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Domande & Risposte sulla Riforma della Previdenza in vigore dal 1° gennaio 2008 |
Anzianità
e vecchiaia
Autonomi
Coefficienti
Deleghe
Dipendenti pubblici
Finestre
Requisiti
Riscatti
Salvaguardia
Superbonus
Totalizzazione
La prima
finestra scatta a luglio
D. Il 29 gennaio compirò 60 anni. In tale data avrò maturato 34
anni e due mesi di contributi. Potrò mettermi in pensione dal 1°
febbraio? Quando percepirò il primo assegno?
R. La lettrice potrà ottenere il pensionamento
con il raggiungimento dei 60 anni di età. Le nuove finestre per la pensione
di vecchiaia introdotte dalla riforma del Welfare comportano la decorrenza del
trattamento dal 1° luglio 2008.
Per gli uomini
il diritto a 65 anni
D. Ho 50 anni di età e 24 anni di contributi come lavoratore dipendente
(ho smesso di lavorare nel 2000). Maturerò, quindi il diritto, al compimento
del 65° anno di età? in caso di premorienza i superstiti avranno
diritto alla pensione di reversibilità ?
R. Avrà diritto ad andare in pensione, se
la normativa non cambierà, al compimento dei 65 anni di età ed
in caso di premorienza i superstiti avranno diritto alla pensione di reversibilità.
La disciplina
per i tramvieri
D. Sono un autoferrotranviere; a novembre 2008 compio 60 anni. Ho sempre diritto
ad andare in pensione a prescindere dagli anni di contribuzione?
R. La pensione di vecchiaia spetta agli assicurati
che hanno raggiunto l'età pensionabile di 65 anni, se uomini, e 60 se
donne, e che hanno almeno 20 anni di contributi. Ai fini del diritto e della
misura della pensione si computa tutta la contribuzione maturata nel Fondo autoferrotranvieri
e nell'assicurazione generale obbligatoria sia prima che dopo il 31 dicembre
1995. Per il personale viaggiante l'età pensionabile resta a 55 anni
per le donne e 60 per gli uomini, mentre il requisito contributivo è
lo stesso del restante personale.
Occorre raggiungere
quota 96
D. Sono nato il 12 giugno 1952, ho iniziato a lavorare nelmaggio 1970. Quando
andrò in pensione? Ho anche lavorato per due anni come camionista in
una cava.
R. Per accedere al pensionamento di anzianità
deve raggiungere i 60 anni di età con 36 anni di contribuzione (2012)
oppure i 61 anni di età con 35 di contribuzione (2013). Se non raggiunge
questi requisiti contributivi deve attendere i 65 anni per ottenere la pensione
di vecchiaia (2017).
Diritto raggiunto
solo nel 2012
D. Sono nato il 24 novembre 1952 e sono lavoratore dipendente dal 1° ottobre
1972. Chiedo quando potrò raggiungere il diritto alla pensione anticipata.
R. Per il requisito dell'età saranno necessari
60 anni e quindi il diritto non potrà essere perfezionato prima del novembre
2012.
Dopo il riordino
con requisiti ad aprile
D. Vorrei sapere quando potrò andare in pensione: ho 58 anni (compiuti
il 2 settembre 2007) e avrò 35 anni di contributi dal 13 aprile 2008
maturati con lo stesso datore di lavoro, essendo stato assunto il 13 aprile
1973.
R. Per pochi mesi l'interessata incappa nelle nuove
regole. Potrà mettersi in pensione dal 1° gennaio del 2009.
È questa la prima finestra utile per coloro che entro il 30 giugno del
2008 possono far valere 58 anni di età e 35 di contributi.
Gestione separata
con il contributivo
D. Quando potrò chiedere la pensione? E l'assegno verrà liquidato
con sistema retributivo o contributivo? Sono nata il 16 settembre 1954, dal
1° novembre 1972 al 31 marzo 2002 sono stata dipendente di un'agenzia viaggi.
Dal 1° aprile 2002 sono iscritta alla gestione Inps come Co.co.co
R. I requisiti maturati come lavoratrice dipendente
Le consentono di andare in pensione di vecchiaia al compimento dei 60 anni di
età avendo raggiunto il requisito minimo contributivo dei 20 di contribuzione.
La sua pensione sarà calcolata secondo il sistema retributivo. I contributi
versati alla Gestione separata da aprile 2002 Le consentiranno, sempre al compimento
dei 60 anni, di percepire un'autonoma pensione liquidata dalla Gestione separata
secondo il sistema contributivo (con almeno cinque anni di contribuzione).
Vecchie uscite
con 40 anni
D. Vorrei sapere quando potrò andare in pensione avendo i seguenti requisiti:
sono nato il 30 luglio 1951; ho prestato servizio militare dal 30 gennaio 1972
al 12 aprile 1973; sono dipendente pubblico dal 13 aprile 1973. Ho riscattato
il periodo di coadiutore coltivatore diretto dal 21 novembre 1968 al 29 gennaio
1972.
