La RIFORMA del TFR

Ecco una guida per saperne di più

Introduzione

La normativa

Le tappe della riforma del TFR

Tfr, la scelta del lavoratore (due alternative in caso di scelta esplicita o tacita)

I principali fondi pensione

I rendimenti dei fondi

La Previdenza complementare per i dipendenti dell'amministrazione pubblica

Comunicato INPDAP. Previdenza complementare: proroga del termine per l'opzione per il passaggio dal TFS al TFR

Comunicato INPDAP sullo schema di Decreto Legislativo della Previdenza Complementare: "Non vale, al momento, per i dipendenti pubblici lo schema di Decreto approvato dal Governo"

Domande&Risposte: dodici domande e altrettante risposte sul trattamento di fine rapporto e sui fondi pensione

Tfr maturato e quote da maturare, le scelte (quesiti&risposte)

Tfr e polizze assicurative (quesiti&risposte)

Il tasso di sostituzione e i fondi pensione (quesiti&risposte)

Scioglimento del fondo e diritto alla prestazione (quesiti&risposte)

Cosa fare per mantenere il Tfr in azienda (quesiti&risposte)

Prestazioni previdenziali (quesiti&risposte)

Tfr e anticipi (quesiti&risposte)

Tfr, fondi pensione e imposte (quesiti&risposte)

Tfr, Fondi e cambio d'azienda (quesiti&risposte)

Tfr già nei fondi (quesiti&risposte)

Che fare fino al 2008? (quesiti&risposte)

Analisi comparativa dell’onerosità dei prodotti previdenziali individuali a cura dell' Università di Torino e CeRP (Center for Research on Pensions and Welfare Policies, http://cerp.unito.it)

Link utili

Glossario

Introduzione

La riforma del Tfr entrerà in vigore dal primo gennaio 2008. Il decreto legislativo decollerà quindi in contemporanea con le nuove regole sull'innalzamento dell'età minima di pensionamento. L'obiettivo è quello di far decollare la previdenza complementare ottenendo maggiori prestazioni ai futuri pensionandi. Con l'entrata in vigore posticipata del decreto, che prevede anche una moratoria per le imprese fino al 2009, si libera la ricca dote finanziaria messa a disposizione della riforma del Tfr: Quattrocento milioni nel 2006, novecentotrenta nel 2007, un miliardo centotrenta milioni nel 2008. Queste le cifre stanziate per il lancio della riforma del Tfr e che vengono risparmiate con il rinvio della riforma al 2008, deciso la scorsa settimana dal Consiglio dei Ministri. Nel decreto legge fiscale vengono stanziati, per il 2006, 154 milioni di euro per il fondo di garanzia e 46 milioni per la compensazione ai datori di lavoro. Altri 200 milioni venivano già stanziati per il 2006 con il decreto competitività. Il totale è di 400 milioni per il 2006. Per gli anni successivi, sempre sommando le risorse previste nel Dl fiscale e in quello competitività, ci sono 930 milioni nel 2007 e 1.130 milioni nel 2008, quando partirà la riforma.
"Essendo però il 2008 il primo anno della riforma, a questo punto servono solo i 400 milioni necessari per il 2006". Il decreto competitività stanziava infatti altri 530 milioni per il 2007 e altrettanti per il 2008, che si sommano alle risorse del decreto fiscale: 400 milioni nel 2007 e 600 milioni nel 2008. Ad approvare il rinvio sono le assicurazioni, che ora puntano a superare, nei due anni di "stand by", l'ostacolo portabilità facendo leva sull'apposita direttiva che dovrebbe arrivare dalla Ue. Dura, invece, è la reazione dei sindacati e dell'opposizione in quanto è stata rinviata l'immediata attivazione della corsia preferenziale per fondi pensione chiusi. Il decreto è rimasto quasi invariato rispetto alla bozza del decreto attuativo della legge delega 243/2004 varata dal Consiglio dei ministri il 1° luglio 2005. Due i i principali correttivi: l'inserimento di una norma in cui si fa riferimento al parere di Bruxelles sul Fondo di garanzia per scongiurare il rischio che si configuri un aiuto di Stato; l'introduzione di una moratoria per le imprese (in primis Pmi) non in regola con i requisiti per l'accesso al credito, che dovrebbe essere di un anno, cioè fino al 1° gennaio 2009. La riforma riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti del settore privato. Dal 1° gennaio 2008 scatteranno i sei mesi per il "silenzio-assenso": il lavoratore dovrà decidere come utilizzare il proprio Tfr.

La normativa

Normativa - leggi e decreti

Legge 23 agosto 2004, n.243. Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria

“Testo Unico della Previdenza Complementare”. Attuazione della delega conferita dall’art.1, comma 2, lettere e), h), i), l) e v) della legge 23 agosto 2004, n. 243

Il nuovo testo della riforma del TFR (Schema dlgs Cdm 24.11.2005)

Le tappe della riforma del TFR

Martedì 21 settembre 2004

Viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la riforma previdenziale, legge 243/2004 che delega il governo a emanare un decreto legislativo con il quale devono essere introdotte disposizioni tese a "sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari".
Il decreto legislativo delegato deve essere emanato entro 12 mesi dal 6 ottobre 2004, data di entrata in vigore della legge n. 243/2004

Venerdì 1 luglio 2005

La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta la bozza del decreto attuativo della legge delega 243/2004.

Martedì 12 luglio 2005

Roberto Maroni, ministro del Welfare, illustra il decreto alle parti sociali. Da qui fino ad ottobre Governo, sindacati e industriali si confrontano sulla riforma.

Giovedì 6 ottobre 2005

E' il giorno in cui scadeva il termine della delega ed entro cui il Governo doveva legiferare e varare il decreto nella sua forma definitiva.

Giovedì 24 novembre 2005

Il Consiglio dei ministri vara il decreto legislativo definitivo della riforma del TFR che entrerà in vigore il 1° gennaio 2008

Martedì 1° gennaio 2008

Prenderà il via la riforma.
Il lavoratore da questa data in poi ha sei mesi di tempo per decidere cosa fare
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Lunedì 30 giugno 2008

Scadrà il termine per comunicare all'azienda la decisione su cosa fare delle nuove quote di Tfr. Se il dipendente non si pronuncia varrà la formula del silenzio-assenso.

Tfr, la scelta del lavoratore

Da gennaio 2008 i lavoratori dovranno decidere se trasferire il tfr in via di maturazione in un fondo pensionistico complementare.

Ecco le due alternative in caso di scelta esplicita o tacita:

I principali fondi pensione

Ecco le principali forme di previdenza complementare:


Fondi chiusi - sono fondi di tipo aziendale, interaziendale, di categoria, oppure territoriali. Si rivolgono agli appartenenti ad una determinata categoria di lavoratori, ma anche a raggruppamenti di lavoratori autonomi e liberi professionisti, a soci di cooperative di produzione e lavoro. Possono nascere in seguito a contratti e accordi collettivi, anche aziendali, o in base ad accordi promossi da sindacati o associazioni di categoria di rilievo almeno regionale. Nel caso di lavoratori dipendenti la possibilità di iscriversi a questi fondi è generalmente limitata ai lavoratori assunti a tempo indeterminato. Fondi Pensione Contrattuali e Negoziali

Albo Fondi pensione negoziali

Fondi aperti - sono istituiti direttamente da gestori autorizzati, banche, società finanziarie e compagnie assicurative e sono rivolti a tutti i lavoratori, soprattutto autonomi, per i quali non esistono o non operano fondi chiusi.

Albo Fondi pensione aperti

Pip - Piani di investimento previdenziale o anche piani individuali pensionistici, non sono classificabili tra le prime due categorie; sono polizze assicurative con finalità pensionistiche predisposte dalle compagnie ed aperte ai singoli aderenti. La delega previdenziale del governo li pone sullo stesso piano dei fondi chiusi e fondi aperti. Secondo dati Covip sono 555.000 i Pip sottoscritti complessivamente, con una raccolta che nel 2003 è stata di 1280 milioni di euro.

Fondi regionali - La spinta politica verso il federalismo apre nuove opportunità per uno strumento già previsto dal legislatore: i fondi regionali, istituibili da ogni regione ed aperti ai contributi di tutti i lavoratori di una stessa area geografica .

Albo Fondi pensione preesistenti con soggettività giuridica

Albo Fondi pensione preesistenti privi di soggettività giuridica

Albo Fondi pensione preesistenti vigilati da altre Autorità

I rendimenti dei fondi  Tabella comparativa dei Rendimenti dei Fondi negoziali nel 2005

Per decidere cosa fare del proprio Tfr è fondamentale l’analisi del rendimento dei fondi pensione, anche se naturalmente, trattandosi di strumenti finanziari di lungo termine ma di recente istituzione, per una corretta valutazione bisognerà aspettare ancora qualche anno. Dall’ultima Relazione presentata alla fine di giugno dalla Covip, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, risulta che questi ultimi hanno avuto nel 2004 rendimenti più elevati rispetto alla valutazione del Tfr: + 4,5 per cento i fondi negoziali, + 4,3 per cento i fondi aperti, mentre la rivalutazione del Tfr si è attestata al 2,5 per cento. I rendimenti dei fondi pensione preesistenti sono stati pari al 5 per cento.

Dati che sembrerebbero incoraggianti, tanto che il presidente della Covip Luigi Scimmia li ha presentati commentando che “il 2004 dal punto di vista dei rendimenti può essere considerato un anno positivo”. La rivalutazione del Tfr è ancorata a parametri fissi: 1,5 per cento annuo più il 75 per cento del tasso d’inflazione. Mentre quella dei fondi pensione naturalmente è legata ai mercati finanziari. Se si guarda in dettaglio ai vari tipi di prodotti, prendendo in considerazione non uno ma tre anni, dal 2002 al 2004, i rendimenti sono molto differenziati.

Dall’allegato statistico fornito dalla Covip a margine dell’intervento del presidente risulta senza eccezioni che il rendimento dei fondi pensione aperti (riservati ai lavoratori autonomi e a coloro che percepiscono un reddito diverso da quello del lavoro dipendente) è inferiore a quello dei fondi pensione chiusi o negoziali (riservati ai lavoratori dipendenti).

Nel triennio 2002-2004, infatti, i fondi negoziali hanno messo a segno un +6 per cento contro un –4,2 per cento dei fondi aperti. La differenza si assottiglia per i fondi azionari –10,6 per cento per i fondi aperti contro il –10,5 per cento dei fondi chiusi. Marcate le differenze sui fondi bilanciati: –2,9 per cento per i fondi aperti contro invece il +1,3 per cento dei fondi chiusi. Anche sui fondi obbligazionari i fondi negoziali danno rendimenti più alti: +13,1 per cento per quelli puri contro il +9,0 per cento degli analoghi prodotti aperti, +10,1 per cento per i misti contro +6,6 per cento degli analoghi misti aperti.

Quindi, al momento, fondi chiusi meglio di quelli aperti. Non solo: a questo punto il confronto sul triennio va fatto anche con il rendimento del Tfr, che è +8,7 per cento. Superato, al momento, solo dai fondi obbligazionari, chiusi e aperti.

