CASSA
INTEGRAZIONE GUADAGNI EDILIZIA
Sommario
1.
Aziende interessate
2.
Lavoratori beneficiari
3.
Cause d'intervento
4.
Domanda di ammissione al trattamento
di integrazione
5.
Autorizzazione all'integrazione
salariale
6.
Ammontare e corresponsione delle
integrazioni salariali
7.
Durata dell'integrazione
8.
Rimborso delle integrazioni
salariali
9.
Particolari adempimenti dei datori
di lavoro
10.
Riconoscimento dei periodi di
sospensione dal lavoro ai fini della maturazione e della misura del diritto alla
pensione
11.
Disciplina speciale ex L. n. 223/91.
1.
Aziende interessate
Nell'ambito
degli interventi ordinari della Cassa integrazione guadagni, quelli concernenti
il settore edile e dei materiali lapidei sono regolati da una normativa
specifica.
Tale
normativa si applica:
A) alle
aziende industriali e artigiane operanti nel settore dell'edilizia e affini, ad
esempio, oltre quelle dedite a costruzioni edili, le aziende di costruzione
stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche, esercenti linee elettriche e
telefoniche, nonchè di opere per acquedotti, gas e fognature (art. 1, L. n.
77/1963; art. 1, L. n. 14/1970; INPS circ. n. 50581/1963).
B) alle
aziende industriali esercenti le attività di escavazione e lavorazione di
materiali lapidei (art. 1, L. n. 1058/1971).
Nel concetto
di lavorazione è ricompresa la sola trattazione del materiale nel suo stato
naturale, mentre ne sono escluse le attività che ne modifichino le
caratteristiche chimico fisiche o che comunque conducano attraverso l'aggiunta
di materiali leganti alla produzione di un manufatto.
Si
considerano di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei le seguenti
attività:
-
escavazione del marmo; escavazione dell'alabastro; escavazione del granito,
diorite, quarzite, sienite; escavazione del travertino; escavazione delle
ardesie; escavazione delle pietre silicee; escavazione delle pietre calcaree;
escavazione dei tufi e delle pietre affini (pozzolana, pietra pomice, trachite,
serizzo, pietra arenaria);
- segatura,
lavorazione dei sopraddetti materiali;
- produzione
dei granulati, cubetti, polveri e similari;
- produzione
di pietrame e pietrisco;
-
lavorazione delle selci;
- produzione
di sabbia (sia silicea che ferrifera) e ghiaia, comprensiva dell'attività
preliminare di estrazione del materiale);
-
lavorazioni di marmi compositi (formati in blocchi).
Sono invece
escluse le attività di escavazione di gesso, scagliola, argilla, marna, tripolo,
talco, farine fossili, caolino (v. INPS circc. n. 52716/1972; n. 60998/1972; n.
61920/1973).
C) alle
aziende artigiane esercenti le attività di escavazione e lavorazione di cui
sopra, a condizione che la lavorazione sia strettamente collegata sotto il
profilo strutturale ed organizzativo all'attività di escavazione (art. 1, L. n.
1058/1971).
Avuto
pertanto riguardo allo stretto collegamento che deve sussistere fra le due
attività ai fini in esame, sono escluse dal campo di applicazione della
disciplina in oggetto:
- le aziende
esercenti esclusivamente la lavorazione dei materiali lapidei;
- i
lavoratori addetti alla lavorazione del materiale, quando tale attività venga svolta in laboratori con
strutture e organizzazione distinte dall'attività di escavazione.
Nel caso di
aziende esercenti promiscuamente attività di escavazione e/o lavorazione del
materiale lapideo e della successiva attività di trasformazione, trovano
applicazione i seguenti criteri:
- sono
escluse le attività di escavazione e/o lavorazione strettamente collegate e
subordinate all'attività di trasformazione rispetto alla quale si pongono come
prima fase del ciclo produttivo;
- qualora
invece le attività di escavazione e/o lavorazione e quella di trasformazione
possono considerarsi indipendenti nel senso che il materiale estratto e/o
lavorato è destinato alla trasformazione soltanto nei limiti del fabbisogno
aziendale ed ha, invece, in misura prevalente, una destinazione diversa, le due
attività saranno considerate separatamente, se organizzate autonomamente con
operai stabilmente ed esclusivamente addetti a ciascuna di esse. Nel caso
contrario si dovrà tener conto della prevalenza nel complesso aziendale delle
singole attività esercitate, desumibile da vari fattori quali, ad esempio,
l'organizzazione aziendale, l'attrezzatura degli impianti e dei macchinari, il
fatturato (v. INPS circ. n. 60998/1972).
