Le tipologie dei vari rapporti di lavoro e le agevolazioni contributive e fiscali per le assunzioni

Per ulteriori approfondimenti e chiarimenti sui contratti dei lavori sopra elencati, consultare le FAQ (Frequently Asked Questions) all'apposita pagina.

Lavoro a tempo indeterminato

L'assunzione a tempo pieno e indeterminato è regolamentata (come la maggior parte delle altre forme contrattuali) dai cosiddetti "Contratti nazionali di categoria". Il contratto a tempo indeterminato si ha quando non è fissata a priori la durata, e riguarda la generalità dei contratti di lavoro (contratti tipici).Per il lavoratore, l'assunzione a tempo indeterminato è il contratto che offre maggiori garanzie. L'azienda, infatti, è obbligata ad assicurare (tramite l'INAIL) il dipendente, che viene così tutelato in caso di possibili danni a sé e a terzi mentre svolge la propria prestazione, versa le imposte sul reddito al posto del dipendente (la legge prevede infatti che l'azienda sia il "sostituto d'imposta" del lavoratore), e paga inoltre i contributi per la pensione all'INPS.Al dipendente spettano poi un certo numero di giorni di ferie pagate dall'azienda, la tredicesima (ovvero uno stipendio oltre a quello dei dodici mesi) e, per le donne, i permessi per la maternità corrispondenti a un minimo di cinque mesi con la garanzia di non perdere l'impiego. Nessun lavoratore può poi essere licenziato "in tronco" se non per giusta causa (se commette un furto, ecc.) oppure per giustificato motivo (crisi dell'azienda o chiusura della stessa).Il contratto di assunzione può prevedere, con atto scritto, un periodo di prova di durata variabile a seconda del livello e dell'inquadramento (si va da un minimo di 15 giorni per gli operai a periodi di sei mesi per quadri e dirigenti). Durante questo periodo, sia il lavoratore che l'azienda possono interrompere il rapporto senza preavviso, ovvero da un giorno con l'altro, per qualunque motivo.Anche dopo il periodo di prova, il lavoratore può dare le dimissioni quando lo desidera. E' tenuto però a dare all'azienda un tempo di preavviso (variabile a seconda del livello e dell'anzianità) prima di poter lasciare definitivamente la società. L'impresa è quindi tenuta a pagare al proprio dipendente il " trattamento di fine rapporto" (la cosiddetta liquidazione), che sarà maggiore quanto più lungo è stato il rapporto di lavoro.

Lavoro a tempo determinato

Le assunzioni con contratto a termine sono concesse dalla legge soltanto in alcuni casi, esplicitamente indicati nei Contratti nazionali di categoria. In genere, questa possibilità è ammessa nei lavori cosiddetti "stagionali" o quando sono necessarie sostituzioni di lavoratori assenti.
La data di scadenza del rapporto deve risultare da un contratto scritto. Deve trattarsi di una data precisa o comunque collegata ad un evento particolare (ad esempio, il rientro del lavoratore assente).
Il contratto a tempo determinato può essere prorogato per una sola volta (diversamente, l'assunzione si trasforma per legge in tempo indeterminato).
Se la durata del contratto a tempo determinato non è superiore ai quattro mesi nell'arco dello stesso anno, il lavoratore conserva l'iscrizione e la posizione in graduatoria nelle liste del collocamento pubblico. (Vedi approfondimenti).

Lavoro temporaneo-interinale

Il lavoro temporaneo, concretamente introdotto in Italia nel gennaio del 1998, costituisce una delle principali innovazioni del nostro mercato del lavoro. Dopo una iniziale fase di assestamento e verifica della legge (come sempre farraginosa e troppo rigida) questa forma contrattuale sta conoscendo un enorme sviluppo, grazie ai concreti risultati che ha già permesso di raggiungere e alle sue enormi potenzialità.
Anche in Italia, il lavoro temporaneo (nato negli Usa negli anni '50) si è rivelato utile non solo agli interessi delle aziende, ma anche a quelli dei lavoratori, soprattutto i più "deboli": i giovani alla ricerca di un primo impiego, le donne che desiderano entrare o rientrare sul mercato del lavoro, i disoccupati che devono ricollocarsi e, in attesa di una sistemazione definitiva, non possono o non vogliono permettersi di rimanere inattivi. Esistono anche lavoratori temporanei "professionisti", cioé persone che desiderano lavorare soltanto in determinati periodi dell'anno o della loro vita (per esempio, gli studenti d'estate o le casalinghe quando la famiglia deve sostenere investimenti straordinari...)
Infatti, il lavoro temporaneo consente di trovare più facilmente un lavoro, di ricevere un'apposita formazione per reinserirsi sul mercato o specializzarsi, di presentare la propria candidatura a diverse società autorizzate senza concedere esclusive, di conoscere nuove realtà aziendali che potrebbero poi assumere il lavoratore a tempo pieno (statisticamente, in Italia questo passaggio avviene nel 20% dei contratti interinali)
La fornitura di lavoratori temporanei può essere effettuata esclusivamente dalle società autorizzate dal Ministero del lavoro, realtà da non confondere con tutte le "cooperative di lavoro" largamente diffuse in Italia prima dell'introduzione dell'attuale normativa. L'elenco completo delle società di lavoro temporaneo autorizzate è presente alla pagina "Società di lavoro temporaneo interinale" dove sono riportati i link alle società che effettuano questo tipo di servizio.
Per i lavoratori, il servizio offerto dalle società autorizzate è tassativamente gratuito.
Il contratto di lavoro temporaneo (a differenza del rapporto di "socio" delle cooperative di lavoro sopra citate) garantisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione del tutto simile a quella dei colleghi assunti a tempo indeterminato, oltre al versamento di tutti i contributi previdenziali.
Il lavoro temporaneo può essere utilizzato dalle aziende per sostituire lavoratori assenti, per coprire qualifiche non previste dall'organico aziendale, e in altri casi previsti dai contratti collettivi di categoria. Non può essere utilizzato per sostituire lavoratori in sciopero, per lavori pericolosi e per sostituire lavoratori licenziati negli ultimi 12 mesi. (Vedi approfondimenti).

