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OGGETTO: Articoli 54-59 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Contratto di inserimento.
INPS
CIRCOLARE N. 51 del 16.03.2004
SOMMARIO: Modalità operative
per la fruizione dei benefici contributivi previsti per le assunzioni
con contratto di inserimento.
Premessa.
Il decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, di “attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge
14 febbraio 2003, n. 30” (1), ha introdotto tra l’altro, rivisitando le
tipologie di contratto di lavoro a contenuto formativo, il nuovo istituto
giuridico del contratto di inserimento (articoli 54-59, allegato 1).
Per l’attuazione delle nuove disposizioni, il
legislatore ha tuttavia scelto di affidare, mediante rinvio, l’individuazione
di modalità e condizioni alla contrattazione collettiva nazionale, territoriale
e aziendale e, in assenza di accordi tra le parti sociali, di ricorrere
al potere sostitutivo del Ministero del Lavoro.
In data 11 febbraio 2004, le parti sociali hanno
sottoscritto l’accordo interconfederale finalizzato a garantire una fase
di prima applicazione dei contratti di inserimento e di reinserimento
previsti dal decreto legislativo n. 276/03.
Di conseguenza, è possibile per i datori di lavoro
procedere alla stipula di contratti di inserimento, nel rispetto di quanto
previsto sia dalla legge sia dall’accordo interconfederale.
Si sottolinea comunque che l’efficacia di quest’ultimo
è transitoria e sussidiaria rispetto alla contrattazione collettiva, protraendosi
fino a quando la materia verrà disciplinata, in funzione della peculiarità
settoriale e/o delle specifiche condizioni professionali del lavoratore,
dai contratti collettivi ai vari livelli.
Con la presente circolare si illustra la normativa
in materia, con particolare riferimento al contenuto del citato accordo
interconfederale, e si forniscono le modalità operative per la fruizione
pratica dei benefici contributivi correlati ai contratti di inserimento.
1. Definizione.
L’art. 54 del D. Lgs. n. 276/2003 definisce
il contratto di inserimento come un contratto di lavoro diretto a realizzare,
mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali
del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero
il reinserimento nel mercato del lavoro di particolari categorie di persone.
2. Soggetti con i quali è possibile stipulare
contratti di inserimento.
E’ ammessa la stipula di contratti di inserimento
con le seguenti categorie:
a) soggetti di età compresa tra i
diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da
ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta
anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere
un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti
in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato
con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore
almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione
femminile superi del 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette,
ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale
o psichico.
In relazione alla categoria di cui alla lett.
b), si fa presente che devono intendersi disoccupati di lunga durata coloro
che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro
autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici
mesi (2).
Per quanto riguarda l’applicazione della disciplina
alla categoria di cui alla lett. e), si rinvia al previsto decreto ministeriale,
che determini le aree geografiche con particolari situazioni di occupazione/disoccupazione
femminile.
Con riferimento, infine, alla nozione di grave
handicap fisico, mentale o psichico, rileva l’insieme di disposizioni
di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, come integrata
- con particolare riferimento all'accertamento delle condizioni di disabilità
- dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio
2000 (“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio
dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999,
n. 68”) (3).
3. Datori di lavoro ammessi alla stipula dei
contratti di inserimento.
Ai sensi dell’art. 54, c. 2, i contratti
di inserimento possono essere stipulati da:
a) enti pubblici economici, imprese
e loro consorzi;
b) gruppi di imprese;
c) associazioni professionali, socio-culturali,
sportive;
d) fondazioni;
e) enti di ricerca, pubblici e privati;
f) organizzazioni e associazioni
di categoria.
4. Condizioni per procedere ad assunzioni
con contratto di inserimento.
4.1. Progetto individuale di inserimento.
Condizione essenziale per l’assunzione con
contratto di inserimento o reinserimento é la definizione, con il consenso
del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato
a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore
stesso al contesto lavorativo (4).
Come già accennato, compete ai contratti collettivi
di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale, anche
all’interno degli enti bilaterali, la definizione dei piani individuali
di inserimento con particolare riferimento alla realizzazione del progetto,
anche attraverso il ricorso ai fondi interprofessionali per la formazione
continua di cui all’art. 118 della legge n. 388/2000, in funzione dell’adeguamento
delle capacità professionali del lavoratore; parimenti, la contrattazione
collettiva determinerà le modalità di definizione e sperimentazione di
orientamenti, linee-guida e codici di comportamento diretti ad agevolare
il conseguimento degli obiettivi (5).