2.
Lavoratori beneficiari
Per
individuare i lavoratori beneficiari di tale trattamento si rinvia a quanto
esposto nell'argomento Cassa integrazione guadagni
industria.
Lavoratori
dimissionari
Nel settore
edile, a norma dell'art. 7, L. n. 427/1975 il lavoratore che, durante il periodo
di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, si dimetta perchè assunto,
anche all'estero, in altra azienda dello stesso settore (a tal fine il settore
edile va tenuto distinto dal lapideo), non perde il diritto alla integrazione
salariale fino alla cessazione del precedente rapporto di lavoro, purchè
dimostri tale circostanza con un'apposita dichiarazione (INPS circc. n.
62773/1975; n. 5452/1982)
3.
Cause di intervento
In base
all'art. 1, L. n. 77/1963, l'integrazione salariale viene corrisposta ai
lavoratori che vengono sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni ad orario
ridotto per effetto di intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al
datore di lavoro o ai lavoratori.
Come
precisato dall'INPS con circolare n. 50581/1963, per intemperie stagionali
debbono considerarsi tutte quelle cause di ordine meteorologico che impediscano
la normale prosecuzione dell'attività lavorativa in qualsiasi periodo dell'anno.
Al riguardo l'Istituto ha specificato i criteri di valutazione dell'incidenza
delle avversità atmosferiche quali cause integrabili (INPS mess. n. 28336/1998).
Per altre
cause non imputabili debbono intendersi le cause fortuite o di forza maggiore o
comunque estranee all'azienda, quali a titolo d'esempio la mancanza di energia
elettrica, l'ordine del committente, la fine dei lavori o della fase lavorativa;
di contro non sono cause integrabili - in quanto non possono considerarsi "non
imputabili" al datore di lavoro - la mancanza di materiali o i motivi tecnici,
salvo non siano una conseguenza diretta del caso fortuito o della forza maggiore
(INPS circc. n. 50665/1976; n. 55041/1978).
La circolare
INPS n. 169/2003 precisa che nelle ipotesi di "non imputabilità" dell'evento
(art. 1, lett. a), L. n. 164/1975 e art. 1, L. n. 77/1963) - cioè involontarietà
o mancanza di imperizia e/o negligenza delle parti, ma anche nella non
riferibilità alla organizzazione o programmazione aziendale - le richieste di
integrazione salariale devono considerarsi ammissibili qualora la sospensione
dei lavori derivi da fatti assolutamente imprevedibili e dovuti ad eventi
eccezionali fortuiti e di forza maggiore. Al contrario non sono ammissibili le
richieste nei casi in cui l'ordine di sospensione dei lavori costituisce mero
esercizio della facoltà contrattualmente riconosciuta e, quindi, la sospensione
dell'attività lavorativa dell'azienda appaltatrice sia riconducibile al normale
rischio di impresa, derivante dal rapporto contrattuale instaurato con la ditta
committente.
Disciplina
speciale
L'art. 10
della L. 23 luglio 1991, n. 223 ha introdotto una disciplina speciale in
relazione a specifiche cause di sospensione o contrazione dell'attività che
possono interessare le aziende edili.
Per la
disciplina in questione si rinvia al successivo p. 11.
Riammissione
nell'attività produttiva dei lavoratori
Requisito
essenziale per l'intervento della cassa è la certezza della riammissione, entro
breve tempo, dei lavoratori sospesi nell'attività produttiva aziendale. Ai fini
del riconoscimento del diritto all'integrazione la "certezza" della ripresa
dell'attività lavorativa deve essere valutata a priori, con riferimento al
momento della presentazione della domanda, sulla base delle previsioni del
datore di lavoro.
4.
Domanda di ammissione al trattamento di integrazione
Presentazione
della domanda
Ai sensi
dell'art. 2, L. n. 427/1975, la domanda di ammissione al trattamento di
integrazione deve essere presentata alla Sede dell'INPS territorialmente
competente in riferimento alla dislocazione dell'unità produttiva interessata.
