Testo della
legge sul riassetto del sistema radiotelevisivo (legge "Gasparri")
(approvata in via definitiva dal Senato della Repubblica il 2 dicembre 2003)
SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV
S. 2175 - B
Attesto che il Senato della Repubblica,
il 2 dicembre 2003, ha approvato il seguente disegno di legge, già approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallunificazione dei
disegni di legge diniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti;
Foti; Caparini; Butti, Caparini, Gianni Giuseppe e Lainati; Pistone, Abbondanzieri,
Acquarone, Amici, Angioni, Annunziata, Bandoli, Battaglia, Bellillo, Bellini,
Benvenuto, Bielli, Boato, Boccia, Bova, Buffo, Bulgarelli, Burlando, Camo, Carboni,
Carra, Cazzaro, Cennamo, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Cialente, Cima, Cossutta
Maura, Crisci, Cusumano, De Franciscis, De Simone Alberta, Deiana, Di Gioia,
Di Serio DAntona, Diana, Fioroni, Folena, Franci, Frigato, Gasperoni,
Giacco, Gianni Alfonso, Giulietti, Grandi, Grignaffini, Grillini, Grotto, Iannuzzi,
Innocenti, Intini, Lettieri, Loddo Santino Adamo, Loiero, Lucidi, Lumia, Lusetti,
Manzini, Marcora, Mariani Raffaella, Mazzuca, Meduri, Micheli, Mosella, Olivieri,
Panattoni, Pecoraro Scanio, Pepe Luigi, Piglionica, Pinotti, Pisa, Pisapia,
Pollastrini, Quartiani, Reduzzi, Rizzo, Rocchi, Rotundo, Ruggieri, Russo Spena,
Sandi, Siniscalchi, Tocci, Trupia, Vernetti, Villari, Volpini, Widmann, Zanella,
Zanotti e Zunino; Cento; Bolognesi, Turco, Montecchi, Ruzzante, Giacco, Battaglia,
Capitelli, Zanotti, Lucà, Amici, Magnolfi, Mariani Raffaella, Lucidi,
Di Serio DAntona, Pisa, Tolotti, Sandi e Adduce; Caparini, Cè,
Bianchi Clerici, Giorgetti Giancarlo e Gibelli; Collè, Brugger, Detomas,
Zeller, Widmann, Angioni, Annunziata, Arnoldi, Barbieri Emerenzio, Benvenuto,
Boato, Brusco, Camo, Campa, Carbonella, Carboni, Carlucci, Cima, Damiani, Delmastro
Delle Vedove, Detomas, Di Gioia, Di Teodoro, Frigato, Grotto, Loddo Santino
Adamo, Lucchese, Lumia, Marcora, Mattarella, Milanese, Olivieri, Pepe Luigi,
Pisapia, Quartiani, Reduzzi, Rocchi, Rodeghiero, Sandi, Selva, Tarditi, Tidei,
Vernetti, Zanella e Zanetta; Santori; Lusetti, Pasetto, Merlo, Giachetti, Reduzzi
e Stradiotto; del Governo; dei deputati Carra, Colasio e Pasetto; Maccanico;
Soda e Grignaffini; Pezzella, Briguglio, Caruso, Cirielli, Conti Giulio, Delmastro
Delle Vedove, Fasano, Fragalà, Ghiglia, La Starza, Losurdo, Mancuso Gianni,
Martini Luigi, Meroi, Migliori, Patarino, Scalia, Serena e Villani Miglietta;
Rizzo, Cossutta Armando, Diliberto, Bellillo, Cossutta Maura, Nesi, Pistone,
Sgobio e Vertone; Grignaffini, Amici, Battaglia, Bellillo, Bellini, Benvenuto,
Bimbi, Boato, Bogi, Bonito, Borrelli, Bova, Buffo, Bulgarelli, Burlando, Calzolaio,
Capitelli, Carbonella, Carboni, Carli, Carra, Cennamo, Cento, Chiaromonte, Chiti,
Cialente, Cima, Colasio, Cossutta Maura, Crisci, Dameri, De Brasi, De Luca,
De Simone Titti, Deiana, Delbono, Duca, Folena, Fumagalli, Gasperoni, Gentiloni
Silveri, Giacco, Giachetti, Gianni Alfonso, Giulietti, Grandi, Grillini, Guerzoni,
Lion, Loddo Tonino, Lolli, Maran, Mariotti, Mascia, Mazzuca, Melandri, Merlo,
Minniti, Montecchi, Mussi, Nannicini, Panattoni, Pasetto, Pennacchi, Petrella,
Pinotti, Pisa, Pistone, Rizzo, Rocchi, Rognoni, Rotundo, Russo Spena, Ruta,
Ruzzante, Sabattini, Sandi, Santagata, Sasso, Sciacca, Soda, Spini, Stradiotto,
Susini, Tuccillo, Valpiana, Vernetti, Vertone, Vianello, Vigni, Villetti, Violante,
Volpini, Zanella, Zani, Zanotti e Zunino; Burani Procaccini; Fassino, Bogi,
Violante, Innocenti, Calzolaio, Magnolfi, Ruzzante, Duca, Grignaffini, Leoni,
Albonetti, Giulietti, Panattoni, Rognoni, Buffo, Melandri, Capitelli, Carli,
Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, De Luca, Mazzarello, Raffaldini,
Susini, Tidei, Abbondanzieri, Amici, Angioni, Benvenuto, Bielli, Bolognesi,
Borrelli, Bova, Buglio, Burlando, Chianale, Crucianelli, Diana, Folena, Galeazzi,
Gambini, Gasperoni, Giacco, Grandi, Labate, Lucà, Lulli, Luongo, Manzini,
Mariani Raffaella, Minniti, Motta, Nigra, Oliverio, Ottone, Preda, Quartiani,
Rava, Rossiello, Rotundo, Rugghia, Sandi, Sedioli, Siniscalchi, Spini, Stramaccioni,
Tolotti, Vigni, Battaglia, Bellini, Bonito, Carboni, Cazzaro, Chiti, Crisci,
De Brasi, De Simone Alberta, Filippeschi, Grillini, Lucidi, Mancini, Olivieri,
Pollastrini, Ranieri, Sereni e Zanotti, modificato dal Senato e nuovamente modificato
dalla Camera dei deputati:
Norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana
Spa, nonché delega al Governo per lemanazione del testo unico della
radiotelevisione
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
(Ambito di applicazione e finalità)
1. La presente legge individua i princìpi generali che informano lassetto del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale, e lo adegua allavvento della tecnologia digitale e al processo di convergenza tra la radiotelevisione e altri settori delle comunicazioni interpersonali e di massa, quali le telecomunicazioni, leditoria, anche elettronica, ed INTERNET in tutte le sue applicazioni.
