Domande & Risposte sulla Riforma della Previdenza in vigore dal 1° gennaio 2008

Anzianità e vecchiaia
Autonomi
Coefficienti
Deleghe
Dipendenti pubblici
Finestre
Requisiti
Riscatti
Salvaguardia
Superbonus
Totalizzazione

Anzianità e vecchiaia

La prima finestra scatta a luglio
D. Il 29 gennaio compirò 60 anni. In tale data avrò maturato 34 anni e due mesi di contributi. Potrò mettermi in pensione dal 1° febbraio? Quando percepirò il primo assegno?
R. La lettrice potrà ottenere il pensionamento con il raggiungimento dei 60 anni di età. Le nuove finestre per la pensione di vecchiaia introdotte dalla riforma del Welfare comportano la decorrenza del trattamento dal 1° luglio 2008.

Per gli uomini il diritto a 65 anni
D. Ho 50 anni di età e 24 anni di contributi come lavoratore dipendente (ho smesso di lavorare nel 2000). Maturerò, quindi il diritto, al compimento del 65° anno di età? in caso di premorienza i superstiti avranno diritto alla pensione di reversibilità ?
R. Avrà diritto ad andare in pensione, se la normativa non cambierà, al compimento dei 65 anni di età ed in caso di premorienza i superstiti avranno diritto alla pensione di reversibilità.

La disciplina per i tramvieri
D. Sono un autoferrotranviere; a novembre 2008 compio 60 anni. Ho sempre diritto ad andare in pensione a prescindere dagli anni di contribuzione?
R. La pensione di vecchiaia spetta agli assicurati che hanno raggiunto l'età pensionabile di 65 anni, se uomini, e 60 se donne, e che hanno almeno 20 anni di contributi. Ai fini del diritto e della misura della pensione si computa tutta la contribuzione maturata nel Fondo autoferrotranvieri e nell'assicurazione generale obbligatoria sia prima che dopo il 31 dicembre 1995. Per il personale viaggiante l'età pensionabile resta a 55 anni per le donne e 60 per gli uomini, mentre il requisito contributivo è lo stesso del restante personale.

Occorre raggiungere quota 96
D. Sono nato il 12 giugno 1952, ho iniziato a lavorare nelmaggio 1970. Quando andrò in pensione? Ho anche lavorato per due anni come camionista in una cava.
R. Per accedere al pensionamento di anzianità deve raggiungere i 60 anni di età con 36 anni di contribuzione (2012) oppure i 61 anni di età con 35 di contribuzione (2013). Se non raggiunge questi requisiti contributivi deve attendere i 65 anni per ottenere la pensione di vecchiaia (2017).

Diritto raggiunto solo nel 2012
D. Sono nato il 24 novembre 1952 e sono lavoratore dipendente dal 1° ottobre 1972. Chiedo quando potrò raggiungere il diritto alla pensione anticipata.
R. Per il requisito dell'età saranno necessari 60 anni e quindi il diritto non potrà essere perfezionato prima del novembre 2012.

Dopo il riordino con requisiti ad aprile
D. Vorrei sapere quando potrò andare in pensione: ho 58 anni (compiuti il 2 settembre 2007) e avrò 35 anni di contributi dal 13 aprile 2008 maturati con lo stesso datore di lavoro, essendo stato assunto il 13 aprile 1973.
R. Per pochi mesi l'interessata incappa nelle nuove regole. Potrà mettersi in pensione dal 1° gennaio del 2009.
È questa la prima finestra utile per coloro che entro il 30 giugno del 2008 possono far valere 58 anni di età e 35 di contributi.

Gestione separata con il contributivo
D. Quando potrò chiedere la pensione? E l'assegno verrà liquidato con sistema retributivo o contributivo? Sono nata il 16 settembre 1954, dal 1° novembre 1972 al 31 marzo 2002 sono stata dipendente di un'agenzia viaggi. Dal 1° aprile 2002 sono iscritta alla gestione Inps come Co.co.co
R. I requisiti maturati come lavoratrice dipendente Le consentono di andare in pensione di vecchiaia al compimento dei 60 anni di età avendo raggiunto il requisito minimo contributivo dei 20 di contribuzione.
La sua pensione sarà calcolata secondo il sistema retributivo. I contributi versati alla Gestione separata da aprile 2002 Le consentiranno, sempre al compimento dei 60 anni, di percepire un'autonoma pensione liquidata dalla Gestione separata secondo il sistema contributivo (con almeno cinque anni di contribuzione).