Nella
domanda devono essere indicate le cause che hanno determinato la sospensione o
la riduzione dell'attività lavorativa, con l'eventuale documentazione a sostegno della domanda
stessa.
Riduzioni
dell'attività lavorativa eccedenti i tre mesi
Con
circolare n. 60235/1975, l'INPS ha precisato che per i periodi di riduzione
dell'attività produttiva eccedenti i tre mesi, dovranno essere avanzate distinte
ed autonome domande, documentate in modo da dimostrare l'esigenza eccezionale
per l'impresa di proseguire la riduzione di attività anche oltre i primi tre
mesi.
Termini della
domanda
Il termine
di presentazione della domanda è di 25 giorni, a decorrere dalla fine del
periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la
sospensione dell'attività o la riduzione dell'orario di lavoro. Al riguardo
l'INPS con la circolare n. 5452/1982 ha precisato che, se l'impresa denunci con
un'unica domanda due periodi di sospensione o contrazione dell'attività
intervallati da una o più settimane di piena ripresa dell'attività, i due
periodi vanno considerati autonomamente ai fini dell'applicazione del termine di
cui sopra.
Tardività della
domanda
L'art. 2, L.
n. 427/1975, dispone ai commi 2 e 3 che qualora la domanda venga presentata dopo
il termine di legge, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non può
aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di
presentazione.
Nel caso di
omessa o tardiva presentazione della domanda il datore di lavoro è tenuto al
pagamento di importi equivalenti all'integrazione non percepita dai lavoratori
interessati.
5.
Autorizzazione all'integrazione salariale
Organo
competente
La
competenza a decidere, in prima istanza, sulle domande di integrazione, sia nei
casi di sospensione che in quelli di riduzione dell'attività lavorativa, è
attribuita alla Commissione provinciale per l'edilizia operante presso la Sede
dell'INPS competente per territorio (artt. 2-4, L. n.
427/1975; INPS circ. n. 5452/1982).
Specificazione
sulla causa dell'intervento
Ove del
caso, nel provvedimento di autorizzazione (e nella sua stessa comunicazione
all'azienda) deve essere specificato che la causa integrabile è costituita da
"eventi oggettivamente non evitabili", nel qual caso non è dovuto il contributo
addizionale sugli importi delle integrazioni erogate (v. p. 6).
Al riguardo
l'INPS con la circolare n. 60235/1975 ha peraltro precisato che possono essere
considerati tali solamente quegli eventi consistenti in circostanze fortuite o
di forza maggiore (ad esempio eventi meteorologici) e non anche dunque quelli
rappresentati dalla fine del lavoro o della singola fase lavorativa.
Impugnazione
delle decisioni della Commissione provinciale
Ai sensi
dell'art. 26, L. n. 88/1989, avverso le decisioni delle Commissioni provinciali,
è data facoltà di inoltrare ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al
Comitato amministratore per le prestazioni temporanee, che decide in via
definitiva.
Il ricorso
non sospende l'esecutorietà della delibera impugnata. La sospensione può
comunque essere disposta dal Comitato (v. anche INPS circ. n. 55500/1976).
6.
Ammontare e corresponsione delle integrazioni salariali
Misura
L'integrazione salariale è dovuta -
ex art. 2, L. n. 164/1975 - nella misura dell'80% della retribuzione globale che
sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, comprese tra
le ore 0 ed il limite dell'orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore
settimanali.
Agli
impiegati l'integrazione salariale viene corrisposta nella misura dell'80% della
retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.