Nelle more di detta contrattazione collettiva
di settore, o di livello più specifico, è l’accordo interconfederale 11
febbraio 2004 ad aver regolamentato più nel dettaglio il progetto individuale
di inserimento, prevedendo che nello stesso debbano essere indicati:
- la qualificazione al conseguimento
della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto
del contratto;
- la durata e le modalità della formazione.
L’accordo interconfederale richiede inoltre che
il progetto preveda una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita
fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina
del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da
congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità
di e-learning, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali
del lavoratore.
Per espressa previsione di legge (6), inoltre,
in caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale
di inserimento il datore di lavoro é tenuto a versare la quota dei contributi
agevolati maggiorati del 100 per cento.
4.2. Mantenimento in servizio di almeno il
60% dei lavoratori con contratto di inserimento scaduto nei 18 mesi precedenti
ogni assunzione.
Per poter assumere mediante contratti di inserimento,
è necessario che il datore di lavoro abbia mantenuto in servizio almeno
il sessanta per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia
venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti.
Al riguardo, il legislatore (7) precisa inoltre
che:
- nell’operazione di verifica del
requisito non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati
per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano
rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo
di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato in misura pari a quattro contratti;
- si considerano mantenuti in servizio
i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento,
sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La disposizione limitativa sopra illustrata non
trova applicazione qualora, nei diciotto mesi precedenti alla assunzione
del lavoratore, sia venuto a scadere un unico contratto di inserimento.
4.3. Forma del contratto.
Il contratto é stipulato in forma scritta
e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale
di inserimento; in mancanza di forma scritta il contratto é nullo e il
lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato (8).
L’accordo interconfederale, oltre a chiarire
che il contratto può essere stipulato sia a tempo pieno sia a tempo parziale,
ha stabilito che nello stesso devono essere indicati:
- la durata, fissata entro i limiti
di cui al successivo punto 4.4;
- l’eventuale periodo di prova, così
come previsto dal contratto collettivo applicato per la categoria giuridica
ed il livello di inquadramento attribuiti al lavoratore in contratto di
inserimento/reinserimento;
- l’orario di lavoro, determinato
in base al contratto collettivo applicato;
- la categoria di inquadramento del
lavoratore, determinata secondo quanto si dirà al successivo punto 6.1;
- un trattamento di malattia ed infortunio
non sul lavoro disciplinato secondo quanto previsto in materia dagli accordi
per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro o, in difetto,
dagli accordi collettivi applicati in azienda, riproporzionato in base
alla durata del rapporto prevista dal contratto di inserimento/reinserimento,
e comunque non inferiore a settanta giorni.
4.4. Durata del contratto.
Il contratto di inserimento ha una durata
non inferiore a nove mesi e non superiore ai diciotto mesi, elevabili
a trentasei in caso di assunzione di persone affette da un grave handicap
fisico, mentale o psichico.
Nel computo del limite massimo di durata non
deve tenersi conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del
servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione
per maternità.
Inoltre, si sottolinea che il contratto di inserimento
non é rinnovabile tra le stesse parti e che eventuali proroghe del contratto
sono ammesse esclusivamente fino al raggiungimento del limite massimo
di durata sopra descritto (9).
5. Disciplina del rapporto di lavoro.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi,
ai contratti di inserimento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 in materia di lavoro
a tempo determinato.
I contratti collettivi, inoltre, potranno stabilire
le percentuali massime dei lavoratori assunti con contratto di inserimento
(10).
6. Forme di incentivazione.
L’art. 59 riunisce le disposizioni sostanzialmente
di favore, con le quali il legislatore ha chiaramente inteso incentivare
- in diversi modi e a diversi fini - il ricorso ai contratti di inserimento.
6.1. Incentivi normativi.
In primo luogo, si prevede che la categoria
di inquadramento del lavoratore con contratto di inserimento può essere
inferiore, per non più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione
del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a
mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle
al conseguimento delle quali é preordinato il progetto di inserimento
oggetto del contratto.
L’accordo interconfederale ha comunque stabilito
che l'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito
per i contratti di inserimento/reinserimento non può comportare l'esclusione
dei lavoratori dall'utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e
trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente
corrisposte al personale dipendente, nonché di tutte le maggiorazioni
connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa
previste dal contratto collettivo applicato (lavoro a turni, notturno,
festivo, ecc.).
