Le disposizioni per la previdenza e il lavoro nel disegno di legge contenente "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale" approvato definitivamente il 21 dicembre 2007 dal Senato
![]() | Le disposizioni per la previdenza: le modifiche al regime pensionistico, i requisiti contributivi e anagrafici per le pensioni di anzianità e di vecchiaia maturate dal 2008 in poi, i lavori usuranti, i lavoratori interessati ai benefici previdenziali collegati all'esposizione all'amianto, i nuovi coefficienti di trasformazione, la totalizzazione contributiva, il riscatto della laurea, la clausola di salvaguardia |
Nel
2008 non ci sarà il cosiddetto 'scalone" introdotto dalla riforma
Maroni (legge 243/04), che avrebbe comportato un innalzamento immediato da 57
a 60 anni della soglia minima per i trattamenti di anzianità. Si andrà
lo stesso in pensione più tardi, ma il limite di età si sposterà
in avanti con un meccanismo più graduale.
La legge sul welfare mette
infatti in atto un nuovo sistema che è basato su una combinazione di scalini
e quote, vale dire di aumenti dell'età, ridotti di un anno per chi può
far valere più di 35 anni di contributi.
Il nuovo sistema entrerà
a regime nel 2013, quando l'età minima per la pensione di anzianità
sarà fissata a 61 anni per i lavoratori dipendenti e a 62 anni per gli
autonomi.
La
situazione dei lavoratori dipendenti.
A seconda che i requisiti contributivi e anagrafici siano raggiunti nel primo
o secondo semestre dell'anno, i dipendenti potranno lasciare il lavoro rispettivamente
dal 1° gennaio o dal 1° luglio dell'anno successivo. I tempi si accorciano
per chi può far valere almeno 40 anni di contributi.
Se il requisito
viene maturato entro il primo o secondo trimestre dell'anno, la finestra si apre
rispettivamente nei mesi di luglio e ottobre, sempre che si abbiano almeno 57
anni di età.
Non ci sono sbarramenti di sorta per le uscite successive
di gennaio e di aprile, alle quali possono accedere a qualsiasi età coloro
che maturano i 40 anni nel corso del terzo e quarto trimestre dell'anno precedente.
La
situazione dei lavoratori autonomi. A seconda che il diritto venga
perfezionato nel primo o secondo semestre dell'anno, i lavoratori autonomi potranno
mettersi in pensione rispettivamente dal 1° luglio dell'anno successivo ovvero
dal 1° gennaio del secondo anno successivo.
Come per i dipendenti, la situazione
è più favorevole se sono stati maturati 40 anni di contributi. Sarà
possibile mettersi in pensione dal 1° ottobre dello stesso anno ovvero dal
1° gennaio, dal 1° aprile e dal 1° luglio dell'anno successivo a seconda
che il requisito venga maturato rispettivamente nel primo, secondo, terzo o quarto
trimestre dell'anno.
Per coloro che hanno meno di 40 anni di contributi il
nuovo calendario non assegna in modo uniforme la decorrenza della pensione in
base al momento in cui si raggiunge il diritto.
Un
esempio
Vediamo la situazione di due lavoratori dipendenti che maturano
rispettivamente entro il 31 gennaio e il 30 giugno del 2008.
Per entrambi la
prima finestra utile è quella di gennaio 2009, ma il primo riceverà
il primo assegno dopo 11 mesi mentre per il secondo l'attesa sarà limitata
a sei mesi.
Le
modifiche al regime pensionistico (commi da 1 a 6)
Vengono
sostituite le tabelle con i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità
previste dalla legge Maroni. Viene abolito l'innalzamento dell'età a 60
anni. Resta ferma l'anzianità minima di 35 anni, Viene confermato che chi
vanta 40 anni di contribuzione può accedere alla pensione indipendentemente
dall'età anagrafica. Il cosiddetto "scalone" viene sostituito
da "scalini".
Attraverso una combinazione dell'età anagrafica
e del numero degli anni lavorati si giunge a determinare i nuovi requisititi e
cioè:
Per
quanto riguarda i lavoratori dipendenti:
-
dal 1° gennaio 2008 anni 58, non è prevista una quota;
-
dal 1° luglio 2009 anni 59 e quota 95;
- dal 1° gennaio 2011 anni 60
e quota 96;
- dal 1°
gennaio 2013 anni 61 e quota 97.
Per
quanto riguarda i lavoratori autonomi:
-
dal 1 ° gennaio 2008 anni 59, non è prevista una quota;
- dal 1°
luglio 2009 anni 60 e quota 96;
- dal 1° gennaio 2011 anni 61 e quota 97;
-
dal 1° gennaio 2013 anni 62 e quota 98.
Per quota
si intende la somma tra l'età anagrafica e l'anzianità contributiva.
Entro il 31 dicembre 2011
dovrà essere rivisto il meccanismo della decorrenza pensionistica, per
chi accede alla pensione anticipata con 40 anni di contributi o di vecchiaia.
In attesa, per questi soggetti, verranno istituite 4 finestre di uscita annuali.
Dal
2008 anche i pensionati di vecchiaia, che finora hanno incassato il primo assegno
dal mese successivo al compimento dell'età, dovranno fare i conti con le
finestre, cioè le decorrenze a data fissa, una volta maturati i requisiti.
La legge sul Welfare stabilisce infatti quattro finestre nell'anno, così
come previsto per le pensioni di anzianità maturate con 40 anni di contributi.
Di fatto si tratta di un ritocco dell'età pensionabile, anche se ai fini
del perfezionamento del diritto resta il limite di 65 anni per gli uomini e di
60 anni per le donne.
Anche per i pensionamenti di vecchiaia sono previste
finestre differenziate per lavoratori dipendenti e autonomi. I primi hanno un
calendario più favorevole, in quanto la pensione decorrerà dal secondo
trimestre successivo a quello in cui sono stati maturati i requisiti anagrafici
e contributivi. Mentre artigiani, commercianti e coltivatori diretti dovranno
attendere un trimestre in più per ricevere il primo assegno.