Domande&Risposte: dodici domande e altrettante risposte sul trattamento di fine rapporto e sui fondi pensione

Con il nuovo decreto sei tenuto a rinunciare al Tfr?

No. Non si è obbligati a rinunciare al Tfr. Però, per mantenere in azienda le nuove quote, è necessario dichiarare la propria volontà tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2008.

Se scegli di mantenere le nuove quote in azienda, puoi cambiare idea dopo giugno 2008?

Sì. L'opzione di mantenere in azienda il Tfr può essere sempre revocata e si può decidere in seguito di destinare le nuove quote a un fondo pensione

Cosa succede se non comunichi alla tua azienda alcuna decisione nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2008?

Il nuovo Tfr viene conferito al fondo pensione previsto dagli accordi o dai contratti collettivi anche territoriali, salvo accordo aziendale diverso tra le parti.

Se scegli un fondo pensione, cosa succede alle quote della liquidazione che hai maturato fino a dicembre 2007?

Le quote maturate del Tfr rimangono in azienda e per queste somme non cambia nulla rispetto a oggi.

Che fine fanno le tue quote maturande di Tfr, se non esiste alcun accordo o contratto collettivo, e non esprimi alcuna opinione nel periodo tra gennaio e giugno 2008?

Il nuovo Tfr viene conferito al fondo cui aderiscono il maggior numero di dipendenti dell’azienda per cui si lavora.

Se il fondo pensione cui viene destinata la tua liquidazione, dopo il silenzio-assenso, prevede più linee di investimento a quale linea in particolare verrà destinata?

Nei casi di fondi pensione con più linee di investimento, le nuove quote del tuo Tfr verranno destinate alla linea con minor contenuto azionario.

Se scegli un fondo pensione, o attraverso il silenzio-assenso il tuo nuovo Tfr viene conferito a un fondo, puoi cambiare idea e riportare il nuovo Tfr in azienda?

No. Non è prevista la possibilità di cambiare idea e l’addio alla liquidazione è definitivo.

Se lavori nella Pubblica Amministrazione, sei tenuto anche tu a prendere una decisione nel periodo compreso tra gennaio 2008 e giugno 2008?

Comunicato INPDAP (novembre 2005).Previdenza complementare: non vale, al momento, per i dipendenti pubblici lo schema di decreto della riforma del TFR.
Il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto legislativo contenente misure di revisione del sistema pensionistico complementare che riguardano anche l’utilizzo del TFR. Le novità non riguardano i dipendenti pubblici ed entrano in vigore dal 2008.
Numerosi i cambiamenti rispetto alla disciplina oggi vigente del TFR, cominciando dal conferimento tacito, per passare alle nuove modalità di tassazione delle prestazioni e dei contributi ed alle misure compensative per le imprese, per lo smobilizzo del TFR.
La riforma, si ribadisce, non riguarda il settore del pubblico impiego. L’estensione per questa categoria necessiterà di norme specifiche di attuazione della delega contenuta nella legge 243 dell’agosto 2004. Nessuna estensione, quindi, del silenzio assenso.
I dipendenti pubblici il cui comparto ha già un proprio fondo negoziale istituito,possono continuare liberamente a manifestare una esplicita scelta di adesione.

Con i fondi pensione vengono garantiti dei rendimenti minimi?

Non sempre i fondi pensione assicurano dei rendimenti minimi garantiti. Solo alcuni prevedono un rendimento minimo annuo.

Nei cinque anni compresi tra il 2000 e il 2004, il rendimento medio netto del Tfr è stato inferiore, superiore o uguale a quello dei fondi pensione?

Il valore del Tfr è cresciuto del 15,8 per cento mentre i fondi pensione chiusi hanno reso il 9,2 per cento e i fondi aperti hanno perso il 6,9 per cento.

Quando puoi utilizzare le quote di Tfr destinate ai fondi pensione?

Quando raggiungo l’età per andare in pensione. Con i fondi il dipendente deve attendere l’età pensionabile. Il Tfr viene versato alla fine del rapporto con l’azienda indipendentemente dall’età.

Se destini le nuove quote di Tfr a un fondo pensione, puoi chiedere un anticipo?

Solo in certi casi. Si può utilizzare parte del versato. Per spese sanitarie fino al 75 per cento; per l'acquisto della prima casa (50 per cento); e fino al 30 per cento per esigenze personali.

Tfr maturato e quote da maturare, le scelte
I quesiti che vi presentiamo riguardano tutti il tfr maturato e maturando
.
A seguire la risposta degli esperti del CeRP (Il CeRP, diretto da Elsa Fornero (Università di Torino), è un centro di ricerca autonomo del CORIPE Piemonte nato nel 1999 dalla collaborazione tra l'Università di Torino e la Compagnia di San Paolo. Il centro è il primo in Italia specificamente dedicato allo studio della previdenza, dei fondi pensione e delle politiche di welfare. Suo obiettivo principale è la ricerca nel campo del risparmio previdenziale in tutte le sue forme: pubblico e privato, obbligatorio e libero, a ripartizione e a capitalizzazione)

Martedì 12 luglio 2005
Si fa un gran parlare dell' utilizzo del TFR che dovrà maturare e suo possibile utilizzo nei fondi. Non sento niente però a proposito del TFR maturato. La mia domanda è, in caso di accettazione al trasferimento del TFR nei fondi, di quello maturato che ne sarà?
- Resta in azienda
- Confluisce nel fondo scelto
(lettera firmata)

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Martedì 12 luglio 2005
Mi chiamo S. M. e in questi giorni ho maturato 40 anni di contributi dal 2006 di aprile dovrei andare in pensione ,il tfr maturato rientra in questa operazione che il governo attuerà ???
(lettera firmata)

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Mercoledì 13 luglio 2005
Sono un lavoratore con 30 anni di contributi; se aderisco al fondo pensione, per i prossimi 10 anni, cosa succederà quando raggiungerò l'età pensionabile?
- percepirò dall'azieda tutto il TFR maturato fino al 31/12/05?
- la parte di TFR che andrà al fondo mi sarà liquidata e non percepirò pensione integrativa ?
- se non chiedo la liquidazione del TFR maturato e quindi scelgo la pensione integrativa, l'entità di quest'ultima rispetto al TFR non liquidato qual'è ?


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Mercoledì 13 luglio 2005
Sono un impiegato di una azienda di credito dal 1994. Precedentemente (dal 1990) sono stato dipendente di una azienda metalmeccanica. Vorrei sapere se esprimendo la volontà di mantenere il mio tfr presso la mia azienda questo rimarrà esattamente con le regole attuali. In buona sostanza potrò sempre chiedere un anticipo del tfr secondo le Regole di legge? Dell’accumulato al 31/12/2004 possa effettuarne richiesta d'anticipo a Prescindere dalle future nuove regole??
A. C.

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Mercoledì 13 luglio 2005
Ho 32 anni effettivi di servizio interamente prestati in telecomitalia. 1) Il tfr maturato è interessato alla riforma? se sì, in che misura? 2) In telecom è già partito da cinque anni un fondo complementare "fondo telemaco" è interessato e in che misura, noi accantoniamo già l'1% e a richiesta anche di più del tfr che andiamo a maturare. 3)Data la mia anzianità di servizio mi converrà eventualmente aderire in toto alla nuova riforma.
G. C.

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Giovedì 14 luglio 2005
Gradirei sapere come sarà gestito il TFR maturato al 31.12.2005. Precisamente, se continuerà a mantenere le medesime caratteristiche finora in vigore, cioè se verrà liquidato qualora dovessi lasciare l'attuale azienda oppure se seguirà le nuove regole, se l'importo finora maturato verrà rivalutato di volta in volta oppure sarà congelato, se potrò richiedere gli anticipi con le percentuali attuali oppure con le nuove regole che andranno in vigore nel 2006.
L. D. M.

------------------------------------------------- LA RISPOSTA

Lo stock di TFR MATURATO rimane presso l'azienda indipendentemente dalla partecipazione o meno a forme di previdenza complementare accumulate secondo le regole stabilite dalla legge. Ad esso conseguentemente non si applica la normativa sulla previdenza complementare. Il TFR maturato continuerà a seguire il sistema di rivalutazione attuale e verrà liquidato al raggiungimento dell'età pensionabile o alla cessazione del rapporto di lavoro.

E' il TFR MATURANDO (ossia i flussi di trattamento di fine rapporto che matureranno in ogni anno della vita lavorativa) che è potenzialmente interessato dalla riforma della previdenza complementare. Sottolineiamo potenzialmente, poiché la scelta di partecipare o meno alla previdenza complementare spetta sempre al lavoratore. Con la riforma cambieranno le modalità di adesione. Quindi, va detto che la situazione non è ancora definita. Quanto all'anzianità di servizio e la scelta da fare, in linea generale si può consigliare lo smobilizzo del TFR (maturando) ai lavoratori giovani e di età intermedia (fino a 50 anni).

Piuttosto che con il silenzio, previsto dalla nuova normativa, riteniamo importante che il lavoratore si informi e si esprima sulla destinazione del proprio TFR maturando

Nel quadro di seguito riassumiamo cosa accade al TFR MATURANDO nella situazione attuale e in quella prospettata dalla legge.

PRIMA DELLA RIFORMA

A. NON SI ADERISCE A UN FONDO:
Il TFR maturando continua a essere accumulato presso l'azienda e:

QUADRO A
· Rivalutato al tasso annuale dell'1.5% + lo 0.75 dell'inflazione
· Liquidato al pensionamento o comunque alla cessazione del rapporto di lavoro
· Su di esso possono essere richieste anticipazioni a norma di legge


B. SI PARTECIPA, OSSIA SI MANIFESTA ESPLICITAMENTE LA VOLONTÀ DI PARTECIPARE A UN FONDO PENSIONE, E SI È:

B.1 Assunto dopo il 1993 ("nuovo assunto")
Il TFR maturando (i flussi che maturano dal momento della partecipazione) viene versato totalmente al fondo pensione:

QUADRO B
· L'accumulazione avviene al tasso di rendimento risultante dall'attività di investimento sui mercati finanziari
· La liquidazione avviene al pensionamento: con una rendita (pensione), per almeno il 50% di quanto accumulato; in capitale in misura non superiore al 50%; ovvero in capitale, per il 100%, se la pensione risultante è inferiore al limite stabilito dalla legge.
· Su di esso possono essere richieste anticipazioni a norma di legge


B.2 Già occupato al 1993 ("vecchio assunto")
Il TFR maturando viene versato al fondo pensione in ammontare pari alla frazione stabilita dallo statuto del fondo pensione. Con le modalità previste nel quadro B;
Il TFR maturando, per la parte residua continua a essere accumulato presso l'azienda secondo il quadro A.

