire competenze,
- tutor con formazione e competenza adeguate,
- nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali.
Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione.
Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate anche in altra regione.
Le parti hanno inteso definire i profili formativi in un apposito allegato (cui si rimanda) che forma parte integrante del contratto. In tal senso sono state individuate le seguenti attività in cui sviluppare le specifiche competenze degli apprendisti:
- Attività di vendita e supporto alla clientela
- Attività tecniche
- Attività amministrative
- Attività di gestione ambiente web.

Tra i vari istituti disciplinati dall'accordo di rinnovo si menzionano i seguenti: contratto di lavoro a tempo determinato, somministrazione a tempo determinato, contratto a tempo parziale, contratto di inserimento, telelavoro, tutela della maternità e paternità, inquadramento professionale, lavoro festivo e lavoro notturno, banca ore, ecc.