INPS CIRCOLARE N. 122 del 08.07.2003
OGGETTO:
Legge
30.7.2002,
n.
189.
Modifiche
al
T.U.
delle
disposizioni
concernenti
la
disciplina
dellimmigrazione
e
norme
sulla
condizione
dello
straniero
di
cui
al
D.Lgs.
25.7.1998,
n.
286.
Disciplina
del
rapporto
di
lavoro
subordinato
a
tempo
indeterminato,
determinato
e
stagionale
dei
cittadini
di
Paesi
non
appartenenti
allUnione
Europea
o
apolidi.
SOMMARIO: La legge 30.7.2002, n. 189, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 173/L alla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26.8.2002, contiene modifiche alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni riguardanti la disciplina sullimmigrazione di cui al D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 e dispone nuove modalità da seguire per linstaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con cittadini di Paesi non appartenenti allUnione Europea o apolidi, introducendo la particolare fattispecie del cntratto di soggiorno per lavoro. La stessa legge abroga le disposizioni di cui allart. 22 del T.U. n. 286/1998 e modifica altresì il testo dellart. 25, co. 5 dello stesso, che prevedevano il rimborso dei contributi versati in favore dei L avoratori extracomunitari presso forme di previdenza obbligatorie in caso di rimpatrio a seguito di cessazione dellattività lavorativa in Italia.
1.GENERALITA
La
legge
30.7.2002,
n.
189,
pubblicata
nel
Supplemento
ordinario
n.
173/
L
alla
Gazzetta
Ufficiale
n.
199
del
26.8.2002,
contiene
modifiche
alle
previsioni
del
Testo
Unico
delle
disposizioni
riguardanti
la
disciplina
sullimmigrazione
di
cui
al
D.Lgs.
25.7.1998,
n.
286
(1).
Le
disposizioni
in
esame
dettano
la
disciplina
generale
che
regola
lingresso
e
il
rapporto
di
lavoro
del
cittadino
di
Stati
non
appartenenti
allUnione
Europea
e
dellapolide
che
viene
assunto
in
territorio
italiano
da
un
datore
di
lavoro
italiano
o
straniero
regolarmente
soggiornante.
La
legge
n.
189/2002
non
ha
quindi
modificato
le
previsioni
dellart.
1
del
T.U.
n.
286/1998,
le
disposizioni
del
quale
non
si
applicano
pertanto
ai
cittadini
degli
Stati
membri
dellUnione
Europea,
se
non
in
quanto
si
tratti
di
norme
più
favorevoli.
Si
precisa,
per
quanto
attiene
specificamente
la
materia
previdenziale,
che
le
disposizioni
di
cui
al
T.U.
in
questione
trovano
applicazione
anche
alle
fattispecie
di
distacco,
qualora
si
tratti
di
cittadini
extracomunitari
provenienti
da
un
Paese
che
non
sia
legato
allItalia
da
convenzioni
in
materia
di
sicurezza
sociale,
ovvero
qualora
la
convenzione
esistente
sia
parziale,
con
riferimento
alle
forme
assicurative
da
questa
non
previste.
2.TUTELA
PREVIDENZIALE
DEI
LAVORATORI
EXTRACOMUNITARI
Per
i
cittadini
di
Stati
non
appartenenti
allUnione
Europea
e
per
gli
apolidi
trova
applicazione
ai
fini
della
tutela
previdenziale
lordinaria
disciplina
dettata
per
i
lavoratori
italiani,
con
laggiunta
di
eventuali
previsioni
dettate
per
specifiche
fattispecie
di
lavoro
dello
straniero
in
Italia
regolate
dalla
disciplina
interna.
Costituisce
infatti
principio
fondamentale
della
legislazione
in
materia
di
sicurezza
sociale
quello
della
territorialità
dellobbligo
assicurativo,
in
base
al
quale
i
lavoratori
devono
in
linea
di
principio
essere
assicurati
ai
fini
previdenziali
nel
Paese
in
cui
svolgono
lattività
lavorativa
(2).
E
assicurata
altresì
a
tali
lavoratori
parità
di
trattamento
con
i
cittadini
dello
Stato
italiano.
In
base
a
questi
principi
trovano
pertanto
applicazione
le
disposizioni
normative
vigenti
nel
Paese
in
cui
è
svolta
lattività
lavorativa,
per
quanto
attiene
tipologie
di
copertura
assicurativa,
importi,
retribuzione
imponibile,
modalità
di
versamento,
ecc.
Eccezioni
al
principio
di
territorialità
si
hanno,
come
noto,
nei
casi
di
distacco
regolamentati
da
convenzioni
in
materia
di
sicurezza
sociale,
relativamente
al
periodo
di
tempo
definito
dallaccordo,
e
nei
casi
disciplinati
dallart.
3,
co.
8,
della
legge
n.
