La malattia, la malattia professionale e l'infortunio sul lavoro nel contratto dei metalmeccanici.
Il testo dell’ipotesi di accordo 20 gennaio 2008

Disciplina speciale - Parte terza. Art. 14. - Trattamento di malattia e infortunio.

In caso di malattia il lavoratore di cui alla presente Parte terza deve avvertire l'azienda entro il primo giorno di assenza ed inviare all'azienda stessa entro due giorni dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia.
L'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all'azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicata nel certificato medico precedente.
In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso dì giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.
L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore di cui alla presente Parte terza nel rispetto dell'art. 5 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.
Fermo restando quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, e per tutta la durata della malattia, a trovarsi a di-sposizione nel domicilio comunicato al datore di lavoro, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, ovvero nelle diverse fasce orarie stabilite per disposizioni legislative o amministrative locali o nazionali, di tutti i giorni compresi i domenicali o festivi, per consentire l'accertamento del suo stato di salute.
Sono fatte salve le necessità di assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti la malattia o per gravi, eccezionali motivi familiari comunicati preventivamente, salvo casi di forza maggiore, all'azienda e successivamente documentati.
Nel corso del periodo di assenza per malattia il lavoratore ha l'obbligo di comunicare all'azienda contestualmente i mutamenti di domicilio o dimora, anche se temporanei.
Le assenze e le inosservanze di cui al comma 5 comporteranno l'irrogazione a carico del lavoratore dei provvedimenti disciplinari contrattualmente previsti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, ultimo comma, legge 20 maggio 1970, n. 300, con proporzionalità relativa all'infrazione riscontrata ed alla sua gravità.
In caso di interruzione del servizio, dovuta a malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo, definito comporto breve, di:
a) 6 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
b) 9 mesi per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti;
e) 12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni.
Il lavoratore di cui alla presente Parte terza ha inoltre diritto al seguente trattamento:
per le anzianità di cui al punto a):
- intera retribuzione globale per i primi 2 mesi;
- metà retribuzione globale per i 4 mesi successivi;
per le anzianità di cui al punto b):
- intera retribuzione globale per i primi 3 mesi;
- metà retribuzione globale per i 6 mesi successivi;
per le anzianità di cui al punto e):
- intera retribuzione globale per i primi 4 mesi;
- metà retribuzione globale per gli 8 mesi successivi.

ANZIANITA' DI LAVORO

RETRIBUZIONE

RETRIBUZIONE
in caso di lunga malattia

0 a 3 anni

2 mesi al 100%, 4 mesi al 50%

3 mesi al 100%, 6 mesi al 50%

3 a 6 anni

3 mesi al 100%, 6 mesi al 50%

4.5 mesi al 100%, 9 mesi al 50%

6 anni e oltre

4 mesi al 100%, 8 mesi al 50%

6 mesi al 100%, 12 mesi al 50%

Nell'ipotesi in cui il superamento dei sopra indicati periodi di conservazione del posto fosse determinato da un evento morboso continuativo con assenza ininterrotta o interrotta da un'unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a due mesi, il lavoratore di cui alla presente Parte terza, ha diritto alla conservazione del posto per un ulteriore periodo, oltre quelli previsti al comma nono, pari alla metà dei periodi stessi. Di conseguenza il periodo complessivo di conservazione del posto, definito comporto prolungato, ed il relativo trattamento saranno:
a) per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: mesi 6 + 3 = 9 di cui 3 mesi ad intera retribuzione globale e mesi 6 a metà retribuzione globale;
b) per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti: mesi 9 + 4,5 = 13,5 di cui mesi 4,5 ad intera retribuzione globale e mesi 9 a metà retribuzione globale;
c) per anzianità di servizio oltre 6 anni: mesi 12 + 6 = 18 di cui mesi 6 ad intera retribuzione globale e mesi 12 a metà retribuzione globale.

ANZIANITA' DI LAVORO

CONSERVAZIONE DEL POSTO

PROLUNGAMENTO

0 a 3 anni

6 mesi

9 mesi

da 4 a 6 anni

9 mesi

13.5 mesi

da 6 e oltre

12 mesi

18 mesi

Il periodo complessivo di conservazione del posto ed il relativo trattamento economico di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui si siano verificate, nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso, almeno due malattie comportanti, ciascuna, un'assenza continuativa pari o superiore a tre mesi.
A decorrere dal 1° ottobre 1999 il suddetto periodo di comporto prolungato e relativo trattamento economico viene riconosciuto automaticamente al lavoratore che alla scadenza del periodo di comporto breve abbia in corso una malattia con prognosi pari o superiore a tre mesi.
Nel caso di più assenze per malattia o infortunio non sul lavoro, ai fini dei suddetti periodi di conservazione del posto, definiti comporto breve e comporto prolungato, e dei conseguenti trattamenti economici si deve tener conto dei periodi di assenza complessivamente verificatisi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.
Nel caso in cui durante il suddetto triennio si siano verificate assenze per malattia di durata non superiore a 5 giorni per un numero di eventi pari o superiore a 7, l'ottava e le successive assenze di durata non superiore a 5 giorni verranno computate in misura doppia ai fini del calcolo dei limiti di trattamento economico; a tali effetti non verranno considerate le assenze dovute a ricovero ospedaliero compreso il day hospital ed a trattamenti terapeutici ricorrenti connessi alle fattispecie di cui alla prima nota a verbale del presente articolo, fruiti presso enti ospedalieri e risultanti da apposita certificazione
. Ai soli fini del presente comma il periodo utile per il computo del triennio decorre successivamente alla data di sottoscrizione del presente Contratto e, quindi, non sono considerate utili le assenze verificatesi prima del 5 luglio 1994.
Fatti salvi i periodi di conservazione del posto sopra definiti, nel computo dei limiti di trattamento economico non saranno conteggiati e quindi saranno retribuiti ad intera retribuzione globale:
a) i periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a 10 giorni continuativi, fino ad un massimo di:
- 60 giorni complessivi, per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
- 75 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 compiuti;
- 90 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 6 anni;

60 giorniCon anzianità di servizio fino a 3 anni
70 giorniCon anzianità di servizio oltre i 3 anni sino a 6 anni compiuti
95 giorniCon anzianità di servizio oltre i 6 anni

b) i periodi di malattia di durata superiore a 21 giorni continuativi, fino ad un massimo di:
- 60 giorni complessivi, per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
- 75 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 compiuti;
- 90 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 6 anni;
e comunque fino ad un tetto massimo di 120 giorni complessivi per gli eventi di cui ai punti a) e b) unitariamente considerati.

