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Case ristrutturate: da ottobre sconto meno conveniente Lavori da precisare Per la fattura ridotta è decisivo il pagamento |
Nella circolare n. 28/E del 4 agosto l'Agenzia delle Entrate ha commentato le novità del decreto legge 223/2006 dopo la definitiva conversione. Tra queste novità sono molto rilevanti quelle relative alla detrazione Irpef per gli interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione degli edifici (articolo 1 della legge 449/1997). I cambiamenti sono contenuti nei commi 19, 20, 35ter e 35quater dell'articolo 35 del decreto legge 223/2006 e toccano vari aspetti della disciplina previgente, con effetti complessivi non favorevoli ai contribuenti. Iquali, pertanto, potrebbero essere incentivati ad accelerare il sostenimento di alcune spese per fruire delle regole ancora in vigore.
Cambiano le aliquote
Con decorrenza dalle spese effettuate dal prossimo 1°
ottobre la percentuale di detrazione Irpef sulle spese sostenute torna al 36%,
dopo che dal 1° gennaio scorso, per effetto della Finanziaria 2006, era
stata incrementata al 41%. I contribuenti, quindi, in Unico 2007 dovranno
distinguere tra le spese sostenute sino al 30 settembre e quelle successive,
dato che per queste ultime la detrazione è minore. Parallelamente - ed
è il motivo principale del decremento Irpef - l'aliquota Iva applicata
sulle fatture emesse sempre dal 1° ottobre per gli interventi di manutenzione
ordina ria e straordinaria effettuati su immobili a prevalente destinazione
abitativa scende dal 20% al 10% (sino al 31 dicembre prossimo). Si noti che
il ridotto bonus Irpef interessa tutti gli interventi, mentre la riduzione dell'aliquota
Iva avvantaggia solo le manutenzioni, dato che l'aliquota 10% è «a
regime» per i servizi dipendenti da contratti d'appalto aventi ad oggetto
il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia effettuati
su qualsiasi tipologia di immobile (articolo 127 quaterdecies della tabella
A allegata al Dpr
633/1972). Il decremento sulle manutenzioni è stato reso possibile
da una direttiva europea approvata il 14 febbraio scorso.
Scende il plafond
Sempre in riferimento alle spese sostenute a decorrere dal prossimo 1° ottobre,
i contribuenti dovranno adattarsi ad una novità assoluta: indipendentemente
dal numero di comunicazioni inviate al Centro di Servizio di Pescara dai vari
soggetti interessati a sostenere le spese di recupero, il limite di spesa sarà
di 48mila euro per ogni abitazione. Si supera così la circolare
57/E del 1998, in cui era stato chiarito che la detrazione andava riferita
alla persona fisica e alla singola unità immobiliare. Tra poche settimane,
in caso di spese superiori al plafond, il limite andrà suddiviso tra
i soggetti che hanno diritto alla detrazione, secondo criteri che non sono stati
indicati dalla circolare 28/E diffusa venerdì. Si può pensare
a una suddivisione proporzionale alle spese sostenute. Supponendo due comproprietari
che abbiano sostenuto complessivamente 80mila euro di spese, di cui il primo
per il 75% e il secondo per il 25%, si potrebbe sostenere (in attesa di ulteriori
chiarimenti ufficiali) che il primo abbia diritto a detrarre 36mila euro di
spese (75% di 48mila), mentre il secondo 12mila (25% di 48mila). Per le spese
sostenute sino al 30 settembre, l'intero importo di 80mila euro è ammesso
alla detrazione.
Manodopera da indicare
Molta attenzione va posta sulle fatture emesse a fronte delle spese sostenute
dal 4 luglio. Il decreto legge 223 ha introdotto infatti una nuova ipotesi di
decaden za dell'agevolazione, cioè la mancata indicazione sul documento
dell'importo relativo al costo della manodopera. Se la distinzione non è
presente, la spesa non è ammissibile per il bonus.
