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INDICE
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articolo 2 - la nuova IRPEF e gli obblighi dei sostituti
1.1 Deduzione per la progressivita' dell'imposizione - Ragguaglio ad
anno e cumulabilita'
1.2 Deduzione per la progressivita' dell'imposizione - Trattamento di fine
rapporto e altri redditi a tassazione separata
1.3 Attribuzione della deduzione in sede di ritenuta
1.4 Calcolo della percentuale di deduzione
2
articolo 7 - definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro
autonomo
2.1 Versamento forfetario
2.2 Accertamento parziale
2.3 Cause ostative
2.4 Annualita' definibili
2.5 Rateazione
2.6 Perfezionamento della definizione
3 articolo 8 - integrazione degli imponibili per gli anni pregressi
3.1 Modifiche al regime impositivo
3.2 Detrazioni d'imposta e dichiarazione integrativa
3.3 Attuazione dell'art. 8 della legge 289/2002 sulle societa' che
producono redditi esteri
3.4 Integrazione da perfezionare e pagamento degli importi dovuti
3.5 Integrazione dell'imponibile
3.6 Procedure di definizione tra societa' di persone e soci
3.7 Franchigia
3.8 Importo minimo del versamento
3.9 Reddito conseguito all'estero.
3.10 Valore delle attivita' rimpatriate.
3.11 Disapplicazione delle norme sul monitoraggio fiscale
4
articolo 9 - definizione automatica per gli anni pregressi
4.1 Imposte dirette e "pagamento del dovuto"
4.2 Definizione delle societa' e dei soci
4.3 Omessa dichiarazione e condono tombale
4.4 Societa' di persone
4.5 Effetto preclusivo
5
disposizioni comuni agli articoli 7, 8 e 9
5.1 Avvio di un procedimento penale sui reati tributari non piu'
perseguibili
5.2 Definizione rapporti tributari - cause ostative
5.3 Un focus sulle cause ostative per gli accertamenti parziali
5.4 Contenziosi ostativi al condono
5.5 Cause ostative
5.6 Cause ostative
5.7 Effetti
5.8 Effetti dell'accertamento parziale
5.9 Definizione automatica per il condono
5.10 Redditi d'impresa e dichiarazione integrativa
5.11 Accertamento parziale sull'adesione alla sanatoria
6
articolo 10 - proroga di termini
6.1 Proroga dei termini di accertamento.
6.2 Annualita' prescritte
6.3 Dichiarazioni tardive
7 articolo 11 - definizione ai fini dell'imposta di registro ed altri
tributi indiretti
7.1 Notifica di avviso di rettifica
7.2 Oggetto della definizione
8
articolo 12 - definizione dei carichi di ruolo pregressi
8.1 Ruoli pregressi e sanatoria delle controversie.
8.2 Definizione ruoli pregressi - identificazione.
9
articolo 14 - regolarizzazione delle scritture contabili
9.1 Regolarizzazione delle scritture contabili
9.2 Regolarizzazione delle scritture
9.3 Contabilita' semplificata e scritture da regolarizzare
9.4 Riconoscimento di nuovi elementi attivi e passivi
9.5 Eliminazione di attivita' e passivita' fittizie
9.6 Eliminazione di attivita' e passivita' fittizie
9.7 Rilevanza ai fini DIT
9.8 Trattamento delle riserve assoggettate ad imposta sostitutiva
10
articolo 15 - definizione degli accertamenti, degli inviti al
contraddittorio e dei pvc
10.1 Esclusione dal contraddittorio
10.2 Inviti al contraddittorio sulle liti potenziali
10.3 Processi verbali per violazioni non sostanziali
10.4 Liti potenziali - definizione parziale (art. 15)
10.5 Definizione liti potenziali - calcolo dell'Iva.
10.6 Definizione liti potenziali - contraddittorio in corso.
10.7 Perfezionamento dell'invito al contraddittorio
11
articolo 16 - chiusura delle liti fiscali pendenti
11.1 Definizione liti pendenti - tributi locali
11.2 Definizione delle liti pendenti.
11.3 Chiusura delle liti in presenza di coobbligati.
11.4 Liti fiscali pendenti - Caso in cui al 1 gennaio non sia stata
effettuata la costituzione in giudizio.
11.5 Definizione liti pendenti - cartella conseguente ad accertamento non
impugnato.
11.6 Definizione liti pendenti - cartella per tributi non pagati
11.7 Definizione liti pendenti - contributo al servizio sanitario nazionale
11.8 Definizione liti pendenti - diniego di rimborso.
11.9 Esclusione dei rimborsi
11.10 Continuita' normativa
11.11 Nozione di lite pendente
11.12 Definizione parziale
11.13 Interessi legali per tardivo pagamento
11.14 Uffici competenti a comunicare gli elenchi delle liti pendenti
11.15 Sospensione delle liti
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Reddito d'impresa - La Dit
13
Reddito d'impresa - La svalutazione delle partecipazioni
1 articolo 2 ART. 2 - la nuova IRPEF e gli
obblighi dei sostituti
1.1 Deduzione per la progressivita' dell'imposizione - Ragguaglio ad anno e
cumulabilita'
L'articolo
10-bis del TUIR prevede una deduzione di € 3.000, spettante a tutti i
contribuenti e non ragguagliata ad anno (deduzione della no-tax area). Gli
incrementi della deduzione legati al tipo di reddito sono ragguagliati al
periodo di lavoro dipendente o di pensione, mentre non ha ragguaglio
l'ulteriore deduzione per il reddito di lavoro autonomo o impresa minore.
Questi incrementi non sono inoltre cumulabili tra di loro. D. Il dipendente
che cessa il rapporto di lavoro in corso d'anno e poi diventa pensionato,
puo' usufruire per mesi (o giorni) della ulteriore deduzione del
dipendente, e poi di quella del pensionato? R. La Circolare n. 2 del 15
gennaio 2003, concernente "primi chiarimenti sull'articolo 2 della
legge finanziaria per il 2003" ha gia' dato compiuta risposta al
quesito proposto.
In particolare, nella stessa e' stato chiarito, al paragrafo 3.2, che le
deduzioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi
assimilati e per i redditi da pensione vanno rapportate al periodo di
lavoro o di pensione nell'anno e quindi al numero dei giorni compresi nel
periodo di durata del rapporto intrattenuto.
Pertanto, qualora nel corso del periodo d'imposta il contribuente
interrompa un rapporto di lavoro ed inizi a percepire un reddito da
pensione spetteranno sia la deduzione per redditi da lavoro che la
deduzione per redditi da pensione.
Ognuna di esse, pero', dovra' essere rapportata al periodo di lavoro o di
pensione considerato, con applicazione dei criteri a suo tempo individuati,
in tema di detrazioni, dalla circolare n. 3 del 1998.
1.2 Deduzione per la progressivita' dell'imposizione - Trattamento di fine
rapporto e altri redditi a tassazione separata
Per gli
arretrati di lavoro dipendente e di pensione l'articolo 2, comma 10 della
finanziaria prevede il rinvio al 2005 dell'utilizzo delle nuove aliquote,
in quanto la corresponsione di un arretrato risulterebbe altrimenti tassata
senza la deduzione dell'articolo 10-bis del TUIR. Risulta pero' evidente
che tutti gli altri redditi a tassazione separata, ivi compreso il TFR,
saranno penalizzati - se di entita' non particolarmente elevata - dalle
nuove aliquote, non potendosi applicare la deduzione dell'articolo 10-bis.
Non risulta nemmeno operante la clausola di salvaguardia del comma 3
dell'articolo 2 della finanziaria, che fa riferimento al reddito
complessivo, con cio' escludendo i redditi a tassazione separata. D. Si
puo' ipotizzare un correttivo per i possibili aggravi? R. Il nuovo sistema
di tassazione puo' comportare aggravi di imposta in relazione ai redditi
cui si applica il regime della tassazione separata, compreso il T.F.R. Del
resto, in tali ipotesi, non opera la clausola di salvaguardia prevista dal
comma 3 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2003 che, facendo
riferimento al reddito complessivo, esclude i redditi soggetti a tassazione
separata.
Sulla base di tale assetto normativo non e' possibile realizzare in via
amministrativa interventi di tipo correttivo. Il problema potrebbe essere
risolto solo attraverso l'introduzione di norme apposite.
1.3 Attribuzione della deduzione in sede di ritenuta
La deduzione
per assicurare la progressivita' fa riferimento al reddito complessivo,
mentre il sostituto di imposta (datore di lavoro o committente delle
collaborazioni coordinate e continuative) conosce solo il reddito che lui
eroga.
Il nuovo art. 23, comma 2, lett. a) del DPR 600/73 dispone che il sostituto
debba attribuire la deduzione, senza necessita' di richiesta da parte del
sostituito.
Esiste, a questo punto, il rischio che piu' sostituti di imposta (ad
esempio ciascuna delle societa' in cui il contribuente e' amministratore)
attribuiscano piu' volte la medesima deduzione, che, in presenza di una
pluralita' di redditi, potrebbe non spettare affatto. D. E' opportuno (o e'
necessario, pur in assenza di una esplicita disposizione normativa) che il
sostituito chieda la non attribuzione della deduzione?
R. Ai sensi dell'art.23, comma 2, lett. a) del DPR n.600 del 1973, come
modificato dalla legge 27 dicembre 2002 n. 289, il sostituto al momento di
operare la ritenuta di acconto sui redditi di lavoro erogati ai propri
dipendenti, deve tener conto anche della deduzione prevista dall'art.10-bis
del TUIR per assicurare la progressivita' dell'imposizione. Come e' stato
precisato con la circolare n. 2 del 15 gennaio 2003, il sostituto deve
autonomamente riconoscere tale deduzione.
Tuttavia, pur in mancanza di una espressa previsione normativa, il
sostituito ha comunque la facolta' di chiedere al sostituto di non
applicare la deduzione di cui all'art.10-bis, nell' ipotesi in cui lo
stesso, disponendo di altri redditi che concorrono alla formazione del
reddito complessivo, presuma ragionevolmente di non aver diritto alla
deduzione o di avere diritto ad una deduzione inferiore a quella che gli
sarebbe riconosciuta dal sostituto.
Tale soluzione evita che, al momento dell'effettuazione delle operazioni di
conguaglio, ovvero in sede di presentazione della dichiarazione dei
redditi, l'imposta dovuta sia particolarmente elevata.
1.4 Calcolo della percentuale di deduzione
D. La deduzione
della no tax area va attribuita, calcolando un coefficiente compreso tra 0
e 1, con lo zero seguito da quattro decimali.
Trattandosi di un coefficiente matematico e non di un arrotondamento
all'euro, si deve procedere per troncamento ignorando pertanto le cifre
successive?
R. L'art. 10-bis, comma 5, del TUIR prevede che ai fini del rapporto,
compreso tra 0 e 1, in base al quale spetta la deduzione per assicurare la
progressivita' dell'imposizione si debbano computare le prime quattro cifre
decimali.
La norma non fa riferimento ad alcun arrotondamento, per cui si deve
ritenere che dette cifre debbano essere assunte nel loro ammontare
derivante dal troncamento, come, peraltro, indicato anche nella circolare
n.2 del 15 gennaio 2003.
2 articolo 7 - definizione automatica
di redditi di impresa e di lavoro autonomo
2.1 Versamento forfetario
D. a
proposito della somma fissa di 300 €. poiche' questa non e' da ricondurre
ad un maggior imponibile, si ritiene che in tale caso non vi sia alcuna
rilevanza del concordato sul piano previdenziale. si chiede una conferma.
R. La somma di 300 euro non e' riconducibile ad un maggior imponibile e
pertanto non rileva ai fini previdenziali.
2.2 Accertamento parziale
D. il comma 4
dell'art.7 dispone che in presenza di un atto di accertamento parziale ex
art. 41 bis del dpr 600/1973 (o 54 del dpr 633/1972) la definizione e'
ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 20.06.2003 le somme
derivanti dall'accertamento notificato entro la "predetta data".
si e' dell'avviso che tale ultima data non sia quella del 20.06.2003 ma
quella dell'entrata in vigore della finanziaria (1.1.2003). questo per due
ordini di motivi. il primo e' che soltanto gli atti di accertamento
notificati entro il 1.1.2003 risultano ostativi alla definizione (comma 3
dell'art.7). il secondo e' che se tale data risultasse effettivamente
quella del 20.06.2003, il contribuente si troverebbe fino all'ultimo giorno
a valutare la convenienza della sanatoria. senza contare che risulterebbe
del tutto assurdo, in presenza di atto notificato il 20.06.2003 provvedere
il giorno stesso al pagamento dell'atto di imposizione e alla definizione.
si chiede conferma,quindi, sul fatto che il riferimento alla "predetta
data" e' da considerarsi il 1 gennaio 2003, cioe' la data di entrata
in vigore della finanziaria.
R. no, la norma all'art.7, comma 4 prevede "... la definizione e'
ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 20 giugno 2003 le
somme derivanti dall'accertamento parziale notificato entro la predetta
data.", come peraltro specificato dalla circolare n.3/e al paragrafo
4.11.
2.3 Cause
ostative
D.
Relativamente alle cause ostative, la norma non fa alcun riferimento -
diversamente dalle altre sanatorie - a quale data il contribuente deve risultare
a formale conoscenza dell'avvio di un procedimento penale per i reati di
cui al d.lgs. 74/2000. quale data deve essere considerata? quella di
entrata in vigore della finanziaria 2003? R. la data e' quella del
perfezionamento della definizione, vale a dire del pagamento effettuato ai
sensi del comma 5, del citato art.7 (vedi paragrafo 4.3 circolare 3/e del
2003).
2.4
Annualita' definibili
D. Si
conferma che se un soggetto che ha iniziato l'attivita' nel 2000 e che intende
utilizzare la regolarizzazione del magazzino (articolo 14 della Finanziaria
2003) deve definire soltanto le annualita' 2000 e 2001? R. Il comma 6
dell'art. 14 della legge finanziaria per il 2003 stabilisce che " I
soggetti che effettuano la definizione automatica del reddito d'impresa di
cui all'art. 7, relativa a tutte le annualita' per le quali le
dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002, possono
procedere all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni ai sensi
dell'articolo 59 del citato testo unico al Decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni". La norma pone
come condizione primaria la definizione di "tutte le annualita' per le
quali...". Pertanto nel caso specifico, se il soggetto ha iniziato
l'attivita' nel 2000 ai fini della regolarizzazione delle esistenze
iniziali, dovra' definire sussistendone le condizioni, sia il 2000 che il
2001. (cfr, Circolare 3/E, paragrafo 8.6).