II
superamento dello scalone, con il sistema degli scalini e delle quote, avvantaggia
solo in parte le donne, che dal 1° luglio 2009 dovranno dire addio alla pensione
di anzianità. Da questa data in poi, infatti, il trattamento di vecchiaia,
anche se ritardato di qualche mese per via del sistema delle finestre, arriverà
prima di quello per anzianità.
Per le donne che sono nate a partire
dall'anno 1952 l'unica strada che porta al pensionamento anticipato passa per
il sistema contributivo. Si tratta di una particolare forma di opzione, riservata
alle donne che possono far valere 35 anni di versamenti e un età minima
di 57 anni (58 se autonome).
Chi pensa di avvalersene deve mettere in conto
però un assegno più basso di almeno il 20% rispetto a quello che
potrebbe percepire più tardi con la pensione di vecchiaia.
A fare la
differenza non sarebbero tanto i tre anni in più di anzianità lavorativa,
quanto il diverso sistema di calcolo previsto per i due trattamenti. Quello di
vecchiaia si gioverebbe infatti, nella generalità dei casi, del sistema
retributivo, nettamente più redditizio del calcolo contributivo con il
quale sarebbe liquidata la pensione di anzianità.
Dal 2008 per i pensionati
di anzianità cambia anche il regime delle cosiddette finestre, che passano
da quattro a due nel corso dell'anno.
Il vecchio calendario della riforma Dini,
con quattro uscite annuali a cadenza trimestrale, tuttavia resta in vigore solo
per chi può far valere 40 anni di contributi.
Esempio
di due donne che compiono 60 anni a febbraio 2008. La pensione decorrerà
dal 1° luglio per la dipendente e dal 1 ° ottobre per la lavoratrice autonoma.
A parità di condizioni, le decorrenze sono le stesse per gli uomini dopo
il compimento del 65 ° anno di età.
Il pensionamento di vecchiaia
è subordinato all'apertura delle finestre anche per i dipendenti pubblici.
Fa eccezione il personale della scuola, per cui si conferma un'unica uscita annuale
all'inizio dell'anno scolastico (1° settembre) o dell'anno accademico (1°
novembre).
La legge sul Welfare non esclude, a partire dal 2012, una revisione
del regime delle finestre sia per le pensioni di vecchiaia che per quelle conseguite
con almeno 40 anni di contributi. Prima, però, si dovrà verificare
che i risparmi ottenuti ritardando le decorrenze delle pensioni di vecchiaia compensino
gli oneri derivanti dal mantenimento delle quattro uscite annuali per le seconde.
In assenza di correttivi, infatti, la legge Maroni (243/04) prevedeva la riduzione
da quattro a due finestre per chi va in pensione di anzianità con 40 anni
di contributi.
Le nuove norme non modificano i requisiti contributivi per il
pensionamento di vecchiaia. Per chi rientra nel sistema retributivo o misto (attività
iniziata entro il '95) sono necessari 20 anni di versamenti, ma ne possono bastare
anche 15 se:
- sono stati maturati entro il 31 dicembre1992;
- è
stata rilasciata l'autorizzazione ai versamenti volontari entro la stessa data;
-
si possono far valere 25 anni di assicurazione da lavoro dipendente, di cui almeno
dieci in attività saltuarie, ossia quelle che nei singoli anni hanno dato
luogo a un accredito inferiore alle 52 settimane.
Il requisito contributivo
minimo è di cinque anni per le pensioni liquidate con il sistema contributivo,
con 65 anni di età per gli uomini e 60 anni per le donne. In alternativa
occorrono 40 anni di contributi a prescindere dall'età. Oppure, è
possibile ottenere la pensione di vecchiaia contributiva con 35 anni di contributi
e 60 anni di età (2008-2009): l'importo della pensione deve essere pari
almeno all'assegno sociale maggiorato del 20% (475 euro nel 2008).
Requisiti
contributivi e anagrafici per le pensioni di anzianità maturate dal 2008
in poi
| Lavoratori dipendenti | Lavoratori autonomi | ||
| Requisiti maturati entro | Decorrenza della pensione | Requisiti maturati entro | Decorrenza della pensione |
| Con meno di 40 annidi contributi | Con meno di 40 anni di contributi | ||
| 31 marzo | 1° gennaio anno successivo* | 31 marzo | 1° luglio anno successivo |
| 30 giugno | 1° gennaio anno successivo* | 30 giugno | 1° luglio anno successivo |
| 30 settembre | 1° luglio anno successivo | 30 settembre | 1° gennaio secondo anno successivo |
| 31 dicembre | 1° luglio anno successivo | 31 dicembre | 1° gennaio secondo anno successivo |
| Requisiti maturati entro | Decorrenza della pensione | Requisiti maturati entro | Decorrenza della pensione |
| Con almeno 40 anni di contributi | Con almeno 40 anni di contributi | ||
| 31 marzo | 1° luglio stesso anno* | 31 marzo | 1° ottobre stesso anno |
| 30 giugno | 1° ottobre stesso anno * | 30 giugno | 1° gennaio anno successivo |
| 30 settembre | 1° gennaio anno successivo | 30 settembre | 1° aprile anno successivo |
| 31 dicembre | 1° aprile anno successivo | 31 dicembre | 1° luglio anno successivo |
| Nota: (*) per le uscite con tali decorrenze si richiede il compimento del 57 ° anno di età | |||
Requisiti
contributivi e anagrafici per le pensioni di vecchiaia maturate dal 2008 in poi
| Requisiti di età e contribuzione maturati entro | Decorrenza della pensione |
| Lavoratori dipendenti | |
| 31 marzo | 1° luglio stesso anno |
| 30 giugno | 1° ottobre stesso anno |
| 30 settembre | 1° gennaio anno successivo |
| 31 dicembre | 1° aprile anno successivo |
| Lavoratori autonomi | |
| 31 marzo | 1° ottobre stesso anno |
| 30 giugno | 1° gennaio anno successivo |
| 30 settembre | 1° aprile anno successivo |
| 31 dicembre | 1° luglio anno successivo |
I lavori usuranti
Chi
fa lavori pesanti o pericolosi andrà in pensione di anzianità tre
anni prima.
