Sottoscritto l'accordo di rinnovo del C.C.N.L. Legno e arredamento (artigianato)

Il giorno 11 ottobre 2007, tra le Organizzazioni Artigiane CONFARTIGIANATO Legno e Arredo, CNA Produzione, CASARTIGIANI CLAAI e le OO.SS. FeNEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL si è convenuto il verbale di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle aziende artigiane del Legno, Arredamento e Mobili 15 dicembre 1997.

Campo di applicazione
Il contratto di lavoro vale in tutto il territorio nazionale per gli addetti del comparto artigiano come definito dalla legge n. 443/1985 e successive modifiche (mestieri artistici e tradizionali compresi) e delle piccole e medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da piccole e medie imprese anche in forma cooperativistica

Retribuzione
Visto l'Accordo Interconfederale del 17 marzo 2004 e l'intesa applicativa del 14 febbraio 2006 le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi a partire dall'1.11.2007 e dall'1.5.2008 sulla base dei seguenti tassi di inflazione concordata convenzionalmente definiti nella seguente misura:
- 2005: 2%
- 2006: 2,1%
- 2007: 2,59%
- 2008: 2,7%
Considerata l'introduzione, nel sistema classificatorio, di due nuovi livelli: la categoria "C Super" e "F", per le quali le parti concordano che l'eventuale riconoscimento delle suddette categorie ai lavoratori già in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo, dovrà essere realizzato entro il 31.3.2008, si riportano nella tabella che segue gli incrementi retributivi:

Livello

Retribuzioni comprensive di paga base, ex contingenza ed EDR all'31.10.2007

Incrementi

Retribuzioni comprensive di paga base, ex contingenza ed EDR all'1.11.2007

Incrementi

Retribuzioni comprensive di paga base, ex contingenza ed EDR all'1.5.2008

AS

1.417,37

66,55

1.483,92

66,55

1.550,47

A

1.337,08

62,78

1.399,86

62,78

1.462,64

B

1.231,06

57,80

1.288,86

57,80

1.346,66

C super

1.191,40

55,94

1.247,34

55,94

1.303,28

C

1.145,58

53,78

1.199,36

53,78

1.253,14

D

1.085,34

51,00

1.136,34

51,00

1.187,34

E

1.031,06

48,41

1.079,47

48,41

1.127,88

F

971,06

45,59

1.016,65

45,59

1.062,24

Una tantum
Ad integrale copertura del periodo dall'1.1.2005 al 31.10.2007, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'Accordo verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari ad Euro 400 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in tre rate pari a:
- euro 200 saranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di febbraio 2008;
- euro 100 verranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di settembre 2008;
- euro 100 verranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di novembre 2008.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell'Accordo saranno erogati a titolo di una tantum gli importi di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
Tra i vari istituti disciplinati nell'accordo, in particolare tra le varie tipologie contrattuali (quali contratto a termine, contratto a tempo parziale, contratto di inserimento, telelavoro e apprendistato), si riportano di seguito gli elementi caratterizzanti della nuova disciplina dell'apprendistato professionalizzante che decorre dal 16 ottobre 2007 e si applica ai rapporti di lavoro instaurati da quella data. Gli apprendisti assunti prima del 16.10.2007 continueranno a seguire la disciplina prevista dal CCNL 15.12.1997.
Le parti, ai sensi della legge 80/2005, ferma restando la competenza regionale in materia da realizzarsi previa intesa con le organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente CCNL, hanno definito i profili formativi per l'apprendistato professionalizzante riportandoli in un'apposita sezione del verbale di accordo cui si rimanda.

Età

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni ed i ventinove anni.
L'assunzione potrà essere effettuata fino al compimento del trentesimo anno di età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni).

Soggetti

Il contratto di apprendistato può essere instaurato per i profili di tutti i lavoratori dalla categoria AS alla categoria E e per le relative mansioni.

Periodo di prova

Può essere convenuto un periodo di prova, da indicare nella lettera di assunzione, non superiore ai 2 mesi.

Periodi pregressi

Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione dei due periodi non sia superiore ai 12 mesi.

Durata

La durata massima del contratto professionalizzante è fissata sulla base delle seguenti misure in relazione alla qualificazione da raggiungere:

- 1° Gruppo (categorie As, A e B)

durata: 6 anni

- 2° Gruppo (categorie Cs, C e D)

durata: 5 anni

- 3° Gruppo (categoria E)

durata: 2 anni e 6 mesi

Retribuzione

Il trattamento economico durante l'apprendistato è determinato dall'applicazione delle percentuali riportate di seguito sulla retribuzione contrattuale (minimi, ex contingenza ed EDR) del livello di inquadramento finale di uscita del contratto.

Gruppi

I sem

II sem

III sem

IV sem

V sem

VI sem

VII sem

VIII sem

IX sem

X sem

XI sem

XII sem

70

70

73

73

80

80

85

85

90

90

95

95

70

70

75

75

88

88

90

90

95

95

-

-

70

75

80

90

95

-

-

-

-

-

-

-

Agli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo, o di attestato di qualifica professionale, attinenti le mansioni per le quali viene assunto con contratto di apprendistato, viene ridotta di sei mesi la durata di cui alla tabella precedente.

Formazione

Le ore di formazione formale sono 120 l'anno di cui di regola una parte relativa alle tematiche di base di tipo trasversale ed una parte per tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale
Le parti, in via esemplificativa, individuano la seguente articolazione della formazione formale:
1) tematiche di base di tipo trasversale articolate in quattro aree di contenuto competenze relazionali; organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro, sicurezza del lavoro, (almeno 8 ore di formazione dedicate alla sicurezza devono essere erogate nella prima parte del contratto di apprendistato ed in ogni caso entro il primo anno del contratto stesso)
2) tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale in relazione alla qualificazione da raggiungere: conoscenza dell'organizzazione del lavoro in impresa; conoscenza ed applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità; conoscenza ed utilizzo delle tematiche e dei metodi di lavoro; conoscenza ed utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale; conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
La formazione formale potrà essere erogata in tutto od in parte all'interno dell'azienda, ove questa disponga di capacità formativa. Detta formazione potrà essere altresì erogata utilizzando modalità quali: affiancamento on the job, aula, e-learning, seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali.
Ai fini dell'erogazione della formazione formale, la capacità formativa interna è la capacità dell'azienda stessa di erogare interventi formativi e deriva dalla:
- disponibilità di locali idonei attrezzati in funzione della formazione da erogare;
- presenza di tutor o di lavoratori, con esperienza o titolo di studio adeguati, in grado di trasferire competenze.
Ha altresì capacità formativa l'impresa che svolga interventi formativi avvalendosi anche di strutture formative esterne.