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Commercio-Confcommercio:
rinnovato il C.C.N.L.
Il 18 luglio 2008
tra la Confcommercio e le OO.SS.: Uiltucs-Uil e
Fisascat-Cisl è stata stipulata l'Intesa di rinnovo del C.C.N.L.
dei dipendenti del settore Terziario-Distribuzione-Servizi.
Decorrenza
e durata
Il Contratto decorre dal 1° gennaio 2007 ed avrà vigore fino a tutto
il 31 dicembre 2010.
Retribuzione
Le Parti hanno definito i nuovi aumenti retributivi con decorrenza
1° febbraio 2008, 1° dicembre 2008, 1° settembre 2009, 1° marzo
2010 e 1° settembre 2010. Di conseguenza, i nuovi minimi tabellari
saranno quelli elencati nella seguente tabella.
|
Livelli
|
Minimi
al 31.1.2008
|
Aumenti
dal 1.2.2008
|
Minimi
dal 1.2.2008
|
Aumenti
dal 1.12.2008
|
Minimi
dal 1.12.2008
|
|
Quadri
|
1.339,34
|
95,49
|
1.434,83
|
36,46
|
1.471,29
|
|
I
|
1.206,48
|
86,01
|
1.292,50
|
32,84
|
1.325,34
|
|
II
|
1.043,61
|
74,40
|
1.118,00
|
28,41
|
1.146,41
|
|
III
|
892,00
|
63,59
|
955,59
|
24,28
|
979,87
|
|
IV
|
771,46
|
55,00
|
826,46
|
21,00
|
847,46
|
|
V
|
696,99
|
49,69
|
746,67
|
18,97
|
765,64
|
|
VI
|
625,74
|
44,61
|
670,36
|
17,03
|
687,39
|
|
VII
|
540,89
|
38,19
|
573,92
|
14,58
|
588,50
|
|
Operatori di vendita
|
|
I categoria
|
728,23
|
51,92
|
780,15
|
19,82
|
799,97
|
|
II categoria
|
611,39
|
43,59
|
654,98
|
15,03
|
670,01
|
|
Livelli
|
Aumenti
dal 1.9.2009
|
Minimi
dal 1.9.2009
|
Aumenti
dal 1.3.2010
|
Minimi
dal 1.3.2010
|
Aumenti
dal 1.9.2010
|
Minimi
dal 1.9.2010
|
|
Quadri
|
59,03
|
1.530,32
|
34,72
|
1.565,04
|
34,72
|
1.599,76
|
|
I
|
53,17
|
1.378,51
|
31,28
|
1.409,79
|
31,28
|
1.441,07
|
|
II
|
45,99
|
1.192,40
|
27,06
|
1.219,46
|
27,06
|
1.246,52
|
|
III
|
39,31
|
1.019,18
|
23,13
|
1.042,31
|
23,13
|
1.065,44
|
|
IV
|
34,00
|
881,46
|
20,00
|
901,46
|
20,00
|
921,46
|
|
V
|
30,72
|
796,36
|
18,07
|
814,43
|
18,07
|
832,50
|
|
VI
|
27,58
|
714,97
|
16,22
|
731,19
|
16,22
|
747,41
|
|
VII
|
23,61
|
612,11
|
13,89
|
626,00
|
13,89
|
639,89
|
|
Operatori di vendita
|
|
I categoria
|
32,10
|
832,07
|
18,88
|
850,95
|
18,88
|
869,83
|
|
II categoria
|
26,95
|
696,96
|
15,85
|
712,81
|
15,85
|
728,66
|
Arretrati
Per la copertura economica dei periodi pregressi, le Parti hanno
previsto l'erogazione di arretrati che saranno erogati ai lavoratori
in forza alla data di stipula dell'accordo in due tranches di uguale
importo da corrispondere rispettivamente il mese di luglio 2008
ed il mese di novembre 2008 e non sono utili a nessun fine con la
sola esclusione del calcolo delle mensilità supplementari e del
TFR.
Di seguito si riportano gli importi degli arretrati.
|
Livelli
|
Arretrati
erogati nel mese di luglio 2008
|
Arretrati
erogati nel mese di novembre 2008
|
Totale
|
|
Quadri
|
230,06
|
230,06
|
460,12
|
|
I
|
205,72
|
205,72
|
411,44
|
|
II
|
175,93
|
175,93
|
351,86
|
|
III
|
148,18
|
148,18
|
296,36
|
|
IV
|
126,12
|
126,12
|
252,24
|
|
V
|
112,51
|
112,50
|
225,01
|
|
VI
|
99,46
|
99,45
|
198,91
|
|
VII
|
83,00
|
82,99
|
165,99
|
|
Operatori di vendita
|
|
|
|
|
I categoria
|
118,02
|
118,01
|
236,03
|
|
II categoria
|
96,63
|
96,62
|
193,25
|
Indennità
di funzione dei Quadri
A partire dal 1° luglio 2008 l'indennità di funzione dei quadri
è incrementata di 70,00 euro per 14 mensilità assorbibili al 50%.