2.5
Rateazione
D. Si chiede
invece se nel caso di rateazione degli importi dovuti, visto che la norma
fa riferimento agli "importi da versare", ai fini delle soglie di
2000 € (persone fisiche) e 5000 € (altri soggetti), occorre considerare
anche l'importo di 300 € per ogni singola annualita'. R. Si, poiche' la norma
riguardo alla rateazione (cfr. art. 7, comma 5) fa riferimento agli importi
dovuti, non attuando alcuna distinzione in merito.
2.6
Perfezionamento della definizione
D. La norma
prevede che le "maggiori imposte" sono ridotte al 50% per la
parte eccedente l'importo di 5000 € per le persone fisiche e l'importo di
10000 € per gli altri soggetti. Nel conteggio occorre considerare solo le
imposte o anche la "maggiorazione" di 300 € ? Dal tenore
letterale della norma sembrerebbe che se una persona fisica deve versare
6000 € a titolo di imposte per due annualita' la riduzione alla meta' opera
sull'importo di 1000 € (6000-5000). Per cui egli versera' 5500 € a cui
andranno sommati 600 € per le due annualita'. Si chiede conferma.
R. Si', la
Circolare al punto 4.10 precisa che la somma aggiuntiva di 300 € non deve
essere inclusa nel calcolo delle complessive maggiori imposte dovute, ai
fini della determinazione della riduzione spettante nella definizione
automatica.
3 articolo 8 - integrazione degli imponibili per
gli anni pregressi
3.1 Modifiche
al regime impositivo
D. La
definizione dei redditi soggetti a tassazione separata e' possibile solo
mediante la dichiarazione integrativa di cui all'articolo 8 della legge n.
289 del 2002. Per i componenti di reddito per i quali l'ordinamento prevede
l'opzione tra la tassazione ordinaria e quella separata in sede di
dichiarazione integrativa e' possibile modificare il regime impositivo?
R. La
facolta' di optare per la tassazione ordinaria per alcuni dei redditi
elencati all'art. 16 del TUIR, per i quali di regola e' prevista la
tassazione separata, deve essere espressamente esercitata dal contribuente
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui e'
avvenuta o ha avuto inizio la percezione dei predetti redditi. Ne consegue
che non e' possibile per il contribuente esercitare una diversa opzione, di
tassazione separata o ordinaria del reddito, rispetto a quella gia' operata
in sede di dichiarazione originaria, qualora in sede di dichiarazione integrativa,
si proceda ad integrare un reddito dichiarato in modo infedele.
Analogamente non e' possibile assoggettare a tassazione ordinaria tutti i
redditi omessi per i quali l'articolo 16 del TUIR prevede la tassazione
separata.
3.2
Detrazioni d'imposta e dichiarazione integrativa
D. E'
possibile fruire dei benefici della dichiarazione integrativa senza alcun
esborso, nel caso in cui l'originaria dichiarazione presentasse delle
detrazioni di imposta superiori all'imposta lorda? In particolare se si
integrano componenti positivi che rimangono comunque assorbiti dalle
detrazioni originariamente non fruite si potrebbe configurare la formazione
della franchigia non accertabile pur in assenza di esborso effettivo?.
R. Come
chiarito al punto 2.8.1 della circolare n. 3/E del 2003, e' consentito,
attraverso la dichiarazione integrativa, far valere detrazioni d'imposta
maggiori, non scomputate interamente nella dichiarazione originaria,
purche' uguali a quelle ivi indicate. In ogni caso la franchigia di cui
all'articolo 8, comma 6, e' pari al 100 per cento del maggiore imponibile
risultante dalla dichiarazione integrativa, anche se questo non ha dato
luogo al versamento d'imposta.
3.3
Attuazione dell'art. 8 della legge 289/2002 sulle societa' che producono
redditi esteri
D. Una
societa' negli anni passati ha prodotto redditi esteri mediante operazioni
"estero su estero" che non sono, illecitamente, transitate nella
contabilita' e nelle dichiarazioni dei redditi. E' possibile per tale
fattispecie avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 8 della legge
289/2002? In caso di risposta affermativa, come e' possibile ottenere la
piena non punibilita' delle stesse? Se e' necessario avvalersi anche delle
disposizioni in tema di regolarizzazione delle scritture quali sono le
poste da contabilizzare nell'ipotesi che i corrispettivi corrispondenti ai
redditi esteri sono stati tutti incassati ma nel frattempo risultano anche
esser stati spesi per altre operazioni estere? R. La fattispecie
rappresentata rientra nell'ambito applicativo del comma 5 dell'articolo 8
che prevede la regolarizzazione dei redditi e degli imponibili conseguiti
all'estero, dietro pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte dovuta
nella misura del 13 per cento. In tal caso, infatti, si tratta di redditi,
imponibili in Italia, derivanti da attivita' detenute all'estero che non
hanno concorso a formare il reddito complessivo della societa' come
componenti del reddito d'impresa e che non sono stati contabilizzati.
Il perfezionamento della procedura concernente la dichiarazione dei redditi
conseguiti all'estero e il pagamento dell'imposta sostitutiva comporta, tra
l'altro:
1.
l'esclusione della punibilita' per i reati tributari di dichiarazione
fraudolenta, infedele e omessa dichiarazione e di occultamento o
distruzione di documenti contabili;
2.
l'esclusione della punibilita' per i reati previsti dal codice penale e dal
codice civile per falsita' in atti e in comunicazioni sociali, quando tali
reati siano stati commessi per occultare i reati tributari ovvero per
conseguire il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione
tributaria.
Tuttavia, a tali fini, il comma 7 dell'articolo 8 prevede che per i redditi
conseguiti all'estero si debba necessariamente provvedere alla
regolarizzazione contabile delle attivita' detenute all'estero alla data
del 31 dicembre 2001.
In particolare, l'emersione in contabilita' delle attivita' detenute
all'estero si correla a corrispondenti componenti positivi di reddito - in
sostanza sopravvenienze attive - che costituiscono oggetto
dell'integrazione. In ogni caso, il contribuente dovra' evidenziare nel
bilancio o rendiconto gli elementi emersi.
Naturalmente, nel caso in cui gli imponibili conseguiti in periodi di
imposta definibili siano di ammontare superiore al valore dell'attivita'
detenuta all'estero alla quale essi si riferiscono, la societa' potra'
definire gli imponibili omessi ed iscrivere in bilancio o nel rendiconto il
valore di detta attivita'.
Si ricorda, infine, che a differenza delle attivita' detenute in Italia, il
valore delle attivita' oggetto di regolarizzazione si considera fiscalmente
riconosciuto a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello
chiuso o in corso al 31 dicembre 2002 e quindi, per i soggetti con
esercizio coincidente con l'anno solare, a decorrere dal periodo d'imposta
che inizia il 1 gennaio 2005.
3.4
Integrazione da perfezionare e pagamento degli importi dovuti
D. Come e'
possibile coordinare la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 8
della legge 289/2002 che prevede che il perfezionamento dell'integrazione
intervenga con il pagamento dei maggior importi dovuti, con la possibilita'
che invece sembra essere prevista di un integrazione che non dia luogo ad
alcun maggiore importo da versare (si pensi al caso di integrazione di un
reddito di un periodo chiuso in perdita)?
R. Ai sensi
dell'art. 8, comma 3 della legge finanziaria per il 2003
"l'integrazione si perfeziona con il pagamento dei maggiori importi
dovuti" sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione
integrativa. Nella circolare n. 3/E del 15 gennaio 2003 (paragrafo 2.6.1.)
si e' osservato che "la norma non prevede alcuna soglia minima
d'integrazione ne' con riferimento all'imponibile ne' all'imposta".
Deve pertanto ritenersi possibile presentare una dichiarazione integrativa
dalla quale non scaturiscano somme da versare. In tal caso il
perfezionamento si realizza con la presentazione della dichiarazione
integrativa.
3.5 Integrazione dell'imponibile
D. Non
essendo previsto alcunche' in modo esplicito, al contrario che negli altri
provvedimenti di sanatoria, e' corretto ritenere che ai fini
dell'integrazione degli imponibili degli anni pregressi e' possibile tener
conto delle dichiarazioni integrative presentata a proprio favore dopo il
30 settembre 2002?
R. Mancando nell'articolo 8 una previsione analoga a quella contenuta negli
articoli 7, comma 16 e 9, comma 16, si ritiene che, ai fini
dell'integrativa semplice, si debba tener conto della dichiarazione
integrativa prodotta a proprio favore ai sensi dell'articolo 2, comma
8-bis, del DPR n. 322 del 1998, anche dopo il 30 settembre 2002.
3.6 Procedure di definizione tra societa' di persone e soci
D. Con
riferimento alla dichiarazione integrativa, la norma prevede che la mancata
adesione dei soci a fronte di quella della societa', fornisce titolo
all'amministrazione finanziaria per la notifica di un avviso di
accertamento nei confronti dei soci che non hanno aderito. Si chiede, a
tale proposito, se la posizione dei soci possa essere successivamente
definita mediante le procedure di accertamento con adesione ovvero di
acquiescenza agevolata ai sensi del decreto legislativo n. 218 del 1997
ovvero, in considerazione del fatto che i soci stessi non hanno aderito
alle possibili definizioni di cui alla legge 289/2002, nessuna ulteriore
possibilita', se non quella del contenzioso possa essere loro riservata. R.
Le norme prevedono che la mancata adesione dei soci a fronte di quella
della societa', ai sensi degli articoli 7 e 8, costituisce titolo per l'accertamento
ai sensi dell'articolo 41 bis del DPR n. 600 del 1973 nei loro confronti,
senza stabilire ulteriori preclusioni. L'accertamento di cui all'art. 41
bis e' definibile tramite acquiescenza mediante il versamento delle
sanzioni ridotte ad un quarto. Si osserva che, al di fuori di quest'ultima
ipotesi, l'accertamento parziale eseguito in capo ai soci, pur essendo
astrattamente impugnabile presso le commissioni tributarie, e suscettibile
di adesione da parte del contribuente, ben difficilmente potra' essere da
questi definito con l'adesione in considerazione dell'imputazione
automatica del reddito prevista dalla legge n. 289 del 2003.
3.7 Franchigia
D. L'articolo
8, comma 6 delle legge 289 del 2002 introduce la cosiddetta franchigia in
misura pari al 100% dell'imponibile oggetto di integrazione. Come opera la
franchigia in caso di integrativa Iva? Si puo' per analogia sostenere che
la franchigia e' pari al 100% dell'imposta oggetto d'integrazione?
R. Ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge n. 289 del 2002, il
perfezionamento della procedura d'integrazione comporta, limitatamente ai
periodi d'imposta oggetto d'integrazione e ai maggiori imponibili o
ritenute integrati maggiorati rispettivamente del 100 e del 50 per cento,
la preclusione di ogni accertamento tributario e contributivo, l'estinzione
delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali e l'esclusione
della punibilita' dei reati individuati alle lettere c) e d) dello stesso
comma 6. Dal tenore letterale della norma si ricava che il calcolo della
"franchigia" va effettuato, ad eccezione delle ritenute, sugli
imponibili. Ne consegue che anche ai fini IVA detta franchigia opera
sull'imponibile e non sull'imposta.
3.8 Importo minimo del versamento
D. Nella
integrativa semplice, a differenza di quanto avveniva nel 1991, non esiste
un ammontare minimo che deve essere indicato come integrazione. Esiste un
importo minimo di versamento? R. L'articolo 8 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, che detta disposizioni in materia di integrazione degli imponibili
per gli anni pregressi, non prevede alcuna soglia minima di integrazione
ne' con riferimento all'imponibile ne' all'imposta.
Parimenti, la norma non prevede alcun minimo per i versamenti da
effettuare.
3.9 Reddito conseguito all'estero.
D. Nell'ambito
della disciplina dello "scudo fiscale per le imprese", e' di
fondamentale importanza definire con esattezza il significato della
locuzione "redditi e imponibili conseguiti all'estero" contenuta
nell'articolo 8, comma 5 della legge. E' possibile avere qualche
precisazione a riguardo?
R. Come specificato nella circolare n. 3/E del 15 gennaio 2003, si
considerano conseguiti all'estero i redditi, imponibili in Italia,
derivanti da attivita' detenute all'estero e, in ogni caso, i redditi di
qualsiasi fonte (italiana o estera) attraverso i quali, con qualunque
modalita', anche tramite soggetti non residenti o loro strutture
interposte, sono state costituite attivita' o realizzati investimenti
all'estero.
A titolo esemplificativo, rientrano in tale definizione:
. i canoni di affitto relativi a beni situati all'estero, ovunque
percepiti;
. i redditi derivanti da beni situati in Italia e accreditati su conti
esteri;
. i redditi e gli imponibili derivanti da cessioni di beni o da prestazioni
di servizi effettuati o resi da un'impresa residente, anche senza stabili
organizzazioni all'estero, se i relativi proventi sono stati accreditati su
conti esteri o sono stati utilizzati per investimenti all'estero,
indipendentemente dalla residenza del cessionario o del committente;
. i dividendi percepiti direttamente all'estero derivanti da partecipazioni
in societa' residenti o non residenti.
3.10 Valore delle attivita' rimpatriate.
D. Se le
attivita' rimpatriate al 1 agosto 2001 avevano un valore superiore sia al
costo che a quello alla data del rimpatrio, si puo' indicare in
dichiarazione riservata il valore al 1 agosto 2001 ed eventualmente
utilizzarlo come costo fiscale ai sensi dell'articolo 14, comma 5 bis?
R. Nella circolare n. 99/E del 4 dicembre 2001 e' stato gia' specificato
che, relativamente alle attivita' finanziarie rimpatriate, il contribuente
deve assumere a tutti gli effetti, quale costo fiscalmente rilevante:
. il costo di acquisto, come risultante dalla relativa documentazione.
In mancanza della documentazione di acquisto puo' essere assunto,
alternativamente:
. il valore fornito all'intermediario mediante un'apposita dichiarazione
sostitutiva del documento attestante il costo di acquisto;
. l'importo dichiarato nella dichiarazione riservata. Con riferimento alla
prima ipotesi (ossia la redazione di un'apposita dichiarazione
sostitutiva), e' stato gia' chiarito che in tale valutazione non si puo'
superare il valore determinato sulla base dei criteri generali stabiliti
dall'articolo 9 del TUIR.
Ai fini, invece, dell'indicazione dell'ammontare delle attivita'
finanziarie nella dichiarazione riservata, il contribuente non e' tenuto ad
adottare criteri specifici di valorizzazione. Il contribuente puo', ad
esempio, indicare l'importo corrispondente al valore corrente delle
attivita' ovvero al costo di acquisto delle stesse o a valori intermedi Si
fa presente che, rimane ferma la possibilita' dell'Amministrazione
finanziaria di disconoscere i vantaggi tributari conseguiti per effetto di
operazioni, incluse le valutazioni, aventi ad oggetto i beni o i rapporti
di cui all'articolo 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR, ai
sensi dell'articolo 37-bis, comma 2, lettera f), del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600.
