Tessili (industria): sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del c.c.n.l.
Il 9 luglio 2008 tra Federazione Italiana Industriali dei Tessili Vari e del Cappello e le OO.SS. Federazione Energia Moda Chimica e Affini (FEMCA), Federazione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (FILTEA), Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (UILTA) è stata sottoscritta l'Ipotesi di Accordo per il rinnovo del C.C.N.L. 28 maggio 2004 per i lavoratori addetti alle Industrie Tessili varie; per i lavoratori addetti all'Industria della Juta, per i lavoratori addetti alle Aziende fabbricanti tende da campo, tele e copertoni impermeabili - manufatti e indumenti impermeabili e affini per uso industriale, civile e militare; per i lavoratori addetti alle Aziende fabbricanti feltro e cappello di pelo - feltro e cappello di lana - pelo per cappello; per i lavoratori addetti alla produzione di berretti e copricapo diversi (non di paglia né di feltro) e di fodere e marocchini; per gli addetti alla lavorazione delle trecce e dei cappelli di paglia, di truciolo e di altre materie affini da intreccio e delle trecce meccaniche; per i lavoratori addetti all'Industria del tessuto non tessuto; per i lavoratori addetti alla Industria della spagheria e corderia in fibre naturali soffici e sintetiche, del cocco e delle fibre dure similari e succedanee. Decorrenza e durata Il Contratto decorre dal 1° aprile 2008 e scadrà per la parte economica il 31 marzo 2010 e per la parte normativa il 31 marzo 2012. I singoli istituti modificati o introdotti dall'accordo, decorrono dal 9 luglio, ove non sia specificamente indicata una diversa decorrenza. Retribuzione Le parti hanno inteso definire aumenti retributivi secondo gli importi e le scadenze di seguito riportate: Livelli | Aumenti dal 1° luglio 2008 | Aumenti dal 1° aprile 2009 | Aumenti dal 1° dicembre 2009 | Totali | 8 | 48,14 | 38,00 | 32,93 | 119,07 | 7 | 44,08 | 34,80 | 30,16 | 109,04 | 6 | 42,56 | 33,60 | 29,12 | 105,28 | 5 | 40,03 | 31,60 | 27,38 | 99,01 | 4 | 39,02 | 30,80 | 26,69 | 96,51 | 3 super 3 | 38,00 36,99 | 30,00 29,20 | 26,00 25,30 | 94,00 91,49 | 2 super 2 | 35,47 34,96 | 28,00 27,60 | 24,26 23,92 | 87,73 86,48 | 1 | 21,03 | 16,60 | 14,38 | 52,01 |
Viaggiatori o piazzisti Categoria | Aumenti dal 1° luglio 2008 | Aumenti dal 1° aprile 2009 | Aumenti dal 1° dicembre 2009 | Totali | 1ª | 42,56 | 33,60 | 29,12 | 105,28 | 2ª | 40,03 | 31,60 | 27,38 | 99,01 |
Di conseguenza l'elemento retributivo nazionale - ERN - assumerà i seguenti valori mensili alle scadenze sotto indicate: Livelli | Retribuzione al 30 giugno 2008 | Retribuzione dal 1° luglio 2008 | Retribuzione dal 1° aprile 2009 | Retribuzione dal 1° dicembre 2009 | 8 | 1.698,70 | 1.746,84 | 1.784,84 | 1.817,77 | 7 | 1.612,72 | 1.656,80 | 1.691,60 | 1.721,76 | 6 | 1.505,11 | 1.547,67 | 1.581,27 | 1.610,39 | 5 | 1.407,54 | 1.447,57 | 1.479,17 | 1.506,56 | 4 | 1.330,26 | 1.369,27 | 1.400,07 | 1.426,76 | 3 super | 1.301,80 | 1.339,80 | 1.369,80 | 1.395,32 | 3 | 1.274,03 | 1.311,02 | 1.340,22 | 1.365,52 | 2 super | 1.241,59 | 1.277,06 | 1.305,06 | 1.329,32 | 2
| 1.212,34 | 1.247,30 | 1.274,90 | 1.298,81 | 1 | 1.019,10 | 1.040,13 | 1.056,73 | 1.071,11 |
Viaggiatori o piazzisti Categoria | Retribuzione al 30 giugno 2008 | Retribuzione dal 1° luglio 2008 | Retribuzione dal 1° aprile 2009 | Retribuzione dal 1° dicembre 2009 | 1ª | 1.432,89 | 1.547,67 | 1.581,27 | 1.610,39 | 2ª | 1.352,25 | 1.447,57 | 1.479,17 | 1.506,56 |