DOPO LA RIFORMA

I. IL NUOVO ASSUNTO, ENTRO 6 MESI DALL'ASSUNZIONE PUÒ

a. Manifestare esplicitamente la volontà di mantenere il TFR in azienda, quindi non partecipa e varrà il quadro A.
b. Manifestare lo volontà di aderire ad una specifica forma complementare, versandovi tutto il TFR maturando. Varrà il quadro B.
c. Tacere e quindi partecipare alla forma pensionistica individuata a norma di legge, versandovi tutto il TFR maturando. Varrà il quadro B.

II. IL LAVORATORE ASSUNTO ANTECEDENTEMENTE IL 1993, ENTRO 6 MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO
• Non ancora iscritto ad alcuna forma di previdenza complementare può:


a. Manifestare esplicitamente la volontà di mantenere il TFR in azienda, quindi non partecipa e varrà il quadro A.
b. Manifestare lo volontà di aderire ad una specifica forma complementare, versandovi almeno la metà del TFR maturando. Varrà il quadro B.
c. Tacere e quindi partecipare alla forma pensionistica individuata a norma di legge, versandovi tutto TFR maturando. Varrà il quadro B.


•Già iscritto a una forma pensionistica complementare, che quindi già versa una frazione di TFR maturando a un fondo pensione, per il TFR maturando residuo può :

a. Manifestare esplicitamente la volontà di mantenerlo in azienda.
Varrà il quadro A.
b. Manifestare lo volontà conferirlo al fondo pensione cui già partecipa.
Varrà il quadro B.
c. Tacere e quindi conferirlo al fondo pensione cui già partecipa.
Varrà il quadro B.

Tfr e polizze assicurative
I quesiti che vi presentiamo riguardano tutti il tfr e polizze assicurative

A seguire la risposta degli esperti del CeRP

Mercoledì 13 luglio 2005
Ho un dubbio.
Con la nuova riforma posso anche destinare il TFR ad una polizza assicurativa personale (contratta personalmente da me) che mi garantisca una pensione?
Pietro

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Mercoledì 13 luglio 2005
Vi ringrazio anticipatamente per il questionario che ha dissipato molti miei dubbi ....ma uno solo mi rimane : Che scelta ho di fondi pensionistici? c'è una lista già decisa o mi posso appoggiare a società assicurative private? (lettera firmata)

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LA RISPOSTA

La previdenza complementare si articola in:

• forme pensionistiche collettive : fondi pensione aziendali o di categoria e adesioni collettive ai fondi aperti;
• forme individuali di previdenza : adesione individuale ai fondi aperti o sottoscrizione di polizze assicurative di tipo previdenziale (del tipo rivalutabile o unit linked ).
• forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS (introdotta dalla riforma) :

Le modalità basilari di funzionamento previste dalla legge per questi prodotti sono le medesime: durante la vita lavorativa (fase di accumulazione del piano) e fino al pensionamento il partecipante versa nel piano pensionistico i contributi (se si tratta di un fondo) o i premi (se si tratta di una polizza).

Durante la fase di erogazione, che inizia con il pensionamento, le prestazioni che spettano al partecipante sono rappresentate dai contributi versati aumentato del rendimento conseguito dalla attività di investimento, e almeno la metà di questo ammontare deve essere fruito in forma di rendita (ossia si percepisce una pensione).

Le differenze riguardano gli incentivi a scegliere tra le diverse forme che si applica alle diverse categorie (lavoratori dipendenti e autonomi). Le differenze riguardano altresì i costi, più alti per le forme individuali, in particolare le polizze previdenziali (una analisi dettagliata dell'onerosità dei prodotti di previdenza individuale è proposta in “ I costi della previdenza privata ” di Elsa Fornero, Carolina Fugazza e Giacomo Ponzetto, pubblicato in Mercato Concorrenza e Regole anno VI, 2/2004, pag. 297-328 ed. IL MULINO).

Ecco di seguito le diverse opzioni:

LAVORATORI DIPENDENTI

PRIMA DELLA RIFORMA

Bisogna distinguere tra i due casi seguenti:


1. ESISTE UNA FORMA COLLETTIVA DI DESTINAZIONE

Si può scegliere tra:

(A) LA FORMA COLLETTIVA STESSA
(B) UNA FORMA INDIVIDUALE

Il lavoratore partecipa al fondo versando:

•  il TFR
•  contributi proporzionali al reddito
•  il datore di lavoro effettua un ulteriore versamento a suo    favore

Beneficia della deducibilità dei versamenti prevista dalla normativa (Quadro A)

Partecipa versando contributi (o premi), che non sono deducibili dal reddito da lavoro dipendente ma solo da eventuali altri redditi (vedi Quadro A).

Il TFR non può essere versato a una forma individuale.


2. NON ESISTE UNA FORMA COLLETTIVA DI DESTINAZIONE

Il lavoratore può solo partecipare a una forma individuale (scegliendo tra i fondi aperti e le polizze esistenti) versando contributi o pagando i premi che sono deducibili , dal reddito da lavoro dipendente e dagli altri redditi.

DOPO LA RIFORMA
(secondo quanto previsto dalla Legge Delega e dallo Schema di Decreto Legislativo “Testo Unico della Previdenza Complementare” )

1. ESISTE UNA FORMA COLLETTIVA DI DESTINAZIONE

Si può scegliere tra:

(A) LA FORMA COLLETTIVA STESSA
(B) UNA FORMA INDIVIDUALE

In entrambi i casi il lavoratore partecipa versando :

•  il TFR
•  contributi proporzionali al reddito
•  il datore di lavoro effettua il versamento di contributi a suo favore e beneficia della deducibilità dei versamenti prevista dalla normativa (Quadro B)

 

2. NON ESISTE UNA FORMA COLLETTIVA DI DESTINAZIONE

Può sceglierre di partecipare a una forma individuale o tramite il “silenzio” partecipare al fondo pensione istituito presso l'INPS. In entrambi i casi partecipa versando:

• il TFR
• potendo effettuare contributi aggiuntivi
• il datore di lavoro può effettuare contributi a suo favore, e beneficia della deducibilità dei versamenti prevista dalla normativa (Quadro B).

LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI

Anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti sono liberi di scegliere di partecipare a forme collettive di cui sono destinatari ovvero a forme individuali, tuttavia ciò non condiziona la fruibilità dei benefici fiscali. Questo è vero sia prima (vale Quadro A) che dopo la riforma (vale Quadro B).

Il tasso di sostituzione e i fondi pensione
I quesiti che vi presentiamo riguardano tutti il tasso di sostituzione e i fondi pensione.

A seguire la risposta degli esperti

Giovedì 18 luglio 2005
Ho 56 anni, mi mancano 18 mesi per andare in pensine (57 anni e 36 di contributi), ha senso aderire ad un fondo pensione per così poco tempo? E se lo facessi cosa ne sarà dei soldi versati?
(lettera firmata)

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Venerdì 19 luglio 2005
Dato che ho 33 anni e lavoro come dipendente da 6, sono tra quelli che dovrebbero essere invogliati ad aderire a questo tipo di pensione integrativa. Ora domando: quale sarà la mia pensione INPS (presumibile) in termini di percentuale sull'ultimo stipendio da lavoratore? quale sarà l'incremento in percentuale della mia pensione INPS se decidessi di destinare il TFR ad un fondo pensione?
(lettera firmata)

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LA RISPOSTA

Quanto ci si può attendere dalla previdenza integrativa in termini di pensione futura? A questa domanda ha provato a rispondere una simulazione realizzata dalla Covip, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, nell’ambito della redazione dell’ultima relazione annuale.
Nella simulazione, il tasso di sostituzione (ovvero il rapporto tra la pensione maturata e l’ultima retribuzione) acquista un peso significativo con date di pensionamento molto spostate in avanti nel tempo. Se si parte dal 2006, per periodi completi di contribuzione, si può arrivare a maturare il 16,6% dell’ultima retribuzione a partire dal 2040 (vedi tabella). Il calcolo è stato fatto per un lavoratore-tipo dipendente di un’azienda privata con 60 anni di età e 35 anni di contributi.


La crescita del tasso di sostituzione con l’andare del tempo, affermano gli esperti della Covip, è imputabile a due effetti. Il primo deriva dall’aumento del montante destinato a essere trasformato in rendita mentre il secondo viene determinato dal crescere dei rendimenti che, riferendosi all’intero ammontare accumulato, cominciano ad avere un peso sempre più rilevante negli ultimi anni di partecipazione.

Il tasso di sostituzione del 16,6 per cento sarebbe, secondo gli autori della simulazione, capace di compensare la gran parte della diminuzione prevista dalla previdenza obbligatoria. Va detto infatti che si stima che un dipendente con 35 anni di contributi riceverà nel 2040 dalla previdenza pubblica il 48,5% dell’ultima sua retribuzione. La pensione complessiva quindi, utilizzando le stime Covip per la previdenza complementare, raggiungerebbe il 64,7 per cento dell’ultima retribuzione (vedi tabella).

Dati i risultati si può essere portati a pensare che la previdenza complementare sia consigliabile soprattutto per chi ha davanti a sé un lungo percorso contributivo e meno invece per chi è vicino alla data di pensionamento.

“Non credo che si possa dire così – risponde Ambrogio Rinaldi, dirigente Covip – e le ragioni non attengono tanto all’esercizio del tasso di sostituzione quanto più a una considerazione di “bassa cucina”. A prescindere dall’età, i contratti di lavoro prevedono delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro che uno perde se non aderisce alla previdenza complementare. Così dire che convenga solo ai giovani non è propriamente corretto. Per i giovani più che una questione di convenienza è una questione di necessità. Perché se non si iscrivono rischiano di avere delle pensioni al di sotto del livello di accettabilità intorno al 48% dell’ultima retribuzione.”

Tra le ipotesi alla base di questa simulazione ci sono: l’aliquota contributiva del 9 per cento; un tasso di rendimento reale lordo del 3,5 per cento; un tasso di inflazione del 2%; degli oneri di gestione in fase di erogazione pari allo 0,5% e un caricamento sul premio pari all’1%.

E’ chiaro che data l’incertezza dei mercati finanziari, il tasso di rendimento in realtà potrebbe registrare valori inferiori al 2,5% netto annuo (vedi i rendimenti dei fondi pensione) o anche essere negativi mentre il Tfr gode di una rivalutazione che è per una parte fissa (1,5%) e per una parte variabile (il 75% del costo della vita).

“Il valore da noi utilizzato non è così irrealistico – risponde Rinaldi - perché nel lungo periodo, a prescindere dalla variabilità che si può registrare nel breve periodo, si può supporre una media vicina ai nostri valori. Noi abbiamo ipotizzato una media che non è poi così elevata, ovvero il 2,5% al netto di tutto.”

Il tasso di sostituzione e i profili di carriera
Il caso del dipendente-tipo preso in considerazione è quello di un lavoratore con un profilo di carriera piatto, ovvero si ipotizza che lungo l’arco della carriera, il dipendente riceva la stessa retribuzione. Una figura paragonabile a quella di chi entra in azienda come operaio e vi esce da operaio.

Per coprire anche gli altri percorsi professionali, la simulazione ha inteso studiare il tasso di sostituzione anche per altre due figure: un lavoratore che vede crescrere in maniera costante la retribuzione lungo l’arco dell’intera vita professionale (profilo lineare) e un lavoratore che fa dei passi in avanti all’inizio e poi si stabilizza (profilo concavo).

