Gli attuali requisiti della pensione di vecchiaia
Questa pensione si ottiene al verificarsi di tre condizioni essenziali: età, contribuzione minima e cessazione del rapporto di lavoro dipendente, anche all'estero. I lavoratori autonomi possono chiedere la pensione e proseguire la propria attività di lavoro autonomo, ma devono cessare da eventuale lavoro dipendente. Dopo la riforma Dini (legge 335/1995) sono due le vie pensionistiche: la pensione di vecchiaia "retributiva" e quella "contributiva", destinata a sostituire negli anni la prima forma di liquidazione. Per andare in pensione, oltre alla risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, è necessario avere 65 anni per gli uomini e 60 per le donne dal 1° gennaio 2000 in poi. Il terzo requisito richiesto è il possesso di almeno 20 anni di contribuzione versata o accreditata (effettiva, cioè in costanza di rapporto di lavoro, da riscatto, ricongiunzione, contributi figurativi e volontari).
I requisiti dal 1° gennaio 2008
La pensione di vecchiaia liquidata con il sistema di calcolo esclusivamente contributivo dal 2008 si ottiene alle seguenti condizioni:
- dal 2008: requisito minimo contributivo di 5 anni e l'età di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, oppure con 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età;
- dal 2008 al 2009: requisito minimo contributivo di 35 anni e l'età di 60 anni per i soli uomini, in quanto le donne raggiungono il diritto con 5 anni di contribuzione effettiva e 60 anni di età;
- dal 2010 al 2013: requisito minimo contributivo di 35 anni e l'età di 61 anni, sempre per i soli uomini;
- dopo il 2013: requisito minimo contributivo di 35 anni e l'età di 62 anni, sempre per i soli uomini.
Il trattamento di vecchiaia
Il metodo di calcolo retributivo e contributivo, i requisiti, gli incentivi
per chi decide di proseguire il rapporto di lavoro oltre il termine per il pensionamento.
La pensione di vecchiaia retributiva
Questa pensione si ottiene al verificarsi di tre condizioni essenziali: età,
contribuzione minima e cessazione del rapporto di lavorodipendente, anche all'estero.
I lavoratori autonomi possono chiedere la pensione e proseguire la propria attività
di lavoro autonomo, ma devono cessare da eventuale lavoro dipendente.
Dopo la riforma Dini (legge 335/1995) sono due le vie pensionistiche: la pensione
di vecchiaia "retributiva" e quella "contributiva", destinata
a sostituire negli anni la prima forma di liquidazione.
Per andare in pensione, oltre alla risoluzione del rapporto di lavoro subordinato,
è necessario avere 65 anni per gli uomini e 60 per le donne dal 1°
gennaio 2000 in poi. Il terzo requisito richiesto è il possesso di almeno
20 anni di contribuzione versata o accreditata (effettiva, cioè in costanza
di rapporto di lavoro, da riscatto, ricongiunzione, contributi figurativi e
volontari).
Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo al
raggiungimento dei requisiti. C'è, però, la possibilità
di scegliere la decorrenza della pensione dal primo giorno del mese successivo
a quello di presentazione dell'istanza a seguito di scelta dell'interessato.
Comunque, se il richiedente ha effettuato l'opzione per la prosecuzione dell'attività
lavorativa fino ai 65 anni di età, la decorrenza verrà fissata
dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Sul fronte dell'età sono previste
particolari eccezioni per i lavoratori dipendenti (per i lavoratori autonomi,
infatti, l'età era stata già fissata a 65 anni per gli uomini
e 60 anni per le donne): per gli invalidi (almeno all'80%) e i lavoratori non
vedenti il requisito relativo all'età è di 60 anni per gli uomini
e 55 per le donne. Se, invece, si tratta di lavoratori non vedenti da periodi
anteriori all'inizio dell'assicurazione o con almeno dieci anni di contribuzione
o assicurazione dopo l'insorgenza della cecità il requisito relativo
all'età è di 55 anni per gli uomini e 50 per le donne.
Sul versante del requisito minimo contributivo sono stabilite delle eccezioni.
Ecco le principali: i lavoratori ai versamenti volontari entro il 31 dicembre
1992, anche se non si sono avvalsi, possono andare in pensione di vecchiaia
con il requisito ''cristallizzato'' di 15 anni; gli assicurati in possesso di
15 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 1992 possono usufruire dello stesso
beneficio (15 anni di contribuzione).
La pensione di vecchiaia
''contributiva'' fino al 2007
I requisiti richiesti sono il compimento del 57° anno di età ( età
flessibile dai 57 ai 65 anni), la risoluzione del rapporto di lavoro dipendente
e il possesso di almeno 5 anni di contribuzione effettiva, oppure 40 anni di
contribuzione (per il raggiungimento dei 40 anni non sono utili i contributi
volontari e il riscatto dei periodi di studio, mentre la contribuzione accreditata
per i periodi di lavoro precedenti il compimento del diciottesimo anno di età
è moltiplicata per 1.5). Inoltre l'importo del trattamento pensionistico
non deve essere inferiore a 1,2 volte l'assegno sociale (per il 2004 5.740,33
euro). Al raggiungimento dei 40 anni di contribuzione si prescinde dal requisito
anagrafico (57 anni di età), mentre dal limite di importo pensionistico
si prescinde al compimento del 65° anno di età.