Una tantum L'importo una tantum di euro 114,00 lordi deve essere erogato con la retribuzione del mese di luglio 2008 e corrisposto ai lavoratori in forza alla data del 9 luglio 2008. Tale importo è commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo 1° aprile - 30 giugno 2008 con riduzione proporzionale per i casi di: - servizio militare; - aspettativa; - congedo parentale; - cassa integrazione guadagni a zero ore. L'importo una tantum non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale, né del trattamento di fine rapporto. Qualora il suddetto importo non sia stato riconosciuto con la mensilità di luglio si ritiene opportuno procedere con la prima scadenza utile. Previdenza complementare A decorrere dal 1° gennaio 2009 il contributo paritetico a carico dell'azienda e del lavoratore, previsto al punto D del Verbale di Accordo 17 settembre 1997 istitutivo del fondo Previmoda è elevato a 1,20%. Resta salva la possibilità per il lavoratore di versare un contributo superiore, secondo quanto previsto da Previmoda. Inoltre, le Parti convengono sui seguenti punti, aventi decorrenza dal 1° gennaio 2009: - facoltà per i lavoratori di versare contributi forfettari volontari una tantum, qualora la contrattazione aziendale lo preveda; - iscrizione al fondo per i lavoratori con contratto a tempo determinato superiore a tre mesi; - consentire il primo versamento al fondo con decorrenza dal mese in cui avviene l'iscrizione. Tra i vari istituti oggetto di variazione, si riporta nella tabella che segue la nuova disciplina di alcuni loro, tra i quali: Periodo di prova | Sono stati modificati i periodi di prova dei livelli dal 6° al 1°. Si riportano nella seguente tabella tutti i periodi di prova compresi quelli non modificati: | Livelli | Periodi di prova | 8 | 6 mesi | 7 | 6 mesi | 6 | 4 mesi | 5 | 4 mesi | 4 | 3 mesi | 3 | 2 mesi | 2 | 2 mesi | 1 | 1 mese | Si pone in evidenza che per le assunzioni a termine della durata fino a 6 mesi, la durata del periodo di prova di cui sotto è ridotta della metà e che il periodo di prova e la sua durata dovranno risultare comunque da atto scritto debitamente controfirmato dalle parti interessate, copia del quale dovrà essere consegnato al lavoratore | Malattia apprendisti | In caso di malattia e di infortunio non sul lavoro all'apprendista operaio e all'apprendista impiegato, spetta (nei limiti del periodo di comporto) un trattamento integrativo dell'indennità di malattia a carico Inps pari al trattamento economico a carico del datore di lavoro previsto dall'art. 94 del Contratto per il lavoratore operaio. | Lavoro straordinario | Il lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere effettuato entro il limite individuale annuale di legge, pari a 250 ore. Viene inoltre convenuto un monte annuo aziendale ragguagliato a 160 ore per dipendente; quando riguardi gruppi di lavoratori, formerà oggetto di esame preventivo tra Direzione aziendale e R.S.U.. Le ore di straordinario prestate tra le 160 e le 250 saranno recuperate su richiesta del lavoratore con i seguenti criteri: - per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date da indicare dal lavoratore; - per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date da indicare dall'azienda |

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