Ebbene, chi ha una crescita lineare e raddoppia la propria retribuzione nell’arco della carriera si troverebbe a maturare nel 2040 circa il 12,6% dell’ultimo stipendio, mentre chi ha un profilo concavo raggiungerebbe il 15,7%.

La valutazione del tasso di sostituzione per i diversi profili è nata anche dall’esigenza di poter raffigurare un mercato del lavoro che probabilmente in futuro sarà ancora diverso da quello di oggi. “Difficile indovinare – dice Rinaldi - come saranno gli incrementi di carriera e di retribuzione nei prossimi 30-40 anni. Ci sarà un premio all’anzianità o a un certo punto, come già avviene in alcuni paesi, accadrà che i lavoratori più anziani per essere mantenuti nel mercato del lavoro rischiano di avere delle retribuzioni anche inferiori rispetto a quelle dei lavoratori 30enni e 40enni? Non possiamo nemmeno fare troppo riferimento all’esperienza attuale o passata. Per questo abbiamo pensato di presentare diversi profili di carriera in modo da suggerire l’incertezza che complica la scelta di ciascuno di noi nel valutare le diverse possibilità che ci vengono offerte”.

Scioglimento del fondo e diritto alla prestazione

I quesiti che vi presentiamo riguardano tutti i fondi pensione e il caso di scioglimento. A seguire la risposta degli esperti del CeRP

LE DOMANDE

luglio/agosto 2005
Sono un ingegnere che da 2 anni lavora presso aziende di consulenza IT e dopo un anno di CFL è riuscito ad ottenere un contratto a tempo indeterminato (6 livello metalmeccanico). Quello che mi chiedo è se comunque si può pensare di aderire inoltre ad un fondo pensionistico aperto e quali sono gli eventuali rischi di perdita del proprio capitale nel caso per qualche ragione l'ente (banca o istituto assicurativo) chiuda i battenti.
Grazie anticipatamente per l'attenzione prestatami. Distinti saluti, D.

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Mercoledì luglio/agosto 2005
Cosa succede se un fondo chiude prima che io sono andato in pensionre? Perdo tutto? C’è un’assicurazione?
Grazie

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LA RISPOSTA

I fondi pensione sono soggetti giuridici separati rispetto ai promotori:


• aziende e sindacati, nel caso di fondi negoziali
• intermediari finanziari, nel caso dei fondi aperti.

Per effetto della separazione del fondo sia rispetto al patrimonio del datore di lavoro sia rispetto a quello dell’impresa incaricata alla gestione finanziaria delle risorse di pertinenza del patrimonio medesimo, in caso di eventi che pregiudicano o rendono impossibile la continuazione dell’attività del fondo questo viene sciolto senza che ciò possa minare il diritto del partecipante sul montante pensionistico accumulato.

In particolare, all’atto dello scioglimento del fondo:


• nel caso in cui il partecipante non abbia ancora maturato il diritto alla pensione (fase di accumulazione), questi può trasferire il montante accumulato fino a quel momento presso un altro fondo pensione oppure può ottenerne il riscatto completo;


•nel caso in cui il partecipante stia percependo la rendita (fase di erogazione), continuerà a fruire della pensione ottenendola direttamente dalla compagnia assicurativa.

Fin qui la normativa. E’ bene tuttavia precisare come se da un lato questo impianto garantisce il diritto del partecipante alla prestazione, dall’altro non vi è in linea di principio nessuna garanzia sul livello della prestazione medesima. A questo proposito bisogna infatti richiamare il regime delle prestazioni in cui operano i fondi pensione di diritto italiano. Il legislatore ha scelto per i lavoratori dipendenti la formula a contributo definito rispetto a quella a prestazione definita. Quest’ultima è consentita soltanto per i lavoratori autonomi, per i quali nella pratica perde di significato, tant’è che tutti i fondi pensione, chiusi e aperti, operano al momento in Italia secondo il regime del contributo definito.

La logica di funzionamento del contributo definito implica che la prestazione finale, al pensionamento o al momento del trasferimento o del riscatto, non è in alcun modo prefissata. Essa dipende, oltre che dall’ammontare dei contributi versati fino a quel momento anche dal risultato dell’attività di investimento dei medesimi nei mercati finanziari, che a sua volta dipende dall’andamento generale dei mercati oltre che dalle abilità professionali dei gestori. Il corrispondente rischio finanziario, che in caso di andamenti particolarmente avversi dei mercati finanziari può tradursi in una riduzione del montante piuttosto che in un suo incremento, è sopportato interamente dai partecipanti.

Cosa fare per mantenere il Tfr in azienda

I quesiti che vi presentiamo riguardano tutti il Tfr e la volontà del lavoratore di conservare il Tfr maturando dopo l'entrata in vigore del meccanismo del silenzio assenso. A seguire la risposta degli esperti del CeRP

LE DOMANDE

luglio/agosto 2005
Cosa si deve fare per mantenere il tfr in azienda, e quindi riceverlo alla fine del proprio rapporto lavorativo?

Grazie
M.

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luglio/agosto 2005
Cosa devo fare per mantenere il tfr presso il datore di lavoro? Corre voce che per farlo sia necessario rivolgersi ad un professionista (avvocato o notaio) con relativi costi, è così o il metodo è gratuito?

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luglio/agosto 2005
Salve, vorrei sapere una cosa in merito alla riforma del tfr. Ho saputo che i famosi (o famigerati) sei mesi nei quali è possibile decidere il futuro del proprio tfr non riguardano tutti i lavoratori, ma solo coloro che hanno maturato un tfr prima del 1996.....o meglio vorrei sapere se io che ho maturato un tfr da un anno e mezzo a questa parte avrò la facoltà di decidere se trattenere il tfr in azienda o sarà automaticamente e totalmente trasferito nei fondi pesione.....
F.V.

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luglio/agosto 2005
Buongiorno a tutti, sono assunta come impiegata a tempo indeterminato dal dicembre 2003 e la mia intenzione è di non aderire ad alcun fondo pensione ma di avere il mio Tfr a fine rapporto di lavoro. Cosa devo fare? A chi devo comunicare la mia volontà? A chi devo rivolgermi e con quali mezzi? Grazie per la collaborazione
S.

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luglio/agosto 2005
Salve, scrivo da Genova e sono un lavoratore dipendente a tempo indeterminato in una società con CCNLI metalmeccanici industria privata.
Premettendo che è mia intenzione non aderire a fondi integrativi, bensì di lasciare il mio tfr gestito dal datore di lavoro, come mi devo comportare? e in quali tempi?
Distinti saluti.

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luglio/agosto 2005
Buonasera,
vorrei chiedere gentilmente una informazione. Premetto che lavoro nel settore tessile abbigliamento e da circa 6 anni sono iscritto al fondo pensione PREVIMODA. Una parte del mio TFR maturante va convogliato in questo fondo a seconda della percentuale scelta dal ERN , pari alla quota che verso. Il resto invece dovrebbe rimanere all'azienda o devo segnalare che rimanga all'azienda? Credo che la faccenda si svolga in questo modo , Vi sarei grato se me lo confermaste o se mi spiegaste dove non fosse così.


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LA RISPOSTA

Con l’entrata in vigore del "Testo unico della previdenza complementare", risulterà modificata la modalità di adesione alla previdenza complementare. Posto che è ancora il lavoratore a decidere se partecipare o meno alla previdenza complementare, con la nuova normativa entra in funzione il principio del "silenzio-assenso" come meccanismo di adesione automatica alla previdenza completare, per cui il lavoratore che non desidera partecipare alla previdenza complementare deve dichiararlo esplicitamente.
Infatti, secondo il questo meccanismo per i lavoratori che, entro i limiti temporali fissati, non si esprimono in merito alla destinazione del TFR maturando (i flussi futuri), il TFR maturando verrà accumulato presso un fondo pensione.
Con ciò non significa che l’adesione ai fondi pensione è obbligatoria, ma che coloro che non desiderano aderire ai fondi pensione devono dichiararlo esplicitamente.

La legge per ora non si è pronunciata circa le modalità formali con cui attuare ciò, tuttavia, dovrebbe prevalere il buon senso e dovrebbe essere sufficiente, senza che ciò costituisca un onere per il lavoratore, una comunicazione scritta rivolta al datore di lavoro, in cui si dichiari inequivocabilmente la volontà di mantenere il Tfr maturando in azienda.

Questa prescrizione normativa riguarda tutti i lavoratori, sebbene con qualche differenziazione riguardo:

Al termine entro cui è possibile dare comunicazione all’azienda affinché il TFR maturando continui a essere accumulato presso la medesima. Una volta che il decreto legge sarà approvato, la comunicazione dovrà essere data:

• per i nuovi occupati, entro 6 mesi dalla data di prima assunzione;

• per coloro che sono già occupati, entro 6 mesi dalla entrata in vigore del decreto (o da altra data specificata dal decreto medesimo).

Alla frazione di TFR maturando (per un maggiore dettaglio vedi scheda precedente):

• per coloro che non sono iscritti a un fondo pensione la decisione riguarderà tutto il TFR maturando.

Coloro che non sono iscritti a un fondo pensione e che sono stati assunti antecedentemente al 29 aprile 1993, entro i sei mesi previsti dovranno comunicare al datore di lavoro:

· se vogliono mantenere il TFR maturando presso l’azienda medesima;
· oppure che intendono conferirlo in misura non inferiore al 50% al fondo.


Coloro che sono iscritti a un fondo pensione e che sono stati assunti antecedentemente al 29 aprile 1993, entro i sei mesi previsti dovranno comunicare al datore di lavoro:


· che vogliono mantenere il residuo TFR maturando presso l’azienda medesima, se intendono continuare a versare al fondo pensione solo la quota di TFR che già versano;
· oppure che intendono conferire anche il residuo al fondo.

Prestazioni previdenziali

I quesiti che vi presentiamo riguardano tutti il Tfr, i fondi pensione, le prestazioni previdenziali nel sistema privato e le loro modalità di fruizione. A seguire la risposta degli esperti del CeRP.

LE DOMANDE

luglio/agosto 2005
Sono un lavoratore di 52 anni. Supponendo di destinare l'ex-Tfr ad un fondo pensione:
1) Avrei diritto subito alla pensione integrativa, o dovrei aspettare il raggiungimento di altri requisiti (età)?
2) Il fondo pensione viene erogato tutto insieme (come l'ex-Tfr) o mensilmente (come una pensione)?
3) In questo secondo caso (erogazione mensile), come viene calcolato l'importo da erogare?
4) Tutti i fondi pensione utilizzano la stessa modalità di calcolo della pensione?
5) Esiste una reversibilità nei fondi pensione? Cosa succede alla pensione integrativa nel caso di morte del lavoratore, prima di andare in pensione?


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luglio/agosto 2005
Sono un'impiegata di un'azienda del settore industria alimentare assunta nel 2003 e non ho un fondo pensione. Vorrei sapere cosa accade in pratica se aderisco alla scelta di versare parte del Tfr su di un fondo pensione?