Salvo specifiche previsioni di contratto collettivo,
i lavoratori assunti con contratto di inserimento sono inoltre esclusi
dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi
per l’applicazione di particolari normative e istituti (11).
Infine, l’accordo ha anche previsto che, nei
casi in cui il contratto venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento deve essere computato
nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge
e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici
di anzianità o istituti di carattere economico ad esso assimilati e della
mobilità professionale disciplinata dalle clausole dei contratti che prevedano
progressioni automatiche di carriera in funzione del mero trascorrere
del tempo.
6.2. Incentivi economici.
Il terzo comma dell’art. 59 prevede che,
in attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione,
nei confronti dei lavoratori assunti con contratto di inserimento trovino
applicazione gli incentivi economici previsti dalla disciplina in materia
di contratto di formazione e lavoro.
Da tali incentivi sono tuttavia esclusi i soggetti
di cui all’articolo 54, comma, 1, lettera a (soggetti di età compresa
tra i diciotto e i ventinove anni).
7. Ambito di applicazione delle agevolazioni
contributive.
Stante l’esplicita esclusione operata dal
legislatore, danno titolo ai benefici contributivi i soli contratti di
inserimento/reinserimento stipulati con:
- disoccupati di lunga durata da
ventinove fino a trentadue anni;
- lavoratori con più di cinquanta
anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
- lavoratori che desiderino riprendere
una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
- donne di qualsiasi età residenti
in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato
con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore
almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione
femminile superi del 10 per cento quello maschile;
- persone riconosciute affette, ai
sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o
psichico.
Si fa rinvio, al riguardo, alle precisazioni
contenute al precedente punto 2.
8. Durata e misura delle agevolazioni contributive.
Le agevolazioni contributive trovano applicazione
esclusivamente per la durata dei contratti di inserimento o reinserimento
che, come sopra indicato, non può essere inferiore a nove mesi e superiore
ai diciotto, salva l’ipotesi di assunzione di persone affette da grave
handicap, per le quali il beneficio potrà avere una durata massima di
trentasei mesi.
Inoltre, per espressa previsione di legge (12),
restano in ogni caso applicabili, se più favorevoli, le disposizioni di
cui all’articolo 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di
contratto di reinserimento dei lavoratori disoccupati (13).
Per quanto riguarda la misura dell’agevolazione
contributiva spettante, in considerazione dell’esplicito richiamo ex art.
59, c. 3, del D. Lgs. n. 276/2003, occorre far riferimento alle diverse
misure già previste in materia di contratti di formazione e lavoro articolate
in base al settore di appartenenza del datore di lavoro che assume ed
all’ubicazione territoriale.
Di conseguenza, la misura della riduzione dei
contributi previdenziali ed assistenziali posti a carico del datore di
lavoro risulta così determinata:
|
Datori di lavoro non aventi
natura di impresa
|
Centro - Nord
|
25% contribuzione a carico
d.l.
|
|
Mezzogiorno
|
50% contribuzione a carico
d.l.
|
| |
|
|
|
Imprese
|
Centro - Nord
|
25% contribuzione a carico
d.l.
|
|
Mezzogiorno
|
contribuzione dovuta in misura
fissa come per gli apprendisti
|
| |
|
|
|
Imprese del settore Commerciale
e Turistico con meno di 15 dipendenti
|
Centro - Nord
|
40% contribuzione a carico
d.l.
|
|
Mezzogiorno
|
contribuzione dovuta in misura
fissa come per gli apprendisti
|
| |
|
|
|
Imprese artigiane
|
Ovunque ubicate
|
contribuzione dovuta in misura
fissa come per gli apprendisti
|
9. Modalità operative.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni contributive,
occorre sottolineare primariamente quanto segue.
Con particolare riferimento all’attestazione
dello stato di disoccupazione di lunga durata, che la legge affida ai
competenti centri per l’impiego, risulta necessario che le Sedi dell’Istituto
attivino le più efficaci sinergie con questi ultimi.
Al riguardo, occorre osservare che, in sede di
Conferenza Unificata Stato - Regioni (15), è stato stabilito che mantengono
lo stato di disoccupazione i soggetti che percepiscano nell’anno solare
un reddito da lavoro non superiore a quello escluso da imposizione sulla
base dei parametri fissati dalle vigenti norme fiscali (16).