60 giorniCon anzianità  di servizio fino a 3 anni
70 giorniCon anzianità  di servizio oltre i 3 anni sino a 6 anni compiuti
95 giorniCon anzianità  di servizio oltre i 6 anni

Resta salvo quanto previsto dalla legge 6 agosto 1975, n. 419, per la conservazione del posto dei lavoratori affetti da TBC.
La malattia insorta durante il periodo di ferie consecutive di cui al sesto comma dell'art. 12, Disciplina speciale, Parte terza, ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:
a) malattia che comporta ricovero ospedaliero per la durata dello stesso;
b) malattia la cui prognosi sia superiore a sette giorni di calendario.
L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato d'infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti.
Resta espressamente convenuto che superati i limiti di conservazione del posto di cui sopra, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della durata di mesi 4, durante il quale non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per nessun istituto. A fronte del protrarsi dell'assenza a causa di malattia grave e continuativa, periodicamente documentata, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino alla guarigione clinica, debitamente comprovata, che consenta al lavoratore di assolvere alle precedenti mansioni e comunque di durata non superiore a complessivi 24 mesi continuativi.
A decorrere dal 1° ottobre 1999, le assenze determinate da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, che comportano una discontinuità nella prestazione lavorativa, che comunque non fanno venir meno la capacità di prestazione lavorativa anche se intervallate nel tempo, consentiranno al lavoratore all'atto del superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro di poter fruire dell'aspettativa prolungata, anche in maniera frazionata, in rapporto ai singoli eventi terapeutici necessari. Ai fini di cui sopra il lavoratore fornirà all'azienda le dovute informazioni che l'azienda medesima tratterà nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675 sulla tutela della privacy.
Decorso anche il periodo di aspettativa senza che il lavoratore abbia ripreso servizio, l'azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto.
A decorrere dal 1° gennaio 2000, su richiesta del lavoratore, l'azienda, per un massimo di due volte nell'anno solare, fornisce entro 20 giorni dalla richiesta le informazioni necessarie all'esatta conoscenza della situazione del cumulo di eventuali assenze per malattia, in relazione alla conservazione del posto di lavoro ed al trattamento economico dei periodi di assenza per malattia.
Il lavoratore soggetto alla assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali avrà diritto alla conservazione del posto:
1) in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge;
2) in caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratore
.
In tali fattispecie il suddetto lavoratore avrà inoltre diritto al trattamento economico previsto ai precedenti commi 10 e 11 non tenendo conto dei periodi di assenza per infortunio sul lavoro e malattia professionale verificatisi precedentemente.
Per l'eventuale periodo di infortunio e di malattia professionale eccedenti quelli di cui al comma precedente il lavoratore di cui alla presente Parte terza percepirà il normale trattamento assicurativo.
Per gli infortuni sul lavoro verificatisi in azienda successivamente al 1° ottobre 1999, fatto salvo quanto previsto al successivo quintultimo comma e secondo le procedure previste dall'Ente assicurativo competente, sarà garantita al lavoratore l'erogazione delle spettanze come avviene per le assenze per malattia. A compensazione delle anticipazioni così effettuate, gli importi delle prestazioni di competenza dell'Ente assicurativo vengono liquidate direttamente all'azienda. Per le imprese con meno di 100 dipendenti la previsione di cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 2000.
La malattia ovvero l'infortunio sospendono il decorso del preavviso nel caso di licenziamento, nei limiti ed agli effetti della normativa sulla conservazione del posto e sul trattamento economico di cui al presente articolo.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore di cui alla presente Parte terza il trattamento completo previsto dal presente Contratto per il caso di licenziamento, ivi comprese l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, questi può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.
Per l'assistenza ed il trattamento in caso di malattia o infortunio per i lavoratori di cui alla presente Parte terza valgono le norme regolanti la materia.
Per i lavoratori coperti da assicurazione obbligatoria o da eventuali previdenze assicurative predisposte dall'azienda, in caso di infortunio o di malattia professionale non si farà luogo al cumulo tra il trattamento previsto dal presente Contratto e quello assicurativo, riconoscendo in ogni caso a tali lavoratori il trattamento più favorevole.
Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l'infermità derivante da infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria.
Salvo quanto previsto per i periodi di aspettativa sopra indicati, l'assenza per malattia od infortunio, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, è utile ai fini del trattamento di fine rapporto e non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, tredicesima mensilità, ecc.).
L'anzianità per il servizio prestato nella categoria cui si applica la Disciplina speciale, Parte prima nell'ipotesi prevista dall'art. 2 -sarà considerata utile nella misura del 50 per cento agli effetti del presente articolo.
L'anzianità per il servizio prestato nella categoria cui si applica la Disciplina speciale, Parte seconda nell'ipotesi prevista dall'art. 3 sarà considerata utile nella misura del 100 per cento, agli effetti del presente articolo.

NORMA TRANSITORIA

Sono fatti salvi i trattamenti economici di malattia o infortunio non sul lavoro riconosciuti dalle aziende nel periodo 1° luglio-31 ottobre 1994.

NOTE A VERBALE

1) La situazione dei lavoratori sottoposti a trattamento di emodialisi, o affetti da morbo di Cooley nonché dei lavoratori affetti da neoplasie, da epatite B e C ovvero da gravi malattie cardiocirco-latorie, sarà considerata dalle aziende con la massima attenzione facendo riferimento alle disposizioni assistenziali vigenti.
2) I due gruppi di sindacati stipulanti convengono di studiare entro sei mesi dalla stipulazione del presente Contratto una proposta da sottoporre congiuntamente al consiglio di amministrazione dell'INPS, che definisca una specifica assistenza economico sanitaria nei confronti dei soggetti tossicodipendenti anche nelle situazioni in cui la dipendenza da sostanze tossiche non costituisca una condizione equiparabile a malattia, ma determini comunque uno stato che richieda interventi di cura e di assistenza.