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luglio/agosto 2005
Se scelgo i fondi pensione, quando vado in pensione posso ritirare tutto come con il Tfr oppure no?

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LA RISPOSTA

FONDI E PRESTAZIONI

Il livello delle prestazioni previdenziali nel sistema privato dipende essenzialmente dalla formula di determinazione delle prestazioni e dalla modalità di fruizione delle prestazioni. Vediamole in dettaglio.

1. Formula di determinazione delle prestazioni
Come abbiamo già avuto modo di precisare, per i fondi pensione italiani la formula di determinazione delle prestazioni è a "contribuzione definita". Quindi il montante pensionistico accumulato presso il fondo pensione, dipende dall'ammontare dei contributi versati e dal rendimento che i gestori del fondo stesso riescono dall'investimento sui mercati finanziari.

Nei fondi pensione monocomparto c'è una sola modalità (o linea) di investimento, che in genere è caratterizzata da uno stile prudenziale; nei fondi multicomparto (in genere quelli avviati da più tempo) i partecipanti possono scegliere tra più linee di investimento alternative, caratterizzate da profili di rischio differenziati. E' il caso di ribadire che in ogni caso l'investimento sui mercati finanziari è rischioso: non vi è nessuna certezza circa il livello di rendimento che sarà conseguito, e tale incertezza viene sopportata interamente dal partecipante al fondo. E' vero che in alcuni casi i fondi (più spesso nei fondi pensione aperti) stabiliscono linee di investimento che garantiscono la restituzione del capitale o un livello minimo di rendimento. In genere questa modalità di gestione ha un costo relativamente più alto in termini di commissioni pagate al gestore, inoltre, per come è attuata, ha scarse probabilità di ottenere un rendimento superiore a quello garantito.

2. Modalità di fruizione delle prestazioni
I fondi pensione stabiliscono per i propri partecipanti i requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni, nei limiti di quanto disposto dalla legge. Ecco di seguito i due schemi riepilogativi:

1. Tipologie di prestazioni possibili
2. Modalità di fruizione delle prestazioni

L'erogazione della rendita

La legge stabilisce che i fondi pensione debbano rivolgersi alle compagnie di assicurazione per l'erogazione delle rendite al pensionamento (la possibilità, per ora solo teorica, di erogazione diretta da parte dei fondi pensione è prevista come eccezione). Quindi ciascun fondo stipula con una compagnia un contratto di assicurazione che fissa le regole di conversione del montante pensionistico in rendite. Tali regole riguardano le basi demografiche (ossia la vita attesa dopo il pensionamento) e la modalità di rivalutazione (una sorta di tasso di interesse che mantenga aggiornato il valore delle rendite) e i caricamenti (ossia le commissioni trattenute dalle compagnie per la copertura dei costi di gestione). Tali contratti possono prevedere altresì coperture assicurative per i rischi di premorienza, di invalidità oppure di autosufficienza.

Al pensionamento, ciascun partecipante del fondo riceverà la rendita che dipende da queste condizioni contrattuali, che non necessariamente sono le stesse da fondo a fondo e che sono suscettibili di variazione durante il rapporto partecipativo.

Allo stato attuale solo pochi fondi pensione negoziali hanno stipulato la convenzione con le compagnie di assicurazione, per cui, per la maggior parte dei fondi pensione non è possibile dire adesso quali siano le condizioni di conversione in rendita. La situazione è differente nel caso dei fondi pensione aperti e delle polizze previdenziali individuali che devono rendere note le modalità di conversione in rendita sin dalla loro nascita.

Tfr e anticipi
Quando e quanto si può chiedere all'azienda con le regole attuali e come cambierebbero le condizioni con la nuova riforma. Il CeRP risponde

LE DOMANDE

luglio/agosto 2005
Buongiorno,
ad oggi se chiedo l'anticipo sul Tfr per la prima casa posso avere il 70% del versato. Con le nuove regole sarà invece il 50%. Qual è quindi il termine ultimo entro il quale io posso chiedere alla mia azienda il 70%? E' forse dicembre 2005?
Grazie

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luglio/agosto 2005
Ho prelevato anticipatamente nel 2003 il 75% del mio Tfr per l'acquisto della prima casa. Che prevede il nuovo Ddl? Dovrò rinunciare ad una parte della pensione ?
Grazie anticipatamente per la vostra cortesia

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settembre 2005
Ho ricevuto nel febbraio 2004 l'anticipo del 70% del Tfr per cure odontoiatriche riconosciutemi dalla Usl a carattere straordinario. La cura è iniziata ad ottobre 2003 e terminerà presumibilmente nel marzo 2007. Ho trasmesso la documentazione attestante la durata del trattamento alla mia ditta, con le quietanze effettuate nel corso del trattamento (ma non ancora pari alla liquidazione ricevuta). Ora la ditta mi scrive che vuole le ricevute di pagamento per l'intero importo corrispostomi, altrimenti si rivarrà sulla mia busta paga, ma io non ho ancora ne' finito il trattamento ne' tanto meno di pagare. Esiste un limite temporale entro il quale devo restituire l'anticipo accordatomi? Grazie

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LA RISPOSTA

Il lavoratore può ottenere delle anticipazioni sia sul Tfr maturato presso l'azienda, sia sul montante pensionistico accumulato presso il fondo pensione.
Le anticipazioni sono prestazioni vere e proprie, che spetterebbero al lavoratore:

1. Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, nel caso di Tfr mantenuto in azienda

2. Al pensionamento, nel caso di partecipazione fondo pensione

ma che in condizioni particolari vengono riscosse prima del termine previsto.

Conseguentemente,

a. Chi richiede un'anticipazione sul Tfr accumulato in azienda, alla cessazione del rapporto di lavoro otterrà la liquidazione del residuo e di quanto accumulato successivamente alla riscossione dell'anticipazione;

b. Chi chiede un'anticipazione sulle somme accumulate presso un fondo pensione, riceverà al pensionamento prestazioni corrispondenti a quanto rimane nel fondo dopo l'anticipazione e ai versamenti successivi. Nel caso del fondo pensione l'aderente che ha la facoltà di reintegrare con versamenti aggiuntivi le somme riscosse anticipatamente.

Come mostra la tabella, le regole di fruizione di queste anticipazioni sono attualmente piuttosto omogenee, tuttavia la riforma previdenziale in corso introdurrà modifiche significative.

Regole per la fruizione di anticipi su

Tfr maturato in azienda

Somme accumulate presso i fondi pensione

Le condizioni per ottenere un’anticipazione sono:

  • Almeno otto anni di servizio presso l’azienda
  • L’ammontare non deve eccedere il 70% del Tfr accumulato
  • Le somme ricevute devono essere usate per finanziare:

a) Spese sanitarie;
b) Acquisto della prima casa per sé o per i figli
c) Spese per ristrutturazione straordinaria
d) Congedo di maternità
e) Congedo per formazione
f) Congedo per formazione continua

Prima della riforma

Le condizioni per ottenere un’anticipazione sono:

  • Almeno otto anni di partecipazione a una forma;
  • L’ammontare non deve eccedere il 70% del Tfr accumulato
  • Le somme ricevute devono essere usate per le cause ai punti a), b), c)
  • La possibilità di ricevere anticipazione ai punti d) e) f) dipende dal regolamento dei singoli fondi

Il partecipante può reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione con versamenti aggiuntivi (fermo il limite di deducibilità fiscale di 5.164,57 €)

Dopo la riforma

Le anticipazioni possono essere ottenute:

  • In qualsiasi momento, per importo inferiore o uguale al 75% se per spese sanitarie
  • Dopo almeno otto anni di partecipazione, per un importo inferiore o uguale al 50% per acquisto prima casa per sé o per i figli
  • Dopo otto anni di partecipazione, per un importo non superiore al 30% per altre esigenze

Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate in qualsiasi momento anche con contribuzioni annuali che eccedono i 5.164,57 €.


Le modifiche che verranno introdotte dalla riforma valgono unicamente nei confronti dei partecipanti alle forme di previdenza complementare. Chi deciderà di non aderire e quindi di mantenere il Tfr in azienda potrà continuare ad avere la possibilità di richiedere anticipazioni secondo le regole al punto a.

Tfr, fondi pensione e imposte. Le risposte degli esperti
Come cambia il trattamento fiscale a seconda se si mantiene il Tfr in azienda e se si sceglie la previdenza complementare. Le diverse ipotesi nelal fase di accumulazione e in quella di erogazione.
Tutte le domande riguardano il trattamento fiscale nel caso in cui si mantiene il Tfr in azienda e nel caso in cui si sceglie la previdenza complementare. A seguire la risposta degli esperti del CeRP.

LE DOMANDE

luglio/agosto 2005
Gentili signori, vorrei sapere se io aderissi a un fondo pensione, tutto il Tfr che verserò verrà tassato al 15% o fino al 9% dopo 35 anni di contribuzione. Se invece dovessi tenere il Tfr, questi viene praticamente tassato attorno al 30%?
Grazie mille per l'aiuto

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luglio/agosto 2005
Buongiorno,
se metto il Tfr nei fondi pensione questi poi subiranno tassazioni essendo un patrimonio personale?
cortesi saluti

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settembre 2005
Salve,
ma come vengono tassati i fondi pensione? Mi conviene dal punto di vista fiscale, rispetto al Tfr, passare ai fondi pensione o no?
Grazie

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LA RISPOSTA

Il risparmio previdenziale è considerato meritevole di più tutela e di un trattamento fiscale più favorevole rispetto alle altre forme di accumulazione della ricchezza. Si tratta, infatti, di risparmio che sarà destinato al finanziamento dei consumi nell’età anziana, quindi vincolato a orizzonti di tempo lunghi e da fruirsi per la maggior parte in forma di rendita. Per questi motivi si ritiene che debba essere incentivato fiscalmente.

Nello schema seguente vediamo in modo sintetico i tratti salienti della disciplina fiscale (attuale) delle forme previdenziali complementari e, per un confronto, quelli del regime applicato al trattamento di fine rapporto.