3.11 Disapplicazione delle norme sul monitoraggio fiscale
D. L'articolo
8, comma 6, lettera b) e l'articolo 9, comma 11 della legge 289/2002 sembra
subordinare l'estinzione delle sanzioni sul monitoraggio fiscale alla
condizione che si sia effettuata la regolarizzazione delle scritture
contabili. Cio' precluderebbe la sanatoria proprio ai soggetti che
rischiano di incorrere nelle sanzioni sulla violazione delle norme relative
al monitoraggio che non sono obbligati alla redazione del bilancio
(professionisti, imprese individuali in contabilita' semplificata,
associazioni artistiche e professionali) e che quindi non possono
effettuare le regolarizzazioni contabili.
La norma non puo' essere interpretata nel senso che la regolarizzazione sia
necessaria solo quando vi siano i presupposti per effettuarla?
Lo stesso problema si riscontra nell'articolo 9, comma 11. R. L'articolo 8,
comma 6, lettera b), e l'articolo 9, comma 11, della legge n. 289 del 2002
precisano che la dichiarazione integrativa, nonche' quella automatica per
gli anni pregressi non hanno effetto in ordine alle violazioni riguardanti
il "monitoraggio fiscale", salvo che il contribuente non provveda
alla regolarizzazione contabile di tutte le attivita' detenute all'estero,
ove ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 14, commi 4 e 5, della stessa
legge.
In sostanza, la dichiarazione e l'integrazione dei redditi e degli
imponibili conseguiti all'estero e il pagamento dell'imposta sostitutiva
del 13 per cento consente l'estinzione delle sanzioni relative al
monitoraggio fiscale a condizione che il contribuente proceda anche alla
regolarizzazione contabile delle attivita' detenute all'estero alla data
del 31 dicembre 2001. Pertanto, un soggetto che detiene all'estero
un'attivita' ed intende avvalersi della procedura prevista dall'articolo 8
deve presentare la dichiarazione integrativa per i redditi conseguiti
all'estero e non dichiarati e corrispondere la relativa imposta sostitutiva
del 13 per cento. Tuttavia, se si tratta di un soggetto non tenuto alla
redazione delle scritture contabili, per potersi avvalere della non
applicabilita' delle sanzioni sul monitoraggio fiscale, potra' far emergere
l'attivita' finanziaria detenuta all'estero avvalendosi esclusivamente
delle disposizioni relative allo scudo fiscale di cui all'articolo 20,
ricorrendo le condizioni ivi previste.
4 articolo 9 - definizione automatica
per gli anni pregressi
4.1 Imposte dirette e "pagamento del dovuto"
D. E'
corretto ritenere, nonostante quanto affermato dal comma 1 dell'art. 9
della legge n. 289 del 2002, che con riguardo al 1997 (salvo il caso di
dichiarazione omessa) la definizione possa comportare il pagamento di
quanto dovuto solo con riguardo alle imposte dirette (e assimilate)? R.
L'articolo 9 prevede l'obbligo di includere nella definizione automatica, a
pena di nullita', tutte le imposte relative a ciascun settore impositivo e
riguardanti tutti i periodi d'imposta per i quali i termini di
presentazione delle dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002. In
particolare, i periodi di imposta oggetto di definizione automatica ai fini
delle imposte sui redditi e delle altre imposte appartenenti al medesimo
settore sono quelli compresi fra il 1997 e il 2001, incluso il 1996 in caso
di dichiarazione omessa. Per l'imposta sul valore aggiunto le annualita'
definibili sono quelle comprese fra il 1998 e il 2001; l'anno 1997 puo'
essere definito solo se la relativa dichiarazione e' stata omessa, posto
che per tale annualita' i termini decadenziali previsti dall'art. 57 del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per la notifica degli avvisi di rettifica e
di accertamento, sono scaduti il 31 dicembre 2002.
4.2 Definizione delle societa' e dei soci
D. Appare
estremamente problematico il calcolo del minimale per il socio di societa'
di persone come disciplinato dal comma 4 dell'articolo 9 della legge
289/2002. Nell'ipotesi di una S.n.c. di due soci al 50% con ricavi per €
150.000 - due potrebbero essere le soluzioni:
a) Si assume il minimale riferibile alla societa' in funzione dei ricavi
quindi € 1200 - ricavandolo dal c. 3 lett. b) n. 3 e lo si imputa ai
singoli soci in funzione delle quote di partecipazione (50%), con la
conseguenza che ciascun socio avrebbe da versare un minimale pari a € 600?
b) Si assumono i ricavi della societa' attribuendoli ai soci in funzione
della quota di partecipazione (50%), cosicche' i due soci avrebbero dei
ricavi figurativi di riferimento pari a € 75.000 ciascuno, in funzione dei
quali si determinerebbe un minimale dovuto da ciascuno di € 900 (c. 3 lett.
b) n. 2)?
Ancora e' da chiedersi come si debba calcolare il minimale in ipotesi di
partecipazione in piu' societa' di persone, se cioe' si debbano calcolare
tanti minimali quante sono le partecipazioni ovvero seguire altre modalita'
(ad esempio la somma dei ricavi delle societa' partecipate).
R. A sensi dell'articolo 9, comma 4, il criterio per la determinazione
degli importi minimi dovuti dai soci di una societa' di persone e' il
seguente. Innanzitutto deve farsi riferimento all'ammontare complessivo dei
ricavi o compensi dichiarati dalla societa', determinando, in riferimento a
tale valore, l'importo minimo da ripartirsi tra i soci in proporzione alla
propria quota di partecipazione; importo che in ogni caso non puo' essere
inferiore a € 200 per ciascun socio. In ipotesi di partecipazione in piu'
societa' di persone, si devono calcolare tanti minimali quante sono le
societa' partecipate.
4.3 Omessa dichiarazione e condono tombale
D. Si chiede
di conoscere se e' da intendersi confermato l'orientamento espresso nella
circolare n. 12 del 1992 in base al quale, ai fini della definizione
automatica, nella dichiarazione presentata a tale fine, debbano essere
compresi anche tutti i periodi di imposta con riferimento ai quali la
dichiarazione e' da intendersi come legittimamente non presentata (in
quanto, ad esempio, il contribuente era in possesso di soli redditi di
lavoro dipendente e prima abitazione). In questo caso, il versamento minimo
dovuto e' di 100 euro ovvero di 1.500 euro in relazione al fatto che, a differenza
di quanto disciplinato dalla legge 413/1991 che faceva riferimento alla
dichiarazione non presentata, il comma 8 dell'articolo 9 della legge
289/2002, tratta di "omessa presentazione della dichiarazione" ?
R. La circolare n.3 del 2003, al paragrafo 3.2. a commento dell'articolo 9,
chiarisce che, in base al principio secondo cui la definizione automatica
deve obbligatoriamente interessare, a pena di nullita', tutti i periodi
d'imposta considerati dalla legge (principio correlato peraltro alla natura
tipica dei procedimenti definitori che non consentono di tener conto delle
specifiche peculiarita' della materia trattata), devono essere inclusi
nella richiesta di definizione automatica, rilevante ai fini delle imposte
sui redditi, anche i periodi d'imposta per i quali il contribuente era
legittimato a non presentare la dichiarazione stessa. In questo caso il
versamento minimo e' quello dovuto in caso di dichiarazione omessa,
previsto dal comma 8 dell'art. 8, ossia € 1.500.
4.4 Societa' di persone
D. Ai fini
dell'applicazione dell'art. 9, i soci di societa' personali hanno piu'
minimi ragguagliati alle dimensioni delle societa' partecipate e alla loro
quota di partecipazione nelle stesse societa'. In presenza di piu' minimi,
si chiede conferma che ci si deve limitare a versare quello di ammontare
maggiore, ferma restando la soglia minima di 200 Euro.
R. L'art. 9, comma 4 della legge n. 289 del 2002, stabilisce che le persone
fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata ai sensi dell'art.
5 del TUIR, ai fini della definizione automatica, indicano nella
dichiarazione integrativa, per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare
dell'importo minimo da versare, determinato tenendo conto dei minimi
fissati al comma 3 del medesimo articolo 9, in ragione della propria quota
di partecipazione. L'importo cosi' determinato non puo' essere inferiore a
200 euro.
Tanto premesso, nel caso di partecipazione in piu' societa' di persone, si
devono calcolare tanti minimali quante sono le societa' partecipate.
L'importo dovuto dal socio sara' dato dalla somma dei minimi calcolati a
norma del comma 3 dell'articolo 9.
4.5 Effetto preclusivo
D. Per chi ha
fatto ricorso al condono tombale ai sensi dell'art. 9, il comma 13, dello
stesso articolo 9 prevede che in caso di accesso, ispezione o verifica, il
soggetto nei cui confronti sta per iniziare la verifica puo' opporre agli
organi competenti gli effetti preclusivi o estintivi della propria
dichiarazione riservata.
Si chiede di conoscere perche' tale opposizione non sia prevista anche per
chi ha presentato dichiarazione integrativa non riservata. R. L'art. 9,
comma 13 della legge n. 289 del 2002, prevede che il soggetto che ha
presentato la dichiarazione riservata, puo' opporre agli organi
dell'Amministrazione finanziaria, in caso di accesso, ispezioni o verifica,
o altra attivita' di controllo, gli effetti preclusivi, estintivi e di
esclusione della punibilita' di cui al comma 10 dello stesso articolo. Si
ritiene non necessaria un'analoga disposizione nei casi di dichiarazione
presentata nei modi ordinari, in quanto in tale ipotesi l'amministrazione
finanziaria e' a conoscenza della richiesta di definizione automatica
prodotta dal contribuente, diversamente da quanto accade in caso di
dichiarazione riservata.
I soggetti convenzionati di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n.
241 del 1997 (banche, Poste Italiane S.P.A. e concessionari), ai quali si
presentano le dichiarazioni riservate, sono, infatti, tenuti a comunicare
all'Agenzia delle Entrate l'ammontare complessivo delle somme versate senza
indicare i nominativi dei contribuenti che hanno presentato la
dichiarazione.
5 disposizioni comuni agli articoli 7,
8 e 9
5.1 Avvio di un procedimento penale sui reati tributari non piu'
perseguibili
D. Le cause
ostative legate all'avvio di un procedimento penale per i reati di natura
tributaria valgono solo per le previsioni di cui al d.lgs. 74 del 2000 o
sono estese anche a fattispecie oggi non piu' perseguibili, come nel caso
di omessa tenuta di scritture contabili o utilizzo di fatture false non
trasfuse in dichiarazione?
R. L'articolo 2 del codice penale, fissa il principio generale secondo cui
la norma che abolisce una precedente incriminazione ha efficacia
retroattiva.
Cio' comporta che l'autore del fatto previsto dalla norma abrogata non
possa essere punito, in quanto il comportamento posto in essere non
costituisce piu' reato.
Poiche' le cause ostative all'accesso al condono valgono soltanto in
relazione alle specifiche ipotesi di reato di natura tributaria previste
tassativamente dalla legge, non c'e' alcuno spazio di operativita' per
ipotesi criminose diverse da quelle di cui al d.lgs. 74 del 2000. Peraltro,
a causa dell'estensione degli effetti del condono anche ad annualita'
anteriori all'entrata in vigore del decreto 74, puo' sorgere il problema di
delimitare l'ambito dell'effetto preclusivo ricollegabile alla formale
conoscenza dell'avvio di un procedimento penale per una delle fattispecie
di cui alla legge 516 del 1982.
In proposito, aderendo a recenti pronunce della Corte di Cassazione,
l'Agenzia delle entrate, con la circolare 88/E del 27 dicembre 2002, ha
chiarito quali sono i casi in cui e' ravvisabile continuita' normativa tra
le vecchie e le nuove figure di reato.
Ne deriva che rileveranno quali cause che impediscono l'accesso alle
sanatorie soltanto quei procedimenti per i quali la fattispecie
precedentemente sanzionabile si pone in posizione di continuita' con le
ipotesi di reato previste dal decreto 74 del 2000.
5.2 Definizione rapporti tributari - cause ostative
D.
Costituisce causa ostativa all'accesso alle forme di definizione dei
rapporti tributari l'avvenuta notifica, alla data del 1 gennaio 2003, di un
avviso di accertamento, di un p.v.c. positivo, oppure di un invito al contraddittorio
ex articolo 5 del d.lgs. 218/97. Qualora il p.v.c. sia stato redatto e
consegnato al contribuente, ma non ritualmente notificato, ovvero l'invito
al contraddittorio spedito ma non notificato, la causa ostativa in esame e'
da ritenersi sussistente oppure no?
R. Le norme disciplinanti le cause ostative(articolo 7, comma 3, lettera
c); articolo 8, comma 10, lettera a); articolo 9, comma 14, lettera a
richiedono che gli atti a tal fine richiamati siano notificati
all'interessato.
In proposito occorre ricordare che l'atto tributario e' un atto recettizio,
vale a dire idoneo a produrre effetti nella sfera giuridica del
destinatario soltanto quando lo stesso venga portato a conoscenza
dell'interessato.
Poiche', nel caso di specie, la norma fa riferimento alla notificazione
quale strumento per realizzare la legale conoscenza dell'atto in capo al
contribuente, non sono ammessi equipollenti di tale strumento. Con
particolare riguardo al processo verbale di constatazione deve ritenersi
che la consegna di copia del medesimo al contribuente, normalmente
effettuata al termine delle operazioni di verifica, realizza la condizione
necessaria e sufficiente perche' il verbale possa ritenersi notificato ai
sensi delle disposizioni recate dalla legge n. 289 del 2002.
5.3 Un focus sulle cause ostative per gli accertamenti parziali
D.