Con
la concessione di questo speciale bonus, che diventerà operativo dopo l'emanazione
entro il 31 marzo 2008 di appositi decreti, la legge sul welfare intende chiudere
così la lunga e tormentata vicenda dei lavori usuranti. Finora infatti
solo 6.000 lavoratori hanno potuto usufruire, con l'articolo 78 della Finanziaria
2001, di una possibilità per il pensionamento anticipato.
L'estensione
al resto dei potenziali beneficiari è stata bloccata principalmente dalla
mancata copertura degli oneri, che erano posti a carico di lavoratori e imprese
mediante una maggiorazione delle aliquote contributive. La legge sul Welfare supera
l'impasse con un finanziamento a totale carico dello Stato di 2,86 miliardi di
euro nei prossimi 10 anni.
Con la riforma sul Welfare diventa più ampia
la mappa dei lavori considerati usuranti. La base di partenza è costituita
dalla "tabella Salvi" del '99: un elenco stilato dal ministro del Lavoro
dell'epoca che comprende coloro che svolgono mansioni particolarmente gravose
come i lavori in galleria, cava e miniera, le attività svolte ad alte temperature
o in spazi ristretti (si veda la scheda seguente).
La
lista dei lavori usuranti nel Decreto Salvi (Articolo 2 decreto interministeriale
19 maggio 1999)
Lavori in galleria, cava o miniera; mansioni svolte
in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
Lavori nelle
cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
Lavori
in galleria con mansioni di addetto al fronte di avanzamento con carattere di
prevalenza e continuità;
Lavori in cassoni ad aria compressa;
Lavori
svolti dai palombari;
Lavori espletati direttamente dal lavoratore in spazi
ristretti all'interno di condotti, di cunicoli di servizio, di pozzi, di fognature,
di serbatoi, di caldaie
Lavorazione del vetro cavo: mansioni disoffiatori nell'industria
del vetro cavo eseguito a mano e a soffio
Lavori ad alte temperature, quando
non sia possibile adottare misure di prevenzione quali, a titolo esemplificativo,
quelledi addetti a fonderie di seconda classe, refrattaristi e addetti alla colata
manuale;
Lavori di asportazione dell'amianto con mansioni svolte con carattere
di prevalenza e continuità.
La lista dei lavori
usuranti nel Disegno di legge sul Welfare
Ai
lavoratori che svolgono lavori usuranti individuati nel
Decreto Salvi si aggiungono:
- I lavoratori notturni definiti nel decreto
legislativo 66/2003.
Secondo il decreto legislativo 66/03, si considerano tali
coloro che:
durante il periodo notturno svolgono almeno tre ore del tempo di
lavoro giornaliero;
svolgono, durante il periodo notturno una parte dell'orario
di lavoro normale secondo le norme definite dal contratto collettivo nazionale
di lavoro della categoria di appartenenza: In assenza della disciplina collettiva
è considerato notturno chi svolge lavoro di notte per un minimo di 80 giorni
lavorativi l'anno (il requisito è riproporzionato in caso di part-time).
Per
lavoro notturno si intende l'attività svolta nel corso di un periodo di
almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le
cinque del mattino.
La riforma del Welfare nell'individuare i lavoratori dipendenti
notturni come coloro che rientrano nella definizione dal decreto legislativo 66/03
precisa che il beneficio si indirizzerà a coloro che "possano far
valere, nell'arco temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo notturno".
E questa formulazione potrebbe anche costituire un presupposto per l'estensione
della platea dei lavori usuranti.
-
I lavoratori addetti alla "linea catena" che, all'interno di un processo
produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni in serie
o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenza di
postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante
dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si
spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione
del lavoro o della tecnologia. Sono esclusi gli addetti a lavorazioni collaterali
a linee di produzione alla manutenzione, al rifornimento di materiali e al controllo
di qualità;
- I conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici
di trasporto di persone.
Per
la fruizione dei benefici ci saranno anzitutto gli operai, che avranno di nuovo
una corsia preferenziale, che hanno usufruito con una riduzione dell'età
minima fino a tutto il 2005, assieme ai cosiddetti "precoci" (cioè
coloro che possono far valere almeno un anno di versamenti assicurativi obbligatori
prima del compimento dei 19 anni di età).
Si stima che un numero piuttosto
rilevante sarà costituito anche dai lavoratori notturni presenti in molti
settori di attività anche nel comparto pubblico (sanità, trasporti,
eccetera).
Se l'attività svolta rientra tra quelle
considerate usuranti, il lavoratore ha diritto a uno sconto di tre anni sull'età
minima per la pensione di anzianità, fermo restando il requisito minimo
dei 57 anni al di sotto del quale non si potrà scendere.
Non
sono previste invece riduzioni del requisito contributivo, che non potrà
essere inferiore a 35 anni.
Per l'uscita effettiva dal lavoro valgono le condizioni
previste per la generalità dei dipendenti, per i quali dal 2008 le cosiddette
finestre saranno ridotte da quattro a due nel corso dell'anno.
Le
condizioni. Il bonus di tre anni per il ritiro anticipato è subordinato
allo svolgimento di un'attività usurante al momento della domanda di pensione.
Bisogna dimostrare inoltre che la permanenza in tale condizione è stata
di almeno sette anni negli ultimi dieci durante il periodo transitorio - cioè
dal 2008 al 2013 - e successivamente per metà della vita lavorativa.