398/1987,
il
quale
dispone
che
il
Ministro
del
Lavoro
può
con
proprio
decreto,
emanato
di
concerto
con
i
Ministri
degli
Affari
Esteri
e
dellEconomia
e
Finanze,
esonerare
dallobbligo
del
versamento
dei
contributi
dovuti
alle
assicurazioni
generali
obbligatorie
per
i
dipendenti
stranieri
le
imprese
straniere
appartenenti
a
Paesi
che
concedono
analogo
esonero
alle
imprese
italiane
operanti
sul
loro
territorio
per
i
lavoratori
italiani
alle
loro
dipendenze.
E
inoltre
precisato
allart.1,
co.
3,
del
T.U.
n.
286/1998
che
quando
altre
disposizioni
di
legge
fanno
riferimento
ad
istituti
concernenti
persone
di
cittadinanza
diversa
da
quella
italiana
ovvero
apolidi,
lo
stesso
riferimento
deve
intendersi
agli
istituti
previsti
dal
testo
unico
stesso,
e
che
sono
comunque
fatte
salve
le
disposizioni
interne,
comunitarie
e
internazionali
più
favorevoli
comunque
vigenti
nel
territorio
dello
Stato.
3.DISPOSIZIONI
GENERALI
SULLINGRESSO
PER
MOTIVI
DI
LAVORO
La
legge
n.
189/2002
ha
modificato,
tra
laltro,
il
testo
dellart.
4
del
T.U.
n.
286/1998
in
materia
di
ingresso
nel
territorio
dello
Stato,
nonché
lart.
5
della
stessa
fonte
in
materia
di
permesso
di
soggiorno.
Si
riportano
brevemente
le
disposizioni
relative
agli
adempimenti
richiesti
ai
fini
della
regolare
instaurazione
di
un
rapporto
di
lavoro
subordinato
con
un
cittadino
extracomunitario
o
apolide.
3.1.Procedura
per
la
regolare
instaurazione
di
un
rapporto
di
lavoro
subordinato,
a
tempo
determinato
o
indeterminato.
La
procedura
da
seguire
per
la
regolare
assunzione
di
un
lavoratore
extracomunitario
è
stata
ridisegnata
nellart.
18
della
legge
n.
189/2002,
che
ha
abrogato
il
previgente
art.
22
del
T.U.
n.
286/1998.
La
responsabilità
dellintero
procedimento
relativo
allassunzione
compete,
in
base
alle
nuove
disposizioni,
al
neo-istituito
Sportello
Unico
per
limmigrazione
presso
la
Prefettura
Ufficio
territoriale
del
Governo,
sia
per
le
assunzioni
a
tempo
indeterminato
che
determinato.
Il
datore
di
lavoro
italiano
o
straniero
regolarmente
soggiornante
che
vuole
instaurare
un
rapporto
di
lavoro
subordinato
a
tempo
determinato
o
indeterminato
con
uno
straniero
residente
allestero
deve
presentare
una
richiesta
di
nulla
osta
allassunzione
allo
sportello
unico
per
limmigrazione
della
provincia
di
residenza,
ovvero
di
quella
in
cui
ha
sede
limpresa,
ovvero
di
quella
ove
avrà
luogo
la
prestazione
lavorativa
accompagnata
dalla
documentazione
prevista
dal
co.
2
dellart.
22,
tra
cui
la
proposta
di
contratto
di
soggiorno,
completa
degli
elementi
indicati
dalla
norma.
Le
richieste
vengono
comunicate
dallo
sportello
unico
al
Centro
per
lImpiego
territorialmente
competente,
che
provvede
a
darne
adeguata
diffusione.
In
caso
di
mancata
presentazione
di
alcuna
domanda
da
parte
di
lavoratore
italiano
o
comunitario,
il
Centro
ne
dà
comunicazione
allo
sportello
unico,
che,
nel
termine
previsto
dalla
legge,
rilascia
il
nulla
osta,
sentito
il
Questore
competente,
e
a
condizione
che
siano
osservate
le
prescrizioni
del
contratto
collettivo
di
lavoro
applicabile
nella
fattispecie
oltre
che,
naturalmente,
nel
rispetto
dei
limiti
numerici,
quantitativi
e
qualitativi
determinati
a
norma
dellart.
3,
co.
4
e
dellart.
21
del
T.U.(3).
La
documentazione
in
questione
viene
poi
trasmessa
dallo
stesso
sportello,
a
richiesta
del
datore
di
lavoro,
agli
uffici
consolari
del
Paese
di
origine
o
di
residenza
dello
straniero
ai
fini
del
rilascio
del
visto
dingresso.
E
previsto
che
entro
8
giorni
dallingresso
lo
straniero
debba
recarsi
presso
lo
Sportello
Unico
che
ha
rilasciato
il
nulla
osta
per
la
firma
del
contratto
di
soggiorno,
anchesso
da
trasmettere
allAutorità
consolare
e
al
Centro
per
limpiego
e,
dopo
aver
stipulato
il
contratto,
presso
la
Questura
per
il
rilascio
del
permesso
di
soggiorno.
Lart.
27
del
T.U.
n.