Nell'ambito delle disposizioni di cui dagli articoli da 7 a 9 della legge
289/2002 si fa espresso riferimento agli accertamenti parziali come causa
ostativa che, comunque puo' essere rimossa. Si intende conoscere se:
· in caso di accertamento parziale notificato prima del 31 dicembre 2002,
lo stesso possa essere definito con le procedure di cui all'articolo 15
della legge per poi procedere al concordato, alla dichiarazione integrativa
ovvero al condono tombale. In tal senso sembrerebbe deporre la formulazione
letterale della disposizione normativa che non contiene causa ostativa al
pagamento in via agevolata delle somme contenute negli avvisi di
accertamento parziali;
· in caso di risposta affermativa al precedente quesito, si chiede dunque
come si concilia il richiamo contenuto negli articoli da 7 a 9 alla
necessita' che il contribuente corrisponda, entro i termini di versamento
ordinari, delle somme contenute negli avvisi di accertamento parziale. Tale
obbligo, che non si ritiene possa comprendere anche le sanzioni, deve
essere dunque inteso, ad esempio, in caso di avviso di accertamento
parziale notificato solo a partire dal 1 gennaio 2003 ? Infine, e' comunque
corretto affermare che tale meccanismo di pagamento relativo agli avvisi di
accertamento parziale possa riguardare solo gli avvisi notificati prima del
perfezionamento delle diverse definizioni o anche quelli notificati
successivamente alla intervenuta definizione e sino alla data limite
prevista dalla legge ?
R. Come chiarito nella circolare n. 3/E (paragrafo 2.6.1.) per la
definizione degli avvisi di accertamento parziale notificati entro il 1
gennaio 2003 e non ancora interessati da ricorso giurisdizionale deve
attivarsi la procedura di cui all'articolo 15 della legge finanziaria per
il 2003. Tale definizione non esclude la facolta' di avvalersi
contestualmente delle disposizioni agevolative di cui agli articoli 7, 8 e
9. Relativamente al secondo quesito, si ribadisce quanto gia' chiarito
nella risposta n. 23: l'integrazione e' ammessa a condizione che si proceda
alla definizione dell'avviso di accertamento parziale, mediante il
pagamento delle sole imposte e non anche delle sanzioni e degli interessi
indicati nell'avviso di accertamento oggetto di definizione. Tale pagamento
non e' dovuto qualora l'avviso di accertamento sia stato notificato in data
successiva a quella del perfezionamento - tramite pagamento delle somme
dovute - della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 8 ovvero delle
dichiarazioni di definizione automatica di cui gli articoli 7 e 9.
5.4 Contenziosi ostativi al condono
D. La
presenza di un contenzioso (o comunque di una lite potenziale) e' causa
ostativa ai provvedimenti di condono. E' possibile in tali situazioni
sanare prima la situazione contenziosa o la contestazione ai sensi degli
articoli 15 e 16 della legge 289/2002 e poi avvalersi anche delle opzioni
concesse dagli articoli 7, 8 e 9?
R. Il principio secondo cui la definizione mediante la procedura
dell'articolo 15 non preclude la possibilita' di avvalersi anche
dell'integrazione prevista dall'articolo 8 e delle definizioni automatiche
di cui agli articoli 7 e 9 e' espressamente riconosciuto dalla circolare al
punto 2.6.1, al quale si rimanda.
Per quanto attiene all'articolo 16, premesso che di tutti gli atti la cui
notifica al 1 gennaio 2003 preclude l'accesso alle procedure di cui agli
articoli 7, 8 e 9, gli unici che possono costituire oggetto di una lite
pendente sono soltanto gli avvisi di accertamento, si ritiene - pur in
mancanza di una espressa previsione normativa - che non sussistano ragioni
valide per escludere la possibilita' di sanare prima la situazione
contenziosa e poi avvalersi anche di una delle sanatorie. Tale affermazione
appare coerente con la scelta operata dal legislatore di favorire il piu'
possibile l'operativita' delle varie forme di condono.
5.5 Cause ostative
D. Gli artt.
7, 8, 9 e 15 della legge finanziaria per il 2003 escludono l'applicazione
delle rispettive norme ai soggetti che hanno avuto formale conoscenza, alla
data di presentazione delle dichiarazioni integrative o di pagamento degli
importi, di procedimenti penali nei loro confronti per particolari reati.
Si chiede di conoscere se si tratti - come sembra di dedurre dal tono
letterale delle norme - di esclusione soggettiva, o se la preclusione vada
riferita solo a quei periodi per i quali e' in corso il procedimento penale
prima indicato.
Peraltro, si segnala che nell'art. 9 l'esclusione riguarda solo i periodi
per i quali e' in corso il procedimento.
R. Come precisato nella circolare n. 3 del 15 gennaio 2003, ai paragrafi
2.6.2 e 4.3, la preclusione derivante dall'avvio di un procedimento penale
di cui il contribuente ha formale conoscenza opera con esclusivo riguardo
al periodo d'imposta cui si riferisce il procedimento medesimo. Tale
precisazione, benche' contemplata nel corpo delle norme disciplinanti la
definizione automatica per gli anni pregressi, si ritiene, sulla base di
un'interpretazione conforme alla ratio della norma, che possa trovare
applicazione anche con riferimento alle altre ipotesi di definizione di cui
agli artt. 7, 8 e 15 della legge finanziaria per il 2003.
5.6 Cause ostative
D. Gli
articoli 7, 8, 9 e 15 della legge 289/2002 escludono l'applicazione delle
rispettive norme agevolative - e, quindi, la definizione automatica per
autoliquidazione, l'integrativa semplice, il condono tombale e la
definizione delle liti potenziali - nei confronti dei soggetti che abbiano
avuto formale conoscenza, alla data di presentazione delle dichiarazioni
integrative o di pagamento degli importi, di procedimenti penali nei loro
confronti per particolari reati. Tra questi reati, sono comuni a tutti e
quattro gli articoli citati quelli previsti dal d.lgs. 74/2000; anche se la
previsione degli articoli 7 e 15 riguarda tutti i reati del citato decreto
legislativo, mentre quella degli articoli 8 e 9 riguarda solo alcuni di
quei reati. Ferme restando tali differenziazioni, si chiede di sapere se la
preclusione all'uso delle norme agevolative riguardi anche i soggetti con
procedimenti penali in corso per reati previsti dalla legge 516/1982. Si
chiede, altresi' di sapere se, in ogni caso, fa fede esclusivamente il
titolo della legge formalmente indicata nell'avviso di garanzia.
R1: L'accesso agli strumenti di regolarizzazione previsti dalla finanziaria
e' interdetto a tutti i contribuenti nei cui confronti sia stato avviato un
procedimento penale per i reati previsti dal d.lgs. 74/2000. Peraltro, a
causa dell'estensione degli effetti del condono anche ad annualita'
anteriori all'entrata in vigore del citato decreto, sorge il problema di
delimitare l'ambito dell'effetto preclusivo ricollegabile alla formale
conoscenza dell'avvio di un procedimento penale per una delle fattispecie
di cui alla legge 516 del 1982.
In proposito, aderendo a recenti pronunce della Corte di Cassazione,
l'Agenzia delle entrate, con la circolare 88/E del 27 dicembre 2002, ha
chiarito quali sono i casi in cui e' ravvisabile continuita' normativa tra
le vecchie e le nuove figure di reato.
Ne deriva che rileveranno quali cause che impediscono l'accesso alle
sanatorie soltanto quei procedimenti per i quali la fattispecie
precedentemente sanzionabile si pone in posizione di continuita' con le
ipotesi di reato previste dal decreto 74 del 2000. R2: Ai sensi
dell'articolo 369 del codice di procedura penale, l'informazione di
garanzia deve contenere l'indicazione, tra l'altro, delle norme di legge
che si assumono violate.
In conformita' al principio di legalita' in materia penalistica nonche' al
principio della separazione dei poteri che informa tutto il nostro
ordinamento giuridico, deve ritenersi preclusa la sindacabilita' da parte
dell'amministrazione del contenuto di atti provenienti dall'autorita'
giudiziaria.
Tale preclusione comporta che l'avviso di garanzia vada assunto secondo
quanto risulta dal suo tenore letterale.
5.7 Effetti
D. Un
lavoratore autonomo che abbia presentato istanza di rimborso IRAP e
successivo ricorso contro il rifiuto tacito o espresso, se definisce
automaticamente la propria posizione ai sensi degli artt. 7 o 9 della legge
289/02, rinuncia per cio' stesso alla vertenza IRAP gia' in corso o ancora
da iniziare?
R. Al fine di rispondere al suddetto quesito, si ritiene opportuno
distinguere due ipotesi.
Se la richiesta di rimborso deriva da un errore di calcolo commesso nella
dichiarazione originariamente presentata, la definizione ai sensi degli
artt. 7 o 9 non comporta la rinuncia alla vertenza IRAP; cio' in applicazione
del principio, contenuto nel comma 13 dell'art. 7 e nel comma 9 dell'art.
9, secondo il quale "sono fatti salvi gli effetti della liquidazione
delle imposte ... in base ... all'art. 36-bis ... del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600". In altre
parole, poiche' il rimborso compete qualora l'errore di calcolo sia stato
rilevato in sede di liquidazione delle imposte, si ritiene che se il
medesimo errore sia stato rilevato dal contribuente il rimborso competa
egualmente e che, di conseguenza, la definizione ex art. 7 o art. 9 non
comporti la rinuncia al ricorso contro l'eventuale rifiuto tacito o
espresso. Se l'istanza di rimborso deriva da una pretesa esclusione dal
campo di applicazione dell'IRAP, si osserva che il comma 13 dell'art. 7 ed
il comma 9 dell'art. 9 prevedono che "la definizione automatica,
limitatamente a ciascuna annualita', rende definitiva la liquidazione delle
imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento ...
all'applicabilita' di esclusioni". Ne consegue che il contribuente che
definisce la propria posizione con le sanatorie previste dagli artt. 7 e 9
rinuncia ad eventuali cause di esclusione e, di conseguenza, ad ogni
contenzioso derivante da esse.
5.8 Effetti dell'accertamento parziale
D. Qual e'
l'effetto di un avviso di accertamento parziale notificato successivamente
al 1 gennaio 2003 ma prima delle scadenze previste dai provvedimenti di
sanatoria?
R. Nella
circolare n. 3/E (paragrafo 2.6.1.) si e' chiarito che nel caso in esame
l'integrazione e' ammessa a condizione che si proceda alla definizione
dell'avviso di accertamento parziale, mediante il pagamento delle sole
imposte e non anche delle sanzioni e degli interessi indicati nell'avviso
di accertamento oggetto di definizione. E' stato altresi' precisato che
tale pagamento non e' dovuto qualora l'avviso di accertamento sia stato
notificato in data successiva a quella del perfezionamento - tramite
pagamento delle somme dovute - della dichiarazione integrativa di cui
all'articolo 8 ovvero delle dichiarazioni di definizione automatica di cui
gli articoli 7 e 9.
5.9 Definizione automatica per il condono
D. In tema di
coordinamento tra accertamenti parziali e varie forme di condoni si chiede
se per accedere alla definizione automatica, alla dichiarazione integrativa
o al condono tombale, pur in presenza di accertamento parziale notificato,
sia necessario pagare anche le sanzioni e gli interessi inclusi negli
accertamenti stessi.
R. Gli avvisi di accertamento parziale di cui all'art. 41-bis del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, ovvero gli avvisi di accertamento di cui all'art.
54, quinto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non precludono
l'accesso alle varie forme di condono previste dalla Finanziaria per il
2003.
Tuttavia per accedere ai procedimenti di integrazione e di definizione di
cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 289 del 2002, e' necessario che
vengano totalmente pagate le maggiori imposte emergenti dall'atto di
accertamento parziale notificato. Non sono dovuti interessi e sanzioni.
Si precisa che dette somme devono essere corrisposte entro il 17 marzo 2003
qualora si voglia procedere all' integrazione degli anni pregressi, di cui
all'articolo 8 o alla definizione automatica degli anni pregressi, di cui
all'articolo 9. In caso di definizione automatica di cui all'articolo 7 gli
importi devono essere versati entro il termine piu' ampio del 20 giugno
2003.
5.10 Redditi
d'impresa e dichiarazione integrativa
D. Il comma
10 dell'articolo 7 e il comma 11 dell'articolo 8 della legge n. 289 del
2002 stabiliscono, rispettivamente, che la definizione automatica dei
redditi di impresa e di lavoro autonomo e la dichiarazione integrativa
perfezionate dalle societa' e associazioni di cui all'articolo 5
costituiscono titolo per l'accertamento parziale nei confronti delle
persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma
associata. Se il socio aderisce ad una diversa forma di sanatoria puo'
considerarsi al riparo da eventuali accertamenti parziali derivanti dalla
definizione della societa'? Se invece il socio definisce i propri redditi
di partecipazione mediante dichiarazione integrativa, ma la societa' non
provvede ad analoga sanatoria, quali conseguenze possono prodursi su
quest'ultima e sugli altri soci che non hanno provveduto alla definizione?
R. Si richiama, al riguardo, quanto chiarito con circolare n. 3/E del 15
gennaio 2003 (paragrafo 2.1.9): "i soggetti titolari di redditi di
partecipazione in una o piu' societa' o associazioni di cui all'articolo 5
del TUIR sono ammessi a presentare piu' di una dichiarazione integrativa.
In particolare tali soggetti possono:
. presentare entro il 17 marzo 2003 la dichiarazione in forma automatica ai
sensi dell'articolo 9, nel qual caso la situazione tributaria risulta
definita;
. entro il 17 marzo 2003 presentare la dichiarazione integrativa ai sensi
dell'articolo 8, per integrare gli imponibili originariamente dichiarati
diversi da quelli di partecipazione; al fine di integrare questi ultimi
redditi, possono presentare entro il 20 giugno 2003 una ulteriore
dichiarazione integrativa conseguente a quella (o a quelle) presentata
dalla societa' partecipata ai sensi dell'articolo 8;
. presentare entro il 16 settembre 2003 la dichiarazione integrativa ai
sensi dell'articolo 7, conseguente a quella presentata dalla societa'
partecipata ai sensi del medesimo articolo". Si precisa, infine, che
l'articolo 8 comma 11 (secondo cui "la presentazione della
dichiarazione integrativa... costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi
dell'art. 41 - bis... nei confronti dei soggetti che non hanno integrato i
redditi prodotti in forma associata") si applica nel caso di
dichiarazione presentata dalla societa'. Pertanto, in questo caso gli
uffici potranno effettuare accertamenti parziali nei confronti dei soci
sulla base dei maggiori redditi integrati dalla societa' o associazione.
Alle stesse conclusioni deve giungersi in merito all'analoga previsione
recata dall'art. 7, comma 10.
5.11
Accertamento parziale sull'adesione alla sanatoria
D. Qual e' l'esito
dell'accertamento parziale notificato entro la data ultima di
perfezionamento dell'adesione alle varie forme di sanatoria ma dopo il
pagamento delle somme dovute? Occorre comunque pagare le somme indicate
nell'accertamento parziale comprensive di sanzioni ed interessi oppure si
puo' opporre la definizione automatica, la dichiarazione integrativa o il
condono perfezionati?
