SOMMARIO: Premessa - Aziende con pluralità di fondi - Assicurazione della produzione lorda vendibile
1. PREMESSA
Da parte di alcune Sedi sono pervenute richieste di chiarimenti riguardo lapplicazione
del parziale esonero contributivo di cui agli artt. 3 e 5 della legge n. 185/1992
in ordine alle questioni di seguito riportate:
concessione del beneficio ad aziende con pluralità di fondi, alcuni dei
quali allocati in zone non colpite dallevento calamitoso;
applicazione del beneficio nellipotesi di assicurazione della produzione
lorda vendibile.
2. AZIENDE
CON PLURALITA DI FONDI
Come è noto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 5 della
legge 185/1992, le aziende, singole o associate, condotte da coltivatori diretti,
mezzadri o coloni, o da imprenditori agricoli a titolo principale, iscritti
nella relativa gestione previdenziale, hanno diritto allesonero parziale
del pagamento dei contributi in scadenza nei 12 mesi successivi, quando ricadono
nelle zone delimitate dal decreto ministeriale declaratorio delleccezionale
calamità, sempre che a causa della stessa abbiano subito danni non inferiori
al 35% della produzione lorda vendibile.
Lesonero in questione, si ricorda, è attribuito, sia in relazione
alla contribuzione dovuta, a titolo proprio, dal titolare dellazienda
iscritto alla gestione previdenziale dei CD/CM o IATP, sia in relazione alla
contribuzione dovuta a seguito di assunzione di manodopera dipendente, utilizzata
per le esigenze lavorative dei fondi che rappresentano lintera consistenza
aziendale.
Preliminarmente si osserva che la circostanza che alcuni fondi rientranti nella
citata realtà aziendale insistano su Comuni non calamitati è ininfluente
in quanto, ai sensi dei sopra citati artt. 3 e 5, lesonero spetta allazienda,
la quale è definita dallart. 2555 del Codice Civile come il
complesso dei beni organizzati dallimprenditore per lesercizio dellimpresa.
Ne consegue, pertanto, che il beneficio è esteso anche a quei fondi,
compresi nellazienda, ma ricadenti in Comuni non presenti nel decreto
ministeriale.
Diversa è la situazione che si presenta nellipotesi in cui il titolare
dellazienda autonoma CD/CM o IATP sia anche proprietario, affittuario,
ecc., di altri fondi che non rientrano nelloriginaria consistenza denunciata
allatto della costituzione dellazienda o con successiva variazione.
Ciò in quanto il titolare dellazienda conduce a titolo diverso
i citati fondi e non come soggetto iscritto alla gestione. Nella fattispecie
viene meno il riconoscimento dei benefici ex lege n. 185/1992 per la manodopera
assunta qualora i fondi così individuati (esclusi dalloriginaria
azienda) ricadano su Comuni dichiarati calamitati.
3. ASSICURAZIONE
DELLA PRODUZIONE LORDA VENDIBILE
Lart. 2 comma 1 del decreto legge 17 maggio 1996 n. 273, convertito dalla
legge 18 luglio 1996 n. 380, ha sostituito il secondo periodo del comma 1 dellart.
3 della legge n. 185/1992, stabilendo che: A decorrere dagli eventi calamitosi
verificatisi nel 1995 sono esclusi, altresì, dal computo del 35% e dalle
agevolazioni predette i danni alle produzioni assicurate, relativamente agli
eventi determinati dal decreto di cui allart. 9 comma 2.
Conseguentemente, mentre la versione originaria dellart. 3 della legge
n. 185/1992 concedeva le agevolazioni soltanto per i danni relativi alle produzioni
non ammissibili allassicurazione agevolata, la legge n. 380/1996, a decorrere
dalle calamità verificatesi nel 1995, ha esteso il beneficio anche ai
danni alle produzioni che, pur essendo ammissibili allassicurazione agevolata,
non sono state però assicurate.
Come già indicato al punto 2 della circolare del 13 febbraio 2004 n.
29, il legislatore è nuovamente intervenuto sul punto in esame con il
Decreto Legge 13 settembre 2002 n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002
n. 256, il cui art. 4 comma 1 ha abrogato il comma 1 dellart. 2 del decreto
legge n. 273/1996, facendo in tal modo riacquistare efficacia alle disposizioni
di cui al secondo periodo del comma 1 dellart. 3 della l. 185/1992 nel
testo antecedente le modifiche apportate dal citato decreto 273/1996. Pertanto,
a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 256/2002, le agevolazioni
tornano ad essere concesse per i danni relativi solo alle produzioni non ammissibili
allassicurazione agevolata.