286/1998
stabilisce
inoltre
particolari
modalità
e
termini
per
il
rilascio
delle
prescritte
autorizzazioni
per
alcune
particolari
categorie
di
lavoratori,
per
le
quali
si
rimanda
alle
previsioni
della
norma.
Per
lingresso
dei
lavoratori
frontalieri
non
appartenenti
allUE
occorre
fare
riferimento
alle
disposizioni
previste
negli
accordi
internazionali
in
vigore
con
gli
Stati
confinanti.
3.2.Procedura
per
lassunzione
di
un
lavoratore
stagionale.
Lart.
24
del
T.U.
è
stato
interamente
modificato
dallart.
20
della
legge
n.
189
del
2002.
Il
datore
di
lavoro
italiano
o
straniero
regolarmente
soggiornante,
o
le
associazioni
di
categoria
per
conto
dei
loro
associati,
che
intendano
instaurare
un
rapporto
di
lavoro
subordinato
di
tipo
stagionale
con
uno
straniero
devono
presentare
richiesta
nominativa
allo
Sportello
Unico
per
limmigrazione
della
provincia
di
residenza
ai
sensi
dellart.
22
del
Testo
Unico.
Nel
caso
in
cui
il
richiedente
non
abbia
una
conoscenza
diretta
dello
straniero,
la
richiesta
viene
comunicata
al
Centro
per
limpiego
che
verifica,
entro
il
termine
di
5
giorni,
leventuale
disponibilità
di
lavoratori
italiani
o
comunitari
a
ricoprire
limpiego
stagionale
offerto.
Lo
stesso
sportello
rilascia
comunque
lautorizzazione
nel
rispetto
delleventuale
diritto
di
precedenza
maturato
entro
10
giorni
dalla
comunicazione
al
Centro
per
l
Impiego
e
non
oltre
20
dalla
data
della
richiesta.
Lautorizzazione
rilasciata
in
questi
casi
ha
validità
da
un
minimo
di
20
giorni
ad
un
massimo
di
nove
mesi
in
corrispondenza
della
durata
del
lavoro
stagionale
richiesto,
ed
anche
con
riferimento
allaccorpamento
di
gruppi
di
lavori
di
più
breve
periodo
da
svolgere
presso
datori
diversi.
Il
lavoratore
stagionale
ha
diritto
di
precedenza
per
il
rientro
in
Italia
nellanno
successivo
e
può
convertire,
al
verificarsi
delle
condizioni
previste,
il
suo
permesso
in
permesso
per
lavoro
subordinato.
3.3.Ingresso
in
territorio
italiano.
Lingresso
in
Italia
è
consentito
allo
straniero
in
possesso
di
documento
valido.
Il
relativo
visto
dingresso
è
rilasciato
dalle
rappresentanze
diplomatiche
o
consolari
italiane
nello
Stato
di
origine
o
di
stabile
residenza
dello
straniero,
previa
dimostrazione
del
possesso
di
documentazione
idonea
a
confermare
scopo
e
condizioni
del
soggiorno
nonché
la
disponibilità
di
mezzi
di
sussistenza
adeguati
per
la
durata
di
questo.
Per
la
regolare
permanenza
nel
territorio
italiano,
inoltre,
lo
straniero
deve
essere
in
possesso
di
permesso
di
soggiorno
in
corso
di
validità,
da
richiedersi
al
Questore
della
Provincia
in
cui
si
trova
entro
8
giorni
lavorativi
dallingresso
nello
Stato.
La
rappresentanza
diplomatica
o
consolare
italiana
che
rilascia
il
visto
dingresso
per
motivi
di
lavoro
deve
darne
comunicazione,
tra
laltro,
allINPS
per
linserimento
nellarchivio
previsto
dallart.
22,
co.
9
del
T.U..
3.4
Ingresso
per
lavoro
in
casi
particolari.
Lart.
27
del
T.U.
n.
286/1998
prevede,
al
di
fuori
degli
ingressi
per
lavoro
di
cui
alle
disposizioni
precedenti,
autorizzati
nellambito
delle
quote
di
cui
allart.
3,
co.
4
dello
stesso,
particolari
fattispecie
per
le
quali
il
regolamento
di
attuazione
del
testo
unico
dovrà
disciplinare
particolari
modalità
e
termini
per
il
rilascio
di
autorizzazioni
al
lavoro,
visti
dingresso
e
permessi
di
soggiorno.
Per
lindividuazione
di
tali
particolari
tipologie
si
rimanda
allelenco
contenuto
nella
norma.
Per
tali
specifiche
tipologie
individuate
dalla
norma
sussiste
la
particolarità
della
possibilità
di
ingresso
in
territorio
italiano
anche
al
di
fuori
delle
quote
annualmente
definite,
mentre
non
sussiste
alcuna
particolarità
per
quanto
riguarda
il
regime
previdenziale
applicabile,
che
deve
essere
definito
secondo
le
regole
generali
che
vengono
illustrate
con
la
presente
circolare.
3.5.Permesso
di
soggiorno.
La
legge
n.