Articolazioni
particolari dell'orario di lavoro
Con
riferimento alle particolari articolazioni dell'orario di lavoro stabilite in
sede di contrattazione nazionale o provinciale per le aziende del settore per i
mesi di gennaio e febbraio caratterizzati, com'è noto, da una particolare situazione
meteorologica, l'INPS con circolare n. 5828/1981 ha precisato quanto segue:
- per le
aziende industriali iscritte alla Cassa edile, il limite massimo di ore
integrabili per le settimane di gennaio e febbraio in cui è osservato un orario
di 35 settimanali non può eccedere dette ore;
- lo stesso
limite opera per le aziende artigiane e cooperative iscritte alla Cassa edile
per le quali non vi sia un particolare contratto integrativo provinciale che
preveda, per le settimane in cui a livello nazionale è osservato l'orario di 35
ore, un orario settimanale diverso;
- in caso di
contratto integrativo provinciale che preveda invece l'articolazione dell'orario
di 35 ore in altri periodi dell'anno, il limite delle 35 ore opererà in detti
periodi, mentre negli altri vigerà quello delle 40 ore, ancorchè a livello
nazionale sia osservato l'orario di 35 ore settimanali;
- in caso di
contratto integrativo che preveda un orario di 40 ore per l'intero anno, è
necessario stabilire se le aziende iscritte alla Cassa edile versino le somme
corrispondenti ai permessi retribuiti e se l'orario praticato nei mesi in
questione sia articolato effettivamente su 8 ore giornaliere per 5 giorni
settimanali. Detto accertamento viene effettuato sulla base dei libri paga
atteso che, per il tipo di attività svolta nel settore edile particolarmente
influenzato dagli eventi meteorologici, nei mesi di gennaio e febbraio, salvo
prova contraria, si presume praticato un orario di lavoro di 35 ore (v. anche
INPS mess. n. 2194/1981).
Ovviamente
l'articolazione su 8 ore giornaliere per 5 giorni settimanali di cui a
quest'ultimo punto, è facilmente desunta in caso di riduzione di lavoro che
riguardi alcuni giorni della settimana. Qualora invece la richiesta venga
avanzata per sospensione di attività o riduzione di lavoro incidente su ogni
giornata lavorativa, e per tutta la maestranza in forza, viene utilizzato quale
elemento di verifica l'orario di lavoro praticato nelle settimane immediatamente
precedenti e successive a quelle oggetto della richiesta purchè ricadenti
nell'ambito del periodo dell'anno di cui sopra.
Se la
domanda infine concerne l'intero periodo per il quale la norma contrattuale
prevede un orario di 35 ore, si ha riguardo all'orario praticato nello stesso
periodo degli anni precedenti.
In caso non
risulti in modo certo ed univoco l'effettuazione di un orario di lavoro di 40
ore per i periodi in oggetto, le integrazioni sono limitate a 35 ore
settimanali.
Base retributiva
di computo
Per ciò che
attiene alle modalità ed agli elementi di calcolo delle integrazioni si fa
riferimento all'intervento ordinario per l'industria tenendo presente che, nel
settore edile, i ratei delle competenze ultramensili sono corrisposti come
maggiorazioni percentuali della retribuzione corrente. Al riguardo è bene
sottolineare che la maggiorazione in percentuale sulla paga base corrisposta a
titolo di ferie, riposi annui e gratifica natalizia concorre alla base
retributiva di computo dell'integrazione limitatamente alla quota relativa alla
gratifica semprechè non sia superato il limite massimo mensile della prestazione
integrativa di cui oltre (INPS mess. n. 5144/1989).
Previsione del
recupero delle ore non prestate
La
previsione da parte delle norme contrattuali della possibilità di recuperare le
ore di lavoro non prestate, non preclude l'intervento della Cassa, semprechè
tali ore non vengano successivamente recuperate (INPS circ. n. 5828/1981).
Massimale
Trova
applicazione il massimale stabilito per l'intervento ordinario nell'industria
che - a norma dell'art. 2, comma 174, L. n. 549/1995 - viene peraltro aumentato
del 20% nei casi di integrazione salariale concessa per intemperie stagionali
(art. 14, L. n. 223/1991; INPS circ. n. 24/2004).
Riduzione a
titolo contributivo delle somme corrisposte
L'art. 26,
L. n. 41/1986, prevede che le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di
integrazione salariale sono ridotte in misura pari all'importo derivante
dall'applicazione alle somme stesse delle aliquote contributive previste a
carico degli apprendisti (INPS circc. n. 89/1986; n. 72/1996).
Ritenute fiscali
Le somme
corrisposte a titolo di integrazione salariale sono soggette alle ritenute a
titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Contributo
addizionale
Sulle somme
erogate a titolo di integrazione salariale è dovuto - ex art. 8, L. n. 427/1975 - un
contributo addizionale nella misura
del 5%. Il relativo importo deve essere riportato nel quadro C-Somme a debito
del datore di lavoro del mod. DM 10/2, in un rigo in bianco preceduto dalla
dizione "Ctr. add. cig." e dal codice "E. 700" (INPS circ. n. 219/1985).