Alla luce di quanto sopra, si precisa che, ai
fini dell’accesso alle agevolazioni, dovrà ritenersi sufficiente - unitamente
alla dichiarazione di responsabilità (17) prodotta dal lavoratore al competente
centro per l’impiego ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3 del D.lgs.
n. 297/2002 - l’attestazione da parte del centro medesimo della permanenza
del soggetto nello stato di disoccupazione.
In tal senso, peraltro, deve intendersi modificata
la previsione contenuta al punto 3 della circolare n. 117 del 30 giugno
2003.
Per quanto riguarda, invece, la sussistenza delle
condizioni di cui all’art. 54, c. 1, lett. c) e d) del decreto legislativo
n. 276/2003, potrà considerarsi utile una dichiarazione di responsabilità
da parte del lavoratore, attestante il possesso dei requisiti di legge.
Resta ferma per le Sedi la necessità di coinvolgere i competenti centri
per l’impiego.
10. Modalità di compilazione del modello DM10/2.
Per l’assolvimento degli obblighi contributivi
riferiti ai soggetti assunti con contratto di inserimento o reinserimento,
dovranno essere osservate le seguenti modalità.
I lavoratori in questione devono essere indicati
nel quadro “A” del modello DM10/2, nella casella “n. dipendenti occupati”
mentre non devono essere riportati nella casella “lavoratori a tempo determinato”.
Gli stessi, inoltre, non devono essere inseriti
nel numero complessivo dei soggetti facenti parte della “forza aziendale”
(codice quadri “B/C del modello DM10/2 “FZ”).
Dovranno invece essere indicati nei previsti
codici statistici “MA00”, FE00 e NR00”.
Per l’individuazione dei suddetti lavoratori
sono stati istituiti nuovi codici tipo contribuzione alfanumerici di 4
caratteri dove:
- il primo carattere è di tipo numerico
e si riferisce al codice qualifica: (“1” operaio full time, “2” impiegato
full time, “O” operaio part-time, “Y” impiegato part-time ecc.)
- il secondo carattere è alfabetico
ed individua la tipologia del lavoratore inserito o reinserito (es. disoccupato
di lunga durata, lavoratore con più di 50 anni, ecc,). Vedi tabella 1:
- il terzo carattere è di tipo numerico
ed individua la misura del beneficio spettante. Al riguardo si precisa
che i soggetti di cui all’articolo 54, lettera a), non ammessi ai benefici
economici, dovranno essere contraddistinti con il carattere “0”. Vedi
tabella 2;
- il quarto carattere potrà essere
“0” ovvero “M” e “P” nei casi previsti.
Tabella 1
|
codice
|
Tipologia dei soggetti
ammessi ai contratti di inserimento/reinserimento
|
|
A
|
Soggetti di età compresa tra i 18 e
29 anni (no benefici economici)
|
|
B
|
Disoccupati di lunga durata da 29 fino
a 32 anni
|
|
C
|
Lavoratori con più di 50 anni di età
che siano privi di un posto di lavoro
|
|
D
|
Lavoratori che desiderino riprendere
una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno
due anni
|
|
E
|
Donne di qualsiasi età residenti in
una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile
determinato con apposito decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sia inferiore almeno del 20% di quello maschile
o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10%
quello maschile
|
|
F
|
Persone riconosciute affette, ai sensi
della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale
o psichico
|
Tabella 2
|
Misura del beneficio
|
Codice
|
|
Assente
|
0
|
|
25%
|
1
|
|
40%
|
2
|
|
50%
|
3
|
|
100%
|
4
|
A titolo esemplificativo
si riportano i seguenti esempi:
a) soggetto disoccupato di lunga durata da 29 e fino a 32 anni, assunto
con contratto di reinserimento full-time e con qualifica di operaio, da
un datore di lavoro operante al Centro Nord (cod. 1B10) dove:
|
Codice
|
Significato
|
|
1
|
Operaio full-time
|
|
B
|
Disoccupato di lunga durata da 29 e
fino a 32 anni
|
|
1
|
Beneficio spettante pari al 25% della
contribuzione a carico d.l.
|
b) lavoratore con più di 50 anni di età assunto
con contratto di reinserimento part-time e con qualifica di impiegato,
da una impresa operante nei territori del Mezzogiorno (cod. YC40) dove:
|
Codice
|
Significato
|
|
Y
|
Impiegato part-time
|
|
C
|
Lavoratore con più di 50 anni di età
|
|
4
|
Beneficio spettante pari al 100% della
contribuzione a carico d.l.
|
11. Modalità di versamento.
Ai fini del versamento della contribuzione
riferita ai soggetti assunti con contratto di inserimento o reinserimento,
i datori di lavoro opereranno come segue:
- nella casella “n. dipendenti” riporteranno
il numero dei soggetti interessati con i codici sopra descritti;
- compileranno le caselle “n. giornate”
e “retribuzioni” secondo le consuete modalità;
- nella casella “somme a debito”
riporteranno l’ammontare complessivo della contribuzione dovuta al netto
della riduzione contributiva spettante e dell’eventuale esenzione CUAF
ex art. 120 della legge n. 388/2000.