R. Nella
circolare n. 3/E e' stato chiarito che "il pagamento delle imposte
risultanti dall'avviso di accertamento parziale non e' dovuto nel caso in
cui tale atto sia stato notificato in data successiva a quella del
perfezionamento - tramite pagamento delle somme dovute - della
dichiarazione integrativa ovvero delle dichiarazioni di definizione
automatica di cui agli articoli 7 e 9".
6 articolo 10 - proroga di termini
6.1 Proroga
dei termini di accertamento.
D. Per
evitare, con riguardo a tutti i periodi d'imposta potenzialmente
interessati dalle sanatorie, gli effetti di cui all'art. 10 della legge n.
289 del 2002 e' sufficiente aderire ad uno dei provvedimenti di cui
all'art. 7 o 8 per un singolo periodo d'imposta? R. Come chiarito al punto
5 della circolare n. 3/E del 2003, considerato che il contribuente puo'
scegliere di definire, ai sensi degli articoli 7 e 8, anche singole
annualita' e singole imposte, la proroga dei termini per l'accertamento, di
cui agli articoli 43 del DPR n. 600 del 1973 e 57 del DPR n. 633 del 1972,
opera per le imposte e le annualita' non oggetto di definizione.
6.2 Annualita' prescritte
D. Si chiede
conferma, ai fini di una eventuale valutazione della definizione
dell'annualita' 1997, se lo stesso anno ai fini dell'IVA risulta comunque
"prescritto" al 1 gennaio 2003, visto che l'art.10 della
Finanziaria non prevede (come hanno sempre disposto i provvedimenti di
proroga dei termini di accertamento) che i periodi di imposta per cui al
31.12.2002 risultano in scadenza i termini di decadenza dell'azione di
accertamento, sono prorogati di un anno. La norma, entrata in vigore al 1
gennaio 2003, dispone semplicemente, infatti, la proroga di un anno dei
termini di accertamento per coloro che non si avvalgono delle tre sanatorie
di cui agli artt. 7, 8 e 9 della Finanziaria 2003.
R. Si', la
Circolare ha fornito chiarimenti in ordine alla proroga dei termini per
l'accertamento in materia di IVA al paragrafo 5, individuando come primo
anno oggetto di definizione o integrazione il 1998 ovvero il 1997 in caso
di omissione della dichiarazione.
6.3
Dichiarazioni tardive
D. La norma
afferma che risultano definibili i periodi per cui le dichiarazioni sono
state presentate entro il 31.10.2002. si e' dell'avviso che - come possono
risultare oggetto di definizione anche dichiarazioni tardive ma valide
relative alle annualita' precedenti al 2001- anche le dichiarazioni tardive
- relative all'annualita' 2001 - presentate nei 90 gg. successivi al
31.10.2002 possono essere oggetto di definizione. si conferma tale
impostazione?
R. No,
poiche' il termine del 31/10/2002, indicato dal legislatore ai fini
dell'individuazione delle annualita' d'imposta suscettibili di definizione
ai sensi dell'art. 7 della legge 289/02, e' da intendersi perentorio. anche
la circolare n. 3/e del 2003 al paragrafo 4 testualmente riporta "i
contribuenti interessati possono singolarmente definire le annualita' dal
1997 al 2001 per le quali le prescritte dichiarazioni sono state presentate
entro il 31 ottobre 2002".
7 articolo 11 - definizione ai fini
dell'imposta di registro ed altri tributi indiretti
7.1 Notifica di avviso di rettifica
D. Si chiede
conferma se la notifica di un avviso di rettifica tra il 1 gennaio 2003 e
il giorno di presentazione dell'istanza di sanatoria impedisce il condono.
R. Il dubbio e' sorto perche' in qualche articolo apparso su giornali
specializzati era stata prospettata questa soluzione ma nella circolare 3 E
dell'Agenzia delle Entrate e' stato precisato che Condizione per accedere
alla definizione agevolata e' "...che non sia stato precedentemente
notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta".
Il termine "precedentemente", utilizzato per fissare il limite
per usufruire del regime di favore, e' da individuare nella data del 1
gennaio 2003 - entrata in vigore della legge in commento (articolo 95,
comma 3) - poiche' nell'ipotesi in cui l'avviso di rettifica e liquidazione
sia stato notificato prima di tale data si applica la definizione prevista
dall'articolo 15 della legge finanziaria (cfr. paragrafo ...). Del resto,
un diverso significato del termine "precedentemente", che lo
riferisse alla data di presentazione dell'istanza del contribuente (entro
il 16 marzo 2003), comporterebbe che gli atti per i quali l'avviso di
accertamento fosse notificato prima di quest'ultima data, ma dopo l'entrata
in vigore della legge in commento (1 gennaio 2003) sarebbero esclusi dalla
definizione agevolata stabilita dall'articolo 11, comma 1, nonche' dalla
definizione degli accertamenti prevista dal successivo articolo 15, della
legge finanziaria 2003, che tra l'altro regola la definizione agevolata
degli avvisi di accertamento notificati prima dell'entrata in vigore della
presente legge e per i quali alla stessa data "... non sono ancora
spirati i termini per la proposizione del ricorso...". Quest'ultima
interpretazione, quindi, potrebbe ingenerare un sospetto di
incostituzionalita' della norma.
7.2 Oggetto della definizione
D. Se un atto
sia stato registrato con l'applicazione di un'aliquota inferiore a quella
che l'Ufficio potrebbe accertare in futuro (si pensi all'aliquota 1 per
cento applicata per la cessione di un'area edificabile, agevolazione che
l'ufficio in futuro possa disconoscere pretendendo l'applicazione
dell'aliquota dell'11 per cento), si puo' sanare la pratica integrando del
25 per cento il versamento effettuato in sede principale ? R. A tale
quesito deve essere data risposta negativa. Nella circolare e' precisato
che il comma 1 consente al contribuente, che presenti apposita istanza
entro il 16 marzo 2003, di definire, con l'aumento del 25 per cento, i
valori nonche' gli incrementi di valore, dei beni, assoggettabili a
procedimento di valutazione, dichiarati negli atti ovvero nelle denunce o
dichiarazioni.
L'espresso riferimento della norma ai valori dichiarati e agli incrementi
di valore esclude che la definizione agevolata possa riguardare le ipotesi
di applicazione di agevolazioni e di decadenza dalle stesse.
8 articolo 12 - definizione dei
carichi di ruolo pregressi
8.1 Ruoli
pregressi e sanatoria delle controversie.
D. In tema di
definizione dei ruoli pregressi si chiede se la sanatoria sia possibile
anche in pendenza di una controversia relativa ad un ruolo affidato al
concessionario del servizio nazionale di riscossione entro il 30 giugno
1999, come nel caso delle impugnazioni di cartelle esattoriali o di ruoli
emessi a titolo di iscrizione provvisoria.
R. L'articolo
12 della legge finanziaria consente di definire tutte le tipologie dei
ruoli affidati al concessionario del servizio di riscossione fino al 30
giugno 1999. Per quanto concerne l'ambito di applicazione della definizione
in argomento, come precisato nella circolare n. 3/E del 15 gennaio 2003, la
stessa concerne tutte le tipologie di ruoli, compresi quindi, a titolo di
esempio, quelli emessi a seguito di liquidazione delle imposte ai sensi
dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973, quelli emessi a seguito di controllo formale delle dichiarazioni ex
articolo 36-ter del medesimo decreto, quelli emessi a seguito di
liquidazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972, nonche' quelli emessi a titolo
provvisorio in pendenza di giudizio.
8.2 Definizione ruoli pregressi - identificazione.
D. Qualora il
debitore moroso non riceva, entro il 31.01.2003, l'invito del
concessionario della riscossione, come puo' verificare se il proprio debito
rientri oppure no nella previsione agevolativa dell'articolo 12?
R. Il comma 2 dell'articolo in questione prevede l'invio da parte dei
concessionari dell'invito ad avvalersi dei benefici indicati dall'articolo
12 per i ruoli consegnati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il
30 giugno 1999.
Tuttavia, qualora il predetto invito non dovesse pervenire al contribuente,
lo stesso puo' rivolgersi al concessionario, anche telefonicamente, per
ottenere le informazioni necessarie ai fini dell'eventuale definizione del
ruolo, in analogia a quanto chiarito nella circolare n. 3/E al punto 7.2.2
per i ruoli affidati anteriormente al 1 gennaio 1997.
9 articolo 14 - regolarizzazione delle scritture
contabili
9.1
Regolarizzazione delle scritture contabili
D. E' ammessa
la regolarizzazione delle scritture contabili per i contribuenti in
contabilita' semplificata o che fruiscono di regimi contabili minori?
R. Come
precisato nel paragrafo 8.2 della circolare n. 3 il comma 2 dell'articolo
14 della legge finanziaria prevede che la regolarizzazione delle scritture
contabili deve essere effettuata nell'inventario, nel rendiconto, ovvero
nel bilancio. Tale norma e' evidentemente rivolta ai contribuenti tenuti alla
redazione di tali documenti. Nulla vieta, tuttavia, che i contribuenti in
contabilita' semplificata possano apportare, solo ai fini fiscali e nelle
scritture tenute ai sensi dell'artico 18 del DPR 600/73, le variazioni
conseguenti agli elementi attivi e passivi indicati nel prospetto per
evidenziare i valori fiscali correnti. Anche la regolarizzazione contabile
di cui al comma 5 dell'articolo 14 e' rivolta ai contribuenti tenuti alla
redazione dell'inventario, del rendiconto, ovvero del bilancio. Di conseguenza,
i contribuenti in contabilita' semplificata che tengono esclusivamente le
scritture di cui all'articolo 18 del DPR 600/73 non possono avvalersi delle
disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 14 per ottenere il
riconoscimento fiscale delle attivita' in precedenza non annotate nelle
scritture contabili.
9.2 Regolarizzazione delle scritture
D. Una
societa' non ha dichiarato redditi pari a 100 incassati e di competenza di
un periodo d'imposta coperto dalle sanatorie. Se dovesse avvalersi,
alternativamente, delle disposizioni di cui all'articolo 8 o 9 della legge
289/2002, qualora volesse regolarizzare le scritture come potrebbe
effettuare tale operazione?
Si consideri che in tale situazione le somme correlate al reddito prodotte
potrebbero anche, in tutto o in parte, non essere piu' nelle disponibilita'
della societa'.
R. In via
preliminare, si ricorda che la regolarizzazione delle scritture contabili
riguarda i casi in cui, in un determinato periodo d'imposta oggetto di
dichiarazione integrativa, il contribuente abbia omesso di registrare in
contabilita', o abbia registrato irregolarmente, un'operazione i cui
effetti si riflettono ancora sul bilancio o rendiconto relativo
all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2002 o in corso a tale data. Se gli effetti
dell'operazione si riflettono ancora sul bilancio di cui sopra, la
regolarizzazione contabile connessa al maggior reddito dichiarato
nell'esempio pari a 100 potra' essere eseguita alternativamente con le
seguenti modalita'.
Nell'esempio proposto per sanare ai sensi dell'articolo 8 l'omessa
dichiarazione di ricavi pari a 100 il contribuente dovra' evidenziare nel
prospetto il credito correlato al ricavo omesso, nell'ammontare esistente
alla data del 31.12.2001, e conseguentemente iscriverlo in contabilita'
tenendo conto dell'importo ancora esistente all'inizio dell'esercizio che
forma oggetto di regolarizzazione. Per i soggetti con esercizio coincidente
con l'anno solare le rettifiche devono essere apportate alla situazione
patrimoniale al 1 gennaio 2002.
Nel caso di
definizione automatica ai sensi dell'articolo 9 il contribuente puo'
iscrivere direttamente in contabilita' il credito in precedenza omesso, nei
limiti dell'importo ancora esistente all'inizio dell'esercizio che forma
oggetto di regolarizzazione. In tal caso e' dovuta l'imposta sostitutiva
del 13 per cento sul valore iscritto.
9.3 Contabilita' semplificata e scritture da regolarizzare
D. E'
possibile per un'impresa in contabilita' semplificata avvalersi delle
disposizioni in tema di regolarizzazione delle scritture contabili? Se cio'
non fosse possibile la conseguenza sarebbe quella per questi tipi di
soggetti di non poter ottenere nel caso di redditi o attivita' estere la
piena non punibilita' a causa delle disposizioni di cui al comma 7 dell'art.
8 e comma 10, lett. c dell'art.9?
R. Il comma 4 dell'articolo 14 prevede che la regolarizzazione contabile
delle attivita' detenute all'estero deve essere effettuata nell'inventario,
rendiconto, o bilancio, e deve avvenire nel rispetto dei principi
civilistici di redazione del bilancio.
Anche questa norma e' evidentemente rivolta ai soli contribuenti tenuti
alla redazione di tali documenti.
I contribuenti in contabilita' semplificata, che tengono solo le scritture
previste dall'art. 18 del DPR n. 600 del 1973, per poter ottenere la non
applicabilita' delle sanzioni sul monitoraggio fiscale, potranno far
emergere l'attivita' finanziaria detenuta all'estero avvalendosi
esclusivamente delle disposizioni sullo scudo fiscale di cui all'articolo
20, ricorrendo le condizioni ivi previste.
9.4 Riconoscimento di nuovi elementi attivi e passivi
D. Pare
evidente che il riconoscimento ai fini fiscali dei nuovi elementi attivi e
passivi indicati nel prospetto ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della
legge n. 289/02 sia condizionato alla regolarizzazione delle scritture
contabili. Come fare quindi per i costi e le spese la cui deducibilita'
potrebbe essere rinviata ai futuri esercizi ma che non hanno una
contropartita nello stato patrimoniale? Esempio se l'integrazione pari a
1500 effettuata per l'anno 2001 viene qualificata come spese di
rappresentanza potrebbe essere deducibile una quota di 100 negli anni dal
2002 al 2005?
I soggetti in
contabilita' semplificata hanno qualche possibilita' di recuperare costi
deducibili regolarizzati con la dichiarazione integrativa? R. Come
evidenziato nel paragrafo 8.1 della circolare n. 3°, il riconoscimento
fiscale dei nuovi elementi attivi e passivi correlati all'imponibile
oggetto di integrazione deriva dalla loro evidenziazione nel prospetto ed
opera per tutti i contribuenti indipendentemente dal regime contabile
adottato e dalla regolarizzazione delle scritture contabili. Nell'esempio,
la deduzione delle ulteriori quote delle spese di rappresentanza negli anni
dal 2002 al 2005 sara' operata extra-contabilmente attraverso variazioni in
diminuzione nella dichiarazione dei redditi. Si precisa che il
riconoscimento fiscale di nuovi o maggiori costi e' comunque subordinato
alla indicazione nella dichiarazione integrativa anche dei maggiori ricavi
ad essi correlati in modo tale che emerga in ogni caso un maggior
imponibile o una minore perdita.