R. La prima possibilità di accedere al trattamento
pensionistico è quello di anzianità (anticipata), con 40 anni
di contribuzione versata.
Lei raggiungerà tale requisito alla fine di novembre 2008. Quindi dovrà
attendere l'apertura della finestra il 1° aprile del 2009.
Fino a giugno
2009 non c'è la quota
D. Il 29 dicembre 2008 maturerò 35 anni di contributi e il 6 marzo 2009
compirò 58 anni. Quando potrò uscire dal mondo del lavoro?
R. Se la situazione è questa il lettore
può mettersi in pensione dal 1° gennaio del 2010.
È questa la prima finestra utile per coloro che entro il 30 giugno del
2009 possono far valere 58 anni di età e 35 di contributi.
Occorrono 58 anni
fino a giugno 2009
D. Il 22 aprile 2008 compirò 57 anni, al 31 dicembre 2007 ho maturato
34 anni di contributi più 39 settimane già maturate. Secondo i
miei calcoli, continuando a lavorare regolarmente, il 22 aprile 2009 dovrei
raggiungere il requisito per il pensionamento di anzianità previsto dalla
nuova normativa: 58 anni e 35 di contributi. Vorrei sapere se è corretta
la mia interpretazione e se potrò andare in pensione a dal 1° gennaio
2010.
R. L'interpretazione del lettore e la decorrenza
stimata sono corrette.
Nel 2010 serve
quota 95
D. Sono un dipendente ministeriale nato il 25 settembre 1951, in servizio di
ruolo dal 15 settembre 1977. Ho fatto il militare dal 9 settembre 1976 al 9
settembre 1977. Ho riscattato quattro anni di laurea precedenti al 9 settembre
1976. Posso andare in pensione dal 1° luglio 2011 considerando validi i
quattro anni del corso di laurea e il servizio militare ai fini del raggiungimento
di quota 95?
R. Il calcolo è corretto se entro il 30
settembre 2010 è raggiunta quota 95, come somma di età anagrafica
ed anzianità contributiva. In questo caso la finestra per i dipendenti
scatta il 1° luglio dell'anno successivo. Il corso di laurea riscattato
e il servizio militare sono validi ai fini del computo dell'anzianità
contributiva.
Due uscite l'anno
per ottenere l'assegno
D. A febbraio 2012 avrò 60 anni e 38 anni di contributi. La prima finestra
utile sarà a gennaio 2013?
R. La pensione decorre da gennaio 2013 per le pensioni
di anzianità perfezionate con meno di 40 anni di contributi. Infatti,
restano in vigore per ciascun anno le due finestre a distanza di sei mesi previste
dalla legge Maroni.
Primo scalino
di un anno e mezzo
D. Sono nato l'8 gennaio 1951 e ho maturato 35 anni e quattro settimane di contributi.
Qual è la prima finestra utile per la pensione (sono iscritto all'Inps,
Fondo previdenza elettrici-lavoratore dipendente).
R. Poiché compirà i 57 anni l'8 gennaio
2008, si applicano le regole in vigore dal 1° gennaio. Lei ricade nel 1°
scalino (come tutti i lavoratori che conseguono i requisiti nel periodo 1°
gennaio 2008 - 30 giugno 2009) che richiede i 58 anni di età e almeno
35 di contributi. Per Lei la prima finestra utile si aprirà il 1°
gennaio 2010, visto che compirà 58 anni nel primo semestre del 2009.
La vecchiaia si
conquista a 65 anni
D. Sono nato nel dicembre 1944, ho 63 anni e 37 di contributi. quali sono i
requisiti per la pensione di vecchiaia o per l'anzianità?
R. Per la pensione di vecchiaia sono necessari
i 65 anni di età. Con il 2008 sussiste il diritto alla pensione di anzianità,
vista l'età superiore a 58 anni e la contribuzione non inferiore a 35
anni.
Regole valide
anche per gli insegnanti
D. Sono una dipendente della scuola in servizio continuativo dal 1° ottobre
1970 e al 15 giugno 2008 compio 57 anni. Posso andare in pensione al 1°
settembre 2008 e se la risposta è positiva vado con il sistema retributivo
o contributivo?
R. La risposta è negativa: Lei incappa nelle
nuove regole che nel 2008 chiedono anche al personale della scuola almeno 58
anni di età e 35 di contributi. Nel suo caso, l'appuntamento con la pensione
è rinviato al 1° settembre del 2009, sempre che entro il 31 dicembre
dello stesso anno possa fare valere oltre ai 58 anni di età anche 35
anni di contributi. La pensione sarà liquidata con il sistema retributivo
se al 31 dicembre 1995 risultano versati almeno 18 anni di contributi.