2. Sono comprese nellambito di applicazione della presente legge le trasmissioni di programmi televisivi, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonchè la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato, su frequenze terrestri, via cavo e via satellite.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «programmi televisivi» e «programmi radiofonici» linsieme, predisposto da un fornitore, dei contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati alla fruizione del pubblico, rispettivamente, mediante la trasmissione televisiva o radiofonica con ogni mezzo; lespressione «programmi» riportata senza specificazioni si intende riferita a programmi sia televisivi che radiofonici;
b) «programmi-dati»
i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi
da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati
su richiesta individuale, incluse le pagine informative teletext e le pagine
di dati;
c) «operatore di rete» il soggetto titolare del diritto di installazione,
esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze
terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa
in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali
che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;
d) «fornitore di contenuti» il soggetto che ha la responsabilità
editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei
relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato
su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni
altro mezzo di comunicazione elettronica e che è legittimato a svolgere
le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle
immagini o dei suoni e dei relativi dati;
e) «fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso
condizionato» il soggetto che fornisce, attraverso loperatore di
rete, servizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione agli
utenti di chiavi numeriche per labilitazione alla visione dei programmi,
alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero
che fornisce servizi della società dellinformazione ai sensi dellarticolo
1, numero 2), della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, ovvero fornisce una guida elettronica
ai programmi;
f) «accesso condizionato» ogni misura e sistema tecnico in base
ai quali laccesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato
a preventiva ed individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio;
g) «sistema integrato delle comunicazioni» il settore economico
che comprende le imprese radiotelevisive e quelle di produzione e distribuzione,
qualunque ne sia la forma tecnica, di contenuti per programmi televisivi o radiofonici;
le imprese delleditoria quotidiana, periodica, libraria, elettronica,
anche per il tramite di INTERNET; le imprese di produzione e distribuzione,
anche al pubblico finale, delle opere cinematografiche; le imprese fonografiche;
le imprese di pubblicità, quali che siano il mezzo o le modalità
di diffusione;
h) «servizio pubblico generale radiotelevisivo» il pubblico servizio
esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva
programmazione, anche non informativa, della società concessionaria,
secondo le modalità e nei limiti indicati dalla presente legge e dalle
altre norme di riferimento;
i) «ambito nazionale» lesercizio dellattività
di radiodiffusione televisiva o radiofonica non limitata allambito locale;
l) «ambito locale» lesercizio dellattività di
radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori
a sei, anche non limitrofi, purchè con copertura inferiore al 50 per
cento della popolazione nazionale; lambito è denominato «regionale»
o «provinciale» quando il bacino di esercizio dellattività
di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una
sola regione o di una sola provincia, e lemittente non trasmette in altri
bacini; lespressione «ambito locale» riportata senza specificazioni
si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale;
m) «opere europee» le opere originarie:
1) di Stati membri dellUnione europea;
2) di Stati terzi europei che siano
parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, fatta a
Strasburgo il 5 maggio 1989 e resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n.
327, purchè le opere siano realizzate da uno o più produttori
stabiliti in uno di questi Stati o siano prodotte sotto la supervisione e il
controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno di questi
Stati oppure il contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel
costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da uno o più
produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;
3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione
con produttori stabiliti in uno o più Stati membri dellUnione europea,
da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con i quali
la Comunità europea abbia concluso accordi nel settore dellaudiovisivo,
qualora queste opere siano realizzate principalmente con il contributo di autori
o lavoratori residenti in uno o più Stati europei.
Art. 3.
(Princìpi fondamentali)
1. Sono princìpi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, lobiettività, la completezza, la lealtà e limparzialità dellinformazione, lapertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dellarmonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nellordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.
Art. 4.
(Princìpi a garanzia degli utenti)
1. La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce:
a) laccesso dellutente, secondo criteri di non discriminazione, ad unampia varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali e locali, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e di libertà di concorrenza, delle opportunità offerte dallevoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni;
b) la trasmissione di programmi
che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate
le trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere subliminale,
o che contengono incitamenti allodio comunque motivato o che, anche in
relazione allorario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico,
psichico o morale dei minori, o che presentano scene di violenza gratuita o
insistita o efferata o pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni
ad accesso condizionato che comunque impongano ladozione di un sistema
di controllo specifico e selettivo;
c) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali ed oneste,
che rispettino la dignità della persona, non evochino discriminazioni
di razza, sesso e nazionalità, non offendano convinzioni religiose o
ideali, non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza
e lambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni,
non siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini o durante la trasmissione
di funzioni religiose e siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei
programmi con mezzi di evidente percezione con esclusione di quelli che si avvalgono
di una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, fermi gli
ulteriori limiti e divieti previsti dalle leggi vigenti;
d) la diffusione di trasmissioni sponsorizzate che rispettino la responsabilità
e lautonomia editoriale del fornitore di contenuti nei confronti della
trasmissione, siano riconoscibili come tali e non stimolino allacquisto
o al noleggio dei prodotti o dei servizi dello sponsor, salvi gli ulteriori
limiti e divieti stabiliti dalle leggi vigenti in relazione alla natura dellattività
dello sponsor o alloggetto della trasmissione;
e) la trasmissione di apposita rettifica, quando linteressato si ritenga
leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni o notizie contrarie
a verità, purchè tale rettifica non abbia contenuto che possa
dare luogo a responsabilità penali o civili e non sia contraria al buon
costume;
f) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali
e locali in chiaro, ponendo limiti alla capacità trasmissiva destinata
ai programmi criptati e garantendo ladeguata copertura del territorio
nazionale o locale; la presente disposizione non si applica per la diffusione
via satellite;
g) la diffusione su programmi in chiaro, in diretta o in differita, delle trasmissioni
televisive che abbiano ad oggetto eventi, nazionali e non, indicati in unapposita
lista approvata con deliberazione dellAutorità per le garanzie
nelle comunicazioni in quanto aventi particolare rilevanza per la società.
2. È favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali dei programmi radiotelevisivi, prevedendo a tale fine ladozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria.
3. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo è effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonchè della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e allidentità personale, in conformità alla legislazione vigente in materia.
Art. 5.