9.5
Eliminazione di attivita' e passivita' fittizie
D. Si ritiene
che la regolarizzazione delle scritture contabili sia assistita dalla
disapplicazione delle sanzioni amministrative e penali prevista nelle
singole disposizioni relative alle dichiarazioni integrative. In presenza
di integrativa semplice (articolo 8) la disapplicazione delle sanzioni e'
rapportata all'ammontare indicato nella dichiarazione medesima maggiorato
del 100%.
Tuttavia nell'ipotesi dell'eliminazione di attivita' e passivita' fittizie
esse possono essere di ammontare molto superiore ai valori contenuti nella
dichiarazione integrativa; in questo caso come si applica l'esclusione
dalle sanzioni?
R. Ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, la disapplicazione delle sanzioni amministrative
e penali opera limitatamente alle annualita' oggetto di integrazione ed ai
maggiori imponibili ed alle maggiori ritenute risultanti dalle
dichiarazioni integrative aumentati, rispettivamente, del 100 e del 50 per
cento per ciascun periodo d'imposta. Le ulteriori regolarizzazioni
contabili effettuate ai sensi del comma 3 dell'articolo 14, consistono
nella eliminazione di attivita' e passivita' fittizie che, come indicato
dalla norma, non ha rilevanza fiscale. Inoltre tali regolarizzazioni non
sono collegate alle variazioni di elementi attivi e passivi indicate nel
prospetto di cui al comma 1 dell'art. 14, correlati ai maggiori imponibili
o minori perdite oggetto di integrazione ai sensi dell'articolo 8.
Le due norme in sostanza operano su piani diversi: l'integrazione degli
imponibili ai sensi dell'articolo 8 consente la regolarizzazione fiscale e
contabile e si accompagna alla franchigia di cui al comma 6; l'eliminazione
di attivita' e passivita' fittizie opera sul piano civilistico e non
influisce sulla determinazione della franchigia. Nel caso esposto, quindi,
la disapplicazione delle sanzioni amministrative e penali, che potrebbero
derivare dall'eliminazione di attivita' e passivita' fittizie, opera nei
limiti della franchigia determinata ai sensi del comma 6 e solo nel caso in
cui l'eliminazione si riferisca a poste iscritte in contabilita' in un
periodo d'imposta oggetto di dichiarazione integrativa.
9.6 Eliminazione di attivita' e passivita' fittizie
D.
L'iscrizione di nuovi elementi attivi o la diminuzione di elementi passivi
genera l'iscrizione di una riserva nello stato patrimoniale. Si pone il
problema di stabilire la natura di tale riserva. Se le variazioni contabili
corrispondono a somme interamente tassate (articolo 8) si potrebbe
considerarla una riserva di utili tassabile in caso distribuzione mentre
l'imposta versata in sede di dichiarazione integrativa confluisce nel basket
A. Ma cosa succede se in presenza di tassazione ad esempio di un dividendo
pari a 100 viene iscritta un'attivita' ed una corrispondente riserva pari a
1000?
R. Come
indicato nella circolare n. 3° l'iscrizione di nuovi elementi attivi o la
diminuzione di elementi passivi, secondo i principi contabili nazionali
contabilmente nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002, l'emersione di un
corrispondente componente straordinario di conto economico, che concorre
alla determinazione dell'utile d'esercizio. Ovviamente tale componente,
poiche' gia' sottoposto a tassazione nella relativa dichiarazione
integrativa, sara' oggetto di variazione in diminuzione nella dichiarazione
dei redditi relativa all'esercizio 2002. L'utile che si e' generato e'
liberamente distribuibile ed e' accompagnato dal credito d'imposta nei
limiti delle imposte memorizzate nei canestri. A tal proposito, si ricorda
che le imposte liquidate ai sensi dell'articolo 8 sono memorizzate nel
"canestro A". Anche se l'iscrizione di nuovi elementi attivi o la
diminuzione di elementi passivi e' effettuata direttamente tramite
l'iscrizione di una riserva di patrimonio netto, come previsto dai principi
contabili internazionali, il trattamento fiscale e' uguale a quanto sopra
descritto.
Si osserva infine che l'esempio proposto non e' coerente. Se il
contribuente integra il dividendo di 100 puo' far emergere una
corrispondente attivita', ad esempio "crediti vs partecipate",
pari a 100. Se il contribuente intende far emergere contabilmente anche il
costo della partecipazione pari a 1000 dovra' evidenziare nel prospetto la
correlazione esistente tra la stessa ed i redditi che la hanno generata e
che hanno gia' formato oggetto di regolarizzazione. Diversamente, l'importo
dell'attivita', per la parte che non e' correlata ai redditi regolarizzati,
costituisce reddito imponibile da indicare nella dichiarazione integrativa
del periodo d'imposta di emersione. Nell'esempio il contribuente che
intende iscrivere la partecipazione dovra' integrare l'imponibile di
ulteriori 1000, oppure di 900 nel caso in cui il dividendo di 100 sia stato
percepito ed impiegato per acquisire un'ulteriore quota di partecipazione.
9.7 Rilevanza ai fini DIT
D. Le riserve
formatesi per attivita' iscritte a seguito delle regolarizzazioni contabili
sono rilevanti ai fini della DIT? R. A seguito delle modifiche normative
recate all'agevolazione DIT dall'articolo 5 della legge 18 ottobre 2001 n.
383, la base di riferimento per il calcolo dell'agevolazione e' costituita
esclusivamente dagli incrementi patrimoniali, conferimenti in denaro ed
accantonamenti di utili a riserva, effettuati entro il 30 giugno 2001.
La regolarizzazione contabile disciplinata dall'articolo 14 si effettua nel
bilancio chiuso al 31 dicembre 2002. Quindi, solo in sede di approvazione
di tale bilancio si possono considerare formate le riserve emerse,
direttamente o indirettamente, a seguito delle regolarizzazioni contabili.
Di conseguenza si tratta di incrementi patrimoniali realizzati dopo il 30
giugno 2001 che non possono rilevare ai fini DIT.
9.8 Trattamento delle riserve assoggettate ad imposta sostitutiva
D. Quale
natura hanno e qual e' il regime applicabile alle riserve iscritte a fronte
di attivita' regolarizzate assolvendo l'imposta sostitutiva del 13%
(articolo 14, commi 5 e 6) ? R. Riguardo alla natura e al trattamento
fiscale di tali riserve si rimanda a quanto precisato nella precedente
risposta. Si precisa, tuttavia, che l'imposta del 13 per cento, in quanto
sostitutiva anche dell'IRAP e in mancanza di specifica previsione
normativa, non affluisce ai canestri.
10 articolo 15 - definizione degli accertamenti,
degli inviti al contraddittorio e dei pvc
10.1
Esclusione dal contraddittorio
D. L'art. 15
della legge finanziaria per il 2003, nel prevedere la possibilita' di
definire gli inviti al contraddittorio di cui al decreto legislativo n. 218
del 1997, fa riferimento all'art. 5 del predetto decreto legislativo, che
tratta dell'ipotesi di attivazione diretta dell'ufficio nei confronti del
contribuente, e non anche all'art. 6 dello stesso provvedimento, nel quale
si disciplina la fattispecie in cui l'invito e' effettuato dall'ufficio in
seguito alla richiesta del contribuente. Si chiede se tale riferimento
parziale precluda la definizione di inviti al contraddittorio innescati da
richieste dei contribuenti. R. Gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo
n. 218 del 1997 disciplinano entrambi l'avvio del procedimento volto alla
definizione dell'accertamento con adesione. In particolare l'art. 5 tratta
dell'avvio d'ufficio, mentre l'art. 6 riguarda l'avvio ad istanza del
contribuente. L'articolo 15 della legge finanziaria richiama l'invito di
cui agli articoli 5 e 11 del d.lgs. n. 218 del 1997, che abbia un contenuto
di riferimento. Se tale contenuto manca, l'invito non rileva ai fini
dell'articolo 15.
L'articolo 6 tratta di un invito proposto dal contribuente che fa seguito
a: 1) notifica di un avviso di accertamento; 2) notifica di un processo
verbale di constatazione.
Poiche' l'invito di cui all'articolo 6 non rileva ai fini dell'applicazione
dell'articolo 15, si precisa che la procedura di definizione prevista da
tale articolo potra' trovare applicazione relativamente all'avviso di
accertamento ovvero al processo verbale di constatazione cui si riferisce
l'invito al contraddittorio.
10.2 Inviti
al contraddittorio sulle liti potenziali
D. L'art. 15
della legge finanziaria per il 2003 prevede la possibilita' di definire gli
inviti al contraddittorio di cui agli artt. 5 e 11 del decreto legislativo
n. 218 del 1997, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge,
non e' ancora intervenuta la definizione. Si chiede di conoscere il momento
in cui tale definizione si considera avvenuta; in particolare se ci si deve
riferire alla firma dell'atto di adesione o al perfezionamento dello stesso
che avviene con il pagamento delle somme concordate.
R. Come
precisato nella circolare n. 3 del 15 gennaio 2003, al paragrafo 9.1.2, per
"definizione degli inviti al contraddittorio" deve intendersi il perfezionamento
dell'atto di adesione, che avviene con il versamento delle somme dovute, ai
sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 218 del 1997.
Pertanto, il contribuente che ha firmato l'atto di adesione, ma che alla
data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2003 (1 gennaio
2003) non ha ancora versato le somme dovute ai fini del perfezionamento
dell'atto stesso, puo' beneficiare della definizione dell'invito al
contraddittorio ai sensi dell'art 15 della predetta legge finanziaria.
10.3 Processi
verbali per violazioni non sostanziali
D. Si chiede
con quali modalita' possono essere definiti i processi verbali di
constatazione notificati entro il 1 gennaio 2003, contenenti solo rilievi
sanzionatori (ad es. irregolarita' in materia di tenuta delle scritture
contabili, di emissione di scontrini e ricevute fiscali). In particolare si
chiede se sia corretto ritenere che, in assenza di imponibile, non possano
essere oggetto di definizione ex art. 15, ma che restino assorbiti da
un'eventuale integrazione ex art. 8 della legge finanziaria per il 2003.
R. Come si
desume dalla circolare n. 3 del 15 gennaio 2003, ai paragrafi 2.6.1 e 9.3,
la definizione prevista dall'art. 15 della legge finanziaria del 2003 non
e' possibile con riferimento ai processi verbali dai quali emerge la
constatazione della violazione di una norma tributaria comportante
l'applicazione della sola sanzione. I processi verbali di constatazione
definibili ai sensi dell'art 15, infatti, sono solo quelli con esito
positivo che contengono rilievi sostanziali e la cui notifica entro il 1
gennaio 2003 preclude la definizione ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 della
predetta legge finanziaria. Si ritiene, inoltre, che i processi verbali di
constatazione contenenti solo rilievi sanzionatori restano assorbiti da
un'eventuale integrazione degli imponibili ai degli articoli 7 e 9 e anche
dell'8, ma in quest'ultimo caso solo se connessi con le operazioni che
hanno dato luogo ai maggiori imponibili indicati nella dichiarazione
integrativa.
10.4 Liti potenziali - definizione parziale (art. 15)
D. E'
consentito definire solo parzialmente un processo verbale di constatazione,
limitatamente cioe' ad una annualita', oppure ad un tributo, od ancora a
singoli rilievi (tralasciando, dunque, quelli che appaiono infondati),
oppure la definizione deve riguardare l'atto nel suo complesso? R. La
circolare n. 3/E del 15 gennaio 2003 ha precisato che ai fini della
definizione ai sensi dell'articolo 15 la norma deve intendersi riferita non
al processo verbale nel suo insieme bensi' ai singoli rilievi in esso
contenuti, e. pertanto la definizione puo' riguardare anche una singola
annualita' e una singola imposta e non necessariamente tutte le annualita'
e tutte le imposte interessate dai rilievi contenuti nel verbale.
10.5
Definizione liti potenziali - calcolo dell'Iva.
D. Come deve
essere calcolata la somma da versare per definire, nell'ambito di un
processo verbale, i rilievi di indebita detrazione agli effetti dell'Iva,
oppure di errata applicazione del pro-rata ai fini della stessa imposta?
R. Come
precisato nella circolare n. 3/E, in caso che nel processo verbale sia
constatata un'indebita detrazione IVA, ovvero l'errata applicazione del pro
rata e' possibile la definizione ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lett.
b) versando un importo pari alla meta' dell'imposta illegittimamente
detratta.
10.6 Definizione liti potenziali - contraddittorio in corso.
D. Ai sensi
del comma 8, sono sospesi fino al 18 marzo i termini per il perfezionamento
della definizione di cui al d.lgs. n. 218/97, relativamente agli inviti al
contraddittorio notificati entro il 31/12/2002. La previsione sembra
riguardare la fattispecie dell'avvenuta sottoscrizione dell'atto di
adesione, in relazione al quale viene differito il termine per il pagamento
ex art. 8, d.lgs. citato. Come dovranno comportarsi i contribuenti e gli
uffici nel caso in cui, invece, a fronte della notifica dell'invito, non
sia stato ancora redatto l'atto di adesione e risulti, invece, fissato il
contraddittorio in una data compresa tra l'1/1/2003 ed il 17/3/2003, ovvero
sia in corso il contraddittorio stesso? R. Ai sensi dell'articolo 15, comma
8, e' disposta la sospensione dei termini, dall'entrata in vigore della
legge n. 289 fino al 18 marzo 2003, per il perfezionamento della
definizione di cui al decreto legislativo n. 218 del 1997. Poiche'
l'accertamento con adesione del contribuente si perfeziona con il
versamento delle somme dovute entro i venti giorni successivi alla stipula
dell'atto di adesione di cui all'articolo 7 del riferito decreto n. 218, e'
evidente che la sospensione dei termini riguarda detto lasso di tempo, ed
opera fino alla data del 18 marzo 2003. In tale arco temporale il
contribuente puo' scegliere di definire l'invito al contraddittorio ai sensi
dell'art. 15.
10.7
Perfezionamento dell'invito al contraddittorio
D. Ho
sottoscritto l'atto di definizione derivante da un accertamento con
adesione e non ho provveduto ancora a versare le relative somme. Posso
accedere alla definizione di cui all'articolo 15 della legge 289 del 2002?
R. L'art.15, comma 1, della legge n. 289 del 2002, prevede la definizione
degli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali non e' ancora intervenuta la
definizione, alla data di entrata in vigore della presente legge.