Le finestre per
l'assegno
D. Compio 65 anni adesso, gennaio 2008, e dovrei andare in pensione il 1°
febbraio prossimo. Perché vi ostinate a ripetere che andrò in
pensione il 1° luglio? Potrei ma non devo! La legge dice infatti «possono»,
non «devono».
R. Se la situazione è questa, la decorrenza
della pensione slitta dal 1° febbraio al 1º luglio del 2008. La nuova
legge di riforma stabilisce infatti che l'assegno non verrà più
pagato dal mese successivo al compimento dell'età (65 anni per gli uomini
e 60 per le donne), ma in corrispondenza di determinate finestre come per le
pensioni di anzianità maturate con 40 anni di contributi. Nel corso dell'anno
ce ne saranno quattro: per i lavoratori dipendenti si aprono il 1° aprile,
il 1° luglio, il 1° ottobre e il 1° gennaio dell'anno successivo
a seconda che i requisiti di età e di contribuzione siano stati maturati
rispettivamente nel corso del quarto, terzo, secondo e primo trimestre dell'anno.
Nel 2012 fissata
quota 96
D. Sono nato il 10 marzo 1952, sono lavoratore dipendente dal 10 settembre 1973.
Quando potrò andare in pensione?
R. Con le nuove regole introdotte dalla legge 247/2007
i lavoratori dipendenti nati nel 1952 acquisiscono il diritto alla pensione
di anzianità nel 2012, all'età di 60 anni se hanno versato almento
36 di contributi. Essendo nato a marzo, Lei matura i requisiti nel corso del
primo semestre del 2012, per cui la prima finestra utile è quella del
1° gennaio 2013.
Riforma Dini per
i versamenti volontari
D. Continuano a valere le vecchie regole per l'anzianità per coloro che
hanno ottenuto l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio
2007 (prima la data spartiacque fissata dalla legge Maroni era il 1° marzo
2004). Mia moglie, 35 anni di contributi validi certificati Inps al 2007. Ma
con 54 anni di età, l'autorizzazione ai versamenti volontari Inps fin
dal 1979, può andare in pensione a 57 anni e se sì a quali condizioni?
R. La risposta è positiva. Per coloro che
sono stati autorizzati ai versamenti volontari entro il 19 luglio del 2007 continuano
ad applicarsi i requisiti di età e contribuzione previsti dalla legge
335/95 (riforma Dini). Di conseguenza, l'interessata matura il diritto alla
pensione di anzianità a 57 anni di età con 35 anni di contributi.
Sarà agevolata anche per le finestre che restano quattro all'anno con
cadenza trimestrale.
Quote diverse
dai subordinati
D. Nel 2008 compio 58 anni e 37 di contribuzione previdenziale Inps, di cui
27 da lavoratore dipendente. Se fossi rimasto tale sarei stato in quiescenza
dal 1° gennaio 2008, da lavoratore autonomo maturerò la pensione
dal 1° luglio 2010, ben due anni e mezzo dopo. Mi è difficile comprendere
i motivi di tale disparità.
R. Poiché lei ha contribuzione versata alla
gestione dei lavoratori autonomi, i requisiti e la decorrenza per accedere al
trattamento pensionistico sono quelli previsti per la gestione autonoma. Per
la pensione di anzianità i requisiti dell'età e delle quote sono
spostati di un anno in avanti rispetto a quelli previsti per i lavoratori dipendenti.
Il motivo di questa disparità di trattamento, potrebbe essere ricondotto
al fatto che la contribuzione versata dal lavoratore autonomo è considerevolmente
più bassa di quella versata dal datore di lavoro per il dipendente.
Cassa commercialisti,
regole ad hoc
D. Dottore commercialista con 63 anni di età, iscritto alla Cassa dal
1973 e titolare di pensione di invalidità concessa dalla Cassa. Chiedo
quando potrò perfezionare presso la Cassa stessa la pensione anticipata
con riliquidazione della pensione attuale.
R. Il nuovo regolamento della Cassa commercialisti
in vigore dal 2004 prevede dal 2005 il diritto alla pensione anticipata una
volta compiuti i 61 anni e in presenza anche di 38 anni di contributi, o di
soli 40 anni a prescindere dall'età. Il requisito dei 38 anni di contributi
potrà essere soddisfatto solo nel 2011, con diritto alla pensione anticipata
dal 1 gennaio 2012.
Si applicano su
tutto il montante
D. Inuovi coefficienti di trasformazione si applicheranno, al momento del ritiro,
sull'intero montante allora maturato o solo sulla quota parte maturata dopo
il 2008?
R. Il coefficiente di trasformazione, determinato
in base all'età posseduta al momento del pensionamento, è applicato
sull'intero montante. I nuovi coefficienti entreranno in vigore il 1° gennaio
2010.