Formazione lavoro

Per i datori di lavoro è divenuto estremamente semplice richiedere e ottenere l'autorizzazione ai cosiddetti "progetti di formazione e lavoro", che prevedono vincoli e controlli molto leggeri, oltre ad elevati risparmi economici e sgravi contributivi. Ecco i motivi principali che hanno contribuito alla larghissima diffusione di questa forma contrattuale.
I limiti di età (dai 16 ai 32 anni) sono elevati in alcune aree del sud Italia, mentre per la categoria dei profughi sono inesistenti.
La durata del contratto di formazione e lavoro può variare dai 12 ai 24 mesi, sono possibili periodi di prova ma anche casi di proroga dello stesso contratto. Alla scadenza del contratto, il rapporto può essere confermato a tempo indeterminato (e questo avviene nella maggior parte dei casi). La conversione può avvenire anche prima della scadenza, e in questo caso il datore di lavoro conserva il diritto agli sgravi fino alla scadenza originaria.
Oltre che attraverso le inserzioni di Lavoro e Professioni, le opportunità di assunzione con contratto di formazione e lavoro possono essere verificate presso le Commissioni regionali per l'impiego, cioè l'organismo che presso ogni Direzione regionale provvede ad autorizzare i progetti presentati dalle aziende. In alcune regioni italiane, l'elenco dei progetti approvati è di pubblico dominio, e diffuso attraverso i servizi pubblici all'impiego. (Vedi approfondimenti).


Apprendistato

I giovani che intendono entrare subito nel mercato del lavoro possono assolvere l'obbligo formativo in Apprendistato. Si tratta di un contratto di lavoro speciale, che ha l'obiettivo di far conseguire all'apprendista una qualifica attraverso un percorso di formazione che si realizza prevalentemente in azienda, la quale a sua volta ottiene in compenso agevolazioni contributive; inoltre gli apprendisti in obbligo formativo partecipano ad attività di formazione esterna della durata di circa 240 ore l'anno, organizzate da centri di formazione. Tali attività sono finalizzate a sistematizzare le competenze acquisite attraverso la pratica lavorativa, consolidando le conoscenze di base e trasversali. I giovani che hanno assolto l'obbligo formativo in apprendistato possono, previa verifica del possesso di alcune competenze di base, accedere ai percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.
Dovrebbe essere quindi un’ottima possibilità data ai giovani per inserirsi nel mondo del lavoro ed ottenere una qualifica.
L'apprendistato può riguardare sia operai che impiegati in tutti i settori economici. E' esclusa la sua applicazione quando il lavoro da svolgere è elementare e dunque non richiede tempi di apprendimento e qualifiche professionali specifiche.
I limiti di età sono elevati a 26 anni nel sud Italia, mentre nel settore dell'artigianato l'età può essere elevata fino a 29 anni, ma soltanto nel caso di qualifiche ad alto contenuto professionale. Per i portatori di handicap, questi limiti sono elevati di ulteriori due anni.
La durata del contratto di apprendistato deve essere compresa fra i 18 mesi e i 4 anni. Durate diverse sono previste nel settore dell'artigianato.
Al termine del periodo di addestramento, l'apprendista deve sostenere una prova di idoneità per ottenere la qualifica professionale. Il datore di lavoro può confermare il lavoratore, applicando il contratto a tempo indeterminato, o anche rinunciare alla prosecuzione del rapporto (oltre un certo limite di rinunce, non è però possibile assumere nuovi apprendisti)
La retribuzione degli apprendisti può crescere, dall'inizio alla fine del rapporto, dal 58% fino all'85% della retribuzione prevista per il personale qualificato. Per le aziende, sono previsti versamenti contributivi molto bassi, vicino all'esenzione.

Per ulteriori informazioni sul contratto di apprendistato vedi approfondimenti.

E' anche possibile rivolgersi al Centro per l'impiego più vicino, agli Uffici di
Informazione e Orientamento degli Assessorati alla Formazione provinciali o regionali.