(Princìpi a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza del sistema
radiotelevisivo)
1. Il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, si conforma ai seguenti princìpi:
a) tutela della concorrenza nel mercato radiotelevisivo e dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicità e tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo, secondo i criteri fissati nella presente legge, anche attraverso soggetti controllati o collegati, ed assicurando la massima trasparenza degli assetti societari;
b) previsione di differenti titoli
abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o
di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici
oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso
condizionato, con la previsione del regime dellautorizzazione per lattività
di operatore di rete, per le attività di fornitore di contenuti televisivi
o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi
associati o di servizi di accesso condizionato; lautorizzazione non comporta
lassegnazione delle radiofrequenze, che è effettuata con distinto
provvedimento in applicazione della deliberazione dellAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001,
e successive modificazioni;
c) previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente,
su frequenze terrestri o via cavo o via satellite, anche da parte dello stesso
soggetto, delle attività di cui alla lettera b) e previsione di una sufficiente
durata dei relativi titoli abilitativi, comunque non inferiore a dodici anni
per le attività su frequenze terrestri in tecnica digitale, con possibilità
di rinnovo per eguali periodi;
d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attività di
fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente, in ambito nazionale o in
ambito locale, quando le stesse siano esercitate su frequenze terrestri, stabilendo,
comunque, che uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo
o di collegamento non possono essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione
per la fornitura di contenuti in ambito nazionale e in ambito locale e che non
possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano ad ogni fornitore di
contenuti in ambito locale di irradiare nello stesso bacino più del 20
per cento di programmi televisivi numerici in ambito locale;
e) obbligo per gli operatori di rete:
1) di garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate, rendendo disponibili a questi ultimi le stesse informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di contenuti riconducibili a società collegate e controllate;
2) di non effettuare discriminazioni
nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva
e condizioni di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti
appartenenti a società controllanti, controllate o collegate e fornitori
indipendenti di contenuti e servizi, prevedendo, comunque, che gli operatori
di rete cedano la propria capacità trasmissiva a condizioni di mercato
nel rispetto dei princìpi e dei criteri fissati dal regolamento relativo
alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione
dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001,
n. 435/01/CONS;
3) di utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni ottenute
dai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate,
esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso
alla rete, con divieto di trasmettere a società controllate o collegate
o a terzi le informazioni ottenute;
f) i fornitori di contenuti, in caso di cessione dei diritti di sfruttamento degli stessi, sono tenuti a farlo senza pratiche discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive, alle condizioni di mercato, fermi restando il rispetto dei diritti di esclusiva, le norme in tema di diritto dautore e la libera negoziazione tra le parti;
g) obbligo di separazione contabile per le imprese operanti nel settore delle comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale, al fine di consentire levidenziazione dei corrispettivi per laccesso e linterconnessione alle infrastrutture di comunicazione, levidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dellattività di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dellinsussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie, prevedendo, comunque, che:
1) il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche fornitore di servizi adotti un sistema di contabilità separata per ciascuna autorizzazione;
2) loperatore di rete in ambito televisivo nazionale che sia anche fornitore di contenuti e fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato sia tenuto alla separazione societaria; la presente disposizione non si applica alle emittenti televisive che diffondono esclusivamente via cavo o via satellite nonchè ai fornitori di contenuti in ambito locale e agli operatori di rete in ambito locale;
h) diritto di tutti i fornitori di contenuti radiotelevisivi di effettuare collegamenti in diretta e di trasmettere dati e informazioni allutenza sulle stesse frequenze assegnate;
i) previsione di specifiche forme
di tutela dellemittenza in favore delle minoranze linguistiche riconosciute
dalla legge;
l) la titolarità di concessione o di autorizzazione per la radiodiffusione
sonora o televisiva dà diritto di ottenere dal comune competente il rilascio
di concessione edilizia per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti
e per le relative infrastrutture compatibilmente con la disciplina del decreto
legislativo 4 settembre 2002, n. 198.
2. Allarticolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: «il 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 10 per cento».
Art. 6.
(Princìpi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti
di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo)
1. Lattività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse generale ed è svolta nel rispetto dei princìpi di cui al presente capo.
2. La disciplina dellinformazione radiotelevisiva, comunque, garantisce:
a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari;
b) la trasmissione quotidiana di
telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire contenuti
in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri;
c) laccesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione
e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento
e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate
dalla legge;
d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi
costituzionali indicati dalla legge;
e) lassoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare
in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni.
3. LAutorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce ulteriori regole per le emittenti radiotelevisive in ambito nazionale per rendere effettiva losservanza dei princìpi di cui al presente capo nei programmi di informazione e di propaganda.
4. La presente legge individua gli
ulteriori e specifici compiti e obblighi di pubblico servizio che la società
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta
ad adempiere nellambito della sua complessiva programmazione, anche non
informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee realizzate
da produttori indipendenti, al fine di favorire listruzione, la crescita
civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura,
di salvaguardare lidentità nazionale e di assicurare prestazioni
di utilità sociale.
5. Il contributo pubblico percepito dalla società concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento
alla radiotelevisione, è utilizzabile esclusivamente ai fini delladempimento
dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa, con periodiche
verifiche di risultato e senza turbare le condizioni degli scambi e della concorrenza
nella Comunità europea. Ferma la possibilità per la società
concessionaria di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive
con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento pubblico
in suo favore.
Art. 7.
(Princìpi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito
locale)
1. Lemittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dellunità politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
2. La disciplina del sistema di
radiodiffusione televisiva tutela lemittenza in ambito locale e riserva,
comunque, un terzo della capacità trasmissiva, determinata con ladozione
del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze
terrestri, ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti
destinati alla diffusione in tale ambito.
3. Un medesimo soggetto non può detenere più di tre concessioni
o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva allinterno di ciascun
bacino di utenza in ambito locale e più di sei per bacini regionali anche
non limitrofi. Alle emittenti che trasmettono in ambito provinciale, fermi restando
i limiti fissati allarticolo 2, comma 1, lettera l), è consentito
di trasmettere, indipendentemente dal numero delle concessioni o delle autorizzazioni,
in unarea di servizio complessiva non superiore ai sei bacini regionali
sopra indicati. È consentita la programmazione anche unificata sino allintero
arco della giornata. Nel limite massimo di sei concessioni o autorizzazioni
sono considerate anche quelle detenute allinterno di ciascun bacino di
utenza. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze televisive in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimamente
operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge
di proseguire nellesercizio anche nei bacini eccedenti i predetti limiti.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle emissioni televisive
provenienti da Campione dItalia.
4. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze
radiofoniche e televisive in tecnica digitale le emittenti radiotelevisive locali
possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati per
non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle
diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale è
rilasciata la concessione o lautorizzazione. Successivamente allattuazione
dei predetti piani, tale facoltà è consentita ai titolari di autorizzazione
alla fornitura di contenuti in ambito locale. Alle emittenti radiotelevisive
locali è consentito, anche ai predetti fini di trasmissione di programmi
e messaggi pubblicitari differenziati, di diffondere i propri programmi attraverso
più impianti di messa in onda, nonché di utilizzare, su base di
non interferenza, i collegamenti di telecomunicazioni a tale fine necessari.