Forme di previdenza complementare

TFR mantenuto in azienda

Fase di accumulazione
Contributi

Quote accantonate

Dedotti dal reddito (disciplina attuale) entro certi limiti:

  • fino al doppio della quota di Tfr versata (se lavoratore dipendente)

e comunque,

  • per un ammontare non superiore al 12% e inferiore a 5.165 euro.
Non tassate
Rendimento

Rivalutazione

Tassato ad aliquota ridotta dell’11% anziché del 12.5%

Tassato ad aliquota ridotta dell’11% anziché del 12.5%

Fase di erogazione
Prestazioni in CapitaleCapitale

A. Riscatti o anticipazioni

1. riscatto totale a causa di involontaria cessazione dell’attività lavorativa

2. riscatto totale da parte degli eredi per decesso del partecipante

3. riscatti parziali o anticipazioni durante la vita lavorativa e riscatto parziale al pensionamento purché globalmente inferiori a 1/3 del montante accumulato

4. riscatto totale al pensionamento se la rendita annua è inferiore ai 50% dell’assegno sociale

  • esenzione dei rendimenti finanziari, già tassati all’11% durante la fase di accumulazione
  • la parte di capitale corrispondente ai contributi dedotti è tassata a un’aliquota media favorevole

B. Riscatto totale a causa di volontaria cessazione dell’attività lavorativa:

    • l’ammontare al netto dei rendimenti finanziari, già tassati all’11% durante la fase di accumulazione, è tassato all’aliquota marginale Irpef

C. Riscatti parziali o anticipazioni e riscatti in forma di capitale al pensionamento, globalmente superiori a 1/3 del totale accumulato:

  • l’ammontare complessivo riscattato è tassato separatamente con aliquota media favorevole

Anticipazioni e capitale

  • esenzione delle rivalutazioni già soggette all’11% durante la fase di accumulazione
  • la parte di capitale corrispondente agli accantonamenti è tassata a un’aliquota media favorevole

Prestazioni in Rendita

 

  • tassazione progressiva sulla rendita da conversione dei contributi dedotti
  • tassazione ad aliquota del 12.5% sui rendimenti finanziari che si producono durante il pensionamento

 

Lo schema evidenzia due aspetti sostanziali:
1. Durante la fase di accumulazione, i contributi a fondo pensione (nei limiti indicati) e gli accantonamenti a Tfr sono dedotti dal reddito imponibile; i rendimenti che si producono e la rivalutazione del Tfr medesimo vengono tassati all’11% anziché al 12.50%.
2. La differenza principale tra i due regimi sta nel trattamento delle prestazioni.
i. Nel caso della previdenza complementare, la rendita ottenuta durante il pensionamento, è soggetta alla tassazione progressiva con applicazione dell’aliquota marginale Irpef. L’aliquota viene applicata alla parte di rendita corrispondente ai contributi su cui in precedenza non si erano pagate imposte perché deducibili. E’ invece esente la parte di rendita corrispondente ai rendimenti finanziari che erano già stati tassati all’11%. Durante l’erogazione della rendita vengono riconosciuti rendimenti che sono tassati al 12.50%.
ii. In generale, le prestazioni erogate in forma di capitale sono soggette alla tassazione separata, con l’applicazione di una aliquota media più favorevole rispetto a quella marginale applicata nel caso di tassazione progressiva. Vi è tuttavia un’importante differenza nel trattamento fiscale del Tfr riscosso e del riscatto della posizione maturata presso una forma pensionistica:
a. Nel caso del Tfr, l’aliquota media si applica al totale delle quote accantonate sulle quali non si era pagata nessun’imposta, mentre la parte corrispondente alla rivalutazione periodica (che in precedenza era stata tassata all’11%) è esente.
b. Nel caso dei riscatti dal fondo pensione l’applicazione dell’aliquota media favorevole e l’esenzione dei rendimenti già tassati all’11% valgono solo in alcune ipotesi (A. 1- 4).
Invece, al riscatto per cessazione volontaria dell’attività lavorativa (B.) si applica l’aliquota marginale sul montante riscosso, esclusi i rendimenti già tassati all’11%.
Infine, nel caso di riscossione in forma di capitale che, comprese le anticipazioni, superi l’1/3 del montante accumulato (C.) si paga un’imposta calcolata con aliquota media favorevole applicata però al totale del riscatto, compresi i rendimenti che erano già stati tassati all’11%.

E’ bene qui precisare che i due regimi differiscono anche per la modalità di determinazione della rivalutazione (o rendimento).
I. Il Tfr in azienda è remunerato a un tasso predeterminato che offre una parziale garanzia di rendimento reale, dal momento che gli accantonamenti sono remunerati all’1.5% più il 75% del tasso di variazione dei prezzi.
II. Nel caso dei fondi pensione e delle polizze previdenziali, la remunerazione dipende dall’esito dell’investimento nei mercati finanziari con il rischio che grava sui partecipanti. Non vi è nessuna certezza circa il livello di rendimento conseguibile, ad eccezione di quei casi in cui è prevista un'esplicita garanzia di restituzione del capitale versato o di un livello di rendimento minimo, che in genere è modesto, e sempre di tipo nominale, ossia senza nessun aggancio all’inflazione.

Si tratta di un aspetto molto importante. Infatti, il Tfr è adatto a svolgere la funzione di serbatoio di liquidità. In particolari circostanze, come nel caso di acquisto di una casa, di spese mediche o cambio del posto di lavoro, il lavoratore può riscuotere il Tfr e grazie alla modalità di rivalutazione è praticamente immune da cattive sorprese circa il suo ammontare.

Al contrario, nel caso di partecipazione a una forma pensionistica complementare, il partecipante sopporta il peso del rischio finanziario, conseguentemente si dovrà prestare particolare attenzione alle modalità di investimento dei contributi versati, optando per le linee di investimento più prudenti se si ritiene di avere un'alta la probabilità, lungo un orizzonte di breve- medio periodo, di dover chiedere in anticipo tutto o parte del capitale versato.

Tfr, Fondi e cambio d'azienda
I vostri dubbi sulla riforma: che succede quando si cambia impresa? E con una nuova assunzione? A quale regime si viene associati? Quali possibilità e come incidono le scelte fatte nell'azienda di origine?
I quesiti che vi presentiamo riguardano tutti il Tfr, i fondi pensione in caso di cambio d'azienda. A seguire la risposta degli esperti del CeRP.

LE DOMANDE

luglio/agosto 2005
Gentili signori,
probabilmente entro pochi mesi cambierò lavoro e l'attuale azienda mi liquiderà il Tfr maturato in circa 15 anni di anzianità. Vorrei porvi alcuni quesiti: quando verrò assunto dalla nuova azienda a quale regime di Tfr verrò associato? Potrò ricominciare analogamente a quello attuale o verrò considerato comunque un "neo assunto" nonostante l'età (ho quasi 50 anni) e quindi indirizzato verso i fondi pensione? Infine, cambierebbe qualcosa se l'assunzione avvenisse entro dicembre 2005 o gennaio 2006?

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luglio/agosto 2005
Ma se io cambio azienda dopo aver deciso di conferire il mio Tfr ai fondi pensione, al momento dell'assunzione mi viene richiesto cosa fare del mio Trf oppure la decisione che prendo adesso è valida per il resto della mia vita?

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luglio/agosto 2005
Buongiorno,
sono una neoassunta (lavoro dal febbraio 2001) ed ho deciso di utilizzare il fondo pensionistico Telemaco (del Gruppo Telecom Italia). Premetto che sono obbligata a destinare tutto il mio Tfr al fondo e che il mio rapporto con il fondo si interrompe solo se cambio azienda o se divento dirigente. In questi due casi devo scegliere se riversare tutto sul nuovo fondo (quello indicato dalla nuova azienda o quello dedicato ai dirigenti) o altrimenti posso richiedere il riscatto delle quote sotto forma di liquidità.
Vi chiedo se mi è data la possibilità di esprimere al Fondo Telemaco cosa vorrei fare del mio Tfr un domani che si verifichino le due situazioni precedentemente descritte. Posso dire al fondo cosa fare del mio Tfr a venire se non sono più socio (causa abbandono azienda o dirigenza)? oppure sono costretta, vista la decisione fatta nel 2001 di aderire al fondo Telemaco, ad iscrivermi obbligatoriamente ad un altro fondo?

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LA RISPOSTA

In questa sezione consideriamo quali sono le possibilità di scelta per il lavoratore che ha aderito a un fondo pensione e che perde i requisiti di partecipazione a un fondo pensione dovuta a:

a. cambiamento dell'attività lavorativa che non da più diritto di partecipare al fondo medesimo (a seconda dei casi, si tratta di cambiamento del tipo di contratto lavorativo, nel caso di fondi contrattuali, cambiamento di settore, nel caso di fondi settoriali, cambiamento di livello contrattuale, etc.)

b. cessazione dell'attività lavorativa

Prima della riforma

L'attuale normativa disciplina in modo omogeneo i casi di perdita di requisiti, tant'è che il lavoratore che cessa o cambia l'attività può:

• riscattare la posizione individuale;

• trasferire la propria posizione

- presso il nuovo fondo a cui potrebbe accedere in relazione alla nuova attività;

- presso una forma pensionistica individuale (adesione individuale a un fondo aperto o polizza previdenziale).

Dopo la riforma (testo provvisorio)

La riforma disciplina in modo più specifico le possibilità aperte in seguito alla perdita dei requisiti. In particolare, se il lavoratore

a. cambia lavoro può trasferire la propria posizione presso la nuova forma pensionistica cui ha diritto di partecipare in relazione alla nuova attività.

b. cessa l'attività lavorativa può riscattare la posizione maturata nella misura:

1. del 50% se l'inoccupazione dura più di 1 anno ma meno di 2, oppure se il lavoratore viene messo in mobilità o in cassa integrazione guadagni;

2. totalmente se l'inoccupazione dura più di 2 anni o se è dovuta a invalidità permanente. Tuttavia il riscatto totale non è ammesso se mancano meno di cinque anni al pensionamento (vedi scheda precedente)

Quindi, mentre per l'attuale ordinamento il riscatto totale della posizione è possibile anche in caso di cambiamento dell'attività lavorativa, quando entrerà in vigore la nuova normativa questo sarà possibile solo nei casi di inoccupazione di lunga durata o addirittura permanente. Sicché, tranne queste eccezioni, la decisione di partecipare a una forma pensionistica comporterà un impegno da mantenere fino al pensionamento. Naturalmente, coloro che non hanno aderito a forme di previdenza complementare, all'interruzione del rapporto di lavoro (per cessazione o cambiamento dell'attività lavorativa), riceveranno tutto il Tfr maturato durante il rapporto di lavoro medesimo. Inoltre, il lavoratore che a seguito del cambiamento di lavoro diventa destinatario di un nuovo fondo pensione può scegliere se parteciparvi o meno.

A questo proposito può anche essere utile ribadire che il principio del silenzio-assenso si applica al primo rapporto lavorativo ma non a quelli successivi. Come si è visto in presenza, la nuova normativa (non ancora in vigore) prevede che entro sei mesi dalla data di prima assunzione (neoassunti) il lavoratore deve esprimere in modo chiaro e inequivocabile la propria volontà di mantenere il Tfr in azienda, se non intende partecipare al fondo pensione. Per coloro che già lavorano il termine dei sei mesi si calcola dall'entrata in vigore della riforma stessa.

Tfr già nei fondi

I quesiti che vi presentiamo riguardano tutti le conseguenze della nuova rifomra per quei lavoratori che già partecipano ai fondi pensione. A seguire la risposta degli esperti del CeRP.