I
criteri per stabilire se il lavoratore svolge attività usuranti dovranno
essere definiti nei dettagli con uno o più decreti legislativi entro il
31 marzo del 2008. E questo richiederà un impegno non indifferente da parte
di una commissione, composta di tecnici e rappresentanti delle parti sociali.
Si
tratterà infatti di individuare nella galassia delle realtà produttive
quali sono effettivamente le mansioni meritevoli di tutela. Dopodiché sarà
stabilito anche il tipo di documentazione con cui provare il possesso dei requisiti
soggettivi e oggettivi in rapporto alla dimensione e all'organizzazione aziendale.
La
presenza di pesanti sanzioni a carico dei datori di lavoro, in caso di comunicazioni
tardive o non veritiere, ha lo scopo di evitare che i benefici possano essere
concessi con criteri poco rigorosi. Il Governo, infatti, ha il mandato per disciplinare
sanzioni amministrative non inferiori a 500 euro e non superiori a 2mila e altre
misure di carattere di carattere sanzionatorio nel caso di omissione, da parte
del datore di lavoro, degli adempimenti correlati agli obblighi di comunicazione
dell'articolazione dell'unità produttiva o dell'organizzazione dell'orario
di lavoro (per il lavoro di catena e nottuno). Restano naturalmente ferme le ipotesi
di reato in caso di comunicazioni non veritiere (articolo 484 del Codice penale).
Nel caso in cui si siano ottenuti benefici indebiti è prevista una sanzione
fino al 200% delle somme corrisposte.
Lavoratori interessati ai benefici previdenziali collegati all'esposizione all'amianto
Sono
ancora diverse migliaia i lavoratori interessati ai benefici previdenziali collegati
all'esposizione all'amianto, la sostanza cancerogena che dal 1992 è stata
messa al bando dalle lavorazioni industriali e assimilate.
La riforma del Welfare
non modifica le norme, ma fornisce la possibilità ai lavoratori di provare
che il periodo in cui sono stati esposti all'amianto è più lungo
di quello risultante dalle certificazioni INAIL.
Ciò potrà avvenire
se queste riportano, nel settore aziendale dove operava il lavoratore, una data
finale del periodo di esposizione, anteriore all'azione di bonifica per l'eliminazione
dell'amianto.
Con un decreto del ministero del Lavoro, da emanare entro 60
giorni dall'entrate in vigore della riforma, sarà stabilita la procedura
da seguire per accertare a livello aziendale in quali casi ci sono le condizioni
per rivedere il periodo di esposizione all'amianto indicato nella certificazione
INAIL.
Va ricordato che il maggiore beneficio pensionistico, diverso a seconda
che il lavoratore sia stato assicurato o meno all'INAIL, non potrà essere
comunque riconosciuto a coloro che al momento dell'entrata in vigore del provvedimento
sono già in pensione.
Chi rientra in questa categoria
potrà contare su una maggiorazione contributiva che frutta sei mesi di
anzianità in più per ogni anno di esposizione all'amianto.
La
maggiorazione può essere fatta valere sia per maturare il diritto alla
pensione sia sull'importo dell'assegno.
A suo tempo l'INPS ha chiarito
che possono usufruire del bonus coloro che:
-
sono in possesso di certificazione INAIL attestante lo svolgimento, entro il 2
ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione all'amianto per più
di dieci anni;
- hanno ottenuto,
sulla base delle stesse condizioni, il riconoscimento in sede giudiziaria e amministrativa
o hanno acquisito la certificazione Inail in seguito a domanda presentata entro
il 15 giugno 2005.
Per i lavoratori - pubblici o privati - che al 2 ottobre
2003 non erano soggetti all'assicurazione INAIL i benefici previsti dalla legge
326/2003 scattano a condizione che per almeno dieci anni siano stati esposto al
rischio dell'amianto in una concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre
litro.
Per ogni anno di esposizione la maggiorazione è ridotta da sei
a tre mesi e incide solo sul calcolo della pensione incrementandone l'importo.
Non c'è quindi la possibilità di far valere il benefìcio
per accelerare i tempi del pensionamento.
Il possibile
cumulo dei benefici. Per
entrambe le categorie (assicurati e non all'INAIL) l'anzianità complessiva
conseguita con i bonus collegati all'esposizione all'amianto non può superare
il tetto dei 40 anni.
I benefici non possono essere riconosciuti in ogni caso
per periodi successivi al 2 ottobre 2003 e non sono cumulabili con altri che facilitano
il pensionamento anticipato o prevedono maggiorazioni dell'anzianità contributiva.
In questo caso i lavoratori interessati devono optare per quelli ritenuti più
favorevoli nel momento in cui presentano la domanda di pensione.
Si fa comunque
un'eccezione per gli invalidi, i sordomuti e i non vedenti, ai quali viene data
la possibilità di cumulare i benefici derivanti dal loro status con quelli
dell'amianto.
I nuovi coefficienti di trasformazione
Dal
2010 scatteranno i nuovi coefficienti di trasformazione, con una riduzione di
poco più del 6% rispetto a quelli in vigore.
Il coefficiente di trasformazione
costituisce uno dei due elementi essenziali per il calcolo contributivo delle
pensioni introdotto dalla legge 335/95 (riforma Dini). L'altro elemento è
il montante contributivo individuale. Il coefficiente di trasformazione permette
di determinare l'importo della prestazione pensionistica, tenendo conto dell'attesa
di vita al momento del pensionamento.
La revisione dei coefficienti avverrà
poi in modo automatico ogni tre anni (invece che ogni dieci anni). La riforma
del Welfare prevede, infatti, che con decreto interministeriale (Lavoro ed Economia)
si debba istituire una commissione composta da dieci esperti: due nominati dal
ministero del Lavoro; due dal ministero dell'Economia; sei dalle organizzazioni
dei lavoratori dipendenti e autonomi e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale. Il compito è verificare e proporre
modifiche entro il 31 dicembre 2008 dei criteri di calcolo dei coefficienti di
trasformazione.