Disciplina speciale - Parte prima. Art. 18. - Infortunio sul lavoro e malattie professionali

Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.
Qualora l'infortunio accada al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà fatta al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
Nel caso di assenza per malattia professionale il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste dall'art. 19.
Al lavoratore sarà conservato il posto:
a) in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge;
b) in caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratore.
In tali casi, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa.
Il lavoratore infortunato ha diritto all'intera retribuzione per la prima giornata nella quale abbandona il lavoro.
Inoltre le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per infortunio o malattia professionale una integrazione di quanto egli percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore il cui trattamento è regolato dalla Disciplina speciale, Parte terza, di eguale anzianità e per pari periodo di infortunio o di malattia professionale avrebbe globalmente percepito dall'azienda in adempimento delle norme contrattuali, operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento contrattuale.
Per l'eventuale periodo di infortunio e di malattia professionale eccedente la scadenza di cui sopra, il lavoratore percepirà il normale trattamento assicurativo.
Ove richiesti verranno erogati proporzionali acconti.
Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a concorrenza.
Per gli infortuni sul lavoro verificatisi in azienda successiva-, mente al 1° ottobre 1999, fatto salvo quanto previsto nella Nota a verbale e secondo le procedure previste dall'Ente assicurativo competente, sarà garantita al lavoratore assente l'erogazione delle spettanze come avviene per il trattamento economico di malattia. A compensazione delle anticipazioni così effettuate, gli importi delle prestazioni di competenza dell'Ente assicurativo vengono liquidate direttamente all'azienda. Per le imprese con meno di 100 dipendenti la previsione di cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 2000.
Al termine del periodo dell'invalidità temporanea o del periodo di degenza e convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione, salvo casi di giustificato impedimento, il lavoratore deve presentarsi allo stabilimento per la ripresa del lavoro.
Qualora la prosecuzione dell'infermità oltre i termini di conservazione del posto di cui ai punti a) e b) non consenta al lavoratore di riprendere servizio, questi può risolvere il rapporto di lavoro con di-ritto al solo trattamento di fine rapporto.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.
L'infortunio sul lavoro sospende il decorso del preavviso nel caso di licenziamento, nei limiti ed agli effetti della normativa sulla conservazione del posto e sul trattamento economico di cui al pre-sente articolo.
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.
L'assenza per malattia professionale od infortunio, nei limiti dei periodi fissati dal presente articolo per la conservazione del posto, è utile ai fini del trattamento di fine rapporto e non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, gratifica natalizia, ecc.).

NOTA A VERBALE

In caso di infortunio e di malattia professionale non si farà luogo al cumulo tra il trattamento previsto dal presente Contratto e quello assicurativo, riconoscendo in ogni caso al lavoratore il trattamento globale più favorevole.

Trattamento in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro

In caso di malattia il lavoratore deve avvertire l'azienda entro il primo giorno di assenza ed inviare alla medesima entro due giorni dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia.
L'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all'azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicata nel certificato medico precedente.
In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.
L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore nel rispetto dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Fermo restando quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, e per tutta la durata della malattia, a trovarsi a di-sposizione nel domicilio comunicato al datore di lavoro, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, ovvero nelle diverse fasce orarie stabilite per disposizioni legislative o amministrative locali o nazionali, di tutti i giorni compresi i domenicali o festivi, per consentire l'accertamento del suo stato di salute.
Sono fatte salve le necessità di assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti la malattia o per gravi, eccezionali motivi familiari comunicati preventivamente, salvo casi di forza maggiore, all'azienda e successivamente documentati.
Nel corso del periodo di assenza per malattia il lavoratore ha l'obbligo di comunicare all'azienda contestualmente i mutamenti di domicilio o dimora, anche se temporanei.
Le assenze e le inosservanze di cui al comma 5 comporteranno l'irrogazione a carico del lavoratore dei provvedimenti disciplinari contrattualmente previsti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, ultimo comma, legge 20 maggio 1970, n. 300, con proporzionalità relativa all'infrazione riscontrata ed alla sua gravità.
In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo, definito comporto breve, di:
a) 6 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
b) 9 mesi per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino ai 6 anni compiuti;
e) 12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni.
Nel caso di più malattie o infortuni non sul lavoro, i suddetti periodi di conservazione del posto si intendono riferiti alle assenze complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.
Nell'ipotesi in cui il superamento dei sopra indicati periodi di conservazione del posto fosse determinato da un evento morboso continuativo con assenza ininterrotta o interrotta da un'unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a due mesi, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un ulteriore periodo, oltre quelli previsti al comma precedente, pari alla metà dei periodi stessi. Di conseguenza il periodo complessivo di conservazione del posto, definito comporto prolungato, sarà:
a) per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: mesi 6 + 3 = 9;
b) per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino ai 6 compiuti: mesi 9 + 4,5 = 13,5;
e) per anzianità di servizio oltre i 6 anni: mesi 12 + 6 = 18.
Il periodo complessivo di conservazione del posto di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui si siano verificate, nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso, almeno due malattie comportanti, ciascuna, una assenza continuativa pari o superiore a tre mesi.
A decorrere dal 1° ottobre 1999 il suddetto periodo di comporto prolungato viene riconosciuto automaticamente al lavoratore che alla scadenza del periodo di comporto breve abbia in corso una malattia con prognosi pari o superiore a tre mesi.
Resta salvo quanto previsto dalla legge 6 agosto 1975, n. 419, per la conservazione del posto dei lavoratori affetti da TBC.
La malattia ovvero l'infortunio non sul lavoro sospendono il decorso del preavviso nel caso di licenziamento, nei limiti ed agli effetti della normativa sulla conservazione del posto e sul trattamento economico di cui al presente articolo.
La malattia insorta durante il periodo di ferie consecutive di cui al quarto comma dell'art. 14, Disciplina speciale, Parte prima, ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:
a) malattia che comporta ricovero ospedaliero per la durata dello stesso;
b) malattia la cui prognosi sia superiore a sette giorni di calendario.
L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato d'infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti.
Superato il periodo di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento completo previsto dal presente Contratto per il caso di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, questi può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.
Resta espressamente convenuto che superati i limiti di conservazione del posto di cui sopra il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della durata di mesi 4, durante il quale non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per nessun istituto. A fronte del protrarsi dell'assenza a causa di malattia grave e continuativa, periodicamente documentata, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino alla guarigione clinica, debitamente comprovata che consenta al lavoratore di assolvere alle precedenti mansioni e comunque di durata non superiore a complessivi 24 mesi continuativi.
A decorrere dal 1° ottobre 1999, le assenze determinate da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, che comportano una discontinuità nella prestazione lavorativa, che comunque non fanno venir meno la capacità di prestazione lavorativa anche se intervallate nel tempo, consentiranno al lavoratore all'atto del superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro di poter fruire dell'aspettativa prolungata, anche in maniera frazionata, in rapporto ai singoli eventi terapeutici necessari. Ai fini di cui sopra il lavoratore fornirà all'azienda le dovute informazioni che l'azienda medesima tratterà nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675 sulla tutela della privacy.
Decorso anche il periodo di aspettativa senza che il lavoratore abbia ripreso servizio, l'azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto.
Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento di malattia per i lavoratori valgono le norme di legge regolanti la materia.
Inoltre, le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro, nell'ambito della conservazione del posto, una integrazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore il cui trattamento è regolato dalla Disciplina speciale, Parte terza, di eguale anzianità e per pari periodo di malattia o infortunio non sul lavoro avrebbe globalmente percepito, operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento contrattuale.
A tal fine il lavoratore avrà diritto al seguente trattamento:
- per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti, l'intera retribuzione globale per i primi 2 mesi e metà retribuzione globale per i 4 mesi successivi;
- per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti, l'intera retribuzione globale per i primi 3 mesi e metà retribuzione globale per i 6 mesi successivi;
- per anzianità di servizio oltre i 6 anni, l'intera retribuzione globale per i primi 4 mesi .e metà retribuzione globale per gli 8 mesi successivi.
Nell'ipotesi di applicazione del comporto prolungato il trattamento sarà il seguente:
- per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: mesi 6 + 3 = 9 di cui 3 mesi ad intera retribuzione globale e mesi 6 a metà retribuzione globale;
- per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 anni compiuti: mesi 9 + 4,5 = 13,5 di cui mesi 4,5 ad intera retribuzione globale e mesi 9 a metà retribuzione globale;
- per anzianità di servizio oltre i 6 anni: mesi 12 + 6= 18 di cui mesi 6 ad intera retribuzione globale e mesi 12 a metà retribuzione globale.
Nel caso di più assenze per malattia o infortunio non sul lavoro, ai fini dei suddetti trattamenti economici si deve tener conto, dei periodi di assenza complessivamente verificatisi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.
Nel caso in cui durante il suddetto triennio si siano verificate assenze per malattia di durata non superiore a 5 giorni per un numero di eventi pari o superiore a 7, l'ottava e le successive assenze di durata non superiore a 5 giorni verranno computate in misura doppia ai fini del calcolo dei limiti di trattamento economico; a tali effetti non verranno considerate le assenze dovute a ricovero ospedaliero compreso il day hospital ed a trattamenti terapeutici ricorrenti connessi alle fattispecie di cui alla prima Nota a verbale del presente articolo, fruiti presso enti ospedalieri e risultanti da apposita certificazione. Ai soli fini del presente comma il periodo utile per il computo del triennio decorre successivamente alla data di sottoscrizione del presente Contratto e, quindi, non sono considerate utili le assenze verificatesi prima del 5 luglio 1994.
Fatti salvi i periodi di conservazione del posto sopra definiti, nel computo dei limiti di trattamento economico non saranno conteggiati e quindi saranno retribuiti ad intera retribuzione globale:
a) i periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a 10 giorni continuativi, fino ad un massimo di:
- 60 giorni complessivi, per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
- 75 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 compiuti;
- 90 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 6 anni;
b) i periodi di malattia di durata superiore a 21 giorni continuativi, fino ad un massimo di:
- 60 giorni complessivi, per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
- 75 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 compiuti;
- 90 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 6 anni;
e comunque fino ad un tetto massimo di 120 giorni complessivi per gli eventi di cui ai punti a) e b) unitariamente considerati.
Ove richiesti verranno erogati acconti.
Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a concorrenza.
Tale trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o locali o, comunque, derivanti da norme generali in atto o future, con conseguente assorbimento fino a concorrenza.
A decorrere dal 1° gennaio 2000, su richiesta del lavoratore, l'azienda, per un massimo di due volte nell'anno solare, fornisce entro venti giorni dalla richiesta le informazioni necessarie alla esatta conoscenza della situazione del cumulo di eventuali assenze per malattia, in relazione alla conservazione del posto di lavoro ed al trattamento economico dei periodi di assenza per malattia e/o infortunio non sul lavoro.
Salvo quanto previsto per i periodi di aspettativa sopra indicati, l'assenza per malattia, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, è utile ai fini del trattamento di fine rapporto e non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, gratifica natalizia, ecc.).
Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro.