189
del
2002
disciplina
le
diverse
tipologie
di
durata
del
permesso
di
soggiorno,
legate
alla
motivazione
della
richiesta
dello
stesso.
Il
permesso
di
soggiorno
per
motivi
di
lavoro
è
disciplinato
dal
nuovo
co.
3bis
dellart.
5
del
T.U.
n.
286/1998
e
può
essere
rilasciato
solo
a
seguito
della
stipula
di
un
contratto
di
soggiorno
per
lavoro
ai
sensi
del
nuovo
articolo
5bis
del
T.U.
stesso.
In
base
alle
nuove
disposizioni
la
durata
del
permesso
di
soggiorno
è,
in
altri
termini,
legata
a
quella
del
contratto
di
soggiorno
per
lavoro
subordinato,
nel
rispetto,
in
ogni
caso,
del
periodo
massimo
di
durata
definito
come
segue:
-
in
relazione
ad
uno
o
più
contratti
di
lavoro
stagionale,
complessivi
9
mesi;
-
in
relazione
ad
un
contratto
di
lavoro
subordinato
a
tempo
determinato,
un
anno;
-
in
relazione
ad
un
contratto
di
lavoro
subordinato
a
tempo
indeterminato,
due
anni.
Il
co.
3ter
introduce
inoltre
la
nuova
tipologia
del
permesso
di
soggiorno
pluriennale,
che
può
essere
rilasciato
allo
straniero
che
dimostri
di
essere
venuto
in
Italia
almeno
due
anni
di
seguito
per
prestare
lavoro
stagionale,
qualora
si
tratti
di
impieghi
ripetitivi,
e
che
può
ricomprendere
fino
a
tre
annualità
per
la
durata
temporale
annuale
di
cui
ha
usufruito
nellultimo
dei
due
anni
precedenti
con
un
solo
provvedimento.
In
alternativa
al
permesso
di
soggiorno,
lart.
9
del
T.U.
in
questione
disciplina
la
carta
di
soggiorno,
che
può
essere
rilasciata
allo
straniero
regolarmente
soggiornante
nel
territorio
italiano
da
almeno
6
anni,
in
presenza
delle
condizioni
disciplinate
nello
stesso
articolo.
E
ammesso
inoltre
un
titolo
equipollente
al
permesso
di
soggiorno
che
sia
stato
rilasciato
dalla
competente
autorità
di
uno
Stato
appartenente
allUnione
Europea
nei
limiti
e
alle
condizioni
previsti
da
specifici
accordi.
3.6.Il
contratto
di
soggiorno
per
lavoro
subordinato.
Il
contratto
di
soggiorno
per
lavoro
subordinato
è
disciplinato
dallart.
5bis
del
T.U.
n.
286/1998
e
nella
fattispecie
in
cui
lingresso
avvenga
per
motivi
di
lavoro
la
durata
del
permesso
di
soggiorno
rilasciato
per
motivi
di
lavoro
è
collegata
a
quella
del
predetto
contratto.
La
stipula
di
questo
contratto,
nel
rispetto
delle
indicazioni
di
cui
alle
lettere
a)
e
b)
del
co.
1
dellart.
5bis,
costituisce
infatti
nel
nuovo
impianto
normativo
condizione
imprescindibile
per
il
rilascio
del
permesso
di
soggiorno
per
motivi
di
lavoro
subordinato.
Esso
è
sottoscritto
presso
lo
sportello
unico
per
limmigrazione
della
Provincia
nella
quale
risiede
o
ha
sede
legale
il
datore
di
lavoro
o
dove
avrà
luogo
la
prestazione
secondo
le
modalità
previste
nel
regolamento
di
attuazione
della
legge
di
riforma.
4.TRATTAMENTO
PREVIDENZIALE
DEL
LAVORATORE
EXTRACOMUNITARIO
O
APOLIDE
ASSUNTO
A
TEMPO
INDETERMINATO
O
DETERMINATO
Non
sussistono
particolarità
contributive
legate
al
fatto
che
il
lavoratore
assunto
nel
territorio
dello
Stato
ovvero
distaccato
nelle
ipotesi
di
cui
allart.
27,
co.
1
sia
extracomunitario
o
apolide.
Pertanto
la
retribuzione
imponibile,
le
forme
assicurative,
gli
adempimenti
contributivi
devono
essere
individuati
facendo
applicazione
della
ordinaria
disciplina
vigente
per
i
lavoratori
di
nazionalità
italiana
impiegati
nello
stesso
settore,
in
ossequio
al
principio
della
territorialità
della
legislazione
in
materia
di
obbligo
assicurativo,
che
non
prevede
alcuna
limitazione
legata
alla
diversa
nazionalità
del
lavoratore
al
quale
spetta,
come
già
ricordato,
parità
di
diritti
civili
ove
regolarmente
soggiornante
nello
Stato,
fatte
salve
eventuali
disposizioni
di
leggi
speciali.