Tale
versamento deve essere effettuato con il primo mod. DM 10/2 successivo alla data
di ricezione della comunicazione dell'autorizzazione.
Il
contributo non è dovuto ove la sospensione o riduzione dell'attività sia stata
determinata da "eventi oggettivamente non evitabili".
Nel settore
edile sono da considerare di per sè "eventi oggettivamente non evitabili" quelli
meteorologici. Per le altre ipotesi
occorre verificare, caso per caso, se le cause di intervento siano
imputabili, con evidenza e certezza, a forza maggiore o caso fortuito.
Il
contributo è senz'altro dovuto nei casi di fine lavoro o fine fase lavorativa
(INPS circc. n. 50665/1976; n. 55041/1978).
7.
Durata dell'integrazione
Limiti temporali
all'intervento
L'integrazione viene corrisposta per
un periodo massimo di 13 settimane consecutive (escludendosi i periodi di
sospensione o riduzione per i quali non sia stato richiesto l'intervento),
prorogabili per successivi periodi trimestrali nei soli casi di riduzione
dell'orario di lavoro (a nulla comunque rilevando la circostanza che nei primi
tre mesi sia stata disposta la sospensione), fino ad un massimo complessivo di
52 settimane consecutive (INPS circ. n. 55380/1978).
Superato
tale limite, ai sensi dell'art. 1, L. n. 427/1975, un nuovo intervento non può
essere richiesto prima che sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di
ripresa della normale attività produttiva.
La durata
dell'integrazione non può comunque eccedere 52 settimane (computandosi anche
quelle in cui la sospensione è stata solo parziale) nell'arco di un biennio
"mobile" (ossia 104 settimane immediatamente precedenti la settimana per la
quale l'integrazione è richiesta); i periodi di chiusura per ferie collettive si
considerano neutri a questi fini.
Entro tale
limite, come precisato dall'INPS con circolare n. 62773/1975, periodi di
sospensione che si succedono possono essere oggetto di integrazione solo
allorchè, esauriti gli effetti dell'evento che ha dato luogo alla precedente
sospensione, vi sia stata una ripresa dell'attività lavorativa effettiva e non
fittizia.
Il Ministro
del lavoro può concedere, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste
per il 1998, il trattamento ordinario di integrazione salariale, per la durata
massima di sei mesi (anche in deroga al limite di durata previsto dall'art. 1,
L. n. 427/1975), in favore dei lavoratori delle aziende industriali esercenti
l'attività di escavazione e lavorazione del marmo, qualora le predette aziende
sospendano o riducano l'attività industriale per l'intervento dei servizi
preposti o per la necessità di adeguare i propri siti di estrazione ed impianti
alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro (v. art. 1, comma
1-ter, D.L. n. 78/1998; INPS circ. n. 160/1999).
Nel primo
caso, le aziende devono presentare alla Direzione generale dell'INPS un'istanza
corredata da copia del provvedimento di sospensione dell'attività; nel secondo
caso, all'istanza va allegato un piano degli interventi previsti per
l'adeguamento alle norme di sicurezza. Copia dell'istanza e del piano degli
interventi va inviata alla Direzione provinciale del lavoro che verifica se le
sospensioni siano ricollegabili agli interventi realizzati (D.M. 14 ottobre 1998
- INPS mess. n. 11743/1998).
La
presentazione all'INPS va effettuata entro il termine di cui all'art. 2, L. n.
427/1975; per i periodi di paga già scaduti alla data di pubblicazione del D.M.
14 ottobre 1998, le domande vanno presentate entro il 4 gennaio 1999.
Il
trattamento C.i.g. verrà concesso in base all'ordine cronologico di
presentazione delle istanze.
Individuazione
del concetto di unità produttiva ai fini del computo dei limiti temporali
Il
superamento dei limiti temporali di cui sopra deve essere valutato avendo
riguardo alla singola "unità produttiva" interessata alla sospensione.
Ai fini
dell'individuazione del concetto di unità produttiva, l'INPS ha fornito delle
indicazioni di massima, stante la difficoltà di elaborare dei criteri univoci
che possano risultare applicabili in via generale (INPS circ. n. 5452/1982).