Come precisato nella circolare n. 3 del 2003, per definizione degli inviti
al contraddittorio deve intendersi il perfezionamento dell'atto di
adesione. Quest'ultimo, a norma dell'articolo 9 del citato d.lgs. 218 del
1997, avviene con il versamento delle somme dovute ovvero con il versamento
della prima rata e la presentazione della garanzia. In particolare, il
versamento unico o della prima rata - nell'ipotesi di pagamento rateale -
deve essere effettuato entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di
adesione.
Pertanto, qualora un contribuente, che ha sottoscritto un atto di adesione,
non abbia versato le relative imposte alla data di entrata in vigore della
legge finanziaria per il 2003 puo' accedere alla definizione di cui
all'articolo 15 sulla base del contenuto dell'invito al contraddittorio a
suo tempo ricevuto.
11 articolo 16 - chiusura delle liti fiscali
pendenti
11.1
Definizione liti pendenti - tributi locali
D. Un
accertamento ai fini dell'ICI pendente davanti alle commissioni tributarie
puo' essere definito ai sensi dell'articolo 16, oppure occorre rapportarsi
esclusivamente alle disposizioni dell'articolo 13 circa le prerogative
degli enti locali? Nella seconda ipotesi, quale sorte subirebbero le
controversie che dovessero diventare definitive prima dell'emanazione dei
provvedimenti da parte degli enti competenti? R. Questo quesito riguarda un
tributo non amministrato dall'Agenzia delle Entrate; tuttavia si esprime un
parere.
Le liti definibili ai sensi delle disposizioni recate dall'articolo 16
della finanziaria 2003 sono quelle in cui e' parte l'Amministrazione
finanziaria dello Stato. La stessa non ha competenza in materia di
accertamento, contenzioso e riscossione dell'imposta comunale sugli
immobili. Conseguentemente una controversia concernente l'ICI non e'
definibile ai sensi del citato articolo 16.
I tributi locali formano invece oggetto della disciplina recata dal
precedente articolo 13, il quale prevede che le regioni, le province e i
comuni possono stabilire con riferimento ai tributi propri delle
agevolazioni anche nelle ipotesi di procedimenti contenziosi in sede
giurisdizionale.
11.2
Definizione delle liti pendenti.
D. Il comma 3
dell'articolo 16 della legge n. 289 del 2002 definisce lite pendente anche
quella per la quale, alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta
sentenza passata in giudicato. Tale precisazione deve essere intesa nel
senso che e' possibile accedere alla chiusura agevolata anche per le liti
non piu' pendenti in quanto caratterizzate dalla presenza di una sentenza
passata in giudicato dopo il 29 settembre 2002 e prima del 31 dicembre
2002? Piu' in generale, la presenza di una sentenza passata in giudicato
(prima del 29 settembre 2002) preclude l'applicabilita' dell'articolo 16?
R. L'articolo
16, con la disposizione contenuta nell'ultima parte della lettera a) del
comma 3, consente eccezionalmente la definizione della lite anche se e'
intervenuta una pronuncia passata in giudicato nel periodo compreso tra il
30 settembre e il 31 dicembre 2002. Infatti, ai soli fini dell'applicazione
della definizione delle liti fiscali pendenti, il legislatore ha
considerato "liti pendenti" anche quelle aventi ad oggetto un
rapporto tributario divenuto definitivo nel citato periodo a causa della
mancata impugnazione della relativa pronuncia. Il valore della lite da
assumere a base della liquidazione del costo della definizione andra'
comunque determinato con riferimento alla contestazione nel primo grado del
giudizio.
Occorre precisare che tale disposizione non comporta una riapertura dei
termini di impugnazione delle sentenze in questione, bensi' soltanto un
ampliamento delle liti definibili.
Se invece la pronuncia giurisdizionale era divenuta definitiva prima del 30
settembre 2002 non e' ammessa la chiusura della lite.
11.3 Chiusura
delle liti in presenza di coobbligati.
D. Quali sono
gli effetti della chiusura delle liti nei casi di presenza di coobbligati?
Piu' precisamente quali sono gli effetti nei seguenti casi:
· presentazione del ricorso da parte di tutti i coobbligati
· presentazione di ricorsi distinti da parte di tutti i coobbligati
· presentazione del ricorso da parte di un solo coobbligato (o comunque non
di tutti i coobbligati).
R. In linea di
principio, ai sensi del comma 10 dell'articolo 16 della finanziaria 2003,
si puo' affermare che la definizione della lite da parte di uno dei
coobbligati ha effetto anche per gli altri. Per un dettagliato elenco delle
diverse ipotesi si rinvia al punto 10.5 della circolare n. 3/E del 15
gennaio 2003, dove sono descritti gli effetti per i coobbligati ricollegati
alla definizione della controversia.
11.4 Liti
fiscali pendenti - Caso in cui al 1 gennaio non sia stata effettuata la
costituzione in giudizio.
D. Si chiede
di conoscere se, ai fini della concreta applicabilita' delle disposizioni
di cui all'articolo 16 della legge n. 289 del 2002, il richiamo contenuto
nel comma 3, lettera a) della norma alla proposizione dell'atto
introduttivo del giudizio, consenta di affermare che sia sufficiente la
proposizione del ricorso senza la necessita' di procedere alla costituzione
in giudizio.
R. Ai sensi
della lettera a) del comma 3 dell'articolo 16 della finanziaria 2003, la
lite e' definibile quando e' stato proposto l'atto introduttivo del
giudizio alla data del 1 gennaio 2003, mentre non e' richiesto che alla
stessa data sia stata effettuata anche la costituzione in giudizio del
ricorrente, come precisato al punto 10.2 della circolare n. 3/E del 2003.
Al riguardo va pero' evidenziato che la norma non prevede alcuna
sospensione del termine di trenta giorni entro il quale effettuare il
deposito e che, pertanto, il ricorrente non e' esonerato dal rispetto, a
pena di inammissibilita', dei termini di cui all'articolo 22 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
La costituzione in giudizio del ricorrente si rende necessaria
essenzialmente al fine di consentire l'eventuale prosecuzione del giudizio
in caso di diniego della definizione.
Anche per la definizione delle liti pendenti dinanzi all'autorita'
giudiziaria ordinaria e' sufficiente che sia stato notificato l'atto di
citazione.
11.5
Definizione liti pendenti - cartella conseguente ad accertamento non
impugnato.
D. Un
contribuente ha impugnato la cartella di pagamento notificata dal
concessionario a seguito di avviso di accertamento resosi definitivo per
mancata impugnazione. Quali somme devono essere versate per la definizione
della controversia per la quale si e' tuttora in attesa della sentenza di
primo grado?
R. L'articolo
16 della finanziaria 2003 prevede la chiusura delle liti fiscali pendenti
aventi ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione
delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione. Il caso sottoposto, cosi'
come prospettato, non puo' essere oggetto di definizione. Infatti, come
chiarito al punto 10.3 della circolare n. 3/E del 2003, non sono definibili
l'avviso di liquidazione, l'ingiunzione e il ruolo, in considerazione della
natura di tali atti, finalizzati alla liquidazione e alla riscossione del
tributo e degli accessori. Si deroga a tale principio solo nel caso in cui
uno dei predetti atti assolve anche alla funzione di atto di imposizione,
oltre che di liquidazione e riscossione.
In particolare, la lite e' definibile ai sensi dell'articolo 16 della legge
finanziaria se l'avviso di accertamento non e' mai stato notificato al
contribuente.
Si segnala che, in alternativa alla definizione della lite, nel caso in cui
il ruolo sia stato affidato al concessionario del servizio di riscossione
entro il 30 giugno 1999, e' possibile definire lo stesso ai sensi
dell'articolo 12 della legge finanziaria, mediante il pagamento di una
somma pari al 25% dell'importo iscritto a ruolo (capitale, interessi e
sanzioni) e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso delle
spese dallo stesso sostenute per l'espletamento di procedure esecutive; non
sono dovuti gli interessi di mora maturati. In tal caso, dal
perfezionamento della definizione del ruolo ai sensi del citato articolo 12
consegue anche l'estinzione del relativo giudizio per cessazione della
materia del contendere, essendo stata definita con la norma agevolativa in
esame la pretesa oggetto di lite.
11.6 Definizione liti pendenti - cartella per tributi non pagati
D. E'
corretto ritenere che possa formare oggetto di definizione agevolata anche
la cartella di pagamento relativa all'iscrizione a ruolo conseguente al
mancato versamento dei tributi, previo pagamento del 10% del valore della
lite (importo dell'imposta) e fermo restando il pagamento dell'intero
tributo dovuto?
R. La
definizione puo' riguardare anche le controversie aventi ad oggetto le
cartelle di pagamento emesse a seguito di liquidazioni ai sensi degli
articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In questo caso, tuttavia, la
convenienza della definizione va valutata con particolare attenzione,
tenuto presente che in pendenza di giudizio - salvo che sia gia'
intervenuta una pronuncia favorevole al contribuente - sono comunque dovute
per intero le imposte ed i relativi interessi e sanzioni. Solo queste
ultime, in caso di chiusura della lite, non saranno piu' dovute. Al riguardo,
va tuttavia evidenziato che non e' consentito il rimborso delle somme
eventualmente gia' versate.
11.7
Definizione liti pendenti - contributo al servizio sanitario nazionale
D. Ai sensi del
comma 3, lettera c), dell'articolo 16 della L. n. 289 del 2002, per valore
della lite si intende l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di
contestazione in primo grado, al netto degli interessi e delle eventuali
sanzioni collegate al tributo. Non si deve tenere conto, dunque, del
contributo al servizio sanitario nazionale? Nulla e' dovuto, quindi, a tale
titolo?
R. La
definizione deve avere per oggetto il contenuto complessivo di ogni singola
controversia, in quanto non e' ammessa la definizione parziale, riferita
cioe' ad una sola parte della materia del contendere, cosi' come
circoscritta con l'atto introduttivo del giudizio.
Anche il contributo al servizio sanitario nazionale rileva ai fini della
determinazione del valore della lite.
Per vero, all'accertamento e riscossione del contributo al servizio
sanitario nazionale si applica la disciplina prevista in materia di imposte
sui redditi e le relative controversie sono attribuite alla giurisdizione
delle commissioni tributarie.
Cio' posto e considerato che il predetto contributo risulta sicuramente
definibile ai sensi delle disposizioni in commento, in quanto non
espressamente escluso, lo stesso concorre alla determinazione del valore
della lite. Peraltro, l'utilizzo dell'espressione "imposta"
nell'articolo in esame va riferito genericamente alla pretesa manifestata
dall'Amministrazione finanziaria e che forma oggetto della lite fiscale.
Diversamente, si dovrebbero escludere anche gli atti impositivi che
riguardino le tasse.
11.8 Definizione liti pendenti - diniego di rimborso.
D. E'
suscettibile di definizione la controversia avente per oggetto un
provvedimento di diniego di rimborso d'imposta ovvero il silenzio-rifiuto?
R. L'articolo
16 della L. n. 289 del 2002 consente la chiusura delle liti fiscali
pendenti mediante il pagamento del 10% del valore della lite (o di 150 euro
per le liti di valore fino a 2.000 euro). Inoltre, non si fa luogo al
rimborso delle somme gia' versate.
Da cio' consegue che non e' sostanzialmente ravvisabile un interesse del
contribuente a definire la lite quando la stessa concerne istanze di
rimborso.
11.9 Esclusione dei rimborsi
D. L'articolo
16, comma 5, ultimo periodo, della legge n. 289 del 2002 stabilisce che
"la definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle somme
gia' versate".
Si chiede di sapere se tale espressione vada intesa nel senso che la
restituzione e' sempre esclusa ovvero se il rimborso spetta nel caso in cui
il diritto allo stesso e' maturato in data antecedente a quella di esecuzione
del versamento mediante il quale si chiude la lite. Puo' accadere, ad
esempio, che la lite pende presso la Commissione tributaria regionale, a
seguito di appello dell'Ufficio di sentenza favorevole al contribuente ed
ancora non e' stato eseguito il rimborso di quanto versato in pendenza di
lite.
R. Come correttamente rilevato nel quesito, il comma 5 dell'articolo 16
stabilisce che la definizione non da' luogo alla restituzione delle somme
gia' versate.
Atteso il tenore letterale della disposizione, il rimborso delle somme
versate prima della chiusura della lite non deve essere effettuato neanche
se il contribuente aveva maturato precedentemente il diritto al rimborso.
Tale posizione trova, tra l'altro, argomenti di sostegno nella sentenza
della Corte di Cassazione n. 2133 dell'11 marzo 1999, con la quale, in
relazione ad un disposto normativo di tenore analogo, e' stato chiarito che
la non rimborsabilita' delle somme versate prima del condono non ammette
deroga, in quanto "la formula usata dalla legge fa riferimento ad un
pagamento inteso nella sua materialita'". Aggiunge la Corte che
"se il legislatore avesse voluto riconoscere il diritto del
contribuente al rimborso delle somme pagate in pendenza di giudizio,
avrebbe dovuto prevedere un'ipotesi ulteriore con funzione derogatoria
rispetto a quella indicata".
11.10
Continuita' normativa
D. Mi e'
stato notificato un invito al contraddittorio a seguito di accertamento su
parametri. Nel 1998 e' stato, pero', avviato a mio carico un procedimento
penale per utilizzazione di fatture false con contestazione del solo art. 4
lett. d) della L 516/82. Quelle fatture non sono poi state inserite in
dichiarazione, per cui in base alle regole di successione delle leggi nel
tempo e per mancata continuita' tra l'ipotesi sanzionata dalla L 516/82 e
il d.lgs. 74/2000 il procedimento dovrebbe essere estinto. Se l'estinzione
si verifica entro il 16 marzo prossimo posso accedere alla sanatoria?
R. In
conformita' all'orientamento della Corte di Cassazione, la circolare 88/E del
27 dicembre 2002, ha chiarito quali sono i casi in cui e' ravvisabile
continuita' normativa tra le vecchie e le nuove figure di reato (in
particolare, per il rapporto tra la fattispecie di cui all'abrogato art. 4
lett. d) della L 516/82 e le ipotesi criminose di cui al d.lgs. 10 marzo
2000, n. 74, si veda il punto 3 della circolare citata). La mancanza di
continuita' normativa con le ipotesi di reato previste dal decreto 74 e'
dunque da sola sufficiente ad escludere l'operativita' della specifica causa
di preclusione dall'accesso alle sanatorie costituita dalla formale
conoscenza dell'avvio di un procedimento penale.
11.11 Nozione di lite pendente
D. Qualora, a
seguito di una sentenza della Corte di Cassazione che rinvia alla
Commissione tributaria regionale per la rideterminazione delle sole
sanzioni e il giudizio sia stato riassunto dinanzi al giudice di rinvio,
tenuto conto che le sanzioni erano collegate ad un tributo non piu' in
discussione, la controversia e' suscettibile di definizione ai sensi dell'articolo
16 della legge finanziaria per il 2003?