Collaborazione professionale

Le aziende tendono a proporre in maniera sempre più frequente rapporti di collaborazione professionale, piuttosto che le tradizionali assunzioni, perché si tratta di forme meno costose e più flessibili. Molto spesso, però, è il carattere stesso del rapporto che impone la collaborazione professionale (ad esempio, nel settore della rappresentanza plurimandataria).
E' però sempre più diffusa, anche fra i lavoratori, la preferenza verso queste forme di rapporto, sicuramente meno tutelate (si è ancora in attesa di una legge che regolamenti i diritti dei cosiddetti "lavoratori atipici"), ma che procurano altri vantaggi: maggiore libertà di azione e gestione del proprio tempo, gestione contemporanea di diversi rapporti di lavoro, parziale svincolamento rispetto alle normative previdenziali obbligatorie che, al giorno d'oggi, molto pretendono e poco o nulla promettono di buono per il futuro (meglio ricorrere a forme previdenziali private più confortanti).
Il confine, in verità spesso male interpretato, fra il lavoro dipendente e la collaborazione professionale può essere individuato solamente "sul campo": in linea di massima una collaborazione è autonoma quanto presenta senza ombra di dubbio due caratteri:
a) non esiste vincolo gerarchico (si affida un compito che il collaboratore svolge in autonomia, dovendo rispondere soltanto dei risultati, nei tempi concordati).
b) non esiste orario di lavoro (eventuali tempi concordati devono riguardare soltanto il termine ultimo entro il quale il collaboratore deve portare a termine il compito affidato). Nel dubbio, il pretore del lavoro eventualmente chiamato in causa non esita ad esprimere un giudizio favorevole al lavoratore.
Oltre al rapporto di agenzia, regolamentato da specifiche leggi in materia, le collaborazioni professionali sono divise dal fisco (e non da leggi di lavoro: curioso, vero?) fra due diverse categorie: le collaborazioni occasionali e le collaborazioni coordinate e continuative.
Le collaborazioni occasionali si distinguono perché, anche se prolungate nel tempo, riguardano la realizzazione di un solo obiettivo assegnato. Sono soggette ad una "ritenuta d'acconto" (20% sul compenso lordo) effettuata direttamente dal datore di lavoro. Il lavoratore dovrà poi pagare Irpef ed altri balzelli statali in base al proprio reddito complessivo (scontato del 20% già versato dal datore di lavoro).
Le collaborazioni coordinate e continuative sono caratterizzate dalla prosecuzione nel tempo di una prestazione professionale che si ripete e si rinnova. Il lavoro può essere svolto anche presso l'impresa, ma sempre senza orari prestabiliti e vincoli di subordinazione. Può essere concordato un vincolo di esclusività. Questa forma contrattuale, oltre alla ritenuta d'acconto Irpef, prevede obbligatoriamente anche una trattenuta (attualmente del 12%) che deve essere versata ad un ente previdenziale (Inps o altro).

Lavoro part-time

Con il contratto part-time l'attività lavorativa può essere svolta ad orario ridotto, scaglionato nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. Gli orari possono essere modificati con preavviso da parte del datore di lavoro.
In caso di assunzione di personale a tempo pieno, i lavoratori a tempo parziale hanno un diritto di precedenza. Se il datore di lavoro richiede una trasformazione da part-time a tempo pieno è necessario l'accordo fra le parti.
Retribuzioni, ferie, maternità, malattie e altri diritti sono in tutto simili (proporzionati per quanto riguarda il salario) a quello dei colleghi assunti a tempo pieno.
I lavoratori part-time possono anche iscriversi ad una specifica lista presso gli uffici pubblici di collocamento. (Vedi approfondimenti)

Socio-lavoratore

Anche dopo l'introduzione del lavoro temporaneo in Italia, il fenomeno delle cooperative (peraltro, nato proprio perché nel nostro Paese mancava una legge che rispondesse alle esigenze di flessibilità del mercato del lavoro) ha finora subito solamente un lieve calo, per diversi motivi:
a) nei primi due anni di applicazione, il contratto di lavoro temporaneo non poteva essere utilizzato per le mansioni professionali più semplici; limite finalmente scomparso dal dicembre del '99
b) molte aziende ritengono ancora più "conveniente", cioè meno costoso, affidarsi alle cooperative di lavoro, piuttosto che alle agenzie di lavoro temporaneo; considerazione spesso erronea, perché le mansioni affidate rischiano di uscire dai confini legali, e causare pesanti multe
c) non mancano le cooperative corrette, che offrono ai lavoratori un servizio di concreto ed a volte insostituibile valore sociale.
I soci-lavoratori non sono tutelati dallo Statuto dei lavoratori e tutte le caratteristiche del rapporto (retribuzione, ferie, liquidazioni, contributi, cessazione del rapporto) sono affidati a regole interne, contenute nello statuto della cooperativa.
Spesso il socio-lavoratore è sottopagato e vanta soltanto sulla carta i diritti riservati ad un vero e proprio socio: per legge, è obbligatorio il versamento di una quota associativa (il minimo è fissato in 50mila lire) che difficilmente garantisce il diritto di partecipare alle decisioni strategiche, ma consente soltanto di essere avviati ad una attività lavorativa.

Lavoro a domicilio

Il lavoro a domicilio, regolato dalla legge n. 877/73, prevede che le aziende interessate a questa forma di collaborazione siano iscritte in uno speciale registro presso la Direzione provinciale del lavoro.
I lavoratori devono aprire la partita Iva e possedere il cosiddetto "libretto di controllo", che sostituisce la busta paga, dove sono riportati qualità e quantità di lavori e compensi.
Quelli descritti nell'introduzione, sono i requisiti richiesti dalla legge per poter operare nel settore del lavoro a domicilio. Purtroppo non soltanto la legge non garantisce la correttezza dei rapporti fra azienda e lavoratori, ma molto spesso le aziende operano completamente al di fuori dalla legge, ed anzi propongono vere e proprie truffe.
Per questo motivo, Lavoro e Professioni tenta di effettuare una rigorosa selezione delle opportunità di lavoro a domicilio, richiedendo agli inserzionisti alcuni documenti che possano garantire almeno la regolarità formale dell'inserzione. Anche questi accorgimenti, però, si rivelano spesso insufficienti e soltanto la collaborazione dei lavoratori può permettere di individuare le aziende scorrette e dunque non accettare nuove inserzioni.
In ogni caso, soprattutto in alcuni settori, come quello tessile, meccanico e della componentistica elettronica, non mancano opportunità che possono venire incontro alle esigenze di lavoratori che, per diversi motivi, preferiscono dedicarsi ad una attività a domicilio. (Vedi approfondimenti).