In
particolare, per le imprese edili in senso stretto, si dovrà aver riguardo ai
singoli contratti d'appalto, posto che a contratti di appalto distinti
comportanti organizzazioni distinte corrispondono altrettante unità produttive
anche se i lavori vengono effettuati simultaneamente o successivamente su
singoli lotti incidenti su un'unica area e sotto la direzione di un unico
responsabile.
Per le
imprese per le quali non possono invece trovare applicazione i criteri di cui
sopra - imprese che occupano i dipendenti in più lavori e per brevi periodi -
per unità produttiva deve intendersi il complesso organizzato di uomini e mezzi
atto a conseguire un risultato produttivo.
In questa
seconda ipotesi i criteri da seguire in sede di applicazione della disciplina in
esame sono i seguenti:
a) computare
ai fini dei limiti temporali di cui sopra, relativamente a ciascuna unità
produttiva come prima definita, i periodi di integrazione concessi per eventi
incidentali e verificabili solo in loco (ad esempio maltempo);
b)
considerare, al termine dei lavori effettuati in ciascuna località, riassorbita
presso la casa madre la manodopera ivi impiegata;
c)
ascrivere, ai fini del computo dei limiti massimi integrabili, alla sede
centrale dell'azienda, gli eventuali periodi d'intervento della Cassa derivanti
da altre cause (ad esempio: "fine lavoro", "mancanza di commesse", ecc.)
collegate alla struttura imprenditoriale nel suo complesso.
8.
Rimborso delle integrazioni salariali
L'importo
delle integrazioni corrisposte dall'azienda per conto della Cassa viene posto a
conguaglio nella dichiarazione mensile mod. DM 10/2. A tal fine può essere
utilizzata la prima denuncia successiva alla data dell'autorizzazione.
La richiesta
di rimborso deve essere presentata - ex art. 16, L. n. 164/1975 - entro sei mesi
dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata
della concessione ovvero dalla fine del periodo di paga in corso alla notifica
dell'autorizzazione, se successiva (v. anche INPS circ. n. 60235/1975).
Aziende cessate
In ordine al
rimborso delle integrazioni salariali in favore delle aziende che abbiano
cessato l'attività, l'INPS con circolare n. 689/1976 ha precisato che detto
rimborso è subordinato alla
permanenza della validità dell'autorizzazione da accertarsi sulla base della
valutazione se tra la fine della sospensione e la cessazione dell'attività vi
sia stata una effettiva ripresa dell'attività lavorativa non preordinata alla
chiusura dell'azienda.
I datori di
lavoro in parola dovranno allegare alla richiesta i relativi modd. 03/CIG.
9.
Particolari adempimenti dei datori di lavoro
I datori di
lavoro, a norma dell'art. 2, L. n. 427/1975, sono tenuti a:
- registrare
sul libro paga o documenti equipollenti le integrazioni salariali corrisposte a
ciascun lavoratore;
- fornire
all'INPS l'elenco nominativo dei lavoratori che hanno percepito integrazioni
salariali, firmato dagli interessati, con la specificazione del mezzo di
pagamento e con l'indicazione del periodo di integrazione salariale e degli
altri dati richiesti (mod. 03/CIG) (INPS circ. n. 60235/1975).
Come
precisato dall'INPS con circolare n. 62773/1975, la specificazione del mezzo di
pagamento può considerarsi sostitutiva della firma del lavoratore solo nel caso
in cui il pagamento non sia stato fatto nelle mani dell'avente diritto.
10.
Riconoscimento dei periodi di sospensione dal lavoro ai fini della maturazione e
della misura del diritto alla pensione
Per i
lavoratori dell'edilizia ed affini e del settore lapideo, l'art. 5, L. n.
427/1975 dispone che i periodi di sospensione dal lavoro con intervento della
C.i.g. sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto
alla pensione per invalidità, vecchiaia e superstiti fino ad un massimo di 36
mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore (v. anche INPS circ. n.
60235/1975).
11.
Disciplina speciale ex L. n. 223/1991
La L. n.
223/91 ha introdotto una speciale disciplina in relazione ad alcune specifiche
cause di sospensione o contrazione di attività che, in base alla normativa
generale, potrebbero non comportare la concessione del trattamento di
integrazione salariale.
Ai fini
dell'applicazione di tale normativa speciale, per quanto non espressamente
richiamato sotto - per es. termine per la presentazione della domanda, ripresa
dell'attività lavorativa, ecc. - si rinvia a quanto illustrato nei paragrafi
suesposti in ordine alla disciplina ordinaria.
