Gli attuali requisiti della pensione di vecchiaia

Questa pensione si ottiene al verificarsi di tre condizioni essenziali: età, contribuzione minima e cessazione del rapporto di lavoro dipendente, anche all'estero. I lavoratori autonomi possono chiedere la pensione e proseguire la propria attività di lavoro autonomo, ma devono cessare da eventuale lavoro dipendente. Dopo la riforma Dini (legge 335/1995) sono due le vie pensionistiche: la pensione di vecchiaia "retributiva" e quella "contributiva", destinata a sostituire negli anni la prima forma di liquidazione. Per andare in pensione, oltre alla risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, è necessario avere 65 anni per gli uomini e 60 per le donne dal 1° gennaio 2000 in poi. Il terzo requisito richiesto è il possesso di almeno 20 anni di contribuzione versata o accreditata (effettiva, cioè in costanza di rapporto di lavoro, da riscatto, ricongiunzione, contributi figurativi e volontari).

I requisiti dal 1° gennaio 2008

La pensione di vecchiaia liquidata con il sistema di calcolo esclusivamente contributivo dal 2008 si ottiene alle seguenti condizioni:

- dal 2008: requisito minimo contributivo di 5 anni e l'età di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, oppure con 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età;

- dal 2008 al 2009: requisito minimo contributivo di 35 anni e l'età di 60 anni per i soli uomini, in quanto le donne raggiungono il diritto con 5 anni di contribuzione effettiva e 60 anni di età;

- dal 2010 al 2013: requisito minimo contributivo di 35 anni e l'età di 61 anni, sempre per i soli uomini;

- dopo il 2013: requisito minimo contributivo di 35 anni e l'età di 62 anni, sempre per i soli uomini.

Il trattamento di vecchiaia
Il metodo di calcolo retributivo e contributivo, i requisiti, gli incentivi per chi decide di proseguire il rapporto di lavoro oltre il termine per il pensionamento.



La pensione di vecchiaia retributiva

Questa pensione si ottiene al verificarsi di tre condizioni essenziali: età, contribuzione minima e cessazione del rapporto di lavorodipendente, anche all'estero. I lavoratori autonomi possono chiedere la pensione e proseguire la propria attività di lavoro autonomo, ma devono cessare da eventuale lavoro dipendente.
Dopo la riforma Dini (legge 335/1995) sono due le vie pensionistiche: la pensione di vecchiaia "retributiva" e quella "contributiva", destinata a sostituire negli anni la prima forma di liquidazione.
Per andare in pensione, oltre alla risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, è necessario avere 65 anni per gli uomini e 60 per le donne dal 1° gennaio 2000 in poi. Il terzo requisito richiesto è il possesso di almeno 20 anni di contribuzione versata o accreditata (effettiva, cioè in costanza di rapporto di lavoro, da riscatto, ricongiunzione, contributi figurativi e volontari).
Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento dei requisiti. C'è, però, la possibilità di scegliere la decorrenza della pensione dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza a seguito di scelta dell'interessato. Comunque, se il richiedente ha effettuato l'opzione per la prosecuzione dell'attività lavorativa fino ai 65 anni di età, la decorrenza verrà fissata dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Sul fronte dell'età sono previste particolari eccezioni per i lavoratori dipendenti (per i lavoratori autonomi, infatti, l'età era stata già fissata a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne): per gli invalidi (almeno all'80%) e i lavoratori non vedenti il requisito relativo all'età è di 60 anni per gli uomini e 55 per le donne. Se, invece, si tratta di lavoratori non vedenti da periodi anteriori all'inizio dell'assicurazione o con almeno dieci anni di contribuzione o assicurazione dopo l'insorgenza della cecità il requisito relativo all'età è di 55 anni per gli uomini e 50 per le donne.
Sul versante del requisito minimo contributivo sono stabilite delle eccezioni. Ecco le principali: i lavoratori ai versamenti volontari entro il 31 dicembre 1992, anche se non si sono avvalsi, possono andare in pensione di vecchiaia con il requisito ''cristallizzato'' di 15 anni; gli assicurati in possesso di 15 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 1992 possono usufruire dello stesso beneficio (15 anni di contribuzione).

La pensione di vecchiaia ''contributiva'' fino al 2007
I requisiti richiesti sono il compimento del 57° anno di età ( età flessibile dai 57 ai 65 anni), la risoluzione del rapporto di lavoro dipendente e il possesso di almeno 5 anni di contribuzione effettiva, oppure 40 anni di contribuzione (per il raggiungimento dei 40 anni non sono utili i contributi volontari e il riscatto dei periodi di studio, mentre la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il compimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1.5). Inoltre l'importo del trattamento pensionistico non deve essere inferiore a 1,2 volte l'assegno sociale (per il 2004 5.740,33 euro). Al raggiungimento dei 40 anni di contribuzione si prescinde dal requisito anagrafico (57 anni di età), mentre dal limite di importo pensionistico si prescinde al compimento del 65° anno di età.