I datori di lavoro, ai quali compete l’agevolazione
contributiva nella misura del 100% dei contributi a loro carico, sono
tenuti, come noto, al versamento della contribuzione fissa settimanale
nella misura prevista per le aziende non artigiane.
A tal fine, dovranno essere utilizzati i seguenti
nuovi codici dei quadri B/C del modello DM10/2:
- S125 per i lavoratori soggetti
all’INAIL;
- S126 per i lavoratori non soggetti
all’INAIL.
A titolo esemplificativo
si forniscono i seguenti esempi:
a) soggetto disoccupato di lunga durata da 29 e fino a 32 anni, assunto
con contratto di reinserimento full-time e con qualifica di operaio, da
un datore di lavoro operante al Centro Nord (cod. 1B10):
|
Natura del datore di lavoro
|
azienda industriale fino
a 15 dipendenti
|
|
CSC/CA
|
CSC 1.06.61 CA 1S
|
|
Aliquota complessiva piena
|
41,57%
|
|
Esenzione CUAF
|
0,80%
|
|
Quota a carico lavoratore
|
8,89%
|
|
Riduzione applicabile
|
25% contribuzione carico d.l. pari
a 7,97%
|
|
Aliquota dovuta
|
32,80%
|
41,57% - 0,80 = 40,77
– 7,97 = 32,80
|
Esposizione sul modello DM10/2
|
Codice
|
n. dip.
|
n. giornate
|
Retribuzioni
|
Somme a debito
|
|
1B10
|
1
|
26
|
1.100,00
|
361,00
|
b) lavoratore con più di 50 anni di età assunto
con contratto di reinserimento part-time e con qualifica di impiegato,
da una impresa operante nei territori del Mezzogiorno (cod. YC40):
|
Natura del datore di lavoro
|
impresa industriale con
oltre 15 dipendenti
|
|
CSC/CA
|
CSC 1.06.61 CA 1S
|
|
Aliquota complessiva piena
|
40,55%
|
|
Esenzione CUAF
|
0,80%
|
|
Quota a carico lavoratore
|
9,19%
|
|
Riduzione applicabile
|
100% contribuzione carico d.l. pari
a 30,56%
|
|
Aliquota dovuta
|
9,19%
|
40,55% - 0,80 = 39,75
– 30,56 = 9,19
|
Esposizione sul modello DM10/2:
|
Codice
|
n. dip.
|
n. giornate
|
Retribuzioni
|
Somme a debito
|
|
YC40
|
1
|
26
|
1.100,00
|
101,00
|
|
S125
|
1
|
4
|
|
12,00
|
Alla luce di quanto
premesso, per i soggetti assunti con contratto di inserimento o reinserimento
agevolato non dovrà essere evidenziato, nel quadro “D” del DM10/2, l’esonero
Cuaf spettante ex art. 120 della legge n. 388/2000, per il quale si utilizzano
i previsti codici “R600”, “R601”, “R602” e “R603”.
Questi ultimi, ovviamente, continueranno ad operare
per tutti gli altri lavoratori interessati compresi i soggetti con contratto
di inserimento non agevolato.
La procedura di gestione delle denunce contributive
di mod. DM10/2 provvederà direttamente alla rilevazione contabile della
riduzione CUAF e del beneficio contributivo spettanti per i lavoratori
con contratto di inserimento agevolato.
Le modalità di compilazione sopra esposte dovranno
essere osservate da tutti i datori di lavoro compresi gli Enti creditizi,
le Aziende elettriche e telefoniche ed i Pubblici servizi di trasporto.
Modalità operative CUD 770.
Ai fini della compilazione del riquadro dati
Previdenziali e assistenziali Parte C del modelloCUD e 770/Semplificato
dovranno essere evidenziate i seguenti punti:
Sezione 1
Nel punto 1 Qualifica assicurativa e punto 2
Tempo pieno /tempo parziale andranno indicati i codici qualifica già in
uso.