Vecchie uscite con 40 anni
D. Vorrei sapere quando potrò andare in pensione avendo i seguenti requisiti: sono nato il 30 luglio 1951; ho prestato servizio militare dal 30 gennaio 1972 al 12 aprile 1973; sono dipendente pubblico dal 13 aprile 1973. Ho riscattato il periodo di coadiutore coltivatore diretto dal 21 novembre 1968 al 29 gennaio 1972.
R. La prima possibilità di accedere al trattamento pensionistico è quello di anzianità (anticipata), con 40 anni di contribuzione versata.
Lei raggiungerà tale requisito alla fine di novembre 2008. Quindi dovrà attendere l'apertura della finestra il 1° aprile del 2009.

Fino a giugno 2009 non c'è la quota
D. Il 29 dicembre 2008 maturerò 35 anni di contributi e il 6 marzo 2009 compirò 58 anni. Quando potrò uscire dal mondo del lavoro?
R. Se la situazione è questa il lettore può mettersi in pensione dal 1° gennaio del 2010.
È questa la prima finestra utile per coloro che entro il 30 giugno del 2009 possono far valere 58 anni di età e 35 di contributi.

Occorrono 58 anni fino a giugno 2009
D. Il 22 aprile 2008 compirò 57 anni, al 31 dicembre 2007 ho maturato 34 anni di contributi più 39 settimane già maturate. Secondo i miei calcoli, continuando a lavorare regolarmente, il 22 aprile 2009 dovrei raggiungere il requisito per il pensionamento di anzianità previsto dalla nuova normativa: 58 anni e 35 di contributi. Vorrei sapere se è corretta la mia interpretazione e se potrò andare in pensione a dal 1° gennaio 2010.
R. L'interpretazione del lettore e la decorrenza stimata sono corrette.

Nel 2010 serve quota 95
D. Sono un dipendente ministeriale nato il 25 settembre 1951, in servizio di ruolo dal 15 settembre 1977. Ho fatto il militare dal 9 settembre 1976 al 9 settembre 1977. Ho riscattato quattro anni di laurea precedenti al 9 settembre 1976. Posso andare in pensione dal 1° luglio 2011 considerando validi i quattro anni del corso di laurea e il servizio militare ai fini del raggiungimento di quota 95?
R. Il calcolo è corretto se entro il 30 settembre 2010 è raggiunta quota 95, come somma di età anagrafica ed anzianità contributiva. In questo caso la finestra per i dipendenti scatta il 1° luglio dell'anno successivo. Il corso di laurea riscattato e il servizio militare sono validi ai fini del computo dell'anzianità contributiva.

Due uscite l'anno per ottenere l'assegno
D. A febbraio 2012 avrò 60 anni e 38 anni di contributi. La prima finestra utile sarà a gennaio 2013?
R. La pensione decorre da gennaio 2013 per le pensioni di anzianità perfezionate con meno di 40 anni di contributi. Infatti, restano in vigore per ciascun anno le due finestre a distanza di sei mesi previste dalla legge Maroni.

Primo scalino di un anno e mezzo
D. Sono nato l'8 gennaio 1951 e ho maturato 35 anni e quattro settimane di contributi. Qual è la prima finestra utile per la pensione (sono iscritto all'Inps, Fondo previdenza elettrici-lavoratore dipendente).
R. Poiché compirà i 57 anni l'8 gennaio 2008, si applicano le regole in vigore dal 1° gennaio. Lei ricade nel 1° scalino (come tutti i lavoratori che conseguono i requisiti nel periodo 1° gennaio 2008 - 30 giugno 2009) che richiede i 58 anni di età e almeno 35 di contributi. Per Lei la prima finestra utile si aprirà il 1° gennaio 2010, visto che compirà 58 anni nel primo semestre del 2009.

La vecchiaia si conquista a 65 anni
D. Sono nato nel dicembre 1944, ho 63 anni e 37 di contributi. quali sono i requisiti per la pensione di vecchiaia o per l'anzianità?
R. Per la pensione di vecchiaia sono necessari i 65 anni di età. Con il 2008 sussiste il diritto alla pensione di anzianità, vista l'età superiore a 58 anni e la contribuzione non inferiore a 35 anni.

Regole valide anche per gli insegnanti
D. Sono una dipendente della scuola in servizio continuativo dal 1° ottobre 1970 e al 15 giugno 2008 compio 57 anni. Posso andare in pensione al 1° settembre 2008 e se la risposta è positiva vado con il sistema retributivo o contributivo?
R. La risposta è negativa: Lei incappa nelle nuove regole che nel 2008 chiedono anche al personale della scuola almeno 58 anni di età e 35 di contributi. Nel suo caso, l'appuntamento con la pensione è rinviato al 1° settembre del 2009, sempre che entro il 31 dicembre dello stesso anno possa fare valere oltre ai 58 anni di età anche 35 anni di contributi. La pensione sarà liquidata con il sistema retributivo se al 31 dicembre 1995 risultano versati almeno 18 anni di contributi.