Polizia interessata
al riordino
D. Il nuovo sistema pensionistico riguarda anche il personale mlitare e il personale
delle forze dell'Ordine?
R. Il personale militare e quello delle forze dell'ordine
sono contemplati nella riforma, ma vista la particolare attività, il
riordino avverrà con decreti legislativi. Infatti, in base all'articolo
1, comma 6 della legge 247 il Governo per assicurare l'innalzamento dell'età
media di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati,
nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano
previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'Ago è delegato
ad adottare, entro il 1° gennaio 2009, uno o più decreti legislativi.
Si terrà conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori
di attività e, in particolare, per le Forze armate e per quelle di polizia
a ordinamento civile e militare, della specificità dei relativi comparti,
della condizione militare e della trasformazione ordinamentale in atto nelle
Forze armate. La legge prevede che gli schemi dei decreti legislativi saranno
deliberati in via preliminare dal Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentativi
a livello nazionale, nonché, gli organismi a livello nazionale più
rappresentativi del personale militare e delle forze di polizia a ordinamento
civile.
La prima finestra
del secondo scalino
D. Sono un dipendente pubblico presso un ente locale. Nato nel novembre del
1951, assunto il 20 giugno 1972, vorrei sapere quando maturo il requisito per
andare in pensione e quando potrò lasciare il lavoro?
R. Lei ricade nelle nuove regole in vigore dal
1° gennaio 2008, secondo le quali maturerà i requisiti per accedere
alla pensione di anzianità a novembre 2010, quando compirà i 59
anni di età e avrà conseguito l'anzianità contributiva
minima (avrà infatti versati più di 38 anni di contributi). Lei
infatti rientra nel secondo scalino del protocollo Welfare, valido per coloro
che conseguiranno i requisiti nel periodo 1° luglio 2009-31 dicembre 2010,
che richiede almeno 59 anni di età e la quota 96 (pari alla somma dell'età
e dei contributi). La prima finestra utile si aprirà per lei a partire
dal 1° luglio 2011.
L'uscita ritarda
la liquidazione
D. Chiedo se avrò diritto agli arretrati di pensione per il periodo fra
il raggiungimento del diritto e la data di decorrenza collegata alla finestra
per la liquidazione e se la contribuzione per il periodo dai 35 anni sino alla
liquidazione permette una pensione di importo maggiore.
R. Il regime delle finestre ritarda liquidazione
e decorrenza della pensione rispetto alla data di perfezionamento dei requisiti.
Non si determina pertanto diritto ad arretrati, ed il lavoratore può
continuare l'attività ed il rapporto di lavoro sino a tutto il mese precedente
la decorrenza effettiva. La liquidazione avviene in base a tutta la contribuzione
maturata sino al mese precedente la decorrenza effettiva, permettendo il perfezionamento
di una anzianità contributiva più elevata rispetto al momento
di acquisizione del diritto nella pensione liquidata in forma retributiva o
il montante di importo maggiore in quella contributiva, con importo della pensione
superiore a quello che sarebbe calcolato alla data di perfezionamento del diritto.
Nel 2009 servono
almeno 59 anni
D. Sono nato nel luglio 1951 e lavoro dal gennaio 1972. Quando potrò
lasciare il lavoro?
R. Nel luglio 2010 sarà perfezionata l'età
minima di 59 anni prevista dalla nuova legge per il diritto nel periodo dal
luglio 2009 a tutto il 2010. A tale epoca risulteranno accreditati 58 anni di
contributi ed anche la sommatoria pari a 97 soddisferà ampiamente il
requisito delle quota.
Il minimo è
36 anni di contributi
D. Nato nel giugno 1958 ho accrediti contributivi senza interruzione dal gennaio
1981. Quando avrò diritto alla pensione?
R. La nuova legge richiede per il 2013 l'età
minima di 61 anni e una sommatoria con la contribuzione a quota 97, in pratica
36 anni di contributi. Sulla base dell'attuale legislazione questi requisiti
saranno perfezionati dall'interessato non prima del 2019. Per il requisito dei
40 anni di contributi sarà necessario attendere il 2021.
Il mix penalizza
i lavoratori precoci
D. Ho compiuto 56 anni nell'ottobre 2007 e ho 37 anni di contributi. Nel luglio
2009 sarà soddisfatto il requisito di quota 95 ma non l'età richiesta
di 59 anni. La nuova normativa risulta nel mio caso penalizzante.
R. Purtroppo il requisito del l'età minima
è condizione essenziale, anche se la prevista quota può essere
raggiunta con la contribuzione elevata da parte dell'interessato. Il requisito
per la pensione anticipata potrà tuttavia essere raggiunto al compimento
dei 59 anni nell'ottobre 2010, o anche prima a prescindere dall'età una
volta raggiunti i 40 anni di versamenti nell'aprile 2010, beneficiando in questa
ipotesi del regime più favorevole delle quattro finestre.