Il calcolo "retributivo"
Il sistema di calcolo retributivo è legato, appunto, alle retribuzioni pensionabili ed è ancora valido per la liquidazione delle pensioni dei lavoratori dipendenti che alla data del 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità contributiva di almeno 18 anni. Si tratta di lavoratori che non hanno optato per il nuovo sistema di calcolo contributivo e che ormai non possono più farlo.In parte il calcolo ''retributivo'' si applica anche ai lavoratori in possesso al 31 dicembre 1995 di un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni (sistema retributivo per i contributi riferiti fino al 31 dicembre 1995 e contributivo per quelli successivi). Questi lavoratori hanno la facoltà di esercitare l'opzione per il sistema contributivo se in possesso , inoltre, di 15 anni di contribuzione dei quali almeno 5 versati nel sistema contributivo , decollato dal gennaio 1996.
Fino al 31 dicembre del 1992 vale una sola regola: il trattamento pensionistico si calcolava prendendo in considerazione la media delle retribuzioni lorde assoggettate a contribuzione, rivalutate degli ultimi 5 anni. In seguito, il decreto legislativo 503/1992 ha modificato la normativa in relazione alla consistenza contributiva (15 anni o meno di 15 anni) che il lavoratore possedeva alla data del 31 dicembre 1992 e ha fissato in due quote la liquidazione della pensione. La quota ''A'' è relativa all'anzianità contributiva fino alla fine del 1992 liquidata sulla base degli ultimi 5 anni di contribuzione ( per i dipendenti pubblici con riferimento all'ultimo stipendio ragguagliato ad anno), la quota ''B'' all'anzianità successiva e fino al mese precedente la decorrenza della pensione, liquidata sulla base degli ultimi dieci anni di retribuzione pensionabile (per i lavoratori pubblici manca ancora qualche anno per il raggiungimento dei 10 anni).


Il sistema di calcolo "contributivo"
Il calcolo contributivo, introdotto dalla riforma Dini (articolo 1 della legge 335/1995) si basa sull'accantonamento dei contributi annui, rivalutati in base all'andamento del prodotto interno lordo (Pil). Si applica ai lavoratori dipendenti e autonomi, nuovi assunti dal 1° gennaio 1996, senza precedente contribuzione o a chi ha optato per il sistema contributivo, se in possesso di 15 anni di contributi, di cui almeno 5 versati col nuovo sistema e di un'anzianità contributiva, al 31 dicembre 1995, inferiore ai 18 anni.
Nel sistema contano il montante contributivo individuale e il coefficiente di trasformazione (tabella A della legge 335/1995*) relativo all'età dell'assicurato al momento della pensione. Il montante contributivo è costituito dall'accantonamento annuale della quota contributiva derivante, per i lavoratori dipendenti, dall'applicazione dell'aliquota di computo del 33% sulla retribuzione lorda per i lavoratori dipendenti e del 20% per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli a titolo principale. Per i lavoratori iscritti alla gestione separata l'aliquota di computo è variabile. Il coefficiente di trasformazione è una percentuale che si commisura sul montante contributivo complessivo e dà la misura della pensione annua lorda. Per ottenere l'importo mensile basta dividere quello annuo lordo per tredici.
Sono previsti benefici per le lavoratrici madri e per chi effettua attività usuranti.

Come proseguire il rapporto di lavoro
La legge 407/1990 ha dato l'opportunità di continuare a lavorare fino a 62 anni di età, limite portato poi a 65 anni dalla riforma Amato (Dlgs 503/1992). L'opportunità spetta agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria Ivs dei lavoratori dipendenti o alle gestioni sostitutive, esclusive o esonerative a condizione che non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione di vecchiaia Inps o degli altri trattamenti (sostitutivi, esclusivi o esonerativi).
La legislazione italiana, per incoraggiare questa scelta, ha fissato alcuni incentivi per chi opta per la prosecuzione del rapporto di lavoro. E' anche previsto un beneficio per i lavoratori con 40 anni di contribuzione prima del compimento di 60 anni per le donne e 65 per gli uomini che decidano di proseguire l'attività lavorativa. In pratica il 60% della contribuzione versata concorre ad aumentare l'ammontare della pensione (il calcolo si effettua esclusivamente con il sistema contributivo, a decorrere dal compimento dell'età pensionabile), mentre il restante 40% viene destinato alle regioni di residenza del lavoratore e finalizzato al finanziamento di attività di assistenza ad anziani non autosufficienti e famiglie.

*Tabella A della legge 335/1995

(v. articolo 1, comma 6)

Coefficienti di trasformazione

Divisori

Età

Valori

21,1869
57
4,720%
20,5769
58
4,860%
19,9769
59
5,006%
19,3669
60
5,163%
18,7469
61
5,334%
18,1369
62
5,514%
17,5269
63
5,706%
16,9169
64
5,911%
16,2969
63
6,136%

tasso di sconto = 1.5%