Il lavoro di agenzia

Il contratto di agenzia (disciplinato dagli artt. 1742 e 1753 del Codice Civile e dalla direttiva Cee n° 53/1986, su cui si basa il DLgs. 10-09-1991) implica l'assunzione, da parte di un agente, dell'incarico di promuovere la conclusione di contratti di vendita di determinati beni o servizi per conto di un terzo (l'impresa o preponente). Ciò si verifica in cambio di una retribuzione, in una zona e in un territorio o, ancora, in un dato settore di mercato preliminarmente stabiliti dal preponente. (Vedi approfondimenti)

Telelavoro

Le caratteristiche che contraddistinguono la nuova forma di collaborazione definita "telelavoro" (in via di sviluppo anche in Italia) possono sintetizzarsi in tre punti:
- distanza dall'ufficio
- impiego di una nuova tecnologia (telefono, computer, internet, eccetera)
- facilità di comunicazione con l'ufficio.
(Vedi approfondimenti e Link utili).

Stage e borse di studio

Lo stage (che la legge in materia n. 196/97 definisce "tirocinio formativo e di orientamento") è un periodo di formazione "sul campo" che si trascorre in una determinata azienda durante o al termine degli studi.
Possono usufruire delle opportunità di stage gli studenti della scuola superiore, degli istituti professionali e delle università, i lavoratori disoccupati o in mobilità, i portatori di handicap.
Lo stage non costituisce rapporto di lavoro. Lo stagista è solamente un ospite dell'azienda, che è tenuta esclusivamente a sostenere l'onere dell'assicurazione per la responsabilità civile.
Le opportunità di stage sono sono segnalate dagli "uffici stage" di diverse università e enti di formazione nazionali, o direttamente dalle aziende.
Consulta i link utili per le relative informazioni. (Vedi approfondimenti).

Corso di formazione

I corsi di formazione professionale, ovviamente, non sono concrete opportunità di lavoro. Rappresentano però un completamento della formazione già acquisita ad ogni livello: dai lavoratori privi di scolarità a quelli che necessitano di un ricollocamento, dai neodiplomati ai neolaureati, a tutti i lavoratori appartenenti alle cosiddette "categorie deboli" del mercato del lavoro
La formazione professionale è caratterizzata da momenti di formazione teorica ma anche di vero e proprio apprendimento sul campo, attraverso tirocini aziendali.
Per informazioni più specifiche è possibile consultare i link utili alla pagina apposita.

Le agevolazioni contributive e fiscali per le assunzioni

 

 Credito d'imposta per l'assunzione a tempo indeterminato. Percorso informativo per l'utilizzo dell'art.7 legge n.388 del 23.12.00 (Legge Finanziaria 2001)

Credito di imposta per i datori di lavoro che, nel periodo compreso tra 01.10.00 ed il 31.12.03, incrementano il numero dei propri dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
Tipologia: credito di imposta, per l'incremento del numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e per ciascun mese, utilizzabile a decorrere dal 01.10.2000 in compensazione delle imposte (modello F24 cod. tributo 6732). Il credito maturato nel corso del periodo agevolato (1 ottobre 2000 -31 dicembre 2003) potrà essere utilizzato in diminuzione di versamenti anche di periodi di imposta successivi a quello di maturazione.
Beneficiari: tutti i datori di lavoro (esclusi lo Stato e gli enti pubblici), anche qualora non abbiano la qualifica di sostituti di imposta, che tramite l'assunzione di nuovi lavoratori con contratto a tempo indeterminato (anche se part time) incrementino, su base mensile e dopo il 01.10.00, la media occupazionale rispetto a quella rilevata nel periodo 01.10.99-30.09.00. La prima verifica del numero di lavoratori a tempo indeterminato può essere fatta dal 1 ottobre 2000 confrontando l'eventuale incremento rispetto al numero di quelli presenti nel periodo 1 ottobre 1999-30 settembre 2000. Occorre poi controllare verso la fine di ogni anno (1 ottobre - 30 settembre) se si decade o meno dal beneficio: a tal fine si calcolala la media occupazionale, su base giornaliera, di tutti i dipendenti, compresi quelli a tempo determinato o assunti con contratto di formazione, che deve mantenersi superiore a quella dei lavoratori occupati nel periodo 01.10.99-30.09.00. In caso contrario non si potrà usufruire del credito d'imposta relativo ai nuovi assunti a partire dall'anno successivo a quello in cui si è verificata l'assunzione.
Finalità e durata: favorire l'assunzione a tempo indeterminato di nuovi lavoratori, che avvenga nel periodo agevolato compreso tra il 1 ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003.
Importo del credito: credito di imposta pari a lire 800.000 per ogni lavoratore assunto e per ciascun mese, calcolato sulla base di una rilevazione mensile della differenza tra il numero dei lavoratori occupati (a partire dal mese di ottobre 2000) e quelli che mediamente lo erano nel periodo 01.10.99-30.09.00 (sempre con c. a tempo indeterminato); questo credito è cumulabile, senza limitazioni, con altri benefici fiscali, contributivi ecc. eventualmente concessi.
Un ulteriore credito di imposta pari a lire 400.000 (per un totale di 1.200.000 lire) è concesso per le assunzioni effettuate durante il periodo 01.01.2001-31.12.2003, di lavoratori destinati ad unità produttive ubicate nelle Regioni: Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise o nei territori di cui all'art. 4, c.3 della L.488/98 indicati nella Circ. n.161 del 25.08.00 del Ministero delle Finanze  (in pratica si aggiungono i Comuni di Tivoli (RM) e Formia (LT) e le Provincie di Frosinone e Massa ); a questo ulteriore credito di imposta si applica la regola de minimis (di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06), e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio.
Condizioni: 
- Il credito spetta anche per i lavoratori che non percepiscono la retribuzione in quanto assenti per motivi che comportano la conservazione del posto di lavoro (aspettative, congedi per maternità ecc.) ; tali lavoratori rientrano anche nei calcoli sopra indicati della base mensile e della media occupazionale.
- Le variazioni della base occupazionale si calcolano al netto delle eventuali diminuzioni verificatesi in società controllate o collegate (art. 2359 Cod.civ) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
- Nel caso di incrementi del numero dipendenti a tempo indeterminato che lavorino a tempo parziale (part time) il contributo si calcola considerando l'entità del numero di ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale di lavoro.
- Qualora il datore di lavoro abbia ricoperto tale qualifica solo dopo il 1.09.00, l'incremento degli occupati sarà pari al numero di ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato.
- Ai fini dell'agevolazione si considerano come dipendenti anche i soci lavoratori di cooperative.
- I nuovi assunti ( salvo siano portatori di handicap) devono avere un'età non inferiore a 25 anni e occorre che non abbiano svolto attività di lavoro a tempo indeterminato da almeno 24 mesi.
- Il datore di lavoro deve inoltre rispettare sia i contratti collettivi nazionali che le prescrizioni sulla salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 626/94 e 494/96).
- Per i lavoratori agricoli il numero minimo di giornate lavorative annue deve essere di 230.
Informazioni:
Ministero delle Finanze: www.finanze.it