Non basta raggiungere
la quota
D. Sono nato nel luglio 1952 e nel febbraio 2008 raggiungo i 35 anni di contributi.
Quando potrò andare in pensione?
R. Nel 2008 è necessaria l'età minima
di 58 anni: con 56 anni di età maturati e i 35 anni di contributi Lei
è soltanto a quota 91. L'età minima per il diritto alla pensione
anticipata potrà essere dunque raggiunta nel 2012 a 60 anni, quando si
sarà verificata la condizione necessaria anche se il requisito della
quota relativa alla sommatoria sarà raggiunto prima. Nel 2012, o prima
se viene accertata altra contribuzione, saranno raggiunti anche i 40 anni per
il diritto alla pensione di anzianità: in tal caso sarà applicato
il regime più favorevole di quattro finestre per la liquidazione.
Raggiunta l'età
si aspetta la finestra
D. Sono nato il 15 aprile 1951, quando potrò andare in pensione?
R. Essendo nato nel 1951, Lei matura il diritto
alla pensione nel corso del 2010, cioè quando raggiunge l'età
minima richiesta (59 anni) a coloro che possono far valere almeno 36 anni di
contributi (raggiungendo in questo modo quota 95). L'uscita effettiva è
però subordinata all'apertura della cosiddetta finestra. Considerato
che i requisiti di età e di contribuzione saranno acquisiti nel primo
semestre del 2010 potrà mettersi effettivamente in pensione dal 1°
gennaio del 2011.
Certificazione
2007, vecchie regole
D. Ho maturato il 1° aprile 2007 i requisiti per la pensione di anzianità
(57 anni di età anagrafica e 35 di contributi) continuando l'attività
lavorativa. Il 5 aprile 2007 ho presentato all'Inpdap la richiesta di certificazione
del diritto alla prestazione pensionistica, così come stabilito dall'articolo
1, comma 3 della legge Laroni, la 243/2004. Vorrei conoscere, nel caso decidessi
di andare in pensione nel 2009, a quale procedura devo fare riferimento e se
sarò vincolato alle due finestre della legge di riforma, la 247/2007.
R. Se la situazione è questa, Lei è
in una botte di ferro. Avendo maturato i requisiti con le vecchie regole nell'aprile
del 2007, la prima finestra utile si è aperta il 1° ottobre dello
scorso anno. Può mettersi in pensione quando vuole e il primo assegno
spetterà dal mese successivo alla presentazione della domanda.
Fondi speciali,
vale la riforma
D. Sono un dipendente nato l'11 settembre 1954 e al 31 dicembre 2007 ho accumulato
38 anni e tre mesi di contributi nel fondo elelttrici. Con la riforma, la data
di pensionamento è il 1° gennaio 2010?
R. Per gli iscritti agli ex fondi speciali valgono
le regole previste per la generalità dei dipendenti. E non sono diversi
i requisiti e il regime delle finestre per l'accesso alla pensione di anzianità.
Lei non è toccato più di tanto dalla nuova riforma. Quando avrà
raggiunti i 40 anni di contribuzione, potrà mettersi in pensione a qualsiasi
età beneficiando delle quattro finestre annuali previste dalla legge
335/95 (la cosidetta riforma Dini).
Domanda da inviare
alla Cassa privata
D. Mi sono laureata nel 2004 nei termini legali; ho lavorato a tempo determinato
nella pubblica amministrazione per tre mesi. Ho svolto il triennio di tirocinio
e sono libera professionista. Vorrei sapere se posso considerare un eventuale
riscatto degli anni di laurea e il praticantato. A chi devo rivolgermi?
R. Può riscattare il periodo di laurea e
di praticantato presso la Cassa professionale cui è iscritta, che provvederà
a quantificare l'onere.
Si possono
cumulare spezzoni di tre anni
D. Ho 29 anni e da poco sono stata assunta per concorso presso una pubblica
amministrazione con contratto a tempo pieno e inderminato. Ho lavorato con contratto
a progetto presso una società privata, con iscrizione alla gestione separata
dell'Inps da febbraio 2005 ad agosto 2007 (e relativa contribuzione). I miei
dubbi sono relativi all'opportunità di riscattare gli anni di laurea.
Posso far valere a fini pensionistici il periodo di contribuzione in favore
della gestione separata dell'Inps?
R. Il riscatto del periodo di laurea consente di
raggiungere anticipatamente il requisito minimo di contribuzione per la pensione
che, nel Suo caso, sarà calcolata integralmente con il sistema contributivo.
L'ammontare della pensione dipende quindi direttamente dalla contribuzione complessivamente
versata in tutta la vita lavorativa.La valorizzazione della contribuzione versata
alla Gestione separata è possibile mediante la totalizzazione a condizione
che risultino accreditati almeno tre anni di contribuzione; dovrebbe quindi
raggiungere almeno 3 anni di contribuzione (per ora non è possibile totalizzare
spezzoni di due anni). La riforma del Welfare prevede però una revisione
delle regole di totalizzazione, che potrebbero risultare in futuro più
favorevoli.