Pertanto
sia
al
lavoratore
extracomunitario
assunto
a
tempo
indeterminato
sia
a
quello
assunto
a
tempo
determinato
ovvero
distaccato
spetta
la
stessa
tutela
previdenziale
prevista
per
i
lavoratori
di
nazionalità
italiana
che
si
trovano
alle
dipendenze
dello
stesso
datore
di
lavoro,
fatte
salve
le
convenzioni
in
materia
di
sicurezza
sociale.
5.TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEL LAVORATORE EXTRACOMUNITARIO O APOLIDE ASSUNTO PER LAVORO STAGIONALE
5.1.Trattamento
previdenziale
del
lavoratore
stagionale.
Lart.
25
del
T.U.
n.
286/1998
non
è
stato
modificato
nella
parte
in
cui
disciplina
le
forme
assicurative
obbligatorie
che,
in
considerazione
della
durata
e
della
specificità
di
questa
tipologia
di
rapporto
di
lavoro,
sono
applicate
ai
lavoratori
stagionali,
e
cioè:
-
assicurazione
per
invalidità,
vecchiaia
e
superstiti,
assicurazione
contro
gli
infortuni
sul
lavoro
e
le
malattie
professionali,
assicurazione
contro
le
malattie
e
per
la
maternità.
Lelencazione
deve
intendersi
tassativa.
In
sostituzione
dei
contributi
per
lassegno
per
il
nucleo
familiare
e
per
lassicurazione
contro
la
disoccupazione
il
datore
di
lavoro
è
tenuto
a
versare
allINPS
un
contributo
in
misura
pari
allimporto
dei
medesimi
contributi
(3,29%)(4)
e
in
base
a
condizioni
e
modalità
stabilite
per
questi
ultimi
(5).
Detta
contribuzione
è
destinata
agli
interventi
a
carattere
socio-assistenziale
a
favore
dei
lavoratori
di
cui
allart.
45
del
medesimo
testo
unico.
Sulle
contribuzioni
di
cui
ai
commi
1
e
2
dellart.
25
si
applicano
le
riduzioni
degli
oneri
sociali
previste
per
i
settori
di
svolgimento
delle
attività
lavorative.
5.2.Precisazioni
sulla
individuazione
della
natura
stagionale
dellattività.
Come
noto,
nellordinamento
italiano
lattività
stagionale
è
stata
definita,
in
base
alle
previsioni
della
legge
18.4.1962,
n.
230,
in
relazione
alla
possibilità
di
stipulare
contratti
di
lavoro
a
termine.
Infatti
lapposizione
del
termine
al
contratto
di
lavoro
era
consentita
soltanto
in
fattispecie
tassativamente
determinate,
tra
le
quali
era
ricompresa
quella
in
cui
ciò
fosse
richiesto
dalla
speciale
natura
dellattività
lavorativa
derivante
dal
carattere
stagionale
della
stessa.
Lelencazione
di
tali
attività
era
contenuta
nel
D.P.R.
7.10.1963,
n.
1525,
come
modificato
dallart.
1
del
D.P.R.
11.7.1995,
n.
378.
Il
recente
D.Lgs.
6.9.2001,
n.
368,
intervenendo
sul
precedente
impianto
normativo
in
tema
di
contratti
a
termine,
nellabrogare
la
precedente
disciplina,
consente
ora
lapposizione
del
termine
di
durata
al
contratto
di
lavoro
subordinato
a
fronte
di
ragioni
di
carattere
tecnico,
produttivo,
organizzativo,
sostitutivo
(6),
in
tal
modo
flessibilizzando
il
ricorso
allistituto
del
contratto
a
termine.
Ne
consegue
che
ai
fini
della
individuazione
della
natura
stagionale
dellattività
di
lavoro
svolta
è
necessaria
una
apposita
previsione
contenuta
nel
contratto
di
lavoro,
da
redigersi
obbligatoriamente
in
forma
scritta.
Si
ritiene
inoltre
che
sia
necessaria,
ai
fini
dellapplicazione
del
particolare
regime
assicurativo
definito
dal
T.U.
n.
286/1998
per
i
lavoratori
extracomunitari
stagionali,
lapposita
dicitura
apposta
sul
visto
dingresso.
In
carenza
di
tali
elementi,
non
risultando
in
forma
rituale
la
causale
che
giustifica
lapposizione
del
termine
al
contratto
di
lavoro,
al
rapporto
dovrà
essere
applicata
la
particolare
disciplina
definita
dallart.
5
del
D.Lgs.
n.
368/2001
(7)
che
può
arrivare,
nel
caso
in
cui
il
rapporto
di
lavoro
duri
oltre
i
termini
massimi
come
individuati
dal
co.
2
della
stessa
norma,
a
far
considerare
il
rapporto
stesso
come
contratto
a
tempo
indeterminato
dalla
scadenza
dei
relativi
termini,
con
la
conseguente
inapplicabilità,
a
partire
dallo
stesso
momento,
del
particolare
regime
previdenziale
stabilito
per
i
lavoratori
stagionali
dallart.
24
del
citato
testo
unico.