 Apprendistato. Percorso informativo per l'utilizzo delle leggi 25/55, 56/87 (art. 21) e 196/97 (art. 16) Tipologia: 
- Sgravi contributivi assistenziali e previdenziali per tutta la durata dell'apprendistato: i benefici sono mantenuti per un ulteriore anno dalla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- applicabilità del tempo determinato al contratto di lavoro.
Beneficiari: imprese di ogni settore compreso quello agricolo.
Finalità: favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.
Oggetto: assunzioni, a tempo determinato, di giovani di età compresa fra i 14 e i 24 anni.
- di ulteriori 2 anni per i portatori di handicap;
- fino a 29 anni per le imprese artigiane per qualifiche ad alto contenuto professionale nel solo settore artigiano.
Importo: contribuzione minima settimanale in deroga alla normativa ordinaria, ricalcolata annualmente, applicabile per tutta la durata del contratto e per un ulteriore anno se il rapporto si trasforma a tempo indeterminato. Per il 1997 il contributo settimanale era pari a L. 5.200 o L. 5.020 a seconda che il lavoratore fosse soggetto o no all'assicurazione INAIL.
Durata: minimo 18 mesi, massimo 4 anni (5 solo nel settore artigiano), in base a quanto stabilito dai CCNL (contratti collettivi nazionali di lavoro).
Obbligo formativo: almeno 120 ore di formazione esterna all'azienda, in base alla disciplina dei CCNL. La durata è riducibile in funzione del possesso di un titolo di studio o attestato di qualifica professionale inerente l'attività da svolgere.
Procedura: richiesta di autorizzazione preventiva al - Servizio ispettivo - della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Comunicazione dell'avvenuta assunzione alla Sezione Circoscrizionale per l'impiego competente, su apposita modulistica.

 Contratto di formazione lavoro. Percorso informativo per l'utilizzo delle leggi 863/84 (art.3) 407/90 (art.8) 451/94 (art.16) e l. 196/97 (art.15)


-
Beneficiari: imprese e loro consorzi, enti pubblici economici, associazioni professionali, socio culturali, sportive, fondazioni, datori di lavoro iscritti agli albi professionali (quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali) alla condizione che abbiano confermato il 50% dei lavoratori assunti il cui CFL sia scaduto nei 24 mesi precedenti, enti pubblici di ricerca.
Ulteriore requisito: non devono essere in atto sospensioni dal lavoro con richiesta di intervento della Cigs (Cassa integrazione guadagni) e non devono essere state realizzate riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti, per le medesime professionalità. Sono inoltre esclusi i datori di lavoro che non hanno confermato almeno il 60% dei cfl (contratti di formazione lavoro) scaduti nei 24 mesi precedenti
Finalità: incentivare l'assunzione e l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.
Oggetto: assunzione, a tempo determinato, di giovani di età compresa fra i 16 e i 32 anni senza qualificazione nel settore.
L'assunzione può essere finalizzata all'acquisizione di professionalità medie ed elevate (cfl di tipo A) o all'inserimento professionale (cfl di tipo B). E', invece, esclusa l'applicabilità per l'acquisizione di profili professionali elementari, caratterizzati da compiti generici e ripetitivi.
Importo: variabile, in funzione dell'attività svolta, della localizzazione dell'impresa e del tipo di contratto:
- imprese artigiane, imprese del Centro nord localizzate in aree con tasso di disoccupazione sopra la media nazionale, imprese in area obiettivo1: contribuzione agevolata, pari a quella prevista per l'apprendistato.

- - Imprese commerciali e turistiche con meno di 15 dipendenti: abbattimento dell'aliquota contributiva pari al 40%.
- Altri datori di lavoro operanti nel centro nord: abbattimento dell'aliquota contributiva pari al 25%.
N.b. : per i contratti di inserimento professionale (cfl di tipo B) la riduzione contributiva è applicabile solo se il rapporto di lavoro viene trasformato a tempo indeterminato, dalla data di detta trasformazione e per una durata equivalente.
Per i datori di lavoro in area obiettivo 1 le agevolazioni contributive proseguono per ulteriori 12 mesi in caso di trasformazione del cfl di tipo A in tempo indeterminato.
Durata: 
-
massimo 24 mesi, per l'acquisizione di professionalità medie ed elevate.
-
Obbligo formativo: almeno 130 ore per le professionalità elevate, 80 per quelle intermedie, e 20 per l'inserimento professionale.
Procedura: presentazione, per la necessaria autorizzazione, di un progetto alla competente Commissione regionale per l'impiego presso la Direzione regionale del lavoro. Non sono soggetti invece ad autorizzazione, ma a visto di conformità, i progetti applicativi delle regolamentazioni concordate, a livello nazionale, tra le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, recepite dal Ministro del Lavoro.
Comunicazione dell'assunzione alla competente Sezione circoscrizionale per l'impiego entro 5 giorni.