Alle medesime è, altresì, consentito di utilizzare i collegamenti
di telecomunicazioni necessari per le comunicazioni e i transiti di servizio,
per la trasmissione dati indipendentemente dallambito di copertura e dal
mezzo trasmissivo, per i tele allarmi direzionali e per i collegamenti fissi
e temporanei tra emittenti. Lutilizzazione di tutti i predetti collegamenti
di telecomunicazioni non comporta il pagamento di ulteriori canoni o contributi
oltre quello stabilito per lattività di radiodiffusione sonora
e televisiva locale.
5. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegnano
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a trasmettere
televendite per oltre l80 per cento della propria programmazione non sono
soggette al limite di affollamento del 40 per cento previsto dallarticolo
8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dal comma
6 del presente articolo, nonchè agli obblighi informativi previsti per
le emittenti televisive locali. Tali emittenti non possono beneficiare di contributi,
provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti radiotelevisive locali
dalla legislazione vigente. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari,
è adottato un apposito regolamento dal Ministro delle comunicazioni,
di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, ai sensi dellarticolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui vengono definiti i criteri,
secondo il principio di proporzionalità, per la revoca di contributi,
provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti radiofoniche e televisive
che diffondano messaggi pubblicitari ingannevoli, con particolare attenzione
alla diffusione reiterata di messaggi volti allabuso della credulità
popolare anche in considerazione dellattività del Comitato di controllo
di cui allarticolo 3 del «Codice di autoregolamentazione in materia
di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia
ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del
lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi
similari», costituito in data 24 luglio 2002, e delle eventuali violazioni
riscontrate dal medesimo Comitato.
6. Allarticolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole:
«35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».
7. Alle emittenti televisive in ambito locale le cui trasmissioni siano destinate
unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate
in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE
del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni, in tema di messaggi
pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche
e musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle
opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente
dalla durata delle opere stesse; per le opere di durata programmata compresa
tra novanta e centonove minuti sono consentite analogamente due interruzioni
pubblicitarie per ogni atto o tempo; per le opere di durata programmata uguale
o superiore a centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie
più una interruzione supplementare ogni quarantacinque minuti di durata
programmata ulteriore ai centodieci minuti. Si intende per durata programmata
il tempo di trasmissione compreso tra linizio della sigla di apertura
e la fine della sigla di chiusura del programma oltre alla pubblicità
inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto.
8. Allarticolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato
dallarticolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dallarticolo
12, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: «e attraverso
giornali quotidiani e periodici di informazione» sono sostituite dalle
seguenti: «, attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione
e le emittenti radiotelevisive locali». Allarticolo 4, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dallarticolo 3 della
legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dallarticolo 12, comma 4, della legge
14 ottobre 1999, n. 362, le parole: «e attraverso giornali quotidiani
e periodici di informazione» sono sostituite dalle seguenti: «,
attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive
locali».
9. Allarticolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «; per le emittenti radiofoniche si considerano
presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse
attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento
a distanza».
10. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici
destinano, per fini di comunicazione istituzionale, allacquisto di spazi
sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate,
sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento
a favore dellemittenza privata televisiva locale e radiofonica locale
operante nei territori dei Paesi membri dellUnione europea e per almeno
il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici.
11. Le somme di cui al comma 10 sono quelle destinate alle spese per acquisto
di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro realizzazione.
12. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti
a dare comunicazione allAutorità per le garanzie nelle comunicazioni
delle somme impegnate per lacquisto, ai fini di pubblicità istituzionale,
di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. LAutorità per le
garanzie nelle comunicazioni, anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni,
vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario
sui diversi mezzi di comunicazione di massa. I pubblici ufficiali e gli amministratori
degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi di cui al comma 10 sono
soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo
di 1.040 euro a un massimo di 5.200 euro. Competente allaccertamento,
alla contestazione e allapplicazione della sanzione è lAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni. Si applicano le disposizioni contenute
nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. Laccesso alle provvidenze di cui allarticolo 11 della legge
25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, agli articoli 4 e 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e allarticolo 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n.
422, è altresì previsto anche per i canali tematici autorizzati
alla diffusione via satellite, con esclusione di quelli ad accesso condizionato,
come definiti dallarticolo 1, lettera c), del regolamento concernente
la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, di cui
alla deliberazione dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni
16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24
maggio 1999, che si impegnano a trasmettere programmi di informazione alle condizioni
previste dallarticolo 7 del citato decreto-legge n. 323 del 1993, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993.
14. Allarticolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive
modificazioni, le parole: «il 20 per cento per la radiodiffusione sonora
in ambito locale» sono sostituite dalle seguenti: «il 25 per cento
per la radiodiffusione sonora in ambito locale».
15. Allarticolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive
modificazioni, le parole: «il 20 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «il 25 per cento».
16. La trasmissione di dati e di informazioni allutenza di cui allarticolo
3, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni,
può comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie.
17. Le sanzioni amministrative irrogate a imprese radiofoniche o televisive
locali ai sensi dellarticolo 174-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633,
come modificato dallarticolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2003,
n. 68, vengono ridotte come segue, qualora limpresa radiofonica o televisiva
locale abbia provveduto a regolarizzare entro la data di entrata in vigore della
presente legge la propria posizione relativamente alla violazione contestata:
riduzione a un decimo dellimporto minimo qualora le sanzioni amministrative
contestate siano di importo inferiore o pari a 50.000 euro; riduzione a un ventesimo
dellimporto minimo qualora le sanzioni amministrative contestate siano
di importo eccedente 50.000 euro. Il pagamento delle sanzioni amministrative
così ridotte dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2003. Qualora
limporto dovuto sia superiore a 5.000 euro potrà essere corrisposto
in tre rate con scadenza 31 dicembre 2003, 28 febbraio 2004 e 30 aprile 2004.
Art. 8.
(Diffusioni interconnesse)
1. Allarticolo 21, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo le parole: «sei ore» sono inserite le seguenti: «per le emittenti radiofoniche e le dodici ore per le emittenti televisive. La variazione dellorario di trasmissione in contemporanea da parte dei soggetti autorizzati è consentita previa comunicazione al Ministero delle comunicazioni, da inoltrare con un anticipo di almeno quindici giorni».
2. Le diffusioni radiofoniche in
contemporanea o interconnesse, comunque realizzate, devono evidenziare, durante
i predetti programmi, lautonoma e originale identità locale e le
relative denominazioni identificative di ciascuna emittente.
3. Allarticolo 39, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, dopo le parole: «sei ore di durata
giornaliera» sono inserite le seguenti: «per le emittenti radiofoniche
e di dodici ore di durata giornaliera per le emittenti televisive».