QUAS
A decorrere dal 1° gennaio 2009 il contributo da corrispondere una
sola volta all'atto dell'iscrizione ed il contributo annuo a favore
della Cassa sono incrementati ciascuno di euro 38,00 a carico del
datore di lavoro.
A decorrere dal 1° gennaio 2009 il contributo annuo a favore della
Cassa è incrementato di euro 8,00 a carico del lavoratore appartenente
alla categoria dei Quadri.
Lavoro
domenicale
Vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale
previsto dal C.C.N.L. del terziario e dalle norme di legge vigenti,
le Parti concordano che tale materia sia oggetto di contrattazione
di 2° livello.
In attesa della realizzazione della contrattazione di 2° livello,
le Parti convengono, in via transitoria, di applicare la disciplina
prevista dal CCNL nazionale di settore.
Le aziende, al fine di garantire lo svolgimento del servizio in
relazione alle modalità organizzative, hanno facoltà di organizzare
per ciascun lavoratore a tempo pieno che abbia il riposo settimanale
normalmente coincidente con la domenica, lo svolgimento dell'attività
lavorativa nella misura non superiore al 30% delle aperture domenicali
previste a livello territoriale, oltre a quelle previste dal D.Lgs.
31 marzo 1998, n. 114.
Non saranno tenuti ad assicurare tali prestazioni i lavoratori rientranti
nei casi sotto elencati:
- le madri, o i padri affidatari, di bambini di età fino a 3 anni;
- i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o
persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento
conviventi.
Altre ipotesi potranno essere concordate al secondo livello di contrattazione.
Ai lavoratori che non beneficiano di trattamenti economici o di
maggiorazioni di miglior favore previsti dalla contrattazione integrativa
o comunque acquisiti, verrà riconosciuta la sola maggiorazione del
30% sulla quota oraria della normale retribuzione per ciascuna ora
di lavoro prestata di domenica. Tale maggiorazione è omnicomprensiva
e non cumulabile.
Fermi restando le maggiorazioni e i trattamenti economici di miglior
favore già concordati nell'ambito della contrattazione integrativa
territoriale o aziendale, ai lavoratori che abbiano il riposo settimanale
fissato in un giorno diverso dalla domenica, sarà riconosciuta la
sola maggiorazione omnicomprensiva e non cumulabile del 15% a partire
dal 1° luglio 2008, del 20% a partire dal 1° gennaio 2009 e del
30% a partire dal 1° gennaio 2010, sulla quota oraria della normale
retribuzione, per ciascuna ora di lavoro effettivamente prestata
di domenica.
Aspettativa
non retribuita per malattia
Le Parti hanno stabilito che nei confronti dei lavoratori ammalati
la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni
180, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore
periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni
alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati
medici.
A fronte del protrarsi dell'assenza a causa di una patologia grave
e continuativa che comporti terapie salvavita periodicamente documentata
da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale, il lavoratore potrà
fruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa
fino a guarigione clinica e comunque di durata non superiore a 12
mesi.
Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà
procedere al licenziamento; il periodo stesso è considerato utile
ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.
Apprendistato
Le Parti hanno integrato la disciplina del contratto di apprendistato
con le seguenti novità:
|
Ore di permesso
|
Fermo restando
il godimento delle ore di permesso di cui al primo comma dell'art.
140 C.C.N.L. 2.7.2004, le ulteriori ore di permesso di cui
ai commi terzo e quarto del medesimo art. 140 verranno riconosciute
in misura pari al 50% decorso un periodo pari alla metà della
durata del contratto e in misura pari al 100% dal termine
del periodo di apprendistato.
Tale disciplina si applica agli apprendisti assunti dalla
data di stipula del C.C.N.L.
|
|
Malattia
|
Durante il periodo
di malattia l'apprendista che avrà superato il periodo di
prova avrà diritto:
a) per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a sei
eventi morbosi in ragione d'anno, ad un'indennità pari al
60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in
caso di normale svolgimento del rapporto;
b) in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello
stesso, ad un'indennità a carico del datore di lavoro, pari
al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto
in caso di normale svolgimento del rapporto.
|
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EST
|
Le Parti riconoscono
che gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità
al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa di categoria
(EST).
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Fon.Te
|
Le Parti riconoscono
che gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità
al Fondo di Previdenza Complementare di categoria (Fon.Te).
Agli stessi, per tutto il periodo di apprendistato, la contribuzione
a carico del datore di lavoro sarà pari all'1,05%, comprensivo
dello 0,05% a titolo di quota associativa, della retribuzione
utile per il computo del T.F.R..
|
|
Percentuale di
conferma
|
Le imprese non
potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto
in servizio almeno l'80% dei lavoratori il cui contratto di
apprendistato sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi
precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che
si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli
che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato
la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e quelli i cui rapporti di lavoro siano
risolti nel corso o al termine del periodo di prova. Tale
limitazione non si applica quando nel biennio precedente sia
venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.
|
|