R. Il caso di specie segnalato e' suscettibile di definizione ai sensi del
citato articolo 16, in quanto nella nozione di "liti pendenti"
sono ricomprese anche le controversie devolute al giudice tributario o al
giudice ordinario a seguito di rinvio, come espressamente previsto al comma
1.
Al riguardo
si precisa che il valore della lite da assumere ai fini della definizione
(e quindi per il calcolo del 10%) va determinato con riferimento
all'imposta contestata con l'atto introduttivo del giudizio in primo grado,
senza considerare gli interessi e le sanzioni. Si evidenzia che, nel caso
in esame, la lite e' stata originariamente instaurata allo scopo di
contestare imposte e sanzioni e solo successivamente (all'esito del
giudizio innanzi alla Corte di Cassazione che ha confermato definitivamente
le imposte accertate), per effetto del rinvio al giudice di merito per la
sola rideterminazione delle sanzioni, la materia del contendere e' venuta a
circoscriversi a queste ultime. Considerato, dunque, che in primo grado il
giudizio verteva sul tributo e sulle sanzioni ad esso collegate, e' al
tributo originariamente contestato che occorre fare riferimento per la
determinazione del valore della lite.
Diversa e'
l'ipotesi in cui la lite sia stata, sin dall'origine, limitata alla
contestazione delle sole sanzioni, avendo il contribuente prestato
acquiescenza al tributo. In tal caso, come chiarito nella circolare n. 3/E
del 2003, al punto 10.3, si ritiene che il giudizio possa essere definito
avendo riguardo all'ammontare delle sanzioni. Per quanto riguarda la
determinazione delle ulteriori somme dovute ai sensi del comma 5
dell'articolo 16 in esame, ferma restando la debenza delle imposte e dei
relativi interessi nell'ammontare deciso dalla Corte di Cassazione, per
effetto della chiusura della lite non saranno piu' dovute le sanzioni.
Tuttavia, qualora queste ultime siano state gia' versate, non si fara'
luogo a rimborso.
11.12
Definizione parziale
D. Nel caso
di lite pendente che prevede piu' imposte di cui alcune non definibili e'
possibile una definizione parziale della lite pendente? R. Come gia'
precisato nella circolare n. 3/E del 2003, le disposizioni di favore in
commento non sembrano consentire la definizione parziale di una lite
pendente.
Tuttavia nelle rarissime ipotesi in cui una lite autonoma ha per oggetto
sia tributi definibili che tributi non definibili, il valore della lite va
determinato senza tener conto dei tributi non definibili; in relazione a
questi ultimi la lite proseguira'.
11.13
Interessi legali per tardivo pagamento
D. In
relazione ai meccanismi di definizione di cui all'articolo 16 della
finanziaria 2003, gli interessi legali in caso di tardivo pagamento e
quelli relativi alla prima rata da quando decorrono, dal 17 o dal 18 marzo
2003?
R. Il pagamento degli interessi legali e' previsto dall'articolo 16 citato
solo sulle rate successiva alla prima.
Inoltre, il legislatore ha esplicitamente stabilito che l'omesso o
tardivo
versamento delle rate successive alla prima non determina l'inefficacia
della definizione, bensi' la riscossione mediante ruolo delle somme non
versate, maggiorate di sanzioni (pari al 30%) ed interessi legali. Piu'
precisamente, il comma 2 del predetto articolo 16 prevede che "gli
interessi legali sono calcolati dal 17 marzo 2003 sull'importo delle rate
successive".
Il legislatore ha previsto tale disciplina esclusivamente per le ipotesi di
tardivo o omesso versamento delle rate successive alla prima, in quanto il
tempestivo versamento in unica soluzione ovvero della prima rata
costituisce condizione essenziale per la validita' della definizione e
quindi in tal caso non e' prevista la riscossione coattiva delle somme non
versate, delle sanzioni e degli interessi legali.
11.14 Uffici
competenti a comunicare gli elenchi delle liti pendenti
D. L'articolo
16, comma 8 della finanziaria 2003 prevede che gli uffici del comma 1 dello
stesso articolo comunichino alle Commissioni tributarie e all'Autorita'
giudiziaria ordinaria entro il 30 giugno 2003 un elenco delle liti pendenti
per le quali e' stata presentata domanda di definizione. Quali sono questi
uffici?
R. Gli uffici che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 16 della finanziaria
2003, devono trasmettere agli organi giurisdizionali gli elenchi delle liti
di cui e' stata richiesta la definizione sono quelli dell'Amministrazione
finanziaria dello Stato.
A questa conclusione si perviene attraverso la lettura dell'intero articolo
16 ed in particolare del comma 4, nel quale e' contenuto un diretto
riferimento all'Amministrazione finanziaria dello Stato.
11.15
Sospensione delle liti
D. Ai sensi
del comma 6 dell'art. 16 le liti fiscali che possono essere definite sono
sospese fino al 30 giugno 2003, ma nel caso in cui sia stata gia' fissata
la trattazione della lite in una data compresa tra il 1 gennaio e il 30
giugno 2003, la sospensione del giudizio consegue alla richiesta del
contribuente che dichiari di volersi avvalere della disposizione di favore.
L'atto con cui viene richiesta la sospensione del giudizio deve scontare
l'imposta di bollo?
R. La sospensione del giudizio puo' essere chiesta con atto depositato
presso la segreteria della commissione tributaria. Trattandosi di atto del
processo, deve chiaramente scontare l'imposta di bollo ai sensi dell'art.
20 della parte prima della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972. Infatti
per tali istanze non opera l'esenzione dall'imposta di bollo prevista
dall'art. 5 della Tabella allegata al citato DPR n. 642/72 che prevede
espressamente "con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti
difensivi del contribuente".
Si evidenzia, peraltro, che nel caso in cui la trattazione avvenga in
pubblica udienza la sospensione puo' essere chiesta oralmente. L'imposta
non e' invece dovuta per le liti fiscali definibili pendenti dinanzi al
tribunale e alla corte d'appello, in quanto per i giudizi civili e' dovuto
il contributo unificato di iscrizione al ruolo che sostituisce, tra
l'altro, l'imposta di bollo (cfr. risoluzioni n. 315 del 1 ottobre 2002 e
n. 319 del 4 ottobre 2002).
12 Reddito d'impresa - La Dit
D. Con la circolare 85/E del 2002 l'Agenzia delle Entrate ha specificato
che la nuova regola che sterilizza la base Dit nel metodo alternativo e
cioe' nell'ipotesi di incremento della consistenza di partecipazioni deve
considerarsi di carattere temporaneo. Questo dovrebbe significare che le
sterilizzazioni di carattere temporaneo dovrebbero continuare ad essere
applicate con le regole ordinarie anche dopo le disposizioni introdotte
dall'articolo 5 della legge 383 del 2001 che specifica l'irrilevanza dei
conferimenti in denaro e degli accantonamenti di utili effettuati dopo il
30 giugno 2001. Questa risposta dell'Agenzia non e' in contrasto con quella
contenuta nella circolare 4/E del 18 gennaio 2002 dove e' stato specificato
a proposito di un'altra causa di sterilizzo temporaneo che l'eventuale
riduzione dei crediti di finanziamento infragruppo non puo' dar luogo a
incrementi di base DIT successivamente al 30 giugno 2001? Si puo' considerare
superato il contenuto della circolare n. 4?
R. No.
L'interpretazione fornita con la circolare n. 4/E del 18 gennaio 2002, si
riferisce ad una sterilizzazione da considerare definitiva in quanto come
precisato nella medesima circolare "l'eventuale decremento
dell'ammontare dei crediti di finanziamento rispetto all'importo iscritto
nel bilancio dell'esercizio in corso al 30/09/1996 non puo' dare luogo ad
incrementi della base DIT successivamente al 30 giugno 2001. Viceversa,
l'incremento di detti crediti dovra' essere computato in diminuzione del
reddito dittabile".
La sterilizzazione da incremento delle partecipazioni, introdotta con il
decreto legge n. 209/2002, ha carattere temporaneo, nel senso che e'
suscettibile di essere riassorbita qualora l'incremento degli investimenti
in partecipazioni venga a ridursi nei periodi d'imposta successivi. Anche
in questo caso, peraltro, restano valide le disposizioni dell'articolo 5
della legge 18 ottobre 2001, n. 383 in base alle quali la c.d. "base
DIT" non puo' comunque incrementarsi rispetto al valore determinato al
30 giugno 2001. Pertanto, un'eventuale diminuzione nella consistenza delle
partecipazioni in anni successivi puo' dare luogo ad un ripristino della
"base DIT" solo fino a concorrenza di quella esistente al 30
giugno 2001.
D. Per
l'applicazione delle cause di sterilizzo dell'incremento delle consistenze
di partecipazioni le Finanze, nella circolare 85/E, hanno ritenuto di
considerare dati di confronto risultanti da bilanci civilistici. Questo
significa, come ha bene chiarito Assonime nella circolare n. 71, che
dovrebbero assumere rilevanza anche svalutazioni o riprese di valore delle
partecipazioni a prescindere dalla circostanza che queste siano o meno
riconosciute ai fini del reddito d'impresa?
R. Si'. Ai
fini della determinazione del valore delle consistenze delle partecipazioni
occorre far riferimento al dato di bilancio: questo non solo e' il
risultato di acquisti e cessioni ma, naturalmente, e' influenzato anche da
riprese di valori e svalutazioni effettuate in sede civilistica.
D. Dopo le
modifiche introdotte dal D.L. 209 del 2002 quali sono le modalita' e le
alternative per l'applicazione delle disposizioni DIT da parte di ditte
individuali e societa' di persone?
R. Al pari
degli altri contribuenti, i soggetti IRPEF che intendono fruire della DIT
possono optare per il nuovo regime o per quello ordinario rettificato.
In base al nuovo regime, l'unica novita' per tali soggetti consiste
nell'applicare un coefficiente di remunerazione ordinaria pari al saggio
degli interessi legali.
Se, viceversa, scelgono il c.d. "regime ordinario rettificato"
dovranno tener conto esclusivamente della nuova ipotesi di sterilizzazione
della base DIT, collegata all'incremento della consistenza delle
partecipazioni rispetto a quella risultante dal bilancio relativo
all'esercizio in corso al 30 settembre 1996.
13 Reddito d'impresa - La svalutazione delle
partecipazioni
D. Cosa si
intende per minusvalenze non realizzate riferite a partecipazioni che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie? Le Finanze hanno dato quale riferimento
legislativo l'articolo 66, comma 1 del Tuir che definisce il concetto di
minusvalenze realizzate da cui per differenza dovrebbero risultare le
minusvalenze non realizzate. Questa interpretazione porterebbe a rateizzare
in 5 quote costanti anche le minusvalenze derivanti da liquidazione
volontaria di societa' ovvero da fallimenti delle medesime. E' questa la
volonta' dell'Agenzia delle Entrate?
R. Le
minusvalenze derivanti dal fallimento o dalla liquidazione volontaria della
partecipata si considerano realizzate, e dunque non soggette alla
rateizzazione, solo al momento della chiusura della procedura di
fallimento, ovvero alla chiusura della procedura di liquidazione volontaria
della societa' partecipata.
Al di fuori di queste ipotesi, tali minusvalenze sono soggette alla
deducibilita' per quote costanti stabilita dall'articolo 1, comma 1,
lettera b), del decreto legge n. 209/2002.
D. Le nuove regole relative alla irrilevanza della distribuzione degli
utili nel conteggio della svalutazione delle partecipazioni che
costituiscono immobilizzazioni finanziarie in societa' non quotate vanno a
modificare e integrare anche le disposizioni contenute negli articoli 96 e
96 bis del Tuir che si occupano delle medesime fattispecie? R. Si'. Le
disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n.
209/2002, avendo una portata piu' generale, integrano quelle dell'articolo
96 e 96-bis del TUIR: sono in grado di sterilizzare, infatti, l'intera
riduzione patrimoniale derivante dalla distribuzione di riserve di utili, a
prescindere dalla quota di detti utili che concorre al reddito della
partecipante residente.
Occorre tenere presente, tuttavia, che la sterilizzazione prevista dal
decreto legge in esame, diversamente dalle disposizioni contenute
nell'articolo 96 e 96-bis del TUIR, opera esclusivamente con riferimento a
partecipazioni in societa' non quotate in mercati regolamentati che
costituiscono immobilizzazioni finanziarie.
D. I
versamenti sotto zero, cioe' quelli effettuati dal socio a ripianamento
delle perdite che eccedono il patrimonio netto della partecipata, rientrano
tra le minusvalenze non realizzate con deducibilita' per quinti oppure sono
da considerarsi immediatamente deducibili continuando ad applicarsi
l'articolo 61, comma 5 del TUIR?
R. Per i
versamenti dei soci a copertura perdite, per la parte che eccede il
patrimonio netto della partecipata, continua a valere il regime di
deduzione immediata (e facoltativa) disposto dall'articolo 61, comma 5, del
TUIR.
Tali versamenti non attengono alla valutazione del valore minimo delle
partecipazioni, ma si riferiscono a perdite che vanno oltre lo zero. Sotto
il profilo tecnico questi oneri costituiscono una spesa d'esercizio, e non
una svalutazione, la cui deducibilita' e' subordinata all'effettivo ripiano
del sottozero da parte dei soci.
D. A fine
2002 una societa' ha stipulato un preliminare di cessione di quote che
determinera' una perdita superiore a 5.000.000 di euro. Essendo previsto
che la cessione definitiva della partecipazione avverra' nel primo semestre
2003 si intende riclassificare, come prevede il principio contabile n. 20,
le quote di partecipazione delle immobilizzazioni finanziarie all'attivo
circolante.
E' corretto non effettuare alcuna comunicazione al Fisco in quanto al
momento della cessione manca il requisito oggettivo previsto dalla norma e
cioe' che si tratta di "partecipazioni che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie realizzate".?
R. La comunicazione
di cui all'art. 1, comma 4 del d.l. n. 209 del 24/09/2002 cosi' come
convertito dalla legge n. 265 del 22/11/2002 deve essere effettuata da
parte del contribuente allorquando si realizzino minusvalenze, di ammontare
complessivo superiore a 5.000.000 di euro, derivanti da cessioni di
partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie.
Cio' che rileva, ai fini di tale norma, e' la originaria o preventiva
iscrizione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie, a
prescindere dalla circostanza, come nella fattispecie rappresentata, che le
partecipazioni oggetto di cessione siano successivamente riclassificate ed
inserite nell'attivo circolante.
Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta
applicazione delle presenti istruzioni.
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