6.SALVAGUARDIA
DEI
DIRITTI
PREVIDENZIALI
DEI
CITTADINI
EXTRACOMUNITARI
OCCUPATI
REGOLARMENTE
IN
ITALIA.
ABROGAZIONE
DEL
DIRITTO
AL
RIMBORSO
Come
noto,
in
base
al
co.
13
dellart.
3
della
legge
n.
335
del
1995
i
lavoratori
extracomunitari
che
avessero
cessato
l'attività
lavorativa
in
Italia
rientrando
nel
proprio
Paese
dorigine
avevano
facoltà
di
richiedere,
nei
casi
in
cui
la
materia
non
fosse
regolata
da
convenzioni
internazionali,
la
liquidazione
dei
contributi
che
risultassero
versati
in
loro
favore
presso
forme
di
previdenza
obbligatoria.
Tali
previsioni
erano
state
ribadite
nel
T.U.
n.
286/1998,
rispettivamente
allart.
22,
co.
11
con
riferimento
agli
extracomunitari
lavoratori
subordinati
a
tempo
indeterminato
e
determinato,
e
allart.
25,
co.
5,
con
riferimento
ai
lavoratori
extracomunitari
assunti
con
contratto
di
lavoro
stagionale.
In
seguito
alle
modifiche
apportate
allo
stesso
testo
unico
dalla
legge
n.
189/2002,
tale
possibilità
è
venuta
meno.
Sono
stati
infatti
abrogati
e
sostituiti
il
previgente
art.
22,
sostituito
ora
dallart.
18
della
legge
n.
189
e,
nel
corpo
dellart.
25,
co.
5
del
T.U.
286/1998,
lart.
28
della
nuova
legge
ha
previsto,
al
co.
2,
la
sostituzione
del
primo
periodo
del
co.
5,
che
contemplava
appunto
la
possibilità
del
rimborso.
Pertanto
a
partire
dalla
data
di
entrata
in
vigore
della
legge
n.
189/2002
(10.9.2002)
viene
meno
per
i
cittadini
extracomunitari
che
rimpatriano
la
possibilità
di
chiedere
il
rimborso
della
contribuzione
da
essi
versata.
Rimangono
naturalmente
liquidabili
le
richieste
di
rimborso
presentate
fino
al
giorno
antecedente
quello
dellentrata
in
vigore
della
legge
n.
189/2002
(e
cioè
fino
al
9.9.2002)
nel
rispetto
dei
requisiti
previsti
dalle
norme
e
illustrati
nella
circolare
n.
224
del
19.11.1996
purchè,
naturalmente,
detti
requisiti
risultassero
già
soddisfatti
e
realizzati
prima
dellentrata
in
vigore
della
legge
n.
189/2002.
A
tale
proposito
farà
fede
la
data
di
ricevimento
della
domanda
da
parte
della
sede
INPS
competente.
Si
precisa
inoltre
che
non
sono
accoglibili
eventuali
domande
presentate
dopo
il
predetto
termine
del
9.9.2002
anche
qualora
il
rimpatrio
e
tutti
gli
altri
requisiti
richiesti
si
siano
realizzati
prima
della
stessa
data.
In
caso
di
rimpatrio,
come
disposto
dalla
medesima
normativa,
il
lavoratore
extracomunitario
conserva
i
diritti
previdenziali
e
di
sicurezza
sociale
maturati
e
può
goderne,
indipendentemente
dalla
vigenza
di
un
accordo
di
reciprocità,
al
compimento
del
sessantacinquesimo
anno
di
età
anche
in
deroga
al
requisito
contributivo
minimo
previsto
per
il
pensionamento
(8).
7.CASI PARTICOLARI.
A)
Riflessi
della
mancanza
o
del
mancato
rinnovo
del
permesso
di
soggiorno
in
materia
previdenziale.
B)
Cessazione
del
rapporto
di
lavoro
prima
della
conclusione
di
procedura
di
regolarizzazione
avviata
ai
sensi
dellart.
33
della
legge
n.
189/2002
e
della
legge
n.
222/2002.
A)
E
stata
affrontata
recentemente
dalla
Corte
di
Cassazione
la
questione
del
trattamento
da
riservare
ai
rapporti
di
lavoro
svoltisi
in
situazioni
nelle
quali
il
permesso
di
soggiorno
sia
scaduto
e
in
attesa
di
rinnovo.
In
proposito,
partendo
dalla
premessa
che
occorre
tenere
distinti
i
piani
della
disciplina
della
durata
del
rapporto
di
lavoro
da
quello
della
durata
dei
permessi
di
soggiorno,
la
Corte
di
Cassazione
ha
affermato
che
è
da
escludersi
che
la
sopravvenuta
scadenza
del
permesso
di
soggiorno
possa
determinare
automaticamente
la
risoluzione
del
rapporto
di
lavoro
per
impossibilità
sopravvenuta.
Il
divieto
di
occupare
il
lavoratore
non
in
regola
sotto
tale
aspetto
è
assimilabile
sicuramente
ad
una
fattispecie
di
impossibilità
sopravvenuta
della
prestazione
(in
quanto
interviene
dopo
una
fase
di
regolare
attuazione
del
rapporto).