 Assunzione di lavoratori in mobilità. Percorso informativo per l'utilizzo delle legge 223/91 artt. 4, 8, 25

Tipologia: 
- riduzione della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro;
- contributi a fondo perduto.
Beneficiari: tutti i datori di lavoro.
Oggetto: assunzione di lavoratori in mobilità, sia a tempo determinato che indeterminato.
Finalità: incentivare la ricollocazione dei lavoratori in mobilità.
Importo: 
- per lo sgravio contributivo: pagamento della quota contributiva fissa prevista per gli apprendisti invece di quella ordinaria;
- per i contributi a fondo perduto: (erogabili solo se l'assunzione è a tempo pieno ed indeterminato o se il contratto a termine è trasformato in contratto a tempo indeterminato) per ogni mensilità corrisposta, un contributo pari al 50% dell'indennità di mobilità che il lavoratore avrebbe percepito se fosse rimasto disoccupato.
Durata della agevolazione: 
per lo sgravio contributivo:
- Procedura:
occorre seguire la normale procedura di assunzione e presentare una richiesta di agevolazione sugli appositi moduli in distribuzione presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego.

In particolare:

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI IN LISTA DI MOBILITA'- Legge 223/91 art. 25, comma 9 e art. 8, comma 4
Assunzione a tempo pieno ed indeterminato mediante richiesta nominativa dalla lista regionale di mobilità, di lavoratori che hanno diritto di essere iscritti alla lista, ma non godono dell'erogazione dell'indennità da parte dell'INPS, perché licenziati di aziende con più di 15 addetti.
QUALI AZIENDE POSSONO ASSUMERE
Datori di lavoro che non abbiano ridotto il personale negli ultimi 12 mesi e quindi non tenuti alla riassunzione del personale espulso entro i 12 mesi così come previsto dalla legge 264/49 all' art. 15 comma 6.
AGEVOLAZIONI
Contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista per gli apprendisti per un massimo di 18 mesi.

Assunzione a termine da mobilità - Legge 223/91 art. 8 comma 2
TIPO DI ASSUNZIONE
Assunzione con contratto a termine non superiore a 12 mesi mediante richiesta nominativa dalla lista regionale di mobilità.
QUALI AZIENDE POSSONO ASSUMERE

Datori di lavoro privati e Enti Pubblici Economici.
AGEVOLAZIONI
Quota di contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista per gli apprendisti per tutto il periodo di rapporto di lavoro.

Legge 223/91 art. 8 commi 2 e 4
TIPO DI ASSUNZIONE
Trasformazione a tempo pieno ed indeterminato del contratto a termine.
QUALI AZIENDE POSSONO ASSUMERE

Datori di lavoro privati ed Enti Pubblici Economici.
AGEVOLAZIONI

Quota di contribuzione pari a quella prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi a partire dalla data di trasformazione e concessione di un contributo mensile per ogni mensilità corrisposta, pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata concessa al lavoratore;
- per massimo 12 mesi, se il lavoratore ha meno di 50 anni
- per massimo 24 mesi, se il lavoratore è ultracinquantenne.

Legge 223/91 art. 25 comma 9 e art. 8 comma 4
TIPO DI ASSUNZIONE
A tempo pieno ed indeterminato mediante richiesta nominativa dalla lista regionale di mobilità.
QUALI AZIENDE POSSONO ASSUMERE

Tutti i datori di lavoro non tenuti alla riassunzione di personale espulso dall'impresa nei 12 mesi precedenti così come previsto dall'art. 15 comma 6 legge 264/49.
AGEVOLAZIONI
Contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista per gli apprendisti per un massimo di 18 mesi e concessione di un contributo per ogni mensilità di retribuzione corrisposta, pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata concessa al lavoratore.
- per 12 mesi, se il lavoratore assunto ha meno di 50 anni
- per 24 mesi, se il lavoratore e' ultracinquantenne.

Legge 223/91 art. 20
TIPO DI ASSUNZIONE
Assunzione anche a tempo determinato mediante richiesta nominativa dalle speciali liste di lavoratori.
SOGGETTI DESTINATARI E REQUISITI

Lavoratori che fruiscono da almeno 12 mesi del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), ovvero lavoratori che fruiscono da almeno 12 mesi del trattamento speciale di disoccupazione.
QUALI AZIENDE POSSONO ASSUMERE

Tutte le imprese che non abbiano sospensioni dal lavoro per CIGS o che non abbiano proceduto a riduzione del personale nei 12 mesi precedenti, salvo che le assunzioni non avvengano ai fini di acquisire diversa professionalità.
AGEVOLAZIONI

Riduzione del 75% sulle corrispondenti aliquote dei contributi a carico del datore di lavoro.
- per 12 mesi, se il lavoratore assunto è disoccupato da meno di 2 anni
- per 24 mesi, se e' disoccupato da più di 2 anni e da meno di 3
- per 36 mesi, se e' disoccupato da più di 3 anni
Ovvero a scelta del datore di lavoro:
Riduzione del 37,5% sulle correnti aliquote contributive, per un periodo pari al doppio di quello di effettiva disoccupazione e comunque per non più di 72 mesi.