Le finestre per l'assegno
D. Compio 65 anni adesso, gennaio 2008, e dovrei andare in pensione il 1° febbraio prossimo. Perché vi ostinate a ripetere che andrò in pensione il 1° luglio? Potrei ma non devo! La legge dice infatti «possono», non «devono».
R. Se la situazione è questa, la decorrenza della pensione slitta dal 1° febbraio al 1º luglio del 2008. La nuova legge di riforma stabilisce infatti che l'assegno non verrà più pagato dal mese successivo al compimento dell'età (65 anni per gli uomini e 60 per le donne), ma in corrispondenza di determinate finestre come per le pensioni di anzianità maturate con 40 anni di contributi. Nel corso dell'anno ce ne saranno quattro: per i lavoratori dipendenti si aprono il 1° aprile, il 1° luglio, il 1° ottobre e il 1° gennaio dell'anno successivo a seconda che i requisiti di età e di contribuzione siano stati maturati rispettivamente nel corso del quarto, terzo, secondo e primo trimestre dell'anno.

Nel 2012 fissata quota 96
D. Sono nato il 10 marzo 1952, sono lavoratore dipendente dal 10 settembre 1973. Quando potrò andare in pensione?
R. Con le nuove regole introdotte dalla legge 247/2007 i lavoratori dipendenti nati nel 1952 acquisiscono il diritto alla pensione di anzianità nel 2012, all'età di 60 anni se hanno versato almento 36 di contributi. Essendo nato a marzo, Lei matura i requisiti nel corso del primo semestre del 2012, per cui la prima finestra utile è quella del 1° gennaio 2013.

Riforma Dini per i versamenti volontari
D. Continuano a valere le vecchie regole per l'anzianità per coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007 (prima la data spartiacque fissata dalla legge Maroni era il 1° marzo 2004). Mia moglie, 35 anni di contributi validi certificati Inps al 2007. Ma con 54 anni di età, l'autorizzazione ai versamenti volontari Inps fin dal 1979, può andare in pensione a 57 anni e se sì a quali condizioni?
R. La risposta è positiva. Per coloro che sono stati autorizzati ai versamenti volontari entro il 19 luglio del 2007 continuano ad applicarsi i requisiti di età e contribuzione previsti dalla legge 335/95 (riforma Dini). Di conseguenza, l'interessata matura il diritto alla pensione di anzianità a 57 anni di età con 35 anni di contributi. Sarà agevolata anche per le finestre che restano quattro all'anno con cadenza trimestrale.

Autonomi

Quote diverse dai subordinati
D. Nel 2008 compio 58 anni e 37 di contribuzione previdenziale Inps, di cui 27 da lavoratore dipendente. Se fossi rimasto tale sarei stato in quiescenza dal 1° gennaio 2008, da lavoratore autonomo maturerò la pensione dal 1° luglio 2010, ben due anni e mezzo dopo. Mi è difficile comprendere i motivi di tale disparità.
R. Poiché lei ha contribuzione versata alla gestione dei lavoratori autonomi, i requisiti e la decorrenza per accedere al trattamento pensionistico sono quelli previsti per la gestione autonoma. Per la pensione di anzianità i requisiti dell'età e delle quote sono spostati di un anno in avanti rispetto a quelli previsti per i lavoratori dipendenti. Il motivo di questa disparità di trattamento, potrebbe essere ricondotto al fatto che la contribuzione versata dal lavoratore autonomo è considerevolmente più bassa di quella versata dal datore di lavoro per il dipendente.

Cassa commercialisti, regole ad hoc
D. Dottore commercialista con 63 anni di età, iscritto alla Cassa dal 1973 e titolare di pensione di invalidità concessa dalla Cassa. Chiedo quando potrò perfezionare presso la Cassa stessa la pensione anticipata con riliquidazione della pensione attuale.
R. Il nuovo regolamento della Cassa commercialisti in vigore dal 2004 prevede dal 2005 il diritto alla pensione anticipata una volta compiuti i 61 anni e in presenza anche di 38 anni di contributi, o di soli 40 anni a prescindere dall'età. Il requisito dei 38 anni di contributi potrà essere soddisfatto solo nel 2011, con diritto alla pensione anticipata dal 1 gennaio 2012.

Coefficienti

Si applicano su tutto il montante
D. Inuovi coefficienti di trasformazione si applicheranno, al momento del ritiro, sull'intero montante allora maturato o solo sulla quota parte maturata dopo il 2008?
R. Il coefficiente di trasformazione, determinato in base all'età posseduta al momento del pensionamento, è applicato sull'intero montante. I nuovi coefficienti entreranno in vigore il 1° gennaio 2010.