Beneficiari
La normativa
(art. 10, L. n. 223/1991) trova applicazione nei confronti dei lavoratori
dell'edilizia impiegati nella realizzazione di opere pubbliche di grandi
dimensioni per i quali siano stati versati o siano dovuti per il lavoro prestato
nel settore edile almeno 6 contributi mensili o 26 contributi settimanali nel
biennio precedente alla decorrenza del trattamento.
Cause di
intervento
Le cause,
che comunque non devono essere imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori,
sono quelle connesse:
- al mancato
rispetto dei termini previsti nei contratti di appalto per la realizzazione di
opere pubbliche di grandi dimensioni; gli eventi di tale specie possono essere
determinati da comportamenti della pubblica autorità, quali ritardi nei
pagamenti e nelle procedure amministrative e possono consistere nella
interruzione dei finanziamenti;
- alle
varianti di carattere necessario apportate ai progetti originari delle predette
opere pubbliche;
- a
provvedimenti dell'autorità giudiziaria emanati ai sensi della L. n. 575/1965
(recante disposizioni contro la mafia), per i quali si prescinde dalle
dimensioni dell'opera pubblica (INPS circ. n. 204/1991).
Caratteristiche
dell'opera
La natura
pubblica dell'opera deve risultare dal concorso dei seguenti elementi:
a) l'appalto
dell'opera deve essere stato bandito da un soggetto di natura pubblica: Stato,
Regione, Provincia autonoma di Trento o di Bolzano, Comune, altri enti locali,
enti pubblici e associazioni fra i soggetti anzidetti;
b) il
finanziamento dell'opera deve essere realizzato in tutto o in parte con fondi
dello Stato, delle Regioni o di enti pubblici;
c) le opere,
aventi carattere immobiliare, devono riguardare i seguenti settori di attività:
- edilizia
residenziale pubblica ed edifici destinati a scopi amministrativi;
- lavori
edili relativi ad ospedali, edifici scolastici ed universitari, impianti
sportivi e ricreativi;
- lavori di
genio civile (strade, ponti, ferrovie, aeroporti, pozzi, gallerie, opere
fluviali, marittime e idrauliche, etc.).
Stante il
disposto dell'art. 6, comma 2, D.L. n. 148/1993, per "opere pubbliche di grandi
dimensioni", si intendono opere per le quali la durata dell'esecuzione dei
lavori edili prevista è di diciotto mesi nell'ambito di un progetto generale
approvato di durata eguale o superiore a trenta mesi consecutivi.
Nella
ipotesi in cui la esecuzione dell'opera pubblica di grandi dimensioni sia
frazionata, dando luogo ad una pluralità di contratti di appalto o di
subappalti, oltre ai requisiti di cui sopra, riferiti al progetto generale, è
necessario che per lo specifico contratto di appalto o subappalto relativo ai
lavori per la cui sospensione è richiesta la erogazione delle integrazioni
salariali, sussistano i seguenti requisiti:
- durata dei
lavori uguale o maggiore di 12 mesi naturali e consecutivi;
- numero
medio di addetti: uguale o maggiore di 15.
Al riguardo
si precisa che l'impresa nel compilare il modulo informativo allegato alla
delibera CIPI 19 ottobre 1993, al punto n. 5, deve indicare il numero degli
addetti al cantiere, riferito ai 12 mesi precedenti la richiesta.
Concessione e
durata della prestazione
Il
trattamento di integrazione salariale è concesso dalle locali Commissioni
provinciali, per ciascuna opera, per un periodo complessivamente non superiore a
3 mesi. Il limite temporale in questione è riferito all'opera quale unica
entità, la cui esecuzione può subire un unico periodo ovvero più periodi di
interruzione. Esso quindi trova applicazione sia in riferimento all'ipotesi di
un solo periodo di sospensione, senza soluzione, sia a quella di più periodi di
sospensione che devono quindi essere cumulati ai fini in esame.
Successivamente alla prima
concessione trimestrale, il trattamento può essere prorogato dal Ministero del
lavoro, per ulteriori periodi trimestrali, previo accertamento da parte del CIPE
della natura e della durata delle cause di interruzione e della esistenza di
concrete prospettive di ripresa. La durata massima complessiva delle proroghe
stesse non può comunque essere superiore ad un quarto della durata dei lavori
necessari per il completamento dell'opera, sulla base dello stato dei lavori al
termine della prima concessione e tenendo conto delle clausole contrattuali.