LE DOMANDE

luglio/agosto 2005
Aderisco già ad un fondo volontario versando il 40% del mio Tfr. Nel caso in cui vada in porto la riforma che cosa mi conviene fare e soprattutto che cosa sono obbligata a fare? Saluti


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luglio/agosto 2005
Sono un lavoratore dipendente con 31/32 anni di contributi versati, già iscritto ad un Fondo Pensione chiuso (Telemaco), con una parte versata da me (1% mensile), una dall'azienda (1%mensile), una trattenuta sul Tfr (1%mensile). Chiedo: Mi conviene tenere il Tfr maturando presso l'azienda o versarlo al Fondo di cui sopra? I versamenti, così come avviene adesso, se non aderirò a Fondi aperti o chiusi per il Tfr maturando, potranno/dovranno essere ancora effettuati, con le stesse modalità (1%+1%+1%) anche dopo la riforma o cambierà qualcosa? Distinti saluti.

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settemnbre 2005
Appartengo alla categoria degli autoferrotranvieri attualmente sono iscritto al Fondo Pensione denominato Priamo vorrei sapere se con la nuova riforma se non aderisco entro giugno 2006 il mio Tfr va automaticamente ad incrementare il sopra indicato fondo, o va su un nuovo fondo? Se invece rinuncio alle disposizioni delle eventuale legge vengo dimesso dal fondo Priamo a cui sono già iscritto ?

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LA RISPOSTA

Come abbiamo già visto, con l'entrata in vigore della nuova normativa le modalità di accesso alla previdenza complementare cambieranno, nel senso che i lavoratori che attualmente non sono iscritti a un fondo pensione e che non intenderanno aderirvi lo dovranno dire esplicitamente (entro 6 mesi dall'assunzione oppure dall'entrata in vigore del decreto, se già assunti) altrimenti la loro non scelta -il silenzio- sarà "per legge" interpretata come implicito assenso e si troveranno automaticamente iscritti a un fondo.

Questa nuova normativa ha conseguenze anche per i lavoratori che già partecipano ai fondi pensione e che erano già assunti antecedentemente la data del 29 aprile 1993*. Questi ultimi versano al fondo solo una parte del TFR maturando mentre il residuo viene accumulato in azienda.

Questi lavoratori, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto, dovranno dire esplicitamente se vogliono che la parte residua del TFR maturando continui ad essere accumulata presso l'azienda, altrimenti, in caso di "silenzio", verrà automaticamente versata al fondo pensione a cui già partecipano.

In ogni caso la scelta spetta al lavoratore. A questo proposito si può osservare che l'utilità derivante dall'integrazione della pensione pubblica con una pensione privata può non essere uguale per tutti, e precisamente è tanto maggiore quanto minore è la prima. Ci riferiamo in particolare ai lavoratori giovani e di mezza età, per i quali, le riforme introdotte negli anni '90 - che hanno modificato le modalità di calcolo delle pensioni (dalla formula retributiva si è passati a quella contributiva)- hanno ridotto in modo drastico il livello di copertura della pensione pubblica. Invece, per coloro che si stanno avviando al pensionamento, e che riceveranno una pensione pubblica calcolata ancora secondo la più generosa formula retributiva, la necessità di avere anche una pensione privata è chiaramente meno forte.

*Gli aderenti ai fondi pensione assunti dopo la data indicata versano già tutto il TFR maturando.

Che fare fino al 2008?

Le risposte ai vostri dubbi da parte degli esperti del CeRP.

LE DOMANDE

1 - Silenzio-assenso

novembre 2005
Ora che è stata approvata la riforma sul Tfr, da quale giorno e fino a quando si potrà esprimere la volontà o meno di adesione da parte dei lavoratori obbligatoriamente interessati a causa del "meccanismo" (a mio parere scandaloso) del silenzio-assenso? Grazie.

novembre 2005
Ho letto che il decreto e’ stato approvato e che andrà in funzione dal 2008. Da quando decorrono i sei mesi per effettuare la scelta?

novembre 2005
Buon giorno Sig.ri con l' approvazione della riforma ieri del Tfr, e lo slittamento al 2008 per la sua applicazione di legge, vorrei sapere se è sempre valida la data dal 1 Gennaio 2006 per comunicare all'azienda la partecipazione ai fondi o meno. O invece la clausola “silenzio-assenso” slitta anch'essa al 2008? Grazie per la Vs. cortese risposta.

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LA RISPOSTA

Le misure previste dal decreto che riforma il TFR saranno applicate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, e cioè dal 1 gennaio 2008. Quindi anche la clausola del silenzio assenso slitta a tale data.

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2 - Si può prima?

novembre 2005
Nel caso di adesione ad un fondo privato, si può già cominciare a versare il Tfr o si deve aspettare gennaio 2008?
Grazie

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LA RISPOSTA

Fino all’entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della riforma della previdenza complementare vale la normativa attuale, secondo cui:
- i lavoratori che desiderano partecipare a una forma complementare lo devono dichiarare esplicitamente,
- i lavoratori dipendenti possono usare il Tfr per finanziare i loro piani pensionistici solo se aderiscono a forme complementari collettive, ossia fondi pensione negoziali o adesioni collettive ai fondi aperti;
- in particolare, oggi, i lavoratori dipendenti che vogliono farsi una pensione integrativa e che sono destinatari di una forma pensionistica collettiva sono fortemente indotti a utilizzare quest’ultima, perché, possono godere delle agevolazioni fiscali solo se versano il TFR, che come visto sopra può essere dirottato solo in fondi pensione negoziali o, in mancanza, in adesioni collettive ai fondi aperti.

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3 - Come tenere il Tfr in azienda?

novembre 2005
Cosa devo fare per evitare che il mio Tfr vada nei fondi pensione?

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LA RISPOSTA

Fino all’entrata in vigore del decreto legislativo di riforma della previdenza complementare (1 gennaio 2008), per mantenere il Tfr in azienda non bisogna fare nulla. A partire da tale data, entro il 6 giugno 2008 i lavoratori che scelgono di mantenere il Tfr in azienda devono darne comunicazione esplicita al proprio datore di lavoro, altrimenti, in caso di silenzio, verranno automaticamente iscritti al fondo pensione di categoria di cui sono destinatari, o al fondo istituito presso l’Inps, in cui sarà versato il loro Tfr. Sempre entro i 6 mesi indicati, i lavoratori che vogliono partecipare alla previdenza complementare possono esprimere la loro scelta in merito alla forma pensionistica da utilizzare.

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4 - Dimissioni o licenziamento

novembre 2005
Buongiorno, se dovessi dare le dimissioni o essere licenziato nel corso del 2006 o del 2007, avrei diritto a ricevere subito il Tfr o dovrei comunque aver espresso la mia volontà in tal senso?

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LA RISPOSTA

Prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo, il lavoratore che non è iscritto a nessuna forma di previdenza e che cessa la propria attività lavorativa riceve il Tfr secondo le regole previste per “il Tfr in azienda”. E’ bene precisare che l’entrata in vigore del decreto legislativo non modificherà queste regole:
- adesso il default è che il Tfr si accumula in azienda con liquidazione alla cessazione del rapporto di lavoro, per mobilità o pensionamento; colui che invece vuole una pensione integrativa e quindi che il Tfr venga versato a un fondo pensione di categoria o a una adesione collettiva a un fondo aperto lo deve dichiarare esplicitamente iscrivendosi a un fondo.
- dopo la riforma, il default sarà il versamento del Tfr ad un fondo pensione; colui che vorrà invece mantenere il Tfr in azienda, dovrà dichiararlo esplicitamente. In particolare, a partire dal 1 gennaio 2008 i lavoratori dipendenti avranno 6 mesi di tempo per scegliere se optare per il TFR nel fondo pensione o TFR in azienda. Se dovessero decidere per il mantenimento in azeinda dovranno, entro tale termine, darne comunicazione esplicita al proprio datore di lavoro. Coloro che non si pronunceranno, saranno dal 1 giugno 2008, automaticamente iscritti al loro fondo pensione di categoria o in mancanza al fondo pensione istituito presso l’Inps.

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5 - Liquidazione

novembre 2005
Buongiorno, relativamente alla riforma sul Tfr, sarà possibile da parte del lavoratore ritirare immediatamente, e non a fine rapporto, l’intero ammontare maturato? Grazie

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LA RISPOSTA

La riforma riguarda le modalità di accumulazione e gestione delle quote di Trattamento di Fine Rapporto maturando, mentre, in ogni caso, lo stock di Tfr maturato rimane in azienda e sarà liquidato secondo le regole del Tfr.

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6 - Senza lavoro

novembre 2005
Buongiorno,
cosa succede nel caso si decidesse di aderire ai fondi e successivamente si rimanesse senza lavoro e quindi impossibilitati a continuare nei versamenti mensili delle quote?

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LA RISPOSTA

La normativa vigente prevede la possibilità di riscatto dell’intera posizione individuale in caso di perdita di requisiti di partecipazione alla forma pensionistica. La perdita del posto di lavoro, comportando l’impossibilità di continuare a effettuare versamenti rientra tra le cause di perdita dei requisiti.
Con la riforma, si mantiene questa impostazione individuando in modo più puntuale le situazioni che possono permettere di riscattare la posizione individuale, ponendo una netta distinzione tra la possibilità di riscatto totale e parziale della posizione maturata dal partecipante. In particolare, la legge prevede:
- la possibilità di riscattare la metà della posizione individuale maturata,
se il periodo di inoccupazione dura dai 12 ai 48 mesi
se il lavoratore è sottoposto a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria
- la possibilità di riscattare l’intera posizione individuale maturata
a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo superiore ai 48 mesi

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7 - Deducibilità

novembre 2005
Sono un lavoratore dipendente di 33 anni.
Il mio contratto di lavoro non ha previsto l'istituzione di un fondo di previdenza complementare.
Nel 2004 ho deciso di aderire ad un fondo di previdenza complementare di una nota banca, beneficiando così sullo stesso della deduzione fiscale del premio sul mio imponibile annuo.
Alla luce della nuova riforma chiedo:
1) se la mia azienda "apre" un fondo negoziale, ed io decido di aderirvi, posso dedurre il premio della mia polizza di previdenza complementare privata oppure, come accade attualmente, lo potrò dedurre solamente sui redditi diversi da lavoro dipendente? Grazie.

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LA RISPOSTA

Fino all’entrata in vigore del decreto legislativo di riforma della previdenza complementare,
o per i lavoratori dipendenti per i quali operi una forma pensionistica collettiva (fondo negoziale o adesione collettiva a un fondo aperto) è necessario versare il Tfr a tale forma pensionistica per godere della deducibilità dal reddito da lavoro dipendente dei contributi versati alla forma collettiva medesima, eventuali altri contributi versati a forme individuali sono deducibili solo dagli altri redditi.
o per i lavoratori dipendenti per i quali non opera una forma collettiva e che si iscrivono a una forma individuale (adesione individuale a un fondo aperto o sottoscrizione di una polizza previdenziale, nelle quali attualmente non può essere versato il Tfr)contributi o i premi versati sono deducibili dai redditi anche da lavoro dipendente.
In questo secondo caso, qualora dovesse essere istituita una forma collettiva, scatta il vincolo di destinazione del Tfr, per cui i contributi o i premi versati alla forma individuale potranno essere dedotti solo dai redditi diversi da quelli di lavoro dipendente. Se dopo due anni dalla sua istituzione la forma collettiva non è ancora operante (non ha ancora dato avvio all’esercizio della attività) i contributi e i premi versati alla forma pensionistica individuale tornano a poter essere dedotti dal reddito da lavoro dipendente.