4. Le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale che intendono
interconnettere sulla base di preventive intese, ovvero previa costituzione
di un consorzio, i propri impianti al fine di diffondere contemporaneamente
le medesime produzioni presentano richiesta di autorizzazione al Ministero delle
comunicazioni, che provvede entro un mese; trascorso tale termine senza che
il Ministero medesimo si sia espresso, lautorizzazione si intende rilasciata.
5. Lautorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti locali o alle emittenti
di intesa tra loro, che ne abbiano presentato richiesta, a trasmettere in contemporanea
per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio nazionale comporta
la possibilità per detti soggetti di emettere nel tempo di interconnessione
programmi di acquisto o produzione del consorzio ovvero programmi di emittenti
televisive estere operanti sotto la giurisdizione di Stati membri dellUnione
europea ovvero di Stati che hanno ratificato la citata Convenzione resa esecutiva
dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, nonchè i programmi satellitari. In
caso di eventuale interconnessione con canali satellitari o con emittenti televisive
estere questa potrà avvenire per un tempo limitato al 50 per cento di
quello massimo stabilito per linterconnessione.
6. Alle imprese di radiodiffusione sonora è fatto divieto di utilizzo
parziale o totale della denominazione che contraddistingue la programmazione
comune in orari diversi da quelli delle diffusioni interconnesse.
7. Le diffusioni interconnesse da parte di imprese di radiodiffusione sonora
o televisiva in ambito locale sono disciplinate dallarticolo 21 della
legge 6 agosto 1990, n. 223, salvo quanto previsto dal presente articolo.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle diffusioni
radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra emittenti che formano circuiti
a prevalente carattere comunitario semprechè le stesse emittenti, durante
le loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi pubblicitari nei limiti previsti
per le emittenti comunitarie. Lapplicazione di sanzioni in materia pubblicitaria
esclude il beneficio di cui al presente comma.
Art. 9.
(Disposizioni in materia di risanamento
degli impianti radiotelevisivi)
1. Allarticolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è aggiunto il seguente periodo: «Ai soggetti titolari legittimamente operanti, interessati da ordinanze di riduzione a conformità di impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario, che abbiano presentato agli organi periferici del Ministero delle comunicazioni piani di risanamento, ottenendo autorizzazione alla modifica degli impianti, cui hanno ottemperato nel termine di centottanta giorni, si applicano le sanzioni di cui al precedente periodo, ridotte di un terzo».
Art. 10.
(Tutela dei minori
nella programmazione televisiva)
1. Fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei minori e in particolare delle norme contenute nellarticolo 8, comma 1, e nellarticolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le emittenti televisive devono osservare le disposizioni per la tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002. Eventuali integrazioni, modifiche o adozione di nuovi documenti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni, emanato ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.
2. Le emittenti televisive sono
altresì tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice
di cui al comma 1, lapplicazione di specifiche misure a tutela dei minori
nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e allinterno
dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi
pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale
e pubblicitaria. Specifiche misure devono essere osservate nelle trasmissioni
di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al
fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione
sportiva leale e rispettosa dellavversario, per prevenire fenomeni di
violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.
3. Limpiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi,
oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot, è disciplinato
con regolamento adottato ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari
opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. Alla verifica dellosservanza delle disposizioni di cui al presente
articolo, e di cui ai commi da 10 a 13 dellarticolo 15 della legge 6 agosto
1990, n. 223, provvede la Commissione per i servizi e i prodotti dellAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione
del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni
effettuate dal medesimo Comitato. Conseguentemente, allarticolo 1, comma
6, lettera b), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: «In caso di inosservanza delle norme in materia
di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione
TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione
per i servizi e i prodotti dellAutorità delibera lirrogazione
delle sanzioni previste dallarticolo 31 della legge 6 agosto 1990, n.
223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente
dallazione penale. Alle sanzioni inflitte sia dallAutorità
che dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori
viene data adeguata pubblicità e la emittente sanzionata ne deve dare
notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto».
5. In caso di violazione delle norme in materia di tutela dei minori, le sanzioni
sono applicate direttamente secondo le procedure previste dal comma 3 dellarticolo
31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e non secondo quelle indicate dai commi
1 e 2 dellarticolo 31 della medesima legge n. 223 del 1990, e dalle sezioni
I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il Ministero delle comunicazioni
fornisce supporto organizzativo e logistico allattività del Comitato
di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori mediante le proprie
risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio
dello Stato.
6. I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista al comma 3 dellarticolo
31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono elevati, in caso di violazione di
norme in materia di tutela dei minori, rispettivamente a 25.000 e 350.000 euro.
7. LAutorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta al Parlamento,
entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in materia di tutela dei diritti
dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni irrogate.
Ogni sei mesi, lAutorità per le garanzie nelle comunicazioni invia
alla Commissione parlamentare per linfanzia di cui alla legge 23 dicembre
1997, n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento delle attività
di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, con particolare
riferimento a quelle previste dal presente articolo, corredata da eventuali
segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.
8. Allarticolo 114, comma 6, del codice di procedura penale, dopo il primo
periodo, è inserito il seguente: «È altresì vietata
la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare
alla identificazione dei suddetti minorenni».
9. Il Ministro delle comunicazioni, dintesa con il Ministro dellistruzione,
delluniversità e della ricerca, con decreto da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone la realizzazione
di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo,
nonchè di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori,
utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi
in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate
dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dallarticolo
2, comma 1, della legge 30 aprile 1998, n. 122, devono comprendere anche opere
cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente
rivolte ai minori, nonchè produzioni e programmi adatti ai minori ovvero
idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione
riservato a tali opere e programmi è determinato dallAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 11.
(Principio di tutela della produzione
audiovisiva europea)
1. I fornitori di contenuti televisivi favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea anche secondo quanto previsto, con riferimento ai produttori indipendenti, dallarticolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e riservano, comunque, ad opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione in ambito nazionale su frequenze terrestri, escluso il tempo destinato a notiziari, a manifestazioni sportive, a giochi televisivi, alla pubblicità oppure a servizi di teletext, a dibattiti e a televendite. Deroghe possono essere richieste allAutorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto disposto dallarticolo 5 del citato regolamento di cui alla deliberazione della stessa Autorità 16 marzo 1999, n. 9/1999.
Art. 12.