Nell'ipotesi
di frazionamento dell'opera in più appalti o subappalti, fermo restando il
limite massimo di durata, il trattamento non può avere una durata superiore a
quella dei lavori la cui interruzione sia oggetto della richiesta di intervento.
Il periodo
per il quale è autorizzata la erogazione del trattamento non concorre ai fini
della determinazione del limite massimo di durata degli interventi ordinari,
autorizzati per altre causali, stabilito dall'art. 1 della L. n. 427/1975 (tre
mesi continuativi, prorogabili eccezionalmente, nei soli casi di riduzione
dell'orario di lavoro, per periodi trimestrali fino ad un massimo complessivo di
12 mesi).
Applicazione del
massimale
Le
integrazioni erogate a norma dell'art. 10 della L. n. 223/91 sono da ritenersi
assoggettate all'applicazione del massimale di cui alla L. n. 427/80 per tutta
la durata della loro corresponsione. Ciò sulla base della considerazione
formulata dall'INPS (sia pure con precipuo riferimento al trattamento
d'integrazione per l'agricoltura ex art. 14, L. n. 223/91) che esulano dal
concetto di "ordinario", ai fini dell'esclusione dall'osservanza del massimale
per i primi sei mesi consecutivi di fruizione, tutti quei trattamenti che sono
previsti da specifiche disposizioni legislative per cause particolari (INPS
circ. n. 256/1991).
Procedura e
documentazione
La domanda
di ammissione al trattamento deve essere redatta sul mod. IGi 15 ED. sul quale
va riportata la dicitura: "Legge n. 223, art. 10". La richiesta stessa, oltre
alla documentazione prevista dalle disposizioni in atto per la richiesta degli
interventi ordinari, deve essere corredata dai documenti indicati nel comma 5
della deliberazione CIPI 19 ottobre 1993.
Inoltre la
ditta richiedente deve fornire un elenco nominativo dei lavoratori sospesi per i
quali è avanzata la richiesta di trattamento, indicando per ciascuno di essi il
numero dei contributi versati o dovuti per lavoro prestato presso la ditta
medesima nel biennio precedente la decorrenza del trattamento.
Nel caso di
contributi non versati, deve essere indicato il motivo del mancato versamento.
Qualora
detto numero di contributi utili sia inferiore a quello prescritto ed il
lavoratore possa far valere altri periodi di occupazione nel settore edile
presso precedenti datori di lavoro, è necessario che venga allegata all'elenco
la dichiarazione del datore di lavoro interessato attinente il periodo di lavoro
richiesto per il raggiungimento del requisito in parola.
Qualora la
documentazione non sia immediatamente disponibile, la ditta interessata, allo
scopo di evitare di incorrere nella decadenza per superamento del termine di
presentazione, può produrre la richiesta con riserva di inviare successivamente
la documentazione mancante.
Azione di
recupero
L'INPS
promuove l'azione di recupero delle integrazioni salariali nel caso in cui
l'evento che ha dato luogo alla interruzione della esecuzione dei lavori
dell'opera pubblica avrebbe potuto essere previsto dall'ente appaltante o
dell'azienda con la diligenza contemplata dall'art. 1176 del codice civile
(diligenza del buon padre di famiglia da valutare, trattandosi di attività
professionale, con riguardo alla natura dell'attività esercitata).
A tale
proposito, è opportuno precisare che:
- l'azione
di recupero presuppone necessariamente l'avvenuta erogazione delle integrazioni
salariali e quindi che gli organi deliberanti abbiano accolto le richieste di
autorizzazione;
- la
previsione dell'evento su cui si fonda l'azione di recupero deve correlarsi ad
uno specifico obbligo il cui adempimento, ove fosse stato effettivamente
realizzato, avrebbe evitato il verificarsi dell'evento stesso;
-
l'accertamento di responsabilità in ordine alla mancata esecuzione dell'obbligo
è demandato espressamente al CIPE per quanto riguarda le proroghe successive
alla concessione relativa al primo trimestre. Ne deriva che per quanto attiene
quest'ultima, le relative valutazioni competono alle Commissioni provinciali.