Il tutto dovrà ruotare, nel rispetto degli andamenti
e degli equilibri della spesa pensionistica di lungo periodo e delle procedure
europee, sui seguenti elementi:
- le dinamiche delle grandezze macroeconomiche,
demografiche e migratorie che attualmente sono rilevanti per i coefficienti di
trasformazione;
- il rapporto intercorrente tra l'età media dell'attesa
di vita e quella dei singoli settori di attività;
- l'incidenza dei
percorsi lavorativi, anche per la verifica dell'adeguatezza degli attuali meccanismi
di tutela delle pensioni più basse.
Occorre anche proporre meccanismi
di solidarietà e di garanzia nonché politiche attive che possano
favorire il raggiungimento di un tasso di sostituzione (cioè il rapporto
tra l'ultima retribuzione e la pensione), "al netto della fiscalità
non inferiore al 60% con riferimento all'aliquota prevista per i lavoratori dipendenti".
Una previsione, quella del comma 12, che sembra di difficile traduzione.
In
fase di prima rideterminazione dei coefficienti di trasformazione, la tabella
A allegata alla legge 335/95 verrà sostituita, con effetto dal 1° gennaio
2010 con i coefficienti contenuti nella seguente tabella stabilita nella riforma
sul Welfare. Dunque, già si sa quali saranno i coefficienti che sostituiranno
quelli della riforma Dini. La cadenza temporale per la revisione dei coefficienti
passa da dieci a tre anni. Verrà compiuta, però, una verifica decennale
sul piano della sostenibilità ed equità del sistema pensionistico
con le parti sociali.
| Divisori | Età | Valori (%) | Divisori | Età | Valori (%) |
| 22,627 | 57 | 4,419 | 20,241 | 61 | 4,940 |
| 22,035 | 58 | 4,538 | 19,635 | 62 | 5,093 |
| 21,441 | 59 | 4,664 | 19,024 | 63 | 5,257 |
| 20,843 | 60 | 4,798 | 18,409 | 64 | 5,432 |
| 17,792 | 65 | 5,620 | |||
| Tasso di sconto = 1,5% | |||||
La totalizzazione contributiva
Diventa
più facile, dal 1° gennaio 2008, totalizzare i contributi, vale a dire
sommare, in modo gratuito, gli spezzoni accreditati in più gestioni per
raggiungere il diritto alla pensione. La riforma del Welfare, al comma
76 dell'articolo 1, riduce da sei anni a tre la durata minima per le frazioni
di accrediti utilizzabili nella totalizzazione.
La contribuzione in gestioni
diverse è sempre più frequente, collegata alla maggiore mobilità
lavorativa. Proprio per questo è necessario superare le difficoltà
a valorizzare gli spezzoni contributivi. Infatti, le frazioni di contribuzione,
a causa del periodo ridotto al quale sono riferite, possono risultare inutilizzabili
per acquisire il diritto a pensione nella singola gestione e, talvolta, può
verificarsi anche l'impossibilità di acquisire una pensione, se le frazioni
sono tutte di durata limitata.
L'accentramento delle varie contribuzioni in
un'unica gestione, con trasferimento in questa ultima delle singole frazioni,
è consentito con disposizioni di carattere generale, applicabili indipendentemente
dalla durate naturali dei periodi di accredito. Ma in alcune situazioni è
subordinato al versamento, da parte dell'interessato, di una quota a copertura
dell'incremento della pensione nella gestione che accentra.
Un'alternativa
alla ricongiunzione è offerta dal cumulo gratuito, utile per il conseguimento
del diritto alla pensione con la somma dei vari spezzoni di contributi. La totalizzazione
prevede la liquidazione da parte di ciascuna gestione della quota di pensione
in relazione alla contribuzione nella stessa accreditata. Il risultato è
un'unica pensione determinata dagli assegni pagati dalle varie Gestioni.
Il
decreto legislativo 42/06 disciplina la totalizzazione riferita a qualsiasi forma
di accredito, per lavoro dipendente e autonomo e anche con iscrizione nelle Casse
di previdenza per i professionisti.
Il cumulo risulta però subordinato
ad alcuni limiti: in particolare i periodi contributivi da utilizzare non possono
essere inferiori ai sei anni; la totalizzazione è esclusa per chi è
già titolare di pensione in una gestione dell'utilizzo di eventuali altre
frazioni di accredito; la liquidazione in forma contributiva della pensione relativa
alle frazioni di contributi insufficienti per il diritto autonomo alla pensione.
La
totalizzazione può essere richiesta con 65 anni di età e con 20
anni complessivi di accrediti o, a prescindere dall'età, in presenza di
40 anni di contributi.
La legge sul Welfare modifica
la normativa riducendo da sei anni a tre la durata minima degli accrediti utilizzabili.
In questo modo diminuisce la possibilità di contribuzione destinata a rimanere
silente. La riforma, comunque, dovrebbe preludere a un riordino complessivo che
permetta alla totalizzazione di superare e riassorbire la ricongiunzione dei contributi.
In attesa, restano ancora valide le altre limitazioni.
Sempre la riforma del
Welfare cancella:
- l'articolo 1 del decreto legislativo 184/97,
- la condizione
per fruire del cumulo: dal 2008 non sarà più necessario il presupposto
di non raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia - liquidata esclusivamente
in forma contributiva - ad alcuna gestione.