(Uso efficiente
dello spettro elettromagnetico)
1. Lo spettro elettromagnetico costituisce risorsa essenziale ai fini dellattività radiotelevisiva. I soggetti che svolgono attività di radiodiffusione sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate, ed in particolare a:
a) garantire lintegrità e lefficienza della propria rete;
b) minimizzare limpatto ambientale
in conformità alla normativa urbanistica e ambientale nazionale, regionale,
provinciale e locale;
c) evitare rischi per la salute umana, nel rispetto della normativa nazionale
e internazionale;
d) garantire la qualità dei segnali irradiati, conformemente alle prescrizioni
tecniche fissate dallAutorità per le garanzie nelle comunicazioni
e a quelle emanate in sede internazionale;
e) assicurare adeguata copertura del bacino di utenza assegnato e risultante
dal titolo abilitativo;
f) assicurare che le proprie emissioni non provochino interferenze con altre
emissioni lecite di radiofrequenze.
2. Il mancato rispetto dei princìpi di cui al comma 1 o, comunque, il mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate comporta la revoca ovvero la riduzione dellassegnazione. Tali misure sono adottate dallo stesso organo che ha assegnato le radiofrequenze, qualora il soggetto interessato, avvisato dellinizio del procedimento e invitato a regolarizzare la propria attività di trasmissione, non vi provveda nel termine di sei mesi dalla data di ricezione dellingiunzione.
3. LAutorità per le
garanzie nelle comunicazioni adotta e aggiorna il piano nazionale di assegnazione
delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale garantendo, su
tutto il territorio dello Stato, un uso efficiente e pluralistico della risorsa
radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse
fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità con
i princìpi della presente legge, e una riserva in favore delle minoranze
linguistiche riconosciute dalla legge.
4. Lassegnazione delle radiofrequenze avviene secondo criteri pubblici,
obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
5. Il piano di assegnazione e le successive modificazioni e integrazioni sono
sottoposti al parere delle regioni in ordine allubicazione degli impianti
e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, allintesa con le regioni
autonome Valle dAosta e Friuli Venezia Giulia e con le province autonome
di Trento e di Bolzano. I pareri e le intese sono acquisiti secondo le procedure
previste dallarticolo 1 della legge 30 aprile 1998, n. 122.
6. LAutorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento,
nel rispetto e in attuazione della legislazione vigente, definisce i criteri
generali per linstallazione di reti di comunicazione elettronica, garantendo
che i relativi permessi siano rilasciati dalle amministrazioni competenti nel
rispetto dei criteri di parità di accesso ai fondi e al sottosuolo, di
equità, di proporzionalità e di non discriminazione.
7. Per i casi in cui non sia possibile rilasciare nuovi permessi di installazione
oppure per finalità di tutela del pluralismo e di garanzia di una effettiva
concorrenza, lAutorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce,
con proprio regolamento, le modalità di condivisione di infrastrutture,
di impianti di trasmissione e di apparati di rete.
Art. 13.
(Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni)
1. LAutorità per le garanzie nelle comunicazioni, nellesercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche radiotelevisive.
2. Le funzioni di cui al comma 1
sono svolte anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni (CORECOM)
la cui disciplina, relativamente ad aspettative e permessi dei loro presidenti
e componenti, è demandata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, ad apposito regolamento dellAutorità per le garanzie
nelle comunicazioni da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge nel settore radiotelevisivo
al Garante per la protezione dei dati personali e allAutorità garante
della concorrenza e del mercato.
Capo II
TUTELA DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO
Art. 14.
(Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nel sistema integrato
delle comunicazioni)
1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni sono tenuti a notificare allAutorità per le garanzie nelle comunicazioni le intese e le operazioni di concentrazione al fine di consentire, secondo le procedure previste in apposito regolamento adottato dallAutorità medesima, la verifica del rispetto dei princìpi enunciati dallarticolo 15.
2. LAutorità per le
garanzie nelle comunicazioni, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente,
dufficio, individuato il mercato rilevante conformemente ai princìpi
di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 7 marzo 2002, verifica che non si costituiscano, nel sistema
integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti
e che siano rispettati i limiti di cui allarticolo 15 della presente legge,
tenendo conto, fra laltro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza
allinterno del sistema, delle barriere allingresso nello stesso,
delle dimensioni di efficienza economica dellimpresa nonché degli
indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti
editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche.
3. LAutorità per le garanzie nelle comunicazioni qualora accerti
che unimpresa, o un gruppo di imprese, operanti nel sistema integrato
delle comunicazioni, si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente,
i limiti di cui allarticolo 15, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando
la situazione di rischio e indicando limpresa o il gruppo di imprese e
il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti
limiti lAutorità provvede ai sensi dellarticolo 2, comma
7, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano
con i divieti di cui al presente capo sono nulli.
5. Allarticolo 2, comma 16, primo periodo, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, le parole: «dalla presente legge» sono sostituite dalle
seguenti: «nel sistema integrato delle comunicazioni»; allultimo
periodo del medesimo comma le parole: «, ai fini della presente legge,»
sono soppresse.
Art. 15.
(Limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di
risorse nel sistema integrato delle comunicazioni. Disposizioni in materia pubblicitaria)
1. Allatto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dellarticolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano.
2. Fermo restando il divieto di
costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema
integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti alliscrizione nel registro
degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dellarticolo 1, comma
6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono nè
direttamente, nè attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi
dellarticolo 2, commi 17 e 18, della citata legge n. 249 del 1997, conseguire
ricavi superiori al 20 per cento delle risorse complessive del settore integrato
delle comunicazioni.
3. I ricavi di cui al comma 2 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio
pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dellerario, da pubblicità
nazionale e locale, da sponsorizzazioni, da televendite, dagli investimenti
di enti ed imprese in altre attività finalizzate alla promozione dei
propri prodotti o servizi, da convenzioni con soggetti pubblici, da provvidenze
pubbliche, da offerte televisive a pagamento, da vendite di beni, servizi e
abbonamenti relativi ai settori indicati alla lettera g) del comma 1 dellarticolo
2.
4. Gli organismi di telecomunicazioni previsti dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, i cui ricavi nel
mercato dei servizi di telecomunicazioni, come definiti dal medesimo regolamento,
sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel mercato non possono
conseguire nel settore integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10
per cento del settore medesimo.
5. Allarticolo 2, comma 7, primo periodo, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, le parole: «ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1
e 8» sono soppresse.
6. I soggetti che esercitano lattività televisiva in ambito nazionale
attraverso più di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2008, acquisire
partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla
costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si
applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dellarticolo
2359 del codice civile.
7. Secondo le disposizioni dellarticolo 18, paragrafi 1 e 2, della direttiva
89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come sostituito dalla direttiva
97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, e fermi
restando i limiti orari e giornalieri di affollamento pubblicitario indicati
nella legge 6 agosto 1990, n. 223, allarticolo 8 della medesima legge
n. 223 del 1990, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, la parola: «messaggi» è sostituita dalla seguente: «spot»;
b) al comma 9-bis, al primo periodo, dopo le parole: «se comprende forme di pubblicità» sono inserite le seguenti: «diverse dagli spot pubblicitari» e le parole: «le forme di pubblicità diverse dalle offerte di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «gli spot pubblicitari» e, al secondo periodo, la parola: «offerte» è sostituita dalle seguenti: «pubblicità diverse dagli spot pubblicitari».