NORMA TRANSITORIA

Sono fatti salvi i trattamenti economici di malattia o infortunio non sul lavoro riconosciuti dalle aziende nel periodo 1° luglio - 31 ottobre 1994.

Nota: Per calcolare senza alcun problema la malattia (infortunio non sul lavoro) senza perdere il diritto alla conservazione del posto di lavoro si devono tener conto dei periodi complessivamente verificatisi nei tre anni precedenti ogni nuovo e ultimo periodo di malattia.

La malattia, la malattia professionale e l'infortunio sul lavoro nell'ipotesi di accordo del 20 gennaio 2008

Il testo dell’ipotesi di accordo 20 gennaio 2008

Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano
essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire
il proprio superiore diretto, il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.
Qualora l'infortunio accada al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà fatta al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
Nel caso di assenza per malattia professionale il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste dal successivo articolo.
...
Al lavoratore sarà conservato il posto:
a) in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge;
b) in caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratore.
In tali casi, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa.
Il lavoratore infortunato ha diritto all'intera retribuzione per la prima giornata nella quale abbandona il lavoro.
Inoltre le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per infortunio o malattia professionale una integrazione di quanto egli percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato per un periodo pari a quanto previsto dai soli commi 26 e 27 del successivo articolo ... e ad esclusione di quanto previsto ai commi 28, 29 e 30, operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento contrattuale.
Per l'eventuale periodo di infortunio e di malattia professionale eccedente la scadenza di cui sopra, il lavoratore percepirà il normale trattamento assicurativo.
Ove richiesti verranno erogati proporzionali acconti.
Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a concorrenza.
Per gli infortuni sul lavoro verificatisi in azienda successivamente al 1° ottobre 1999, fatto salvo quanto previsto nella Nota a verbale e secondo le procedure previste dall'Ente assicurativo competente, sarà garantita al lavoratore assente l'erogazione delle spettanze come avviene per il trattamento economico di malattia.
A compensazione delle anticipazioni così effettuate, gli importi delle prestazioni di competenza dell'Ente assicurativo vengono liquidate direttamente all'azienda. Per le imprese con meno di 100 dipendenti la previsione di cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 2000.
Al termine del periodo dell'invalidità temporanea o del periodo di degenza e convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione, salvo casi di giustificato impedimento, il lavoratore deve presentarsi allo stabilimento per la ripresa del lavoro.
Qualora la prosecuzione dell'infermità oltre i termini di conservazione del posto di cui ai punti a) e b) non consenta al lavoratore di riprendere servizio, questi può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.
L'infortunio sul lavoro sospende il decorso del preavviso nel caso di licenziamento, nei limiti ed agli effetti della normativa sulla conservazione del posto e sul trattamento economico di cui al presente articolo.
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.
L'assenza per malattia professionale od infortunio, nei limiti dei periodi fissati dal presente articolo per la conservazione del posto, è utile ai fini del trattamento di fine rapporto e non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, gratifica natalizia, ecc.).