Deleghe

Polizia interessata al riordino
D. Il nuovo sistema pensionistico riguarda anche il personale mlitare e il personale delle forze dell'Ordine?
R. Il personale militare e quello delle forze dell'ordine sono contemplati nella riforma, ma vista la particolare attività, il riordino avverrà con decreti legislativi. Infatti, in base all'articolo 1, comma 6 della legge 247 il Governo – per assicurare l'innalzamento dell'età media di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'Ago – è delegato ad adottare, entro il 1° gennaio 2009, uno o più decreti legislativi. Si terrà conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività e, in particolare, per le Forze armate e per quelle di polizia a ordinamento civile e militare, della specificità dei relativi comparti, della condizione militare e della trasformazione ordinamentale in atto nelle Forze armate. La legge prevede che gli schemi dei decreti legislativi saranno deliberati in via preliminare dal Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentativi a livello nazionale, nonché, gli organismi a livello nazionale più rappresentativi del personale militare e delle forze di polizia a ordinamento civile.

Dipendenti pubblici

La prima finestra del secondo scalino
D. Sono un dipendente pubblico presso un ente locale. Nato nel novembre del 1951, assunto il 20 giugno 1972, vorrei sapere quando maturo il requisito per andare in pensione e quando potrò lasciare il lavoro?
R. Lei ricade nelle nuove regole in vigore dal 1° gennaio 2008, secondo le quali maturerà i requisiti per accedere alla pensione di anzianità a novembre 2010, quando compirà i 59 anni di età e avrà conseguito l'anzianità contributiva minima (avrà infatti versati più di 38 anni di contributi). Lei infatti rientra nel secondo scalino del protocollo Welfare, valido per coloro che conseguiranno i requisiti nel periodo 1° luglio 2009-31 dicembre 2010, che richiede almeno 59 anni di età e la quota 96 (pari alla somma dell'età e dei contributi). La prima finestra utile si aprirà per lei a partire dal 1° luglio 2011.

Finestre

L'uscita ritarda la liquidazione
D. Chiedo se avrò diritto agli arretrati di pensione per il periodo fra il raggiungimento del diritto e la data di decorrenza collegata alla finestra per la liquidazione e se la contribuzione per il periodo dai 35 anni sino alla liquidazione permette una pensione di importo maggiore.
R. Il regime delle finestre ritarda liquidazione e decorrenza della pensione rispetto alla data di perfezionamento dei requisiti. Non si determina pertanto diritto ad arretrati, ed il lavoratore può continuare l'attività ed il rapporto di lavoro sino a tutto il mese precedente la decorrenza effettiva. La liquidazione avviene in base a tutta la contribuzione maturata sino al mese precedente la decorrenza effettiva, permettendo il perfezionamento di una anzianità contributiva più elevata rispetto al momento di acquisizione del diritto nella pensione liquidata in forma retributiva o il montante di importo maggiore in quella contributiva, con importo della pensione superiore a quello che sarebbe calcolato alla data di perfezionamento del diritto.

Requisiti

Nel 2009 servono almeno 59 anni
D. Sono nato nel luglio 1951 e lavoro dal gennaio 1972. Quando potrò lasciare il lavoro?
R. Nel luglio 2010 sarà perfezionata l'età minima di 59 anni prevista dalla nuova legge per il diritto nel periodo dal luglio 2009 a tutto il 2010. A tale epoca risulteranno accreditati 58 anni di contributi ed anche la sommatoria pari a 97 soddisferà ampiamente il requisito delle quota.

Il minimo è 36 anni di contributi
D. Nato nel giugno 1958 ho accrediti contributivi senza interruzione dal gennaio 1981. Quando avrò diritto alla pensione?
R. La nuova legge richiede per il 2013 l'età minima di 61 anni e una sommatoria con la contribuzione a quota 97, in pratica 36 anni di contributi. Sulla base dell'attuale legislazione questi requisiti saranno perfezionati dall'interessato non prima del 2019. Per il requisito dei 40 anni di contributi sarà necessario attendere il 2021.

Il mix penalizza i lavoratori precoci
D. Ho compiuto 56 anni nell'ottobre 2007 e ho 37 anni di contributi. Nel luglio 2009 sarà soddisfatto il requisito di quota 95 ma non l'età richiesta di 59 anni. La nuova normativa risulta nel mio caso penalizzante.
R. Purtroppo il requisito del l'età minima è condizione essenziale, anche se la prevista quota può essere raggiunta con la contribuzione elevata da parte dell'interessato. Il requisito per la pensione anticipata potrà tuttavia essere raggiunto al compimento dei 59 anni nell'ottobre 2010, o anche prima a prescindere dall'età una volta raggiunti i 40 anni di versamenti nell'aprile 2010, beneficiando in questa ipotesi del regime più favorevole delle quattro finestre.