Il
cumulo è consentito anche dall'articolo 1 del decreto legislativo 184/97,
senza alcun limite se in presenza di accrediti utilizzabili per la liquidazione
della pensione in forma contributiva, applicabile in particolare per i periodi
successivi al 1995 esistenti in qualsiasi gestione obbligatoria, compresi i versamenti
a favore dei collaboratori. I predetti accrediti, se non coincidenti, possono
essere cumulati per perfezionare i requisiti previsti dalla legge 335/95 per il
diritto alla pensione di vecchiaia o di inabilità, e anche per la pensione
a favore di superstiti deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.
I beneficiari del cumulo liquidano in tal caso le quote di pensione relative alle
contribuzioni accreditate nelle gestioni, poste a carico ed erogate da ciascuna
di esse, calcolate con le norme vigenti nelle singole gestioni stesse. Il comma
76 della nuova legge dà piena efficacia alla norma, abrogando l'unico limite
che era stabilito dal decreto 184, che prevedeva la necessità che non risultasse
maturato in alcuna delle gestioni interessate il diritto a pensione.
Per la
contribuzione presso le Casse a favore di liberi professionisti la norma in questione
ha però piena applicazione solo per le Gestioni costituite dal 1996 ai
sensi della legge 335, mentre per le Casse preesistenti, che non applicano la
liquidazione contributiva, la totalizzazione resta possibile solo nei limiti del
decreto 42/06, anche per la contribuzione successiva al 1995.
Le
regole
Con
la totalizzazione, cioè la "somma" dei contributi accreditati
in due o più gestioni per conseguire il diritto alla pensione, possono
essere conseguite le prestazioni relative a: vecchiaia, anzianità (con
40 anni di versamenti), inabilità e trattamento ai superstiti.
Possono
essere totalizzati solo periodi non coincidenti. Per la pensione di vecchiaia
occorre avere
65 anni di età (senza differenze tra donne e uomini).
Le
novità
Si dimezza da
sei a tre anni la durata minima delle frazioni di accredito che possono essere
utilizzate per la totalizzazione dei contributi
Il
riscatto della laurea
In
base alla riforma del Welfare, per le domande di riscatto presentate dal 1°
gennaio 2008 l'onere di riscatto per periodi per i quali si applica il sistema
di calcolo retributivo o contributivo può essere versato in unica soluzione
oppure (strada da percorrere per la convenienza) in 120 rate mensili senza l'applicazione
degli interessi per la rateizzazione.
Si ricorda in proposito che il sistema
di calcolo retributivo scatta in presenza di un minimo contributivo di 18 anni
al 31 dicembre 1995, mentre quello esclusivamente contributivo, introdotto dalla
riforma Dini, si verifica per i neoassunti dal gennaio 1996 sprovvisti di contribuzione
precedente. Per completare il quadro va anche ricordato che esiste il sistema
misto, previsto per coloro che possono far valere un'anzianità contributiva
inferiore a 18 anni entro il 31 dicembre 1995.
Vengono esclusi, quindi, dal
beneficio (rateizzazione, senza interessi, in 120 rate mensili) coloro che hanno
presentato la domanda di riscatto prima del 1° gennaio 2008. Potrebbe quindi
essere conveniente rinunciare alla domanda già presentata soprattutto quando
tale presentazione è a ridosso del 1° gennaio 2008, in quanto il costo
del riscatto verrà determinato alla data della presentazione della domanda
(poniamo 1° gennaio 2008) sulla base di una serie di fattori tra i quali l'anzianità
contributiva e l'età. Prima della decisione, perciò, bisognerà
porre sul piatto della bilancia il peso che potranno avere una retribuzione media
pensionabile più elevata e l'età.
Altra novità della legge
sul Welfare è la facoltà di riscatto ammessa anche per chi non è
iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbia iniziato l'attività
lavorativa. In questo caso il contributo viene versato all'INPS, in evidenza contabile
separata, e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo con riferimento
alla data della domanda. Il montante maturato viene trasferito, a richiesta dell'interessato,
presso la gestione previdenziale di iscrizione.
L'onere dei periodi di riscatto
è formato dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare,
pari al livello minimo imponibile annuo (articolo 1, comma-3, della legge 233
del 2 agosto 1990), cioè il minimale reddituale previsto per la contribuzione
dovuta dagli artigiani e dai commercianti, moltiplicato per l'aliquota di computo
delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti.
Il contributo è deducibile fiscalmente dall'interessato
con la possibilità di detrarlo dall'imposta dovuta dai soggetti di cui
l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19%.
La riforma
del Welfare, infine, prevede che i periodi riscattati siano utili per il raggiungimento
del diritto alla pensione anche nel caso della pensione di vecchiaia contributiva
con 40 anni di contribuzione.
La
clausola di salvaguardia
Non
saranno soggetti alle nuove regole introdotte dalla legge sul welfare i lavoratori
dipendenti e autonomi che hanno maturato i requisiti entro il 2007.
Con
una nota del 4 dicembre scorso (messaggio 29224/2007), l'INPS ha confermato che
il diritto a pensione resta blindato dalla clausola di salvaguardia prevista dalla
riforma Maroni del 2004. Di essa potranno beneficiare anche coloro che avendo
meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 rientrano nel sistema misto
o contributivo.
Regime retributivo
La cristallizzazione
dei requisiti, dovuta all'applicazione della clausola di salvaguardia, incide
anche sul regime delle finestre, che restano quelle a cadenza trimestrale previste
dalla precedente normativa.
Nel corso del 2008 i lavoratori dipendenti potranno
contare su quelle di gennaio e aprile a seconda che i requisiti (57 anni di età
e 35 di contributi o in alternativa 39 anni di contributi con qualsiasi età)
risultino maturati entro il 30 settembre o il 31 dicembre 2007. Le finestre saranno
invece tre (gennaio, aprile e luglio) per i lavoratori autonomi che possano far
valere rispettivamente entro il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre 2007
almeno 58 anni di età 35 di contributi oppure 40 anni di contribuzione
a prescindere dall'età.