NOTA A VERBALE

In caso di infortunio e di malattia professionale non si farà luogo al cumulo tra il trattamento previsto dal presente Contratto e quello assicurativo, riconoscendo in ogni caso al lavoratore il trattamento globale più favorevole.

Articolo ...

Trattamento in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro

In caso di malattia il lavoratore deve avvertire l'azienda entro il primo giorno di assenza e inviare alla medesima entro due giorni dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia.
L'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all'azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicata nel certificato medico precedente.
In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.
L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore nel rispetto dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Fermo restando quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, e per tutta la durata della malattia, a trovarsi a disposizione nel domicilio comunicato al datore di lavoro, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, ovvero nelle diverse fasce orarie stabilite per disposizioni legislative o amministrative locali o nazionali, di tutti i giorni compresi i domenicali o festivi, per consentire l'accertamento del suo stato di salute.
Sono fatte salve le necessità di assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti la malattia o per gravi, eccezionali motivi familiari comunicati preventivamente, salvo casi di forza maggiore, all'azienda e successivamente documentati.
Nel corso del periodo di assenza per malattia il lavoratore ha l'obbligo di comunicare all'azienda contestualmente i mutamenti di domicilio o dimora, anche se temporanei.
Le assenze e le inosservanze di cui al comma 5 comporteranno l'irrogazione a carico del lavoratore dei provvedimenti disciplinari contrattualmente previsti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, ultimo comma, legge 20 maggio 1970, n. 300, con proporzionalità relativa all'infrazione riscontrata e alla sua gravità.
In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo, definito comporto breve, di:
a) 6 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
b) 9 mesi per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino ai 6 anni compiuti;
c) 12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni.
Nel caso di più malattie o infortuni non sul lavoro, i suddetti periodi di conservazione del posto si intendono riferiti alle assenze complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.
Nell'ipotesi in cui il superamento dei sopra indicati periodi di conservazione del posto fosse determinato da un evento morboso continuativo con assenza ininterrotta o interrotta da un'unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a due mesi, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un ulteriore periodo, oltre quelli previsti al comma precedente, pari alla metà dei periodi stessi.
Di conseguenza il periodo complessivo di conservazione del posto, definito comporto prolungato, sarà:
a) per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: mesi 6 + 3 = 9;
b) per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino ai 6 compiuti: mesi 9 + 4,5 = 13,5;
c) per anzianità di servizio oltre i 6 anni: mesi 12 + 6 = 18.
Il periodo complessivo di conservazione del posto di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui si siano verificate, nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso, almeno due malattie comportanti, ciascuna, una assenza continuativa pari o superiore a tre mesi.
A decorrere dal 1° ottobre 1999 il suddetto periodo di comporto prolungato viene riconosciuto automaticamente al lavoratore che alla scadenza del periodo di comporto breve abbia in corso una malattia con prognosi pari o superiore a tre mesi.
Resta salvo quanto previsto dalla legge 6 agosto 1975, n. 419, per la conservazione del posto dei lavoratori affetti da Tbc.
La malattia ovvero l'infortunio non sul lavoro sospendono il decorso del preavviso nel caso di licenziamento, nei limiti ed agli effetti della normativa sulla conservazione del posto e sul trattamento economico di cui al presente articolo.
La malattia insorta durante il periodo di ferie consecutive di cui al quarto comma dell'art. ..., ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:
a) malattia che comporta ricovero ospedaliero per la durata dello stesso;
b) malattia la cui prognosi sia superiore a sette giorni di calendario.
L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della
visita di controllo dello stato d'infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti.
Superato il periodo di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento completo previsto dal presente Contratto per il caso di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, questi può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.
Resta espressamente convenuto che superati i limiti di conservazione del posto di cui sopra il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della durata di mesi 4, durante il quale non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per nessun istituto.
A fronte del protrarsi dell'assenza a causa di malattia grave e continuativa, periodicamente documentata, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino alla guarigione clinica, debitamente comprovata che consenta al lavoratore di assolvere alle precedenti mansioni e comunque di durata non superiore a complessivi 24 mesi continuativi.
A decorrere dal 1° ottobre 1999, le assenze determinate da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, che comportano una discontinuità nella prestazione lavorativa, che comunque non fanno venir meno la capacità di prestazione lavorativa anche se intervallate nel tempo, consentiranno al lavoratore all'atto del superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro di poter fruire dell'aspettativa prolungata, anche in maniera frazionata, in rapporto ai singoli eventi terapeutici
necessari. Ai fini di cui sopra il lavoratore fornirà all'azienda le dovute informazioni che l'azienda medesima tratterà nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675 sulla tutela della privacy.
Decorso anche il periodo di aspettativa senza che il lavoratore abbia ripreso servizio, l'azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto.
Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento di malattia per i lavoratori valgono le norme di legge regolanti la materia.
Inoltre, le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro, nell'ambito della conservazione del posto, una integrazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che avrebbe percepito se avesse lavorato, operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento contrattuale.
A tal fine il lavoratore avrà diritto al seguente trattamento:
per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti, l'intera retribuzione globale per i primi 2 mesi e metà retribuzione globale per i 4 mesi successivi;
per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti, l'intera retribuzione globale per i primi 3 mesi e metà retribuzione globale per i 6 mesi successivi;
per anzianità di servizio oltre i 6 anni, l'intera retribuzione globale per i primi 4 mesi e metà retribuzione globale per gli 8 mesi successivi.
Nell'ipotesi di applicazione del comporto prolungato il trattamento sarà il seguente:
per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: mesi 6 + 3 = 9 di cui 3 mesi ad intera retribuzione globale e mesi 6 a metà retribuzione globale;
per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 anni compiuti: mesi 9 + 4,5 = 13,5 di cui mesi 4,5 ad intera retribuzione globale e mesi 9 a metà retribuzione globale;
per anzianità di servizio oltre i 6 anni: mesi 12 + 6 = 18 di cui mesi 6 ad intera retribuzione globale e mesi 12 a metà retribuzione globale.
Nel caso di più assenze per malattia o infortunio non sul lavoro, ai fini dei suddetti trattamenti economici si deve tener conto dei periodi di assenza complessivamente verificatisi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.
Nel caso in cui durante il suddetto triennio si siano verificate assenze per malattia di durata non superiore a 5 giorni per un numero di eventi pari o superiore a 7, l'ottava e le successive assenze di durata non superiore a 5 giorni verranno computate in misura doppia ai fini del calcolo dei limiti di trattamento economico; a tali effetti non verranno considerate le assenze dovute a ricovero ospedaliero compreso il day hospital ed a trattamenti terapeutici ricorrenti connessi alle fattispecie di cui alla prima Nota a verbale del presente articolo, fruiti presso enti ospedalieri e risultanti da apposita certificazione.
Ai soli fini del presente comma il periodo utile per il computo del triennio decorre successivamente alla data di sottoscrizione del presente Contratto e, quindi, non sono considerate utili le assenze verificatesi prima del 5 luglio 1994.
Fatti salvi i periodi di conservazione del posto sopra definiti, nel computo dei limiti di trattamento economico non saranno conteggiati e quindi saranno retribuiti ad intera retribuzione globale:
a) i periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a 10 giorni continuativi, fino ad un massimo di:
60 giorni complessivi, per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
75 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 compiuti;
90 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 6 anni;
b) i periodi di malattia di durata superiore a 21 giorni continuativi, fino ad un massimo di:
60 giorni complessivi, per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
75 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 compiuti;
90 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 6 anni;
e comunque fino ad un tetto massimo di 120 giorni complessivi per gli eventi di cui ai punti a) e b) unitariamente considerati.
Ove richiesti verranno erogati acconti.
Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a concorrenza.
Tale trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o locali o, comunque, derivanti da norme generali in atto o future, con conseguente assorbimento fino a
concorrenza.
A decorrere dal 1° gennaio 2000, su richiesta del lavoratore, l'azienda, per un massimo di due volte nell'anno solare, fornisce entro venti giorni dalla richiesta le informazioni necessarie alla esatta conoscenza della situazione del cumulo di eventuali assenze per malattia, in relazione alla conservazione del posto di lavoro ed al trattamento economico dei periodi di assenza per malattia e/o infortunio non sul lavoro.
Salvo quanto previsto per i periodi di aspettativa sopra indicati, l'assenza per malattia, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, è utile ai fini del trattamento di fine rapporto
e non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, gratifica natalizia, ecc.).
Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro.

