Tessili (industria): sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del c.c.n.l.

Il 9 luglio 2008 tra Federazione Italiana Industriali dei Tessili Vari e del Cappello e le OO.SS. Federazione Energia Moda Chimica e Affini (FEMCA), Federazione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (FILTEA), Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (UILTA) è stata sottoscritta l'Ipotesi di Accordo per il rinnovo del C.C.N.L. 28 maggio 2004 per i lavoratori addetti alle Industrie Tessili varie; per i lavoratori addetti all'Industria della Juta, per i lavoratori addetti alle Aziende fabbricanti tende da campo, tele e copertoni impermeabili - manufatti e indumenti impermeabili e affini per uso industriale, civile e militare; per i lavoratori addetti alle Aziende fabbricanti feltro e cappello di pelo - feltro e cappello di lana - pelo per cappello; per i lavoratori addetti alla produzione di berretti e copricapo diversi (non di paglia né di feltro) e di fodere e marocchini; per gli addetti alla lavorazione delle trecce e dei cappelli di paglia, di truciolo e di altre materie affini da intreccio e delle trecce meccaniche; per i lavoratori addetti all'Industria del tessuto non tessuto; per i lavoratori addetti alla Industria della spagheria e corderia in fibre naturali soffici e sintetiche, del cocco e delle fibre dure similari e succedanee.

Decorrenza e durata
Il Contratto decorre dal 1° aprile 2008 e scadrà per la parte economica il 31 marzo 2010 e per la parte normativa il 31 marzo 2012. I singoli istituti modificati o introdotti dall'accordo, decorrono dal 9 luglio, ove non sia specificamente indicata una diversa decorrenza.

Retribuzione
Le parti hanno inteso definire aumenti retributivi secondo gli importi e le scadenze di seguito riportate:

Livelli

Aumenti dal
1° luglio 2008

Aumenti dal
1° aprile 2009

Aumenti dal
1° dicembre 2009

Totali

8

48,14

38,00

32,93

119,07

7

44,08

34,80

30,16

109,04

6

42,56

33,60

29,12

105,28

5

40,03

31,60

27,38

99,01

4

39,02

30,80

26,69

96,51

3 super
3

38,00
36,99

30,00
29,20

26,00
25,30

94,00
91,49

2 super
2

35,47
34,96

28,00
27,60

24,26
23,92

87,73
86,48

1

21,03

16,60

14,38

52,01

Viaggiatori o piazzisti

Categoria

Aumenti dal
1° luglio 2008

Aumenti dal
1° aprile 2009

Aumenti dal
1° dicembre 2009

Totali

42,56

33,60

29,12

105,28

40,03

31,60

27,38

99,01

Di conseguenza l'elemento retributivo nazionale - ERN - assumerà i seguenti valori mensili alle scadenze sotto indicate:

Livelli

Retribuzione 
al
30 giugno 2008

Retribuzione 
dal
1° luglio 2008

Retribuzione 
dal
1° aprile 2009

Retribuzione 
dal
1° dicembre 2009

8

1.698,70

1.746,84

1.784,84

1.817,77

7

1.612,72

1.656,80

1.691,60

1.721,76

6

1.505,11

1.547,67

1.581,27

1.610,39

5

1.407,54

1.447,57

1.479,17

1.506,56

4

1.330,26

1.369,27

1.400,07

1.426,76

3 super

1.301,80

1.339,80

1.369,80

1.395,32

3

1.274,03

1.311,02

1.340,22

1.365,52

2 super

1.241,59

1.277,06

1.305,06

1.329,32


2

1.212,34

1.247,30

1.274,90

1.298,81

1

1.019,10

1.040,13

1.056,73

1.071,11

Viaggiatori o piazzisti

Categoria

Retribuzione 
al
30 giugno 2008

Retribuzione 
dal
1° luglio 2008

Retribuzione 
dal
1° aprile 2009

Retribuzione 
dal
1° dicembre 2009

1.432,89

1.547,67

1.581,27

1.610,39

1.352,25

1.447,57

1.479,17

1.506,56

Una tantum
L'importo una tantum di euro 114,00 lordi deve essere erogato con la retribuzione del mese di luglio 2008 e corrisposto ai lavoratori in forza alla data del 9 luglio 2008. Tale importo è commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo 1° aprile - 30 giugno 2008 con riduzione proporzionale per i casi di:
- servizio militare;
- aspettativa;
- congedo parentale;
- cassa integrazione guadagni a zero ore.
L'importo una tantum non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale, né del trattamento di fine rapporto.
Qualora il suddetto importo non sia stato riconosciuto con la mensilità di luglio si ritiene opportuno procedere con la prima scadenza utile.

Previdenza complementare
A decorrere dal 1° gennaio 2009 il contributo paritetico a carico dell'azienda e del lavoratore, previsto al punto D del Verbale di Accordo 17 settembre 1997 istitutivo del fondo Previmoda è elevato a 1,20%. Resta salva la possibilità per il lavoratore di versare un contributo superiore, secondo quanto previsto da Previmoda.
Inoltre, le Parti convengono sui seguenti punti, aventi decorrenza dal 1° gennaio 2009:
- facoltà per i lavoratori di versare contributi forfettari volontari una tantum, qualora la contrattazione aziendale lo preveda;
- iscrizione al fondo per i lavoratori con contratto a tempo determinato superiore a tre mesi;
- consentire il primo versamento al fondo con decorrenza dal mese in cui avviene l'iscrizione.

Tra i vari istituti oggetto di variazione, si riporta nella tabella che segue la nuova disciplina di alcuni loro, tra i quali:

Periodo di prova

Sono stati modificati i periodi di prova dei livelli dal 6° al 1°. Si riportano nella seguente tabella tutti i periodi di prova compresi quelli non modificati:

Livelli

Periodi di prova

8

6 mesi

7

6 mesi

6

4 mesi

5

4 mesi

4

3 mesi

3

2 mesi

2

2 mesi

1

1 mese

Si pone in evidenza che per le assunzioni a termine della durata fino a 6 mesi, la durata del periodo di prova di cui sotto è ridotta della metà e che il periodo di prova e la sua durata dovranno risultare comunque da atto scritto debitamente controfirmato dalle parti interessate, copia del quale dovrà essere consegnato al lavoratore

Malattia apprendisti

In caso di malattia e di infortunio non sul lavoro all'apprendista operaio e all'apprendista impiegato, spetta (nei limiti del periodo di comporto) un trattamento integrativo dell'indennità di malattia a carico Inps pari al trattamento economico a carico del datore di lavoro previsto dall'art. 94 del Contratto per il lavoratore operaio.

Lavoro straordinario

Il lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere effettuato entro il limite individuale annuale di legge, pari a 250 ore. Viene inoltre convenuto un monte annuo aziendale ragguagliato a 160 ore per dipendente; quando riguardi gruppi di lavoratori, formerà oggetto di esame preventivo tra Direzione aziendale e R.S.U..
Le ore di straordinario prestate tra le 160 e le 250 saranno recuperate su richiesta del lavoratore con i seguenti criteri:
- per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date da indicare dal lavoratore;
- per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date da indicare dall'azienda