Non basta raggiungere la quota
D. Sono nato nel luglio 1952 e nel febbraio 2008 raggiungo i 35 anni di contributi. Quando potrò andare in pensione?
R. Nel 2008 è necessaria l'età minima di 58 anni: con 56 anni di età maturati e i 35 anni di contributi Lei è soltanto a quota 91. L'età minima per il diritto alla pensione anticipata potrà essere dunque raggiunta nel 2012 a 60 anni, quando si sarà verificata la condizione necessaria anche se il requisito della quota relativa alla sommatoria sarà raggiunto prima. Nel 2012, o prima se viene accertata altra contribuzione, saranno raggiunti anche i 40 anni per il diritto alla pensione di anzianità: in tal caso sarà applicato il regime più favorevole di quattro finestre per la liquidazione.

Raggiunta l'età si aspetta la finestra
D. Sono nato il 15 aprile 1951, quando potrò andare in pensione?
R. Essendo nato nel 1951, Lei matura il diritto alla pensione nel corso del 2010, cioè quando raggiunge l'età minima richiesta (59 anni) a coloro che possono far valere almeno 36 anni di contributi (raggiungendo in questo modo quota 95). L'uscita effettiva è però subordinata all'apertura della cosiddetta finestra. Considerato che i requisiti di età e di contribuzione saranno acquisiti nel primo semestre del 2010 potrà mettersi effettivamente in pensione dal 1° gennaio del 2011.

Certificazione 2007, vecchie regole
D. Ho maturato il 1° aprile 2007 i requisiti per la pensione di anzianità (57 anni di età anagrafica e 35 di contributi) continuando l'attività lavorativa. Il 5 aprile 2007 ho presentato all'Inpdap la richiesta di certificazione del diritto alla prestazione pensionistica, così come stabilito dall'articolo 1, comma 3 della legge Laroni, la 243/2004. Vorrei conoscere, nel caso decidessi di andare in pensione nel 2009, a quale procedura devo fare riferimento e se sarò vincolato alle due finestre della legge di riforma, la 247/2007.
R. Se la situazione è questa, Lei è in una botte di ferro. Avendo maturato i requisiti con le vecchie regole nell'aprile del 2007, la prima finestra utile si è aperta il 1° ottobre dello scorso anno. Può mettersi in pensione quando vuole e il primo assegno spetterà dal mese successivo alla presentazione della domanda.

Fondi speciali, vale la riforma
D. Sono un dipendente nato l'11 settembre 1954 e al 31 dicembre 2007 ho accumulato 38 anni e tre mesi di contributi nel fondo elelttrici. Con la riforma, la data di pensionamento è il 1° gennaio 2010?
R. Per gli iscritti agli ex fondi speciali valgono le regole previste per la generalità dei dipendenti. E non sono diversi i requisiti e il regime delle finestre per l'accesso alla pensione di anzianità. Lei non è toccato più di tanto dalla nuova riforma. Quando avrà raggiunti i 40 anni di contribuzione, potrà mettersi in pensione a qualsiasi età beneficiando delle quattro finestre annuali previste dalla legge 335/95 (la cosidetta riforma Dini).

Riscatti

Domanda da inviare alla Cassa privata
D. Mi sono laureata nel 2004 nei termini legali; ho lavorato a tempo determinato nella pubblica amministrazione per tre mesi. Ho svolto il triennio di tirocinio e sono libera professionista. Vorrei sapere se posso considerare un eventuale riscatto degli anni di laurea e il praticantato. A chi devo rivolgermi?
R. Può riscattare il periodo di laurea e di praticantato presso la Cassa professionale cui è iscritta, che provvederà a quantificare l'onere.

Si possono cumulare spezzoni di tre anni
D. Ho 29 anni e da poco sono stata assunta per concorso presso una pubblica amministrazione con contratto a tempo pieno e inderminato. Ho lavorato con contratto a progetto presso una società privata, con iscrizione alla gestione separata dell'Inps da febbraio 2005 ad agosto 2007 (e relativa contribuzione). I miei dubbi sono relativi all'opportunità di riscattare gli anni di laurea. Posso far valere a fini pensionistici il periodo di contribuzione in favore della gestione separata dell'Inps?
R. Il riscatto del periodo di laurea consente di raggiungere anticipatamente il requisito minimo di contribuzione per la pensione che, nel Suo caso, sarà calcolata integralmente con il sistema contributivo. L'ammontare della pensione dipende quindi direttamente dalla contribuzione complessivamente versata in tutta la vita lavorativa.La valorizzazione della contribuzione versata alla Gestione separata è possibile mediante la totalizzazione a condizione che risultino accreditati almeno tre anni di contribuzione; dovrebbe quindi raggiungere almeno 3 anni di contribuzione (per ora non è possibile totalizzare spezzoni di due anni). La riforma del Welfare prevede però una revisione delle regole di totalizzazione, che potrebbero risultare in futuro più favorevoli.