NOTA A VERBALE

1) La situazione dei lavoratori sottoposti a trattamento di emodialisi, o affetti da morbo di Cooley nonché dei lavoratori affetti da neoplasie, da epatite B e C ovvero da gravi malattie cardiocircolatorie, sarà considerata dalle aziende con la massima attenzione facendo riferimento alle disposizioni assistenziali vigenti.
2) I due gruppi di sindacati stipulanti convengono di studiare entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente Contratto una proposta da sottoporre congiuntamente al Consiglio di amministrazione dell'Inps, che definisca una specifica assistenza economico sanitaria nei confronti dei soggetti tossicodipendenti anche nelle situazioni in cui la dipendenza da sostanze tossiche non costituisca una condizione equiparabile a malattia, ma determini comunque uno stato che richieda interventi
di cura e di assistenza.
3) Le parti si danno reciprocamente atto che i lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria di malattia sono quelli di cui agli Allegati 2 e 2bis.


Approfondimenti

Adempimenti del datore di lavoro e del lavoratore in caso di infortunio
Premesso l'obbligo di iscrizione all'Ente assicurativo, ed il pagamento dei premi dovuti per le persone assicurabili in relazione all'attività esercitata da parte dei datori di lavoro (artt. 1, 4 e 28 DPR 1124/65), in conseguenza dell'evento infortunistico incombono sul datore di lavoro e lavoratore una serie di obblighi, la cui inosservanza determina l'applicazione di sanzioni amministrative. Tra i principali segnaliamo:

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

 AdempimentoFonte normativaSanzione
Richiesta di visita medica

Redigere la richiesta di visita medica e accompagnare, a proprie spese, il lavoratore al luogo nel quale questi può ricevere le prime immediate cure, Pronto Soccorso oppure all'ambulatorio Inail più vicino; o anche far venire il medico sul luogo in cui l'infortunato si trova, se intrasportabile.

art. 92 DPR
1124/1965

art. 244 DPR
1124/1965

Sanzione Amministrativa da € 25,00 a 154,00 (misura ridotta a € 51)
Ai sensi art. 15 d. lgs 758/94
Denuncia d'infortunio

Predisporre la denuncia di infortunio, in forma cartacea oppure telematica, qualora la prognosi sia superiore a 3 gg e trasmetterla alla sede Inail competente (individuata in quella nel cui ambito territoriale è ubicato il domicilio del lavoratore), entro 2 gg da quello in cui il datore di lavoro ne viene a conoscenza, tramite il certificato medico, (escludendo quest'ultimo giorno per il calcolo dei 2 gg art.155 c.p.c.).
Esemplificando se il certificato perviene al datore di lavoro il giorno 4 la denuncia deve essere trasmessa entro il giorno 6.
Se il giorno di scadenza è festivo, il termine va spostato al 1° giorno non festivo (circ. Inail 18.1.2006); il sabato è considerato un normale giorno feriale.
Nel caso in cui l'inabilitàper infortunio pronosticato guaribile entro 3 gg, si prolunghi al quarto ed oltre, i due giorni si contano a partire dalla ricezione della certificazione successiva.
In caso di morte o di pericolo di morte, la denuncia va anticipata telegraficamente (o tramite fax) entro 24ore dal momento dell'infortunio.

art. 53 DPR 1124/1965 

Inail circ. 2 Aprile 1998 n°22

Inail circ. 24 Agosto 2004, n° 54.

In caso di mancata o ritardata denuncia Sanzione Amministrativa da € 258,00 a 1.549,00 (misura ridotta a € 516) ai sensi art. 2 L. 561/1993

Registro infortuni: 
compilazione

Provvedere alla compilazione del registro infortuni qualora l'evento lesivo comporti un'assenza dal lavoro di almeno un giornoDlgs 626/94, art. 4, comma 5, lettera o ), così come modificato dal Dlgs242/96).Mancata istituzione del registro infortuni Sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3.008,00 (art. 89 dlgs 626/94)
Denuncia di infortunio all'Autorità  di pubblica sicurezza Predisporre la denuncia di infortunio all'Autorità di pubblica sicurezza negli stessi termini previsti per la denuncia all'InailArt. 54 c.2 DPR 1124/65 (Inail, circ. 18.1.96 e Min. lav., circ. n. 92, 4.7.1996; Inail, circ. n. 22, 2.4.1998, Min. lav., circ. n. 92, 4.7.1996.)In caso di mancata o ritardata denuncia Sanzione Amministrativa da € 258,00 a 1.549,00 (misura ridotta a € 516)
Ai sensi art. 2 L. 561/1993
Per inadempimentiMancata corresponsione al lavoratore infortunato della retribuzione e dell'indennità  temporanea e ogni altro inadempimento al Titolo I, salvo diversa espressa sanzione.Art. 15 d.lgs 758/94 (art. 195 dpr 1124/1965)Sanzione amministrativa da € 25,00 a 154,00 misura ridotta a € 50,00