I periodi del
1984 sono prescritti
D. Sono un'insegnante di 59 anni di età, assunta il 1° settembre
1990 con effetto giuridico 1° gennaio 1984. Nello stato di servizio ho quattro
anni di servizio prestato in scuole private autorizzate, non coperti da contributi.
Posso riscattarli? Nel 1991 ho fatto domanda di riscatto e ricongiungimento
dei periodi assicurativi, ma fino a oggi non ho avuto comunicazione.
R. I periodi di attività di insegnante di
scuola privata non coperti da contribuzione pensionistica non possono essere
riscattati. Se svolti in regime di collaborazione, infatti, fino al 1995 non
era prevista contribuzione. Se sono stati svolti in forma subordinata, l'eventuale
omissione contributiva è prescritta.
Nuove norme
senza limitazioni
Avrei tre quesiti da sottoporvi:
1) in seguito all'ultima riforma delle pensioni, è ancora possibile il
ritiro a 57 anni di età, col sistema contributivo o misto, soddisfacendo
il requisito minimo (previsto dalla riforma Dini) di almeno 15 anni credo
di contribuzione?
2) I nuovi coefficienti di trasformazione si applicheranno, al momento del ritiro,
sull'intero montante allora maturato o solo sulla quota parte maturata dopo
il 2008?
3) Le nuove norme per il riscatto della laurea si applicano a tutta la platea
di lavoratori o sono previste limitazioni in base all'età anagrafica
o all'anno in cui è stata conseguita la laurea?
R. Ecco le risposte alle sue domande.
1) La premessa è che il termine di 15 anni di contribuzione è
utilizzato dalla legge solo con riferimento alla possibilità per i lavoratori
che rientrano nel sistema misto di optare per il sistema contributivo. Se lei
nel 2007 avesse conseguito i 57 anni di età e 15 anni di contribuzione,
e presumendo che rientri nel sistema misto (in quanto quello contributivo puro
decorre dal 1° gennaio 1996), potrà accedere alla pensione a condizione
che:
- almeno 5 anni di contributi risultino versati dal 1° gennaio 1996;
- lei presenti la domanda di opzione per il sistema di calcolo contributivo.
Qualora non abbia conseguito i requisiti sopraindicati entro il 31 dicembre
2007, in base alle nuove regole in vigore dal 2008, potrà accedere alla
pensione di vecchiaia a 60 anni di età (se donna) ovvero 65 (se uomo).
2) Il coefficiente di trasformazione, determinato in base all'età posseduta
al momento del pensionamento, è applicato sull'intero montante. I nuovi
coefficienti entreranno in vigore il 1° gennaio 2010.
3) Si applicano genericamente a tutti coloro che presentano domanda di riscatto
dal 1° gennaio 2008.
Le domande
2008 con le nuove regole
D. Le nuove norme per il riscatto della laurea si applicano a tutta la platea
di lavoratori o sono previste limitazioni in base all'età anagrafica
o all'anno in cui è stata conseguita la laurea?
R. Le nuove norme si applicano genericamente a
tutti coloro che presentano domanda di riscatto dal 1° gennaio.
I pro e
i contro del recupero
D. Ho 31 anni e ho iniziato a lavorare a 24 anni. Chiedo se ho convenienza al
riscatto della laurea.
R. Per il riscatto della laurea la nuova legge
consente il pagamento dell'onere in 120 rate senza applicazione di interessi.
Per gli iscritti dopo il 1995 con diritto alla pensione contributiva l'importo
è pari alla contribuzione dovuta nell'anno di richiesta e rientra nel
montante con diritto agli incrementi negli anni successivi in relazione al Pil
lordo, calcolati con il sistema degli interessi composti. L'importo versato
è deducibile ai fini fiscali. Per i giovani queste condizioni dovrebbero
rendere conveniente il riscatto. La domanda da presentare all'Inps non è
vincolante: una volta conosciuto l'importo è possibile la rinuncia al
riscatto.
I versamenti
dal 1996 sono detraibili
D. Ho 39 anni e ho iniziato a versare dal 1996. Desidero capire se avrò
un vantaggio per il riscatto del periodo di laurea e se l'importo versato è
detraibile ai fini fiscali.
R. I versamenti dal 1996 in poi consentono la pensione
liquidata in forma contributiva. L'importo a copertura dell'onere del riscatto
rientra nel montante contributivo nell'anno nel quale è versato e, equiparato
ai versamenti per attività lavorativa dell'anno stesso, sarà incrementato
ogni anno in relazione alle variazioni del Pil lordo. L'importo versato è
deducubile ai fini fiscali. Per le domande presentate dal 1° gennaio 2008
la nuova legge consente il pagamento in 120 rate senza interessi.