Questa penalizzazione, sino al 4 luglio, era riservata a casi molto più
gravi: comunicazione successiva all'esecuzione delle opere, difformità
di queste rispetto a quelle comunicate, pagamenti con modalità diverse
dal bonifico e così via. L'Agenzia delle Entrate, nella circolare
28/E, hanno invece ribadito che la mancanza delle indicazioni sul costo
della manodopera in fattura determina la perdita dell'agevolazione.
Lavori da precisare
Il cambiamento
In base all'articolo 35, comma 19, del Dl 223/06,
dal 4 luglio scorso chi realizza interventi di recupero peri quali il committente
intende fruire della detrazione Irpef, deve indicare in fattura il costo della
manodopera utilizzata.
I rischi
La mancata osservanza del nuovo adempimento è un'irregolarità
sostanziale e fa perdere l'agevolazione.
Inoltre, eventuali contestazioni e revoche effettuate a posteriori comportano
una sanzione dal 100 al 200% della differenza tra l'ammontare del tributo liquidato
in base all'accertamento e quello liquidabile in base alla dichiarazione.
Le irregolarità formali
Le irregolarità di tipo formale sulla detrazione sono legate a inadempimenti
o errori nell'invio della comunicazione al Centro di Pescara. Ma, prima di irrogare
la sanzione, l'amministrazione deve invitare il contribuente a rimuovere le
cause che potrebbero far perdere l'agevolazione (circolare
57/E del 1998). Errori formali possono essere anche la realizzazione di
opere edilizie non rientranti nella corretta categoria di intervento, per le
quali è necessario un titolo abilitativo diverso da quello in possesso,
ma conformi a strumenti urbanisticie regolamenti edilizi.
Irregolarità sostanziali
Queste irregolarità, a differenza delle precedenti, non sono sanabili.
Sono irregolarità sostanziali:
Per
la fattura ridotta è decisivo il pagamento
Dal 1° ottobre al 31 dicembre di quest'anno sarà di nuovo possibile
fatturare con aliquota del 10% le prestazioni di servizi relativi agli interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate. Dopo un'interruzione di
nove mesi, torna dunque l'agevolazione per il recupero del patrimonio edilizio
e vanno tenute presente le particolarità della legge Iva, poiché
l'emissione della fattura non deve necessariamente coincidere con la fine dei
lavori, ma con il pagamento. Conseguentemente, se questo è effettuato
dopo il 1° ottobre, le fatture andranno emesse con l'aliquota ridotta del
10%, a nulla influendo la circostanza che i lavori siano stati realizzati quando
operava l'aliquota ordinaria.
L'articolo 6 del Dpr
633/72 stabilisce infatti che le prestazioni si considerano effettuate (da
qui l'obbligo di emissione della fattura) all'atto del pagamento del corrispettivo.
Pertanto, se anteriormente al verificarsi di tale evento o indipendentemente
da esso sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo,
l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o
pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
Se il committente paga tramite bonifico, l'impresa commissionaria dovrà
emettere fattura nel giorno in cui viene a conoscenza dell'avvenuto accreditamento
sul proprio conto corrente bancario o postale (risoluzioni 363519 del 25 gennaio
1978 e 551041 del 6 dicembre 1989). In questo caso l'aliquota è quella
del giorno in cui l'operazione si considera effettuata e coincidente, nel caso
di prestazioni di servizi, con la data di emissione del documento.
La proroga del Dl 223/03 non porta innovazioni per modalità e condizioni
di applicazione dell'imposta; quindi, secondo una procedura consolidata, per
applicare correttamente l'aliquota del 10% dovranno essere indicati separatamente
i cosiddetti beni di valore significativo individuati dal Dm 29 dicembre 1999.
In questo caso l'aliquota al 10% si applica fino a concorrenza del valore della
prestazione, considerato al netto del valore dei predetti beni.