  Assunzioni di lavoratori disoccupati e cassaintegrati di lunga durata o in cassa integrazione straordinaria. Percorso informativo per l'utilizzo della Legge 407/90 art. 8, 223/91 art. 25 e 8, 236/93 art. 4 -
Tipologia: 
-
sgravi contributivi;
-
Beneficiari: tutti i datori di lavoro, purché l'assunzione non sostituisca lavoratori licenziati o sospesi.
Finalità: incentivare l'assunzione di disoccupati e cassaintegrati di lunga durata o di lavoratori in cassa integrazione straordinaria.
Oggetto: 
-
assunzione a tempo indeterminato di disoccupati iscritti al collocamento da almeno 24 mesi;
-
Ammontare: 
nel caso di disoccupati di lunga durata: riduzione del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di 36 mesi. Solo per le aziende artigiane e per le imprese del Mezzogiorno, per lo stesso periodo, non vi è obbligo di pagamento di contributi.
Nel caso di cassaintegrati del primo tipo sopraindicato: contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista per gli apprendisti per 12 mesi. Contributo per ogni mensilità corrisposta pari al 50% dell'indennità prevista per il lavoratore, per una durata massima variabile a seconda dell'età del lavoratore e della localizzazione:
9 mesi per lavoratori con meno di 50 anni d'età
21 mesi per lavoratori oltre 50 anni d'età
33 mesi per zone ad alto tasso di disoccupazione individuate dal Ministero o aree del Mezzogiorno.
Nel caso di cassaintegrati del secondo tipo sopraindicato:
riduzione del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali per 36 mesi.
Solo per le aziende artigiane e nei territori del Mezzogiorno: esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali per 36 mesi.
Procedura: occorre seguire la normale procedura di assunzione e presentare apposita richiesta di agevolazione sui moduli in distribuzione presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego.

  Sgravi contributivi, per le aziende del Sud Italia e parte dell'area di Venezia, in caso di assunzioni a tempo pieno e indeterminato. Percorso informativo per l'utilizzo dell'art.3 legge 448/98 (Legge Finanziaria '99) -

Tipologia:
sgravio contributivo totale.
Beneficiari: imprese e enti pubblici economici operanti nei territori di:
- Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;
- Abruzzo, Molise (limitatamente alle nuove assunzioni del 1999);
- Venezia insulare, isole della Laguna e centro storico di Chioggia (soltanto per le nuove assunzioni del 1999) nei limiti della regola del de minimis
Sono interessate anche le cooperative di lavoro relativamente ai nuovi soci lavoratori purché iscritti nelle liste di collocamento come inoccupati o disoccupati.
Settori esclusi: quelli disciplinati dal trattato CECA (siderurgia, carbone, cokeria) ed il settore delle costruzioni navali.
Per il settore automobilistico e quello delle  fibre sintetiche si applica la regola del de minimis 
Finalità: favorire l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di nuovi lavoratori.
Durata: 3 anni dall'assunzione del singolo lavoratore.
Copertura: il beneficio consiste nello sgravio totale - per un periodo di tre anni - dei contributi dovuti all'INPS e posti a carico del datore di lavoro per nuove assunzioni effettuate negli anni 1999, 2000 e 2001.
Lo sgravio si applica: 
- - alle contribuzioni di natura mutualistica e assistenziale (per le prestazioni economiche di malattia e maternità, e per quello a garanzia del tfr, con esclusione della quota dello 0,50%  per miglioramenti pensionistici di cui all'art. 3 l.297/82);
Per le imprese agricole la contribuzione dovuta all'Inail non beneficia dello sgravio.
Condizioni e limitazioni: 
- occorre che si realizzi un incremento del numero dei dipendenti a tempo pieno con contratti a tempo indeterminato. Tale incremento deve poter accrescere la "base occupazionale" relativa ai 12 mesi precedenti l'assunzione. Ai fini del calcolo della "base occupazionale" sono esclusi soltanto gli apprendisti e i lavoratori con contratto di formazione di lavoro, di conseguenza non c'e' la possibilità di ottenere l'agevolazione trasformando il rapporto di lavoratori a tempo determinato o parziale o in cassa integrazione o a domicilio che siano già occupati presso l'impresa;
- i nuovi dipendenti devono essere iscritti nelle liste di collocamento (come disoccupati o inoccupati) o nelle liste di mobilità nei territori destinatari  dell'agevolazioni, oppure devono fruire di CIGS da almeno 24 mesi senza interruzioni.
- l'attività svolta dalle imprese di nuova costituzione non deve assorbire neppure in parte quella di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie;
- devono essere osservati integralmente i contratti collettivi nazionali, le prescrizioni sulla salute e sicurezza dei lavoratori previste dal 626/94 e i parametri delle prestazioni ambientali di cui all'art.6, c.6, f) D.M. Industria 527/95.
Revoca o decadenza: Procedura: per la modulistica e l'inoltro della richiesta occorre rivolgersi
all'Ufficio Contributi e Aziende della sede INPS di appartenenza, individuabile facendo riferimento al codice postale dell'unità produttiva dell'impresa.

  Gli incentivi all'inserimento lavorativo - Legge 407/90 art. 8 comma 9
Tipo di Assunzione
Assunzione a tempo indeterminato mediante richiesta nominativa dalle speciali liste dei lavoratori denominati "DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA" (cioè con un'anzianità di iscrizione al collocamento superiore ai 24 mesi).
Quali aziende possono assumere
Datori di lavoro privati ed Enti Pubblici Economici
Soggetti Destinatari e Requisiti
Lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi
Lavoratori sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento di integrazione salariale (CIGS) da almeno 24 mesi
Agevolazioni
Aziende artigiane:
esonero totale dei contributi per un periodo di 36 mesi.
Tutte le altre:
riduzione del 50% dei contributi per un periodo di 36 mesi.