Nessun cambiamento
con requisiti nel 2007
D. Sono nato il 16 maggio 1950, sono lavoratore dipendente da oltre 36 anni.
Il 4 ottobre 2007 ha ricevuto dall'Inps il certificato attestante il diritto
a pensione ai sensi della legge 243/2004, avendo maturato i requisiti previsti
dalla legge per i lavoratori dipendenti con diritto a pensione dal 1° ottobre
2007. Possono prepararmi a lasciare il posto di lavoro il 31 marzo 2008?
R. La risposta è positiva in quanto il diritto
alla pensione di anzianità è maturato entro il 31 dicembre 2007.
Il lettore rientra pertanto nella vecchia normativa.
Vecchie
regole con la volontaria
D. L'autorizzazione ai contributi volontari mette al riparo dalle nuove finestre
per la pensione di vecchiaia e per l'anzianità, indipendentemente che
sia per copertura di lavori part time? Nel periodo di indennità di disoccupazione
è riconosciuta la contribuzione figurativa, anche per la pensione di
anzianità con il requisito dei 35 anni? Se sì, a partire da che
anno? Per una donna che matura 40 anni di contribuzione entro il 31 dicembre
2008, con 55 anni di età a ottobre, la prima uscita è luglio 2009
o gennaio 2010?
R. L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria
antecedente al 20 luglio 2007 consente il pensionamento d'anzianità (non
anche di vecchiaia) con i requisiti e le decorrenze precedenti la riforma. Ciò
non vale per il caso di copertura di periodi interessati da lavoro part time,
in quanto non si tratta tecnicamente di contribuzione volontaria, bensì
di riscatto.
La contribuzione figurativa corrispondente ai periodi di disoccupazione indennizzata
vale ai fini del diritto e della misura della pensione; non vale ai fini del
requisito contributivo in concorso con l'età anagrafica necessario per
la pensione di anzianità. Nel caso prospettato, il raggiungimento dell'anzianità
contributiva di 40 anni consente di prescindere dal requisito congiunto dell'età
minima. Se i 40 anni di contribuzione sono raggiunti nel quarto trimestre 2008,
la pensione decorre dal 1° aprile 2009, se liquidata dall'Ago dei lavoratori
dipendenti, 1° luglio 2009, se liquidata da una gestione autonoma.
Un supplemento
per i contributi extra
D. Al 31 dicembre 2007 è terminata l'erogazione del superbonus. In caso
di prosecuzione del rapporto di lavoro fino ai 65 anni, quali sono gli effetti
sulla pensione, già definita al momento dell'accettazione del superbonus,
derivanti dal ripristino dei versamenti dei contributi previdenziali?
R. I versamenti contributivi ripristinati dal 1°
gennaio 2008 Le consentiranno di richiedere un supplemento di pensione, cioè
una somma aggiuntiva al suo trattamento pensionistico di anzianità determinato
all'epoca della richiesta del superbonus.
Non hanno
valore i nuovi tempi di ritiro
D. Per i lavoratori che fino al 31 dicembre hanno fruito del "bonus"
per il posticipo della pensione valgono le nuove finestre previste per le pensioni
di anzianità/vecchiaia o, la pensione decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro?
R. I lavoratori che hanno usufruito del bonus non
devono attendere l'apertura della finestra in quanto per loro la finestra si
è aperta già nel momento in cui hanno cominciato a fruire del
bonus stesso.
Questi lavoratori potranno percepire la pensione dal mese successivo alla cessazione
del rapporto di lavoro.
Non si maturano
contributi figurativi
Ho fruito del bonus Maroni. Avrò 61 anni a marzo. Al 31 ottobre 2004
avevo maturato 1.918 bollini. Vorrei continuare a lavorare.
Posso fare il cumulo pensione e reddito da lavoro dipendente senza dare le dimissioni?
Posso far valere come figurativo il periodo dal 1° novembre 2004 al 31 dicembre
2007? Se calcolano anche questo periodo arriverei a 40 anni e più.
R. Presupposto per conseguire la pensione è
la cessazione del rapporto di lavoro (al momento della richiesta di pensione).
Potrà poi successivamente instaurare un nuovo rapporto di lavoro (se
il datore di lavoro fosse lo stesso, dovrebbe attendere un mese), e la contribuzione
versata darà luogo a un supplemento di pensione.
Per cumulare il reddito di lavoro dipendente o autonomo con la pensione occorre
il possesso di 37 anni di contributi e 58 anni di età (l'anzianità
contributiva minima doveva essere raggiunta alla data di richiesta del bonus.
Lei alla data del bonus invece dovrebbe aver accumulato 36 anni e 10 mesi, pari
a 1.918 contributi settimanali).
I periodi per i quali si è fruito del bonus pensione non possono essere
utilizzati per richiedere l'accredito della contribuzione figurativa.