OBBLIGHI DEL LAVORATORE

 AdempimentoFonte normativaSanzione

Comunicazione e consegna certificazione medica

Dare immediata comunicazione al datore di lavoro dell'infortunio accadutogli, anche se di lieve entità .
Far pervenire al datore di lavoro i certificati medici attestanti l'inizio, la continuazione e la guarigione dall' infortunio.

art. 52, Dpr.1124/65

Il mancato ottemperamento comporta la perdita del diritto all'indennità  economica temporanea per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto conoscenza

3. Trattamento economico durante l'assenza per infortunio
Al lavoratore che subisce un infortunio sul lavoro, spetta il seguente trattamento economico:

Le percentuali applicate per il calcolo delle indennità  da corrispondere al lavoratore infortunato, cosìdetta "Garanzia legale" sono le seguenti:

PeriodoTrattamento
- giorno dell'infortunio- 100% del guadagno medio giornaliero a completo carico del datore di lavoro
- dal 1° al 3° giorno di carenza- 60% del guadagno medio giornaliero a completo carico del datore di lavoro (salvo diversa migliore previsione della contrattazione individuale o collettiva).
- dal 4° al 90° giorno (anche non continuativi)- 60% della retribuzione media giornaliera a carico INAIL
- dal 91° giorno alla guarigione

- 75% della retribuzione media giornaliera a carico INAIL

L'indennità  per inabilità  temporanea a carico dell'Inail, calcolata facendo riferimento alla retribuzione media giornaliera riferita ai 15 giorni immediatamente precedenti l'evento stesso, comprese le quote di ferie, festività  e mensilità  aggiuntive, è dovuta per tutti i giorni, compresi i festivi, ed è corrisposta per l'intera durata dell'inabilità  temporanea assoluta, Si precisa che per il calcolo dell'incidenza dello straordinario e delle festività  ci si è adeguati a quanto previsto attualmente dal sistema informatico dell'Inail.
Precedentemente invece si procedeva:
straordinario: compenso per straordinario diviso le ore ordinarie del periodo stesso, moltiplicato l'orario settimanale fratto sei.
Festività: retribuzione media giornaliera (RMG) per 3.33%.
Ai sensi degli artt. 68 e 73 dpr 1124/65, il trattamento di cui sopra, spetta al lavoratore infortunato per tutte le giornate compresi i
festivi. (si precisa che ai sensi dell'art. 5 della L. 260/49, la festività va comunque pagata o integrata al 100% a carico del datore di lavoro) .

A norma dell'art. 71, D.P.R. n. 1124, il giorno in cui avviene l'infortunio non è compreso tra quelli da computare per la determinazione della durata delle conseguenze dell'infortunio stesso.

L'Inail con circolare n. 27 del 14 giugno 1979, ha affermato che la decorrenza della carenza è operante anche quando il lavoratore abbandoni il lavoro in conseguenza dell'infortunio in data successiva a quella dell'evento. La stessa carenza opera una sola volta per lo stesso evento infortunistico per cui non deve essere applicata sia in caso di ricaduta che di ricoveri (successivi) per accertamenti.

Per ciò che concerne il trattamento economico a carico del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 1124/65, lo stesso è obbligato a corrispondere un'indennità  per il giorno dell'infortunio ed i 3 gg successivi. Per la determinazione di detta retribuzione , si deve far riferimento al guadagno medio, che tiene conto di quanto percepito negli ultimi 15 giorni precedenti l'evento e fa parte della cosìdetta GARANZIA LEGALE.
Considerato che la maggior parte dei ccnl prevedono che il datore di lavoro debba garantire - nel periodo d'infortunio - una quota della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse prestato la propria attività, diventa necessario confrontare che quanto corrisposto in applicazione della pattuizione collettiva non sia inferiore a quanto previsto dalla GARANZIA LEGALE in considerazione della circostanza che l'INDENNITA LEGALE DEVE ESSERE corrisposta PER TUTTI I GIORNI DI CALENDARIO e non solo per quelli lavorativi come previsto dalla garanzia contrattuale.

In base al combinato disposto degli articoli 117 e 118 del D.P.R. 1124/65 ai fini della liquidazione dell'indennità, si deve fare riferimento:

Verranno pertanto applicati i seguenti criteri:

Tipologie di retribuzione

Per Retribuzione ad ore:

Pre Retribuzione fissa mensile:

Ordinaria

(Guad. Medio orario X orario settimanale) / 6

(Retrib. contrattuale mensile)  / 25

Straordinario

(Retrib. Straordi. 15 gg prec) / 12.5

(criterio uniformato al sistema informatico dell'Inail)

(Retrib. Straordi. 15 gg prec) / 12.5

Ferie e Rip.agg. contarttuali

(RMG ordinaria X numero gg) / 300

(RMG ordinaria X numero gg) / 300

Festività 

(RMG X n. festività nell'anno) / 300

(criterio uniformato al sistema informatico dell'Inail)

Non considerate poichè la normativa ha tenuto conto dell'incidenza delle festività rapportando a 25 giornate la retribuzione

Mensilità  aggiuntiva

RMG ordinaria X 0.0833

RMG ordinaria X 0.0833

Eventuali

 

Compensi

 

Aggiuntivi

Compensi aggiuntivi pari ad una percentuale della retribuzione ordinaria determinati in misura oraria

Sono accreditati nella stessa percentuale

 

Compensi aggiuntivi pari ad una percentuale della retribuzione ordinaria mensile

Valore % sulla retr mensile + retr contrattuale (mensile) / 25

 

Compensi aggiuntivi determinati in misura fissa giornaliera (indipendentemente dal numero delle ore prestate ma legate alla effettiva presenza)

Calcolo incidenza giornaliera: 
Valore indennità corrisposta / gg corresponsio ne X gg lavorati contrattualmente per settimana / 6

 

Compensi aggiuntivi pari ad una misura fissa giornaliera, occorre calcolarne l'incidenza giornaliera

Compenso giornaliero X gg lavorativi contrattuali settimanali / 6

1

Compensi aggiuntivi determinati in misura fissa giornaliera (indipendentemente dal numero delle ore prestate e dalla effettiva presenza)

Calcolo incidenza giornaliera:
Valore indennità corrisposta / gg potenziali lavorativi quindicina X gg lavorati contrattualmente settimana / 6

 

Compensi aggiuntivi pari ad una misura fissa mensile occorre calcolarne l'incidenza giornaliera

Valore mensile del compenso / 25

 

Altri compensi su base annua

Importo annuo/300

  

Importo annuo/300

  

L'indennità  economica erogata dall'Inail non è cumulabile ovvero sostituisce le eventuali prestazioni dovute dall'Inps relative agli eventi di malattia, maternità , sanatoriale e cassa integrazione guadagni, è cumulabile invece con il congedo matrimoniale nei limiti della retribuzione che sarebbe spettata se avesse lavorato.

