Il giorno 11 ottobre 2007, tra le Organizzazioni Artigiane CONFARTIGIANATO Legno e Arredo, CNA Produzione, CASARTIGIANI CLAAI e le OO.SS. FeNEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL si è convenuto il verbale di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle aziende artigiane del Legno, Arredamento e Mobili 15 dicembre 1997.
Campo di applicazione
Il contratto di lavoro vale in tutto il territorio nazionale per gli addetti
del comparto artigiano come definito dalla legge n. 443/1985 e successive
modifiche (mestieri artistici e tradizionali compresi) e delle piccole e
medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da piccole e medie
imprese anche in forma cooperativistica
Retribuzione
Visto l'Accordo Interconfederale del 17 marzo 2004 e l'intesa applicativa
del 14 febbraio 2006 le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi
a partire dall'1.11.2007 e dall'1.5.2008 sulla base dei seguenti tassi di
inflazione concordata convenzionalmente definiti nella seguente misura:
- 2005: 2%
- 2006: 2,1%
- 2007: 2,59%
- 2008: 2,7%
Considerata l'introduzione, nel sistema classificatorio, di due nuovi livelli:
la categoria "C Super" e "F", per le quali le parti concordano che l'eventuale
riconoscimento delle suddette categorie ai lavoratori già in forza alla
data di sottoscrizione dell'accordo, dovrà essere realizzato entro il 31.3.2008,
si riportano nella tabella che segue gli incrementi retributivi:
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Livello |
Retribuzioni comprensive di paga base, ex contingenza ed EDR all'31.10.2007 |
Incrementi |
Retribuzioni comprensive di paga base, ex contingenza ed EDR all'1.11.2007 |
Incrementi |
Retribuzioni comprensive di paga base, ex contingenza ed EDR all'1.5.2008 |
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AS |
1.417,37 |
66,55 |
1.483,92 |
66,55 |
1.550,47 |
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A |
1.337,08 |
62,78 |
1.399,86 |
62,78 |
1.462,64 |
|
B |
1.231,06 |
57,80 |
1.288,86 |
57,80 |
1.346,66 |
|
C super |
1.191,40 |
55,94 |
1.247,34 |
55,94 |
1.303,28 |
|
C |
1.145,58 |
53,78 |
1.199,36 |
53,78 |
1.253,14 |
|
D |
1.085,34 |
51,00 |
1.136,34 |
51,00 |
1.187,34 |
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E |
1.031,06 |
48,41 |
1.079,47 |
48,41 |
1.127,88 |
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F |
971,06 |
45,59 |
1.016,65 |
45,59 |
1.062,24 |
Una tantum
Ad integrale copertura del periodo dall'1.1.2005 al 31.10.2007, ai soli
lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'Accordo verrà corrisposto
un importo forfetario una tantum pari ad Euro 400 lordi, suddivisibile in
quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo
interessato.
L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in tre rate pari a:
- euro 200 saranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di febbraio
2008;
- euro 100 verranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di
settembre 2008;
- euro 100 verranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di
novembre 2008.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell'Accordo saranno
erogati a titolo di una tantum gli importi di cui sopra nella misura del
70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
Tra i vari istituti disciplinati nell'accordo, in particolare tra le varie
tipologie contrattuali (quali contratto a termine, contratto a tempo parziale,
contratto di inserimento, telelavoro e apprendistato), si riportano di seguito
gli elementi caratterizzanti della nuova disciplina dell'apprendistato professionalizzante
che decorre dal 16 ottobre 2007 e si applica ai rapporti di lavoro instaurati
da quella data. Gli apprendisti assunti prima del 16.10.2007 continueranno
a seguire la disciplina prevista dal CCNL 15.12.1997.
Le parti, ai sensi della legge 80/2005, ferma restando la competenza regionale
in materia da realizzarsi previa intesa con le organizzazioni datoriali
e sindacali firmatarie del presente CCNL, hanno definito i profili formativi
per l'apprendistato professionalizzante riportandoli in un'apposita sezione
del verbale di accordo cui si rimanda.
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Età |
Il contratto di apprendistato
professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa
tra i diciotto anni ed i ventinove anni. |
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Soggetti |
Il contratto di apprendistato può essere instaurato per i profili di tutti i lavoratori dalla categoria AS alla categoria E e per le relative mansioni. |
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Periodo di prova |
Può essere convenuto un periodo di prova, da indicare nella lettera di assunzione, non superiore ai 2 mesi. |
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Periodi pregressi |
Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione dei due periodi non sia superiore ai 12 mesi. |
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Durata |
La durata massima del contratto professionalizzante è fissata sulla base delle seguenti misure in relazione alla qualificazione da raggiungere: |
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- 1° Gruppo (categorie As, A e B) |
durata: 6 anni |
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- 2° Gruppo (categorie Cs, C e D) |
durata: 5 anni |
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- 3° Gruppo (categoria E) |
durata: 2 anni e 6 mesi |
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Retribuzione |
Il trattamento economico durante l'apprendistato è determinato dall'applicazione delle percentuali riportate di seguito sulla retribuzione contrattuale (minimi, ex contingenza ed EDR) del livello di inquadramento finale di uscita del contratto. |
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Gruppi |
I sem |
II sem |
III sem |
IV sem |
V sem |
VI sem |
VII sem |
VIII sem |
IX sem |
X sem |
XI sem |
XII sem |
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1° |
70 |
70 |
73 |
73 |
80 |
80 |
85 |
85 |
90 |
90 |
95 |
95 |
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2° |
70 |
70 |
75 |
75 |
88 |
88 |
90 |
90 |
95 |
95 |
- |
- |
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3° |
70 |
75 |
80 |
90 |
95 |
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- |
- |
- |
- |
- |
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Agli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo, o di attestato di qualifica professionale, attinenti le mansioni per le quali viene assunto con contratto di apprendistato, viene ridotta di sei mesi la durata di cui alla tabella precedente. |
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Formazione |
Le ore di formazione formale
sono 120 l'anno di cui di regola una parte relativa alle tematiche
di base di tipo trasversale ed una parte per tematiche collegate alla
realtà aziendale/professionale |
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