Limpossibilità
in
questione,
secondo
la
Corte,
può
costituire
giustificato
motivo
di
licenziamento
ma
non
opera
automaticamente.
Pertanto
in
caso
di
sopravvenuta
cessazione
di
efficacia
o
validità
del
permesso
di
soggiorno
per
lavoro
si
determina
in
linea
di
principio
la
sospensione
del
rapporto
con
riferimento
ad
ogni
suo
effetto
economico
e
giuridico,
essendo
lo
stesso
permesso
richiesto
non
ai
fini
della
validità
del
contratto
ma
(come
conferma
liter
procedurale
di
assunzione
regolare
dello
straniero,
che
è
condizionato
allottenimento
del
permesso
suddetto)
solo
ai
fini
della
efficacia
dello
stesso.
Nel
caso
in
cui,
nonostante
la
carenza
di
tale
condizione,
il
rapporto
riceva
ugualmente
attuazione,
deve
essere
secondo
la
medesima
Corte
applicato
in
via
estensiva
lart.
2126
cod.
civ..
(anche
se
relativo
ai
casi
di
nullità
e
annullabilità
del
rapporto).
In
base
a
questa
disposizione
la
nullità
o
annullabilità
del
contratto
di
lavoro
(ove
esistente,
ma
anche
ove
non
esistente
per
le
stesse
carenze)
non
produce
effetto
per
il
periodo
in
cui
lo
stesso
ha
avuto
esecuzione.
Tale
indirizzo
della
Corte
si
ritiene
estensibile
anche
ai
casi
di
avvenuta
prestazione
di
lavoro
in
assenza
di
contratto
e
di
permesso
di
soggiorno
per
lavoro,
secondo
le
regole
generali
che
legano
linsorgenza
dellobbligo
assicurativo
al
semplice
fatto
della
prestazione
del
rapporto
di
lavoro.
A
tale
proposito
si
è
espresso
anche
il
Ministero
del
Lavoro
e
delle
Politiche
sociali
con
circolare
n.
2
del
14.1.2002.
Si
richiama
altresì
la
circolare
n.
161
del
25.10.2002
di
questa
struttura.
B) Tenendo conto dei principi fin qui illustrati il Ministero dellInterno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (9) hanno affrontato la questione della cessazione del rapporto di lavoro del cittadino extracomunitario per il quale sia stata avviata procedura di regolarizzazione ai sensi dellart. 33 della legge n. 189/2002 e della legge n. 222/2002 prima che la stessa procedura sia conclusa. In particolare è stata tenuta in considerazione la situazione in cui, avvenuta la predetta cessazione, il lavoratore extracomunitario abbia lopportunità di instaurare un nuovo rapporto di lavoro con un datore di lavoro diverso, nelle more del perfezionamento della procedura avviata dal precedente datore di lavoro. Allo scopo di prevenire linstaurarsi di rapporti di lavoro irregolari, il Ministero dellInterno ha indicato le modalità procedurali da seguire nei casi in questione, prevedendo che il datore di lavoro interessato ad assumere uno straniero per il quale sia pendente la procedura di regolarizzazione dia comunicazione scritta della sua intenzione alla Prefettura competente, indicando il numero della cedola dellassicurata postale relativa allistanza presentata dal datore di lavoro originario. A seguito dellesame della pratica di regolarizzazione così individuata, ove sia accertata la presenza dei requisiti per laccoglimento, il nuovo datore di lavoro sarà convocato insieme al lavoratore per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro e per il rilascio del permesso di soggiorno. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha puntualizzato che nelle more della conclusione di tale procedura il rapporto di lavoro non può avere corso, dovendosi a tal fine attendere la stipula del contratto di soggiorno. Proprio per scoraggiare tali situazioni di irregolarità (che peraltro, ove riscontrate, non precludono lobbligo del versamento della contribuzione previdenziale, secondo gli indirizzi richiamati al punto A)) entrambi i Dicasteri hanno sottolineato lesigenza che i tempi previsti per la procedura in questione siano estremamente ridotti.
NOTE
(1)
Tale
provvedimento
è
emanato
in
base
a
quanto
disposto
dalla
legge
6.3.1998,
n.
40,
a
sua
volta
innovativa
della
legge
30.12.1986,
n.
943.
(2)
Cfr.
art.
37
RDL
4.10.1935,
n.
1827,
in
base
al
quale
sono
sottoposte
alle
assicurazioni
sociali
le
persone
di
ambo
i
sessi
e
di
qualsiasi
nazionalità
che
prestino
lavoro
retribuito
alle
dipendenze
di
altri.
(3)
In
base
allart.
3
del
T.U.
nel
testo
riformato,
il
Presidente
del
Consiglio
dei
Ministri
predispone
ogni
tre
anni,
salva
la
necessità
di
un
termine
più
breve,
il
documento
programmatico
relativo
alla
politica
dellimmigrazione
nel
territorio
italiano,
da
emanarsi
con
D.P.R.