Il calcolo "retributivo"
Il sistema di calcolo retributivo è legato, appunto, alle retribuzioni
pensionabili ed è ancora valido per la liquidazione delle pensioni dei
lavoratori dipendenti che alla data del 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità
contributiva di almeno 18 anni. Si tratta di lavoratori che non hanno optato
per il nuovo sistema di calcolo contributivo e che ormai non possono più
farlo.In parte il calcolo ''retributivo'' si applica anche ai lavoratori in
possesso al 31 dicembre 1995 di un'anzianità contributiva inferiore ai
18 anni (sistema retributivo per i contributi riferiti fino al 31 dicembre 1995
e contributivo per quelli successivi). Questi lavoratori hanno la facoltà
di esercitare l'opzione per il sistema contributivo se in possesso , inoltre,
di 15 anni di contribuzione dei quali almeno 5 versati nel sistema contributivo
, decollato dal gennaio 1996.
Fino al 31 dicembre del 1992 vale una sola regola: il trattamento pensionistico
si calcolava prendendo in considerazione la media delle retribuzioni lorde assoggettate
a contribuzione, rivalutate degli ultimi 5 anni. In seguito, il decreto legislativo
503/1992 ha modificato la normativa in relazione alla consistenza contributiva
(15 anni o meno di 15 anni) che il lavoratore possedeva alla data del 31 dicembre
1992 e ha fissato in due quote la liquidazione della pensione. La quota ''A''
è relativa all'anzianità contributiva fino alla fine del 1992
liquidata sulla base degli ultimi 5 anni di contribuzione ( per i dipendenti
pubblici con riferimento all'ultimo stipendio ragguagliato ad anno), la quota
''B'' all'anzianità successiva e fino al mese precedente la decorrenza
della pensione, liquidata sulla base degli ultimi dieci anni di retribuzione
pensionabile (per i lavoratori pubblici manca ancora qualche anno per il raggiungimento
dei 10 anni).
Il sistema di calcolo "contributivo"
Il calcolo contributivo, introdotto dalla riforma Dini (articolo 1 della legge
335/1995) si basa sull'accantonamento dei contributi annui, rivalutati in base
all'andamento del prodotto interno lordo (Pil). Si applica ai lavoratori dipendenti
e autonomi, nuovi assunti dal 1° gennaio 1996, senza precedente contribuzione
o a chi ha optato per il sistema contributivo, se in possesso di 15 anni di
contributi, di cui almeno 5 versati col nuovo sistema e di un'anzianità
contributiva, al 31 dicembre 1995, inferiore ai 18 anni.
Nel sistema contano il montante contributivo individuale e il coefficiente di
trasformazione (tabella A della legge 335/1995*)
relativo all'età dell'assicurato al momento della pensione. Il montante
contributivo è costituito dall'accantonamento annuale della quota contributiva
derivante, per i lavoratori dipendenti, dall'applicazione dell'aliquota di computo
del 33% sulla retribuzione lorda per i lavoratori dipendenti e del 20% per artigiani,
commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli
a titolo principale. Per i lavoratori iscritti alla gestione separata l'aliquota
di computo è variabile. Il coefficiente di trasformazione è una
percentuale che si commisura sul montante contributivo complessivo e dà
la misura della pensione annua lorda. Per ottenere l'importo mensile basta dividere
quello annuo lordo per tredici.
Sono previsti benefici per le lavoratrici madri e per chi effettua attività
usuranti.
Come proseguire il
rapporto di lavoro
La legge 407/1990 ha dato l'opportunità di continuare a lavorare fino
a 62 anni di età, limite portato poi a 65 anni dalla riforma Amato (Dlgs
503/1992). L'opportunità spetta agli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria Ivs dei lavoratori dipendenti o alle gestioni sostitutive, esclusive
o esonerative a condizione che non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione
di una pensione di vecchiaia Inps o degli altri trattamenti (sostitutivi, esclusivi
o esonerativi).
La legislazione italiana, per incoraggiare questa scelta, ha fissato alcuni
incentivi per chi opta per la prosecuzione del rapporto di lavoro. E' anche
previsto un beneficio per i lavoratori con 40 anni di contribuzione prima del
compimento di 60 anni per le donne e 65 per gli uomini che decidano di proseguire
l'attività lavorativa. In pratica il 60% della contribuzione versata
concorre ad aumentare l'ammontare della pensione (il calcolo si effettua esclusivamente
con il sistema contributivo, a decorrere dal compimento dell'età pensionabile),
mentre il restante 40% viene destinato alle regioni di residenza del lavoratore
e finalizzato al finanziamento di attività di assistenza ad anziani non
autosufficienti e famiglie.
*Tabella A della legge 335/1995
(v. articolo 1, comma 6)
Coefficienti di trasformazione
|
Divisori |
Età |
Valori |
|
21,1869
|
57
|
4,720%
|
|
20,5769
|
58
|
4,860%
|
|
19,9769
|
59
|
5,006%
|
|
19,3669
|
60
|
5,163%
|
|
18,7469
|
61
|
5,334%
|
|
18,1369
|
62
|
5,514%
|
|
17,5269
|
63
|
5,706%
|
|
16,9169
|
64
|
5,911%
|
|
16,2969
|
63
|
6,136%
|
tasso di sconto = 1.5%