Chi non si avvale delle prossime finestre, perché
ha deciso di rinviare per qualche tempo il pensionamento, non sarà comunque
penalizzato. Potrà infatti ottenere l'assegno dal mese successivo alla
presentazione della domanda.
Regime contributivo
La
clausola di salvaguardia prevista dalla riforma Maroni si applica anche a coloro
che hanno maturato il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo
con requisiti fissati dalla legge 335/95. Di conseguenza l'età minima resta
ferma a 57 anni per uomini e donne, se viene raggiunta entro il 31 dicembre 2007.
Per
le lavoratrici madri c'è inoltre la possibilità di usufruire di
una riduzione dell'età minima di 4 mesi per ogni figlio.
Per specificare
meglio in che cosa consiste il beneficio l'INPS fa l'esempio di una madre di tre
figli nata il 10 ottobre del 1951. In questo caso l'interessata ha maturato la
pensione a 56 anni il 10 ottobre del 2007: diritto che potrà far valere
in qualsiasi momento senza incappare nei nuovi limiti di età (60 anni per
le donne e 65 per gli uomini) previsti dal 2008 in poi.
Va precisato che la
pensione, in tutti i casi in cui viene liquidata con il sistema contributivo,
sarà messa in pagamento prima del 65° anno di età a condizione
che con i contributi versati sia stato maturato un importo pari all'assegno sociale
maggiorato del 20% (475 euro nel 2008).
Regole per l'opzione
Restano
agganciati alla normativa precedente anche coloro che rientrano nel cosiddetto
sistema misto (avendo almeno un contributo al 31 dicembre 1995) qualora decidano
di optare per il calcolo contributivo.
In questo caso, per verificare se possono
usufruire ancora della clausola di salvaguardia, si guarderà al momento
in cui sono stati maturati i requisiti. Non avrà pertanto rilevanza il
fatto che l'opzione venga esercitata nel 2008 o successivamente.
Gli stessi
criteri saranno seguiti anche per la speciale opzione per il sistema contributivo,
prevista dal 2008 in poi, per le lavoratrici che hanno almeno 35 anni di contributi
e un età minima di 57 anni (58 se autonome). Costoro potranno avvalersi,
tra l'altro, delle agevolazioni per il computo dell'anzianità contributiva
previste dalla legge sul welfare. A differenza che in passato, saranno considerati
utili anche gli anni del riscatto della laurea e i periodi in cui sono stati versati
i contributi volontari. Ferma restando la possibilità di ottenere una maggiorazione
di sei mesi per ogni anno di lavoro svolto prima del 18 ° anno di età.
La razionalizzazione
del sistema degli enti previdenziali (commi da 7 a 10)
Entro
il 31 gennaio 2008 il Governo deve presentare un piano industriale che preveda
risparmi finanziari collegati alla razionalizzazione degli Enti previdenziali.
Il riordino ha, inoltre, l'obiettivo di migliorare il servizio previdenziale nei
confronti del cittadino e di contenere i costi di gestione attraverso l'ottimizzazione
delle risorse. Con molta probabilità verrà data attuazione all'accorpamento
dei vari enti esistenti, realizzando due poli: uno previdenziale e uno assicurativo.
![]() | Le disposizioni per il lavoro: l'aumento contributi previdenziali, le modifiche all'indennità di disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti, la rivalutazione dei tetti massimi della CIG, le modifiche al contratto di lavoro a tempo determinato, le modifiche al part time, la decontribuzione dei premi di risultato, abrogazione del lavoro intermittente e del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, contratti di lavoro per periodi predeterminati nei settori turismo e spettacolo |
Aumento
contributi previdenziali (comma 10)
Dal 1° gennaio 2011 aumenteranno
dello 0,09% i contributi pensionistici obbligatori dei lavoratori, degli artigiani,
dei commercianti e coltivatori diretti mezzadri e coloni e quelli degli iscritti
alla gestione separata. La misura dell'aumento potrebbe variare in funzione dei
risparmi che verranno realizzati tramite la razionalizzazione degli Enti previdenziali.
Anche le relative prestazioni saranno incrementate.
Modifiche
all'indennità di disoccupazione ordinaria (comma 25)
Dal
1° gennaio 2008 la durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione
viene elevata a otto mesi per chi ha meno di 50 anni e a 12 mesi per chi ha 50
anni o più. Per gli stessi periodi è riconosciuta la contribuzione
figurativa. Queste le nuove misure dell'indennità di disoccupazione: 60%
della retribuzione peri primi sei mesi; 50% per i successivi due mesi; 40% per
gli ultimi Gli aumenti non riguardano la disoccupazione agricola (ordinaria e
speciale) e l'indennità ordinaria con requisiti ridotti. L'indennità
di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato
di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda
e offerta di lavoro.
Modifiche
all'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti (comma 26)
Dal
1 ° gennaio 2008 la disoccupazione, non agricola, ordinaria con requisiti
ridotti viene fissata al 35% della retribuzione, per i primi 120 giorni; 40% della
retribuzione, per i giorni successivi fino a 180. L'indennità spetta per
un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno e comunque non superiore
alla differenza tra 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione
eventualmente fruito, e quello delle giornate di lavoro prestate.
Rivalutazione
tetti CIG (comma 27)
Dal 1° gennaio 2008 i tetti massimi di
cassa integrazione guadagni erogabile e la relativa retribuzione di riferimento
sono annualmente rivalutati in base al 100% dell'aumento derivante dalla variazione
annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e
degli impiegati sono annualmente rivalutati in base al 100% dell'aumento derivante
dalla variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai e degli impiegati.
Delega
al Governo in materia di ammortizzatori sociali (commi 28 e 29)
Delega
al Governo, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2008, per la riforma degli ammortizzatori
sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito.
Delega
al Governo in materia di lavoro (commi 30, 31, 32 e 33)
Delega al
Governo, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2008, di riordino della normativa
in materia di servizi per l'impiego; incentivi all'occupazione; apprendistato.