I periodi del 1984 sono prescritti
D. Sono un'insegnante di 59 anni di età, assunta il 1° settembre 1990 con effetto giuridico 1° gennaio 1984. Nello stato di servizio ho quattro anni di servizio prestato in scuole private autorizzate, non coperti da contributi. Posso riscattarli? Nel 1991 ho fatto domanda di riscatto e ricongiungimento dei periodi assicurativi, ma fino a oggi non ho avuto comunicazione.
R. I periodi di attività di insegnante di scuola privata non coperti da contribuzione pensionistica non possono essere riscattati. Se svolti in regime di collaborazione, infatti, fino al 1995 non era prevista contribuzione. Se sono stati svolti in forma subordinata, l'eventuale omissione contributiva è prescritta.

Nuove norme senza limitazioni
Avrei tre quesiti da sottoporvi:
1) in seguito all'ultima riforma delle pensioni, è ancora possibile il ritiro a 57 anni di età, col sistema contributivo o misto, soddisfacendo il requisito minimo (previsto dalla riforma Dini) di almeno 15 anni – credo – di contribuzione?
2) I nuovi coefficienti di trasformazione si applicheranno, al momento del ritiro, sull'intero montante allora maturato o solo sulla quota parte maturata dopo il 2008?
3) Le nuove norme per il riscatto della laurea si applicano a tutta la platea di lavoratori o sono previste limitazioni in base all'età anagrafica o all'anno in cui è stata conseguita la laurea?
R. Ecco le risposte alle sue domande.
1) La premessa è che il termine di 15 anni di contribuzione è utilizzato dalla legge solo con riferimento alla possibilità per i lavoratori che rientrano nel sistema misto di optare per il sistema contributivo. Se lei nel 2007 avesse conseguito i 57 anni di età e 15 anni di contribuzione, e presumendo che rientri nel sistema misto (in quanto quello contributivo puro decorre dal 1° gennaio 1996), potrà accedere alla pensione a condizione che:
- almeno 5 anni di contributi risultino versati dal 1° gennaio 1996;
- lei presenti la domanda di opzione per il sistema di calcolo contributivo.
Qualora non abbia conseguito i requisiti sopraindicati entro il 31 dicembre 2007, in base alle nuove regole in vigore dal 2008, potrà accedere alla pensione di vecchiaia a 60 anni di età (se donna) ovvero 65 (se uomo).
2) Il coefficiente di trasformazione, determinato in base all'età posseduta al momento del pensionamento, è applicato sull'intero montante. I nuovi coefficienti entreranno in vigore il 1° gennaio 2010.
3) Si applicano genericamente a tutti coloro che presentano domanda di riscatto dal 1° gennaio 2008.

Le domande 2008 con le nuove regole
D. Le nuove norme per il riscatto della laurea si applicano a tutta la platea di lavoratori o sono previste limitazioni in base all'età anagrafica o all'anno in cui è stata conseguita la laurea?
R. Le nuove norme si applicano genericamente a tutti coloro che presentano domanda di riscatto dal 1° gennaio.

I pro e i contro del recupero
D. Ho 31 anni e ho iniziato a lavorare a 24 anni. Chiedo se ho convenienza al riscatto della laurea.
R. Per il riscatto della laurea la nuova legge consente il pagamento dell'onere in 120 rate senza applicazione di interessi. Per gli iscritti dopo il 1995 con diritto alla pensione contributiva l'importo è pari alla contribuzione dovuta nell'anno di richiesta e rientra nel montante con diritto agli incrementi negli anni successivi in relazione al Pil lordo, calcolati con il sistema degli interessi composti. L'importo versato è deducibile ai fini fiscali. Per i giovani queste condizioni dovrebbero rendere conveniente il riscatto. La domanda da presentare all'Inps non è vincolante: una volta conosciuto l'importo è possibile la rinuncia al riscatto.

I versamenti dal 1996 sono detraibili
D. Ho 39 anni e ho iniziato a versare dal 1996. Desidero capire se avrò un vantaggio per il riscatto del periodo di laurea e se l'importo versato è detraibile ai fini fiscali.
R. I versamenti dal 1996 in poi consentono la pensione liquidata in forma contributiva. L'importo a copertura dell'onere del riscatto rientra nel montante contributivo nell'anno nel quale è versato e, equiparato ai versamenti per attività lavorativa dell'anno stesso, sarà incrementato ogni anno in relazione alle variazioni del Pil lordo. L'importo versato è deducubile ai fini fiscali. Per le domande presentate dal 1° gennaio 2008 la nuova legge consente il pagamento in 120 rate senza interessi.