Con
decreto
del
Presidente
del
Consiglio
dei
Ministri
sono
poi
annualmente
definite,
entro
il
termine
del
30
novembre
dellanno
precedente
a
quello
di
riferimento
del
decreto,
e
sulla
base
dei
criteri
generali
individuati
dal
documento
programmatico,
le
quote
massime
di
stranieri
da
ammettere
nel
territorio
dello
Stato
per
lavoro
subordinato,
anche
riferito
ad
esigenze
di
carattere
stagionale.
Qualora
se
ne
ravvisi
la
necessità,
ulteriori
decreti
possono
essere
emanati
nel
corso
dellanno.
(4)
A
seguito
delle
riduzioni
di
aliquota
disposte
dalla
legge
n.
388/2000,
per
i
datori
di
lavoro
di
cui
al
co.
1
dellart.
120
della
legge
n.
388/2000,
il
contributo
in
questione
è
pari
alla
somma
tra
l1,68
%
per
lANF
e
l1,61%
per
la
disoccupazione
(cfr.
circolare
n.
52
del
6.3.2001).
(5)
Cfr.
circolare
n.
214
del
9.10.1998
e
n.
67
del
26.3.1999.
(6)
Art.1
del
D.Lgs.
n.
368/2001:
E
consentita
lapposizione
di
un
termine
alla
durata
del
contratto
di
lavoro
subordinato
a
fronte
di
ragioni
di
carattere
tecnico,
organizzativo
o
sostitutivo.
Lapposizione
del
termine
è
priva
di
effetto
se
non
risulta,
direttamente
o
indirettamente,
da
atto
scritto
nel
quale
sono
specificate
le
ragioni
di
cui
al
comma
1.
Copia
dellatto
scritto
deve
essere
consegnata
dal
datore
di
lavoro
al
lavoratore
entro
5
giorni
lavorativi
dallinizio
della
prestazione.
La
scrittura
non
è
tuttavia
necessaria
quando
la
durata
del
rapporto
di
lavoro,
puramente
occasionale,
non
sia
superiore
a
12
giorni.
(7)
Art.
5
del
D.Lgs.
n.
368/2001:
Se
il
rapporto
di
lavoro
continua
dopo
la
scadenza
del
termine
inizialmente
fissato
o
successivamente
prorogato
ai
sensi
dellart.
4
(della
stessa
legge,
n.d.r.),
il
datore
di
lavoro
è
tenuto
a
corrispondere
al
lavoratore
una
maggiorazione
della
retribuzione
per
ogni
giorno
di
continuazione
del
rapporto
pari
al
venti
per
cento
fino
al
decimo
giorno
successivo,
al
quaranta
per
cento
per
ciascun
giorno
ulteriore.
Se
il
rapporto
di
lavoro
continua
oltre
il
ventesimo
giorno
in
caso
di
contratto
di
durata
inferiore
a
sei
mesi,
ovvero
oltre
il
trentesimo
giorno
negli
altri
casi,
il
contratto
di
considera
a
tempo
indeterminato
alla
scadenza
dei
predetti
termini.
Qualora
il
lavoratore
venga
riassunto
a
termine,
ai
sensi
dellart.
1(della
stessa
legge,
n.d.r.)
entro
un
periodo
di
dieci
giorni
dalla
data
di
scadenza
di
un
contratto
di
durata
fino
a
sei
mesi,
ovvero
venti
giorni
dalla
data
di
scadenza
di
un
contratto
di
durata
superiore
a
sei
mesi,
il
secondo
contratto
si
considera
a
tempo
indeterminato.
Quando
si
tratta
di
due
assunzioni
successive
a
termine,
intendendosi
per
tali
quelle
effettuate
senza
alcuna
soluzione
di
continuità,
il
rapporto
di
lavoro
si
considera
a
tempo
indeterminato
dalla
data
di
stipulazione
del
primo
contratto.
(8)
Cfr.
anche
MSG
n.
16
del
7.2.2003.
Ai
fini
della
tutela
dei
diritti
previdenziali
e
di
sicurezza
sociale
maturati
in
Italia,
pertanto,
trovano
allo
stato
attuale
applicazione
le
disposizioni
di
cui
agli
articoli
del
testo
unico
22,
co.
13
(per
i
lavoratori
subordinati
a
tempo
indeterminato
e
determinato)
e
25,
co.
5
per
i
lavoratori
stagionali
(cfr.
circ.
n.
45
del
28.2.2003).
(9)
Si
vedano
rispettivamente
circolare
n.
2
del
3.4.2003
del
Ministero
dellInterno,
Dipartimento
per
le
libertà
civili
e
limmigrazione,
Direzione
Centrale
per
le
politiche
dellimmigrazione
e
dellasilo
e
la
circolare
n.
13
dell8.4.2003
del
Ministero
del
Lavoro
e
delle
Politiche
Sociali,
Dipartimento
per
le
politiche
sociali
e
previdenziali,
Direzione
Generale
per
limmigrazione.