Modifiche
al contratto di lavoro a tempo determinato (commi da 39 a 43)
In
caso di successione di contratti a termine, tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore,
riferiti a mansioni equivalenti, se il rapporto di lavoro supera i 36 mesi, comprensivi
di proroghe e rinnovi si considera a tempo indeterminato, indipendentemente dai
periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro (si ritiene
che tali interruzioni possano essere identificate nei dieci o venti giorni di
pausa, necessari per configurare la legate successione dei contratti a termine,
senza ricadere nell'automatica conversione del rapporto). È possibile stipulare
un ulteriore successivo contratto a termine (fra gli stessi soggetti) solo presso
la direzione provinciale del lavoro, la cui durata sarà stabilita dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori. Sono previste deroghe a
favore delle attività stagionali e di altre che verranno individuate dalle
parti sociali. Previsto inoltre un diritto di precedenza, nell'assunzione a tempo
indeterminato, a favore dei lavoratori impiegati a termine, presso lo stesso datore,
per più di sei mesi. L'opzione vale per le assunzioni effettuate nei 12
mesi seguenti con le stesse mansioni. Il lavoratore deve manifestare la volontà
di avvalersene entro sei mesi dalla fine del rapporto a termine. Il diritto si
estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Diritto
di precedenza spetta nella riassunzione, ma a termine, a favore degli stagionali,
per le stesse attività stagionali. Il lavoratore deve manifestare la volontà
di avvalersene entro tre mesi dalla fine del rapporto a termine. Il diritto si
estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Vengono
poi ridotti i casi in cui è possibile stipulare contratti a termine al
di fuori delle limitazioni quantitative previste dalla contrattazione collettiva
viene prevista una fase transitoria per l'applicazione delle nuove disposizioni,
in particolare: per i contratti a termine in corso al 1° gennaio continuano
sino al termine previsto dal contratto; per il periodo di lavoro già effettuato
si computa, insieme con i periodi successivi di attività ai fini della
determinazione del periodo massimo (36 mesi), decorsi 15 mesi dalla data di entrata
in visore delle modifiche.
Modifiche
al part time (comma 44)
Le clausole flessibili potranno essere inserite
nel contratto a tempo parziale solo se sono stabilite dai contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale. Vengono poi ampliate le possibilità di trasformazione
prioritaria del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, collegate
alle patologie oncologiche. La trasformazione con diritto di precedenza viene
prevista anche per i genitori con figli conviventi di età non superiore
a 13 anni o portatori di handicap. È stato inserito un diritto di precedenza
nelle assunzioni a tempo pieno a favore dei lavoratori che hanno trasformato il
loro rapporto di lavoro in part-time. Le mansioni devono coincidere.
Lavoro
intermittente (comma 45)
Il lavoro a chiamata o intermittente viene
abrogato.
Somministrazione
di lavoro (comma 46)
Abrogato
il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.
Lavoro
per periodi predeterminati nei settori turismo e spettacolo (commi da 47 a 50)
Nei
settori del turismo e dello spettacolo, i contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più appresentative a livello
nazionale, potranno prevedere la stipula di contratti di lavoro per il fine settimana,
nelle festività, nei periodi di vacanza scolastiche e per altri casi. Il
ministero del Lavoro individuerà una semplificazione degli adempimenti
connessi all'instaurazione, la trasformazione e la cessazione dei rapporti.
Riduzione
contributiva settore edile (comma 51)
In
edilizia la riduzione diventa stabile. Entro il 31 maggio di ogni anno va eseguita
la verifica per individuare la possibilità di confermare o di rideterminare
la misura della riduzione contributiva in edilizia. Previsto un meccanismo automatico
di applicazione dell'aliquota dell'anno precedente che opera, in assenza di decreto
ministeriale, decorsi 30 giorni.
Part
time in edilizia (comma 52)
Introdotto
l'obbligo di comunicare all'INPS l'orario di lavoro dei lavoratori occupati a
tempo parziale nel settore edile.
Collocamento
obbligatorio nel settore edile (comma 53)
Le
imprese operanti nel settore edile sono esentate dall'osservanza dell'obbligo
di assunzione di soggetti disabili, con riferimento al personale da adibire ad
attività di cantiere e peri lavoratori addetti al trasporto.
Decontribuzione
dei premi di risultato (commi da 67 a 70)
Dal
1 °gennaio 2008 la decontribuzione dei premi di risultato viene sostituita
da un nuovo sgravio contributivo. Per il triennio 2008-2010 lo sgravio è
concesso, a domanda delle aziende, nei limiti dei fondi stanziati. L'importo annuo
delle erogazioni (di secondo livello) ammesse allo sgravio è, al massimo,
pari al 5% della retribuzione contrattuale percepita; su tali importi si applica
lo sgravio contributivo del 25% a favore dei datori e totale a favore dei lavoratori.
Un decreto stabilirà anche una forma di detassazione.
Contributo
sullo straordinario (comma 71)
Dal 1° gennaio 2008 le imprese
non dovranno più versare il contributo aggiuntivo sullo straordinario (5%-10%-15%).
Gestione
separata INPS (comma 79 e comma 10)
Aumentano i contributi ai fini
pensionistici degli iscritti alla gestione separata dell'INPS, non assicurati
presso altre forme obbligatorie. Le nuove aliquote sono: 24% per il 2008; 25%
per il 2009; 26% per il 2010; 26,09% per il 2011. La misura dell'ultimo aumento
(0,09%) può variare in funzione dei risparmi legati alla razionalizzazione
degli Enti.
INPGI
(comma 80)
L'Istituto di previdenza dei giornalisti italiani, con
delibere, regolamenterà la gestione separata. Dal 2011 le aliquote contributive
si allineeranno con quelle dell'INPS.