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8 - Investimento a lungo termine

novembre 2005
Perché si dovrebbe scegliere un fondo pensione dato che il loro rendimento è stato inferiore a quello del Tfr?.

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LA RISPOSTA

I fondi pensione sono strumenti di accumulo di risparmio previdenziale, hanno quindi un orizzonte di investimento di lungo termine, sicché è sul lungo periodo che dovrebbe essere valutata la loro performance. Le risorse raccolte dai fondi vengono investite sui mercati finanziari, il loro rendimento è quindi affetto in varia misura da incertezza. Una buona diversificazione delle attività finanziarie può permettere di contenere il rischio di portafoglio su un orizzonte di medio e lungo termine, anche per effetto della compensazione delle fasi di mercato favorevoli con quelle più avverse. Sicché, il risparmiatore che partecipa a un fondo perseguendo la finalità previdenziale dovrebbe prescindere da valutazioni di breve termine.
Il confronto con la performance del Tfr dovrebbe invece interessare maggiormente coloro che hanno un orizzonte di investimento di breve periodo e che quindi non potere lasciare vincolati i propri risparmi per un lungo orizzonte temporale: o perché prossimi al pensionamento, o perché ritengono di aver bisogno del capitale nel breve termine (per maggiore rischio di interruzione della carriera lavorativa oppure per affrontare spese di acquisto della casa, ecc. ). Nel breve periodo infatti i rendimenti di mercato sono relativamente più rischiosi, e nulla assicura il lavoratore contro l’evenienza di trovarsi, al momento del bisogno, con una somma inferiore alle attese.

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9 - Fondo Telemaco

novembre 2005
Sono un impiegato in Telecom Italia S.p.A. (da 22 anni) e, da 6 anni, aderisco al fondo pensione Telemaco, a cui verso il 3.3% del Tfr che maturo ogni anno. All’entrata in vigore della riforma, mi converrà conferire tutto il Tfr in un fondo pensione (p.es. Telemaco)?

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LA RISPOSTA

Per i lavoratori già occupati al 29 aprile 1993 e che all’entrata in vigore del decreto di riforma (1 gennaio 2008) risultano già iscritti a una forma pensionistica complementare e che quindi già vi versano una parte del TFR, il principio del silenzio assenso riguarda il residuo di Tfr maturando. In questo caso il termine dei 6 mesi scatta a partire dal 1 gennaio 2008, o dalla data di nuova assunzione se successiva. Durante questo periodo devono manifestare la propria scelta riguardo al residuo di Tfr maturando.
Sull’opportunità di versare tutto il Tfr a fondo pensione si può osservare che:
- L’utilità che deriva dall’integrazione della pensione pubblica con una pensione privata può non essere uguale per tutti, ma è tanto maggiore quanto minore è la prima. In particolare sarà tanto più utile ai lavoratori giovani e di mezza età, per i quali, le riforme introdotte negli anni ’90 – che hanno modificato le modalità di calcolo delle pensioni (dalla formula retributiva si è passati a quella contributiva)- hanno ridotto in modo drastico il livello di copertura della pensione pubblica. Invece, per coloro che sono più vicini al pensionamento, e che riceveranno una pensione pubblica calcolata ancora secondo la più generosa formula retributiva, la necessità di avere anche una pensione privata è chiaramente meno forte.
- Come visto in precedenza, le risorse raccolte dai fondi pensione vengono investite sui mercati finanziari, la cui performance è relativamente meno volatile nel lungo periodo che non nel breve.

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10 - Settore pubblico

novembre 2005
Sono dipendente di ente locale dal dicembre 84, più 4 anni di artigianato di cui ha richiesto il ricongiungimento. Come inciderà la nuova normativa sul mio Tfr? Grazie

novembre 2005
Salve, sono un militare in servizio permanente effettivo dal 4/10/1999. Inoltre è dal mese di novembre 1999 che verso circa 150 euro mensili a favore di Allenza ass. per costruirmi una pensione integrativa. Cosa cambia per me? Questa riforma interessa anche noi dipendenti dello stato con le stellette? Grazie.

novembre 2005
Sono una insegnante che da settembre 2005 ha aderito al fondo Epero. In busta paga mi sono state gia effettuate le trattenute. Il Consiglio dei ministri ha approvato la riforma con l'entrata in vigore il 1/1/2008. Quali conseguenze vi sono nel mio caso?

novembre 2005
Buon giorno. Sono impiegato presso una Pubblica Amministrazione. La mia assunzione è avvenuta a luglio 1994. Aderisco già ad un fondo di pensione integrativa della Società Mediolanum, denominato “Completa”, sottoscritto nel 1996 e con durata 35 anni, per il quale verso una rata mensile rivalutata annualmente. Posso evitare di destinare il Tfr in un’altro fondo e quindi farlo restare in Amministrazione facendomelo liquidare a fine rapporto?

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LA RISPOSTA

La riforma della previdenza completare, che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2008, non ha effetti per i lavoratori del settore del pubblico impiego. L’estensione per la categoria necessita di norme specifiche di attuazione delle misure contenute nella legge delega del 2004. Per cui, per i dipendenti pubblici non varrà la clausola del silenzio assenso. Sicché coloro che sono destinatari di un fondo negoziale e che vorranno aderirvi lo dovranno fare iscrivendosi, continueranno a potervi aderire manifestando esplicitamente la loro scelta. Diversamente il silenzio non sarà interpretato come intenzione ad aderire e il Tfr (per chi è previsto, vedi sotto) continuerà ad accumularsi secondo la regola attuale.

In particolare, la normativa che per i dipendenti pubblici ha stabilito il passaggio dalla indennità di liquidazione al Tfr, prevede che:
- per i lavoratori pubblici con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso una P.A. al 30 maggio 2000 il passaggio dalla indennità di liquidazione avviene se si iscrivono a un fondo pensionistico complementare istituito nell’ambito del pubblico impiego. Di fatto se non esistono fondi per il pubblico impiego il passaggio non può avvenire;
- per il lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dopo il 30 maggio 2000 e per i lavoratori con contratto a tempo determinato presso le P.A. vi è il passaggio automatico al Tfr a prescindere dall’iscrizione a un fondo pensione complementare.

 

Link utili

Ministero del Welfare: Riforma Previdenziale

Ministero del Welfare - Previdenza complementare

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP)

Istituto Nazionale di Statistica - Istat

COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione)

ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

Fondi Pensione a cura del Servizio Previdenza Complementare della UIL

La Voce.info (Pensioni e Previdenza Complementare)

Fondi Pensione (Mefop S.p.A., società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione)

CeRP (Center for Research on Pensions and Welfare Policies) - Centro di ricerca nato all'inizio del 2000, dalla collaborazione tra l'Università di Torino, il CORIPE Piemonte e la Compagnia di San Paolo (ente finanziatore)

L'ABC dei Fondi comuni d'investimento

CERM - Competitività, Regolazione, Mercati

Glossario

Tfr (Trattamento di fine rapporto) - In base all'art.2120 del Codice civile, in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, è dovuto al lavoratore il Tfr, calcolato accantonando per ogni anno di servizio un determinato importo, sostanzialmente pari ad una mensilità di retribuzione annua. Ogni anno, l'importo maturato viene incrementato, secondo un meccanismo di rivalutazione automatica, in modo da evitare, o ridurre, la perdita di valore, nel tempo, della somma via via accantonata.

Pensione di base - E' la pensione erogata dall'Inps, dall'Inpdap, o da uno qualsiasi degli altri Istituti previdenziali pubblici che oggi erogano le pensioni. Viene definita "di base" per distinguerla dalla pensione complementare, che eroga la seconda pensione.

Fondo chiuso o negoziale - E' istituito in base ad un accordo contrattuale tra rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori; può essere costituito come Associazione o come Fondazione.

Fondo aperto - E' costituito da una società abilitata alla gestione del risparmio (Istituto bancario, Compagnia di assicurazione) Fondi a contribuzione definita - Fondi pensione in cui è certa la misura della contribuzione, la cui entità è determinata dalle fonti istitutive.

Fondi a prestazione definita - Fondi in cui il livello della prestazione viene predefinito in rapporto al reddito del lavoratore, adeguando di volta in volta la misura della contribuzione al perseguimento di tale obiettivo.

FIP o PIP - Forme pensionistiche individuali, o Piani individuali di pensione. Si tratta di forme di previdenza attuate mediante l'adesione individuale a contratti di assicurazione sulla vita.

Fondi preesistenti - Fondi istituiti prima dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 124/93, varato in applicazione della delega dettata dall'art.3 della Legge 421/92 ("Riforma Amato").

Covip - Commissione di vigilanza sui fondi pensione, già istituita dal Decreto legislativo 124/93, e confermata dal Decreto legislativo emanato in applicazione della Legge 243/2004, ha il compito di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei Fondi per la funzionalità del sistema della previdenza complementare; ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro.

Portabilità del contributo da parte del datore di lavoro - secondo la riforma, il lavoratore che sceglie i fondi negoziali può contare su un contributo del datore di lavoro, in misura dell'1%, previsto in aggiunta al Tfr. Ma il lavoratore perde diritto al contributo se sceglie di passare ad un'altra forma di previdenza, ad esempio le polizze delle assicurazioni.

Sistema a capitalizzazione - Sistema di gestione del risparmio previdenziale, mediante investimenti sul mercato dei capitali. La possibilità di effettuare investimenti nell'arco di periodi temporali molto lunghi (25-35 anni), connessi alla durata della vita lavorativa, consente più facilmente di poter operare secondo logiche "prudenziali", orientando gli investimenti secondo piani di investimento bilanciato, in modo da garantirsi una maggiore sicurezza nel lungo periodo, evitando conseguentemente logiche meramente speculative, più orientate alla realizzazione di rendimenti elevati nel breve periodo, ma anche maggiormente esposte a rischiose perdite.

Sistema a ripartizione - Sistema mediante il quale la contribuzione prelevata dal reddito da lavoro viene immediatamente utilizzata per pagare i trattamenti pensionistici. Si chiama "a ripartizione" perché la contribuzione raccolta viene "ripartita", cioè suddivisa, sotto forma di prestazioni previdenziali.

Tasso di sostituzione - Indica il rapporto tra l'importo dell'ultimo stipendio (per un lavoratore dipendente), o dell'ultimo reddito (per un lavoratore autonomo) e l'importo della prima rata di pensione. Con il sistema retributivo il "tasso di sostituzione" si approssima, con 35 anni di anzianità di servizio, attorno al 65-68% dell'ultimo stipendio netto; con il sistema contributivo, il tasso di sostituzione atteso, a parità di anzianità di servizio, potrà scendere anche a meno del 50% dell'ultimo stipendio, e per i lavoratori autonomi, anche al di sotto del 40% dell'ultimo reddito.
Questo parametro indica in quale misura il lavoratore potrà mantenere il suo reddito, e quindi il suo tenore di vita, al momento di andare in pensione.