8. Larticolo 10 della legge
7 marzo 2001, n. 62, è sostituito dal seguente:
«Art. 10. (Messaggi pubblicitari di promozione del libro e della
lettura). 1. I messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse
da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai,
volte a sensibilizzare lopinione pubblica nei confronti del libro e della
lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da emittenti televisive
e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo
dei limiti massimi di cui allarticolo 8 della legge 6 agosto 1990, n.
223, e successive modificazioni».
Capo III
PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI PER LEMANAZIONE DEL TESTO UNICO DELLA
RADIOTELEVISIONE
Art. 16.
(Delega al Governo per lemanazione
del testo unico della radiotelevisione)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con lAutorità per le garanzie nelle comunicazioni e acquisizione dei pareri di cui al comma 3, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione, denominato «testo unico della radiotelevisione», coordinandovi le norme vigenti e apportando alle medesime le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nellordinamento interno e degli obblighi derivanti dallappartenenza dellItalia allUnione europea e alle Comunità europee.
2. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale nel rispetto dei princìpi fondamentali contenuti nel Capo I e sulla base dei seguenti princìpi, come indicati nel testo unico di cui al comma 1:
a) previsione che la trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito regionale o provinciale avvenga nelle bande di frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dellUnione internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dellUnione europea e di quella nazionale, nonchè dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze;
b) attribuzione a organi della regione
o degli enti locali delle competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti
abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per laccesso ai siti
previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti
disposizioni nazionali e regionali, per linstallazione di reti e di impianti,
nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, proporzionalità
e obiettività, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dellambiente
e del paesaggio e delle bellezze naturali;
c) attribuzione a organi della regione o della provincia delle competenze in
ordine al rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore
di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati
alla diffusione in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale;
d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla lettera c)
avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto della potenzialità economica
del soggetto richiedente, della qualità della programmazione prevista
e dei progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa presenza sul mercato,
delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle
quote percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del personale
dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti iscritti allAlbo professionale,
e degli indici di ascolto rilevati; il titolare della licenza di operatore di
rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale, qualora abbia richiesto
una o più autorizzazioni per lo svolgimento dellattività
di fornitura di cui alla lettera b), ha diritto a ottenere almeno unautorizzazione
che consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici di cui
alla licenza rilasciata;
e) definizione, da parte della legislazione regionale, degli specifici compiti
di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico
generale di radiodiffusione è tenuta ad adempiere nellorario e
nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito
regionale o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, in ambito provinciale,
nel rispetto dei princìpi di cui alla presente legge; è, comunque,
garantito un adeguato servizio di informazione in ambito regionale o provinciale;
f) attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano
della legittimazione a stipulare, previa intesa con il Ministero delle comunicazioni,
specifici contratti di servizio con la società concessionaria del servizio
pubblico generale di radiodiffusione per la definizione degli obblighi di cui
alla lettera e), nel rispetto della libertà di iniziativa economica della
società concessionaria, anche con riguardo alla determinazione dellorganizzazione
dellimpresa; ulteriori princìpi fondamentali relativi allo specifico
settore dellemittenza in ambito regionale o provinciale possono essere
ricavati dalle disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito locale,
comunque nel rispetto dellunità giuridica ed economica dello Stato
e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali e la tutela dellincolumità e della sicurezza
pubbliche.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, dopo lacquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», è trasmesso alle Camere per lacquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro sessanta giorni dallassegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-regioni e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni.
4. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia.
Capo IV
COMPITI DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E RIFORMA DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE
ITALIANA SPA
Art. 17.
(Definizione dei compiti del servizio
pubblico generale radiotelevisivo)
1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero delle comunicazioni e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni.
2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dellarticolo 6, comma 4, comunque garantisce:
a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;
b) un numero adeguato di ore di
trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate alleducazione, allinformazione,
alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione
delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale,
e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative;
tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dellAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni e, per lanno 2003, è stabilito
in tremila ore per le trasmissioni televisive in chiaro e in altrettante ore
per le trasmissioni radiofoniche; dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni
di intrattenimento per i minori;
c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato,
in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi
televisivi e radiofonici;
d) laccesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità
indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento
e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle
autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei
movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle
associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute,
delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,
dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse
sociale che ne facciano richiesta;
e) la costituzione di una società per la produzione, la distribuzione
e la trasmissione di programmi radiotelevisivi allestero, finalizzati
alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dellimpresa
italiane attraverso lutilizzazione dei programmi e la diffusione delle
più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;
f) la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca
e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia
autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle dAosta
e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di
interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade
e delle autostrade italiane;
h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente
ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della
prima infanzia e delletà evolutiva;
i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo
laccesso del pubblico agli stessi;
l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi
annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori
indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal contratto di servizio
stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;
m) la realizzazione nei termini previsti dalla presente legge delle infrastrutture
per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;
n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;
o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dallarticolo
8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
p) larticolazione della società concessionaria in una o più
sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto
Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano;
q) ladozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap
sensoriali in attuazione dellarticolo 4, comma 2;
r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati,
in particolare per le finalità di cui alla lettera b) e per le esigenze
di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;
s) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.
3. Le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo operano in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione allattività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.
4. Con deliberazione adottata dintesa
dallAutorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal Ministro
delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale
di servizio sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi
del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo
dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali
e locali.
5. Alla società cui è affidato mediante concessione il servizio
pubblico generale radiotelevisivo è consentito lo svolgimento, direttamente
o attraverso società collegate, di attività commerciali ed editoriali,
connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonchè di altre attività
correlate, purchè esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento
dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.
Art. 18.
(Finanziamento del servizio pubblico
generale radiotelevisivo)
1. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e di assicurare la trasparenza e la responsabilità nellutilizzo del finanziamento pubblico, la società concessionaria predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nellanno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dallAutorità per le garanzie nelle comunicazioni, imputando o attribuendo i costi sulla base di princìpi di contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i princìpi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti separati. Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura, per assolvere i compiti di servizio pubblico generale e per altre attività, i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi della società considerati includendo o escludendo le attività di servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta giorni dallapprovazione, è trasmesso allAutorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Ministero delle comunicazioni.
2. La contabilità separata
tenuta ai sensi del comma 1 è soggetta a controllo da parte di una società
di revisione nominata dalla società concessionaria e scelta dallAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni tra quante risultano iscritte allapposito
albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa
ai sensi dellarticolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. Allattività della società di revisione
si applicano le norme di cui alla sezione IV del capo II del titolo III della
parte IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58.
3. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni
con proprio decreto stabilisce lammontare del canone di abbonamento in
vigore dal 1º gennaio dellanno successivo, in misura tale da consentire
alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i
costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli
specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a
tale società, come desumibili dallultimo bilancio trasmesso prendendo
anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di
sviluppo tecnologico delle imprese. La ripartizione del gettito del canone dovrà
essere operata con riferimento anche allarticolazione territoriale delle
reti nazionali per assicurarne lautonomia economica.
4. È fatto divieto alla società concessionaria della fornitura
del servizio pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o indirettamente,
i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al
servizio pubblico generale radiotelevisivo.
Art. 19.
(Verifica delladempimento dei compiti)
1. In conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 320/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 320 del 15 novembre 2001, relativa allapplicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, è affidato allAutorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo venga effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge, del contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti di servizio conclusi con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo.
2. LAutorità per le
garanzie nelle comunicazioni, nei casi di presunto inadempimento degli obblighi
di cui al comma 1, dufficio o su impulso del Ministero delle comunicazioni
per il contratto nazionale di servizio ovvero delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano per i contratti da queste stipulati, notifica
lapertura dellistruttoria al rappresentante legale della società
concessionaria, che ha diritto di essere sentito, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica e ha
facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni fase dellistruttoria,
nonchè di essere nuovamente sentito prima della chiusura di questa.
3. LAutorità per le garanzie nelle comunicazioni può in
ogni fase dellistruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che
ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai
fini dellistruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti
aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri
organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche, nonchè
la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini
dellistruttoria.
4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto
di istruttoria da parte dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni
sono tutelati dal segreto dufficio anche nei riguardi delle pubbliche
amministrazioni.
5. I funzionari dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni
nellesercizio delle funzioni di cui al comma 3 sono pubblici ufficiali.
Essi sono vincolati dal segreto dufficio.
6. Con provvedimento dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni,
i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 3 sono sottoposti
alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 25.000 euro se rifiutano od omettono,
senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti
ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50.000 euro se forniscono
informazioni o esibiscono documenti non veritieri. Sono fatte salve le diverse
sanzioni previste dallordinamento vigente.
7. Se, a seguito dellistruttoria, lAutorità per le garanzie
nelle comunicazioni ravvisa infrazioni agli obblighi di cui al comma 1, fissa
alla società concessionaria il termine, comunque non superiore a trenta
giorni, per leliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni
gravi, tenuto conto della gravità e della durata dellinfrazione,
lAutorità dispone, inoltre, lapplicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato nellultimo
esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, fissando i
termini, comunque non superiori a trenta giorni, entro i quali limpresa
deve procedere al pagamento della sanzione.
8. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 7, lAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni applica la sanzione amministrativa pecuniaria
fino al 3 per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata
la sanzione di cui al citato comma 7, una sanzione di importo minimo non inferiore
al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del 3 per
cento del fatturato come individuato al medesimo comma 7, fissando altresì
il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato.
Nei casi di reiterata inottemperanza lAutorità per le garanzie
nelle comunicazioni può disporre la sospensione dellattività
dimpresa fino a novanta giorni.
9. LAutorità per le garanzie nelle comunicazioni dà conto
dei risultati del controllo ogni anno nella relazione annuale.
Art. 20.
(Disciplina della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa)
1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, per la durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
2. Per quanto non sia diversamente
previsto dalla presente legge la RAI-Radiotelevisione italiana Spa è
assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche
per quanto concerne lorganizzazione e lamministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa,
composto da nove membri, è nominato dallassemblea. Il consiglio,
oltre a essere organo di amministrazione della società, svolge anche
funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità
e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.
4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti
aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dellarticolo
135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto
prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti,
che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche,
della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative
esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta,
collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato
dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili
una sola volta.
5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata
dal consiglio nellambito dei suoi membri e diviene efficace dopo lacquisizione
del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti,
della Commissione parlamentare per lindirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi.
6. Lelezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. A tale
fine lassemblea è convocata con preavviso, da pubblicare ai sensi
dellarticolo 2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di
quello fissato per ladunanza; a pena di nullità delle deliberazioni
ai sensi dellarticolo 2379 del codice civile, lordine del giorno
pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere
modificate o integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate
da soci che rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto
di voto nellassemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito
presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale,
di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima
delladunanza. Salvo quanto previsto dal presente articolo in relazione
al numero massimo di candidati della lista presentata dal Ministero delleconomia
e delle finanze, ciascuna lista comprende un numero di candidati pari al numero
di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto
può votare una sola lista. Nel caso in cui siano state presentate più
liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi
da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti così ottenuti
sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nellordine
dalla stessa previsto e si forma ununica graduatoria nella quale i candidati
sono ordinati sulla base del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che
ottengono i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente,
risulta eletto il candidato della lista i cui presentatori detengano la partecipazione
azionaria minore. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche allelezione
del collegio sindacale.
7. Il rappresentante del Ministero delleconomia e delle finanze nellassemblea,
in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e fino alla completa
alienazione della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista di
candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero
di azioni di cui è titolare lo Stato. Tale lista è formulata sulla
base delle delibere della Commissione parlamentare per lindirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle indicazioni del Ministero
delleconomia e delle finanze per limmediata presentazione secondo
le modalità e i criteri proporzionali di cui al comma 9.
8. Il rappresentante del Ministero delleconomia e delle finanze, nelle
assemblee della società concessionaria convocate per lassunzione
di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione
di responsabilità nei confronti degli amministratori, esprime il voto
in conformità alla deliberazione della Commissione parlamentare per lindirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi comunicata al Ministero
medesimo.
9. Fino a che il numero delle azioni alienato non superi la quota del 10 per
cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione
dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo
svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo da parte della concessionaria,
ai fini della formulazione dellunica lista di cui al comma 7, la Commissione
parlamentare per lindirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
indica sette membri eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due membri,
tra cui il presidente, sono invece indicati dal socio di maggioranza. La nomina
del presidente diviene efficace dopo lacquisizione del parere favorevole,
espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione
parlamentare per lindirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
In caso di dimissioni o impedimento permanente del presidente o di uno o più
membri, i nuovi componenti sono nominati con le medesime procedure del presente
comma entro i trenta giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni
presso la medesima Commissione.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in vigore a decorrere dal
28 febbraio 2004. Ove, anteriormente alla predetta data, sia necessario procedere
alla nomina del consiglio di amministrazione, per scadenza naturale del mandato
o per altra causa, a