I limiti
del «supplemento»
D. Sono un dipendente che ha usufruito del cosiddetto superbonus, scaduto il
31 dicembre 2007. Pertanto, dal 1° gennaio 2008, il mio datore di lavoro
e io riprenderemo a versare i contributi che vi prego confermarmi essere gli
stessi applicati prima della fruizione del superbonus. Vorrei sapere:
1) qual è l'aliquota di rendimento dal 1° gennaio 2008;
2) su quale retribuzione viene calcolata tale aliquota;
3) se, andando in quiescenza prima del compimento del sessantacinquesimo anno
di etá, posso riscuotere subito la pensione relativa ai contributi versati
dal 1° gennaio 2008 o debbo attendere il compimento di tale etá.
R. Dal 2007 l'aliquota contributiva a carico del
lavoratore dipendente è aumentata dello 0,3 per cento.
Le aliquote di rendimento non sono state modificate dal protocollo Welfare,
e sono differenziate in ragione della fascia di retribuzione pensionabile a
cui si applicano nonché della quota di pensione (quota A maturata negli
ultimi 5 anni e quota B maturata negli ultimi 10 anni). Per esempio, per i dipendenti
l'aliquota è pari al 2% sulla prima fascia di retribuzione pensionabile
(annualmente aggiornata), e poi decresce progressivamente. La prima fascia di
retribuzione valida per l'anno 2008 non è stata ancora aggiornata dall'Inps.
Il supplemento di pensione, che matura sui versamenti effettuati dal 1°
gennaio 2008 (dopo che è terminata la fruizione del bonus) potrà
essere richiesto prima dei 65 anni di età solo se sono trascorsi almeno
5 anni dalla decorrenza della pensione. Vi è altresì la possibilità,
una volta compiuti i 65 anni, di richiedere il supplemento dopo che siano trascorsi
almeno due anni dalla decorrenza della pensione.
Serve un
minimo per il cumulo
D. Ho 19 anni di contributi come lavoratore dipendente, 19 presso la Cassa ragionieri,
oltre a 2,5 anni come artigiano. Posso ottenere con la totalizzazione la pensione
anticipata in presenza di 40 anni?
R. I contributi per l'attività artigiana
non possono essere utilizzati nella totalizzazione, in quanto inferiori al minino
previsto (tre anni secondo la legge 247/07)
Il cumulo
non serve per «anticipare»
D. Sono nato nel 1950 e contributi per 3 anni e 9 settimane presso l'Inps, 4
anni e 9 mesi presso l'ex Inpdai e 26 anni presso la Cassa commercialisti. Chiedo
quando sarà possibile andare in pensione e come utilizzare la contribuzione.
R. Le varie frazioni di contribuzione posso essere
utilizzate con la totalizzazione, in quanto tutte superiori al limite di tre
anni indicato dalla nuova legge. Il cumulo dei contributi non può però
essere richiesto prima del compimento dei 65 anni e quindi non è valido
per il diritto alla pensione anticipata. Con la totalizzazione all'interessato
sarà concessa una pensione ripartita in quote a carico di ciascuna gestione
di competenza. L'alternativa alla totalizzazione è la ricongiunzione
presso la Cassa commercialisti come stabilito dalla legge 45/90, ma l'onere
per costituire la riserva matematica a copertura dell'incremento di pensione
risulta molto gravoso.
Possibile
il cumulo delle contribuzioni
D. Ho quattro anni e sei mesi di versamenti presso la gestione separata Inps
relativi a periodi precedenti l'iscrizione alla Cassa dei commercialisti. Chiedo
se è possibile ricongiungere le due contribuzioni.
R. La nuova legge non riguarda la ricongiunzione:
integra però la normativa sulla totalizzazione e consente la sommatoria
di frazioni di accredito superiori a tre anni, superando il limite più
elevato di sei anni preesistente. Nella situazione prospettata è possibile
pertanto richiedere al compimento dei 65 anni il cumulo delle due contribuzioni
ai fini del diritto alla pensione, con liquidazione a carico di ciascuna Cassa
delle quota di propria competenza.
Ragionieri,
sopra i tre anni scatta la somma
D. Sono stato iscritto alla Cassa dei ragionieri dal 1982 al 1987 e successivamente
all'Inps per lavoro dipendente, con versamenti anche presso la Cassa per attività
professionale ridotta. È possibile applicare la totalizzazione a mio
favore?
R. La nuova legge permette a 65 anni di utilizzare
con il cumulo gli accrediti presso la Cassa dei ragionieri, perché il
periodo indicato risulta superiore ai tre anni. Nella liquidazione della quota
a proprio carico, la Cassa dovrebbe comprendere anche gli accrediti successivi
al 1987, non utili per il diritto alla pensione in quanto coincidenti a versamenti
all'Inps.