Nel punto 20 “Tipo rapporto” dovranno essere
evidenziati i codici di nuova istituzione alfanumerici composti dai codici
di cui alla tabella 1 del punto 10 (tipologia dei soggetti ammessi ai
contratti di inserimento /reinserimento) e da quelli di cui alla tabella
2 (misura del beneficio - codice).
A titolo esemplificativo
si forniscono i seguenti esempi:
a) soggetto disoccupato di lunga durata da 29 e fino a 32 anni, assunto
con contratto di reinserimento full-time e con qualifica di operaio, da
un datore di lavoro operante al Centro Nord
|
Codice tipo qualifica
|
1FD
|
|
Codice tipo rapporto
|
B1
|
b) lavoratore con più di 50 anni di età assunto
con contratto di reinserimento part-time e con qualifica di impiegato,
da una impresa operante nei territori del Mezzogiorno
|
Codice tipo qualifica
|
2PD
|
|
Codice tipo rapporto
|
C4
|
___________________________________________
(1) Il decreto citato è stato pubblicato in G.U. - Serie Generale - n.
235 del 9 ottobre 2003, supplemento ordinario n. 159 ed è entrato in vigore
il 24 ottobre 2003.
(2) Ciò in base a quanto stabilito all'art. 1, c. 1, del decreto legislativo
n. 181/2000, come sostituito dall'art. 1, c. 1 del decreto legislativo
n. 297/2002.
(3) Il decreto citato è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43
del 22 febbraio 2000.
(4) Art. 55, c. 1, del D. Lgs. n. 276/2003.
(5) Art. 55, c.2, del D. Lgs. n. 276/2003.
(6) Art. 55, c. 5, D. Lgs. n. 276/2003.
(7) Art. 54, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 276/2003.
(8) Art. 56, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 276/2003.
(9) Art. 57 del D. Lgs. n. 276/2003.
(10) Art. 58 del D. Lgs. n. 276/2003.
(11) A titolo di esempio, la disposizione ha rilevanza ai fini della determinazione
del requisito occupazionale per:
- contributo in misura ridotta per Cig ordinaria (1,90%) dovuto dalle
aziende industriali fino a 50 dipendenti (art. 12 della legge, n. 164/1975);
- contributo Cigs (art. 1, c. 1, della legge n. 223/1991);
- contributo di mobilità (art. 16 della legge n. 223/1991);
- contributo aggiuntivo per lavoro straordinario (art. 2 della legge n.
549/1995);
- determinazione della quota di riserva per lavoratori disabili (art.
3 della legge n. 68/1999).
(12) Art. 54, c. 5, del D. Lgs. n. 276/2003.
(13) Si vedano, al riguardo, la circolare n. 215 del 14 agosto 1991 e
la circolare n. 148 del 5 luglio 1993.
(14) La normativa in materia di CFL fa riferimento all’art. 1 del Testo
unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (D.P.R. 6 marzo 1978,
n. 218), ai sensi del quale sono territori del Mezzogiorno le Regioni
Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna,
le province di Latina e Frosinone, i comuni della provincia di Rieti già
compresi nell'ex circondario di Cittaducale, i comuni compresi nella zona
del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, i comuni della provincia
di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, l'Isola d'Elba e
gli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
Si intende quindi per Centro - Nord ogni area geografica non ricompresa
nell’elencazione legislativa sopra riportata.
La disciplina in materia di CFL prevede anche (art. 8, c. 2, della legge
n. 407/1990) che la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali
sia dovuta in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti
nel caso di CFL stipulati da imprese operanti in circoscrizioni - individuate
annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
- che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste
di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla
media nazionale (con il D.M. 14/01/2003 sono state concesse le agevolazioni
per i lavoratori assunti nell’anno 2002).
(15) Accordo sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 10 dicembre
2003.
(16) Il limite, per l’anno 2003, è stato di €. 7500 per i redditi da lavoro
dipendente o fiscalmente assimilati e di €. 4500 per i redditi da impresa
o derivanti dall’esercizio di professione.
Nel caso di concorso di diverse tipologie lavorative, si prevede che il
cumulo di redditi non possa superare l’importo di €. 7500, purché ogni
tipologia rimanga entro il proprio limite massimo.
(17) Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Allegato 1
DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276
- (GU n. 235 del 9-10-2003- S. O. n. 159)
Stralcio
Titolo VI
APPRENDISTATO E CONTRATTO DI INSERIMENTO.
Capo II
Contratto di inserimento.
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