Salvaguardia

Nessun cambiamento con requisiti nel 2007
D. Sono nato il 16 maggio 1950, sono lavoratore dipendente da oltre 36 anni. Il 4 ottobre 2007 ha ricevuto dall'Inps il certificato attestante il diritto a pensione ai sensi della legge 243/2004, avendo maturato i requisiti previsti dalla legge per i lavoratori dipendenti con diritto a pensione dal 1° ottobre 2007. Possono prepararmi a lasciare il posto di lavoro il 31 marzo 2008?
R. La risposta è positiva in quanto il diritto alla pensione di anzianità è maturato entro il 31 dicembre 2007. Il lettore rientra pertanto nella vecchia normativa.

Vecchie regole con la volontaria
D. L'autorizzazione ai contributi volontari mette al riparo dalle nuove finestre per la pensione di vecchiaia e per l'anzianità, indipendentemente che sia per copertura di lavori part time? Nel periodo di indennità di disoccupazione è riconosciuta la contribuzione figurativa, anche per la pensione di anzianità con il requisito dei 35 anni? Se sì, a partire da che anno? Per una donna che matura 40 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 2008, con 55 anni di età a ottobre, la prima uscita è luglio 2009 o gennaio 2010?
R. L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria antecedente al 20 luglio 2007 consente il pensionamento d'anzianità (non anche di vecchiaia) con i requisiti e le decorrenze precedenti la riforma. Ciò non vale per il caso di copertura di periodi interessati da lavoro part time, in quanto non si tratta tecnicamente di contribuzione volontaria, bensì di riscatto.
La contribuzione figurativa corrispondente ai periodi di disoccupazione indennizzata vale ai fini del diritto e della misura della pensione; non vale ai fini del requisito contributivo in concorso con l'età anagrafica necessario per la pensione di anzianità. Nel caso prospettato, il raggiungimento dell'anzianità contributiva di 40 anni consente di prescindere dal requisito congiunto dell'età minima. Se i 40 anni di contribuzione sono raggiunti nel quarto trimestre 2008, la pensione decorre dal 1° aprile 2009, se liquidata dall'Ago dei lavoratori dipendenti, 1° luglio 2009, se liquidata da una gestione autonoma.

Superbonus

Un supplemento per i contributi extra
D. Al 31 dicembre 2007 è terminata l'erogazione del superbonus. In caso di prosecuzione del rapporto di lavoro fino ai 65 anni, quali sono gli effetti sulla pensione, già definita al momento dell'accettazione del superbonus, derivanti dal ripristino dei versamenti dei contributi previdenziali?
R. I versamenti contributivi ripristinati dal 1° gennaio 2008 Le consentiranno di richiedere un supplemento di pensione, cioè una somma aggiuntiva al suo trattamento pensionistico di anzianità determinato all'epoca della richiesta del superbonus.

Non hanno valore i nuovi tempi di ritiro
D. Per i lavoratori che fino al 31 dicembre hanno fruito del "bonus" per il posticipo della pensione valgono le nuove finestre previste per le pensioni di anzianità/vecchiaia o, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro?
R. I lavoratori che hanno usufruito del bonus non devono attendere l'apertura della finestra in quanto per loro la finestra si è aperta già nel momento in cui hanno cominciato a fruire del bonus stesso.
Questi lavoratori potranno percepire la pensione dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Non si maturano contributi figurativi
Ho fruito del bonus Maroni. Avrò 61 anni a marzo. Al 31 ottobre 2004 avevo maturato 1.918 bollini. Vorrei continuare a lavorare.
Posso fare il cumulo pensione e reddito da lavoro dipendente senza dare le dimissioni? Posso far valere come figurativo il periodo dal 1° novembre 2004 al 31 dicembre 2007? Se calcolano anche questo periodo arriverei a 40 anni e più.
R. Presupposto per conseguire la pensione è la cessazione del rapporto di lavoro (al momento della richiesta di pensione). Potrà poi successivamente instaurare un nuovo rapporto di lavoro (se il datore di lavoro fosse lo stesso, dovrebbe attendere un mese), e la contribuzione versata darà luogo a un supplemento di pensione.
Per cumulare il reddito di lavoro dipendente o autonomo con la pensione occorre il possesso di 37 anni di contributi e 58 anni di età (l'anzianità contributiva minima doveva essere raggiunta alla data di richiesta del bonus. Lei alla data del bonus invece dovrebbe aver accumulato 36 anni e 10 mesi, pari a 1.918 contributi settimanali).
I periodi per i quali si è fruito del bonus pensione non possono essere utilizzati per richiedere l'accredito della contribuzione figurativa.