  Qualificati da corsi di formazione professionale
TIPO DI ASSUNZIONE
("Inserimento dei giovani in possesso di diploma o attestato di qualifica professionale" Legge 56/87 art.22)
Assunzione a tempo determinato o indeterminato con facoltà di richiesta nominativa.
QUALI AZIENDE POSSONO ASSUMERE

Tutte le aziende e le imprese industriali ed artigiane.
SOGGETTI DESTINATARI E REQUISITI

Giovani in possesso del diploma di qualifica conseguito presso gli Istituti Professionali di Stato o di attestato di qualifica ottenuto a seguito di corsi autorizzati dalla regione.
AGEVOLAZIONI
Sgravi contributivi pari a quelli previsti per gli apprendisti per i primi sei mesi di assunzione.

Gli incentivi per assunzioni disabili

Regole di ammissione

Nei limiti delle disponibilità delle risorse assegnate a ciascuna Provincia, vengono ammessi agli incentivi quei programmi oggetto di Convenzione di cui all'art.11 Legge 68/99 che soddisfano i requisiti definiti dal DM 91 del 13 gennaio 2000:

a) programmi diretti all'avviamento lavorativo dei disabili che presentino particolari difficoltà di inserimento, in particolare lavoratori con handicap intellettivo e psichico
b) programmi che prevedono forme di inserimento lavorativo stabile
c) programmi che prevedono percorsi formativi con applicazione e
e sviluppo di tecnologie compensative, in particolare diretti a settori
innovativi di attività
d) programmi che comportino modalità e tempi innovativi di lavoro
e) programmi che favoriscano l'inserimento lavorativo di donne disabili

I programmi saranno valutati dai servizi competenti. Sono privilegiati i programmi di cui alla lettera a).
A parità di requisiti, il servizio concede i benefici ai programmi presentati secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Agevolazioni (art.13 legge 68/99)
Sulla base delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, le aziende
possono usufruire delle seguenti agevolazioni:
- fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali e assistenziali per ogni lavoratore disabile assunto con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%; la stessa fiscalizzazione è prevista per l'assunzione di lavoratori con handicap psichico e intellettivo, indipendentemente dalla percentuale di invalidità.
- fiscalizzazione parziale, nella misura del 50% per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali e assistenziali per ogni lavoratore disabile assunto con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%.
- rimborso forfettario parziale per le spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro al fine di renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, il rimborso riguarda anche interventi per la rimozione di barriere architettoniche o l'apprestamento di tecnologie di telelavoro.

Soggetti interessati (DI 91/2000)

- Datori di lavoro privati, anche non soggetti all'obbligo di assunzione
- Cooperative sociali e loro Consorzi (art.1 e 8 Legge 381/91)
- I soggetti di cui all'art.11, comma 5 della Legge 68/99
(che abbiano stipulato convenzioni ai sensi dell'art.11 della Legge 68/99)
I datori di lavoro presentano i programmi entro il 30 giugno di ogni anno al competente servizio per l'impiego.
Il servizio può ammettere alle agevolazioni anche i programmi presentati dopo tale data e comunque non oltre il 31 ottobre
 
 
Link utili: 
http://www.im.cna.it/agevolaz-lavoro.htm

http://agenzialavoro.sirio.regione.lazio.it/all.5F5E282.run  
Link utile sulla Finanziaria: http://www.edscuola.it/archivio/archivio23.html 
 
 
 
La zona Obiettivo 1 comprende le seguenti regioni, interessate per intero:

- Campania
- Puglia
- Basilicata
- Calabria
- Sicilia
- Sardegna

Il Molise, invece, che era stato ammesso all'Obiettivo 1 per il periodo 1994-1999, ha raggiunto un livello di PIL pro capite superiore al 75% della media comunitaria. Pertanto questa regione non è più ammissibile all'Obiettivo 1 dal 1° gennaio 2000, ma godrà tuttavia di uno specifico sostegno transitorio (fino al 2006) , differenziato a seconda che riguardi i territori ammessi a deroga dell'art. 87 c.3 lett. c) o gli altri.


Il de minimis è una regola definita dalla UE secondo cui gli aiuti concessi alla medesima impresa a questo titolo (ossia in regime de minimis), sommati fra loro, non devono eccedere il limite di 100.000 EURO relativamente al periodo dei tre anni precedenti l’agevolazione richiesta.

L’ importo deve essere calcolato in termini di "sovvenzione diretta di denaro", al lordo delle imposte dirette e, qualora sia concesso tramite un prestito agevolato o più quote di contributo, lo si dovrà calcolare con il meccanismo dell’ ESL ( soma delle quote di agevolazione attualizzate rispetto al momento della concessione, al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla U.E.)

Il massimale indicato non costituisce una sorta di tetto, raggiunto il quale si debbano attendere tre anni per poi ripartire da zero e ottenere nuove agevolazioni, bensì occorre fare la somma dei contributi de minimis deliberati nel triennio di riferimento.
Tale importo e comprensivo di qualsiasi aiuto pubblico accordato ma non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base a differenti regimi (*) autorizzati dalla Commissione della Comunità Europea. Esempio di contributi ottenibili in regime de minimis nell’arco di sei anni consecutivi:

1995

1996

1997

1998

1999

2000

30.000

30.000

40.000

30.000

30.000

40.000

 

(*) SETTORI ESCLUSI DAL REGIME DE MINIMIS

Premesso che, il potenziale beneficiario dovrà essere informato dalla P.A. sulla natura de minimis di una agevolazione cui intende accedere , ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento (CE) N. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 la normativa de minimis non si applica:

a) al settore dei trasporti e alle attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato istitutivo dell'Unione Europea ( si tratta di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura);

b) a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costruzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione (escluse le agevolazioni relative a spese per partecipazioni a fiere commerciali, per studi o servizi necessari al lancio di nuovi prodotti o per l’introduzione di un prodotto già esistente su un nuovo mercato );

c) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati, come indicato dall’accordo dell’Organizzazione mondiale del commercio (G.U.C.E. n. C68 del 6.03.1996).