Regime fiscale e contributivo Indennità  economica temporanea

Gli importi, corrisposti dall'Inail a titolo di indennità  economica durante l'assenza dal lavoro del dipendente per infortunio o malattia professionale, sono redditi soggetti a ritenuta fiscale (circ. Dir Gen II DD n. 38/8/2004 del 26/10/79) e tassati in maniera ordinaria ma non sono assoggettate previdenzialmente.

L'Inail, quale sostituto d'imposta emette la certificazione unica dei redditi ed il lavoratore può chiedere al proprio datore di lavoro, entro il 12 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, di tenere conto durante le operazioni di conguaglio fiscale di fine anno (o di fine rapporto) anche delle somme in argomento e delle eventuali ritenute operate dall'Istituto.

Le somme corrisposte dal datore di lavoro a titolo di integrazione e carenza sono considerate a tutti gli effetti retribuzione e, di conseguenza, assoggetta a ritenute previdenziali / assistenziali nonchè all'imposizione fiscale.

Nella determinazione dell'integrazione dell'indennità  corrisposta dall'INAIL, occorre verificare se contrattualmente la stessa deve operare sul netto, in quanto non essendo dovuta, sull'indennità  corrisposta dall'Istituto, la contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, al fine di ottenere lo stesso netto che avrebbe percepito se avesse lavorato, occorre applicare l'istituto della lordizzazione.

L'indennità INAIL lordizzata si ottiene applicando la seguente proporzione:

Indennità INAIL: (100 - aliquota contributiva c/dipendente) = X : 100

dove l'incognita X rappresenta l'indennità INAIL al lordo dei contributi che gravano sul dipendente (9,19% fino a 15 dipendenti o 9,49% oltre 15 dipendenti).

Si avrà che X = Indennità INAIL: (100 - aliquota contributiva c/dipendente) X 100.

UN ESEMPIO:
L'infortunio nel CCNL Industria Metalmeccanici

Il contratto collettivo pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di integrare per un determinato periodo, il trattamento economico a carico dell'Inail, nel rispetto delle seguenti percentuali:

Anzianità 
Retribuzione
100% per i primi:50% per i successivi
fino a 3 anni2 mesi4 mesi
da 3 a 6 anni3 mesi6 mesi
oltre 6 anni

4 mesi

8 mesi

L'assenza per malattia professionale od infortunio, è utile ai fini del trattamento di fine rapporto e non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, gratifica natalizia, ecc.).

L'infortunio sul lavoro sospende il decorso del preavviso nel caso di licenziamento, nei limiti ed agli effetti della normativa sulla conservazione del posto e sul trattamento economico.

Al termine del periodo dell'invalidità  temporanea o del periodo di degenza e convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione, salvo casi di giustificato impedimento, il lavoratore deve presentarsi al datore di lavoro per la ripresa dell'attività  lavorativa.

Qualora la prosecuzione dell'infermità oltre i termini di conservazione non consenta al lavoratore di riprendere servizio, questi può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto.

Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità  agli effetti del preavviso.

Il contratto dei Metalmeccanici Industria, prevede che per infortuni sul lavoro verificatisi in azienda successivamente all'1.1.2000 sarà garantita al lavoratore l'erogazione delle spettanze anticipando a carico del datore di lavoro le somme dovute dall'istituto assicuratore, così come avviene per il trattamento economico di malattia. A compensazione delle anticipazioni così effettuate, gli importi delle prestazioni di competenza dell'Ente assicurativo vengono liquidate direttamente all'azienda, ai sensi dell'art. 70 DPR 1124/65.

ART 70 DPR 1124/65
Alcuni contratti prevedono per il datore di lavoro l'obbligo di corrispondere l'intera retribuzione ai lavoratori assenti per infortunio anticipando quindi le somme dovute dall'Istituto assicuratore. Operativamente, a fronte di tale obbligo, il datore di lavoro presenta alla competente sede Inail una richiesta di autorizzazione per poter anticipare al dipendente le indennità  a carico dell'Istituto. Quando il datore di lavoro avrà  ricevuto l'autorizzazione, sarà  sufficiente indicare nella relativa denuncia di infortunio di provvedere direttamente al pagamento dell'indennità, barrando l'apposita casella "anticipo" ai sensi dell'art. 70 T.U. D.P.R. 1124/65, per far si che la sede Inail competente disponga il rimborso delle somme anticipate direttamente al datore di lavoro.

Esempio: 
Si analizza la retribuzione percepita da un operaio dell'industria metalmeccanica (fino a 15 dipendenti) che si supponga avere: 
Retribuzione lorda mensile euro 2.000,00
Infortunio avvenuto in data 06/02/2008 con durata sino al 16/02/2008
Ore di lavoro straordinario svolto nei 15 gg precedenti: 16 ore retribuite al 25%.
Il dipendente matura 20gg ferie + 9 gg rol + 4 ex-festività .
Si evidenziano i conteggi effettuati per il calcolo dell'infortunio a carico della società , dell'Inail e la determinazione del netto.

Emens:
Nella compilazione Emens del lavoratore interessato dall'infortunio, oltre all'indicazione del tipo di evento, si dovrà compilare la sezione "differenze accredito", indicando la retribuzione persa, e cioè la retribuzione che sarebbe stata assoggettata a contribuzione se il lavoratore avesse prestato la normale attività lavorativa, in quanto l'infortunio rientra tra le tipologie di eventi che danno diritto alla contribuzione figurativa.
E' utile precisare che l'evento va evidenziato in quanto di durata pari o superiore 7 giorni. Inoltre se la società nel mese di elaborazione del cedolino paga inserisce l'infortunio a titolo di variazioni del mese precedente, la tipologia di evento, la differenza da accreditare, il campo tipo copertura, dovranno riguardare la sezione "dati del mese precedente a quello in denuncia".