I limiti del «supplemento»
D. Sono un dipendente che ha usufruito del cosiddetto superbonus, scaduto il 31 dicembre 2007. Pertanto, dal 1° gennaio 2008, il mio datore di lavoro e io riprenderemo a versare i contributi che vi prego confermarmi essere gli stessi applicati prima della fruizione del superbonus. Vorrei sapere:
1) qual è l'aliquota di rendimento dal 1° gennaio 2008;
2) su quale retribuzione viene calcolata tale aliquota;
3) se, andando in quiescenza prima del compimento del sessantacinquesimo anno di etá, posso riscuotere subito la pensione relativa ai contributi versati dal 1° gennaio 2008 o debbo attendere il compimento di tale etá.
R. Dal 2007 l'aliquota contributiva a carico del lavoratore dipendente è aumentata dello 0,3 per cento.
Le aliquote di rendimento non sono state modificate dal protocollo Welfare, e sono differenziate in ragione della fascia di retribuzione pensionabile a cui si applicano nonché della quota di pensione (quota A maturata negli ultimi 5 anni e quota B maturata negli ultimi 10 anni). Per esempio, per i dipendenti l'aliquota è pari al 2% sulla prima fascia di retribuzione pensionabile (annualmente aggiornata), e poi decresce progressivamente. La prima fascia di retribuzione valida per l'anno 2008 non è stata ancora aggiornata dall'Inps.
Il supplemento di pensione, che matura sui versamenti effettuati dal 1° gennaio 2008 (dopo che è terminata la fruizione del bonus) potrà essere richiesto prima dei 65 anni di età solo se sono trascorsi almeno 5 anni dalla decorrenza della pensione. Vi è altresì la possibilità, una volta compiuti i 65 anni, di richiedere il supplemento dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla decorrenza della pensione.

Totalizzazione

Serve un minimo per il cumulo
D. Ho 19 anni di contributi come lavoratore dipendente, 19 presso la Cassa ragionieri, oltre a 2,5 anni come artigiano. Posso ottenere con la totalizzazione la pensione anticipata in presenza di 40 anni?
R. I contributi per l'attività artigiana non possono essere utilizzati nella totalizzazione, in quanto inferiori al minino previsto (tre anni secondo la legge 247/07)

Il cumulo non serve per «anticipare»
D. Sono nato nel 1950 e contributi per 3 anni e 9 settimane presso l'Inps, 4 anni e 9 mesi presso l'ex Inpdai e 26 anni presso la Cassa commercialisti. Chiedo quando sarà possibile andare in pensione e come utilizzare la contribuzione.
R. Le varie frazioni di contribuzione posso essere utilizzate con la totalizzazione, in quanto tutte superiori al limite di tre anni indicato dalla nuova legge. Il cumulo dei contributi non può però essere richiesto prima del compimento dei 65 anni e quindi non è valido per il diritto alla pensione anticipata. Con la totalizzazione all'interessato sarà concessa una pensione ripartita in quote a carico di ciascuna gestione di competenza. L'alternativa alla totalizzazione è la ricongiunzione presso la Cassa commercialisti come stabilito dalla legge 45/90, ma l'onere per costituire la riserva matematica a copertura dell'incremento di pensione risulta molto gravoso.

Possibile il cumulo delle contribuzioni
D. Ho quattro anni e sei mesi di versamenti presso la gestione separata Inps relativi a periodi precedenti l'iscrizione alla Cassa dei commercialisti. Chiedo se è possibile ricongiungere le due contribuzioni.
R. La nuova legge non riguarda la ricongiunzione: integra però la normativa sulla totalizzazione e consente la sommatoria di frazioni di accredito superiori a tre anni, superando il limite più elevato di sei anni preesistente. Nella situazione prospettata è possibile pertanto richiedere al compimento dei 65 anni il cumulo delle due contribuzioni ai fini del diritto alla pensione, con liquidazione a carico di ciascuna Cassa delle quota di propria competenza.

Ragionieri, sopra i tre anni scatta la somma
D. Sono stato iscritto alla Cassa dei ragionieri dal 1982 al 1987 e successivamente all'Inps per lavoro dipendente, con versamenti anche presso la Cassa per attività professionale ridotta. È possibile applicare la totalizzazione a mio favore?
R. La nuova legge permette a 65 anni di utilizzare con il cumulo gli accrediti presso la Cassa dei ragionieri, perché il periodo indicato risulta superiore ai tre anni. Nella liquidazione della quota a proprio carico, la Cassa dovrebbe comprendere anche gli accrediti successivi al 1987, non utili per il diritto alla pensione in quanto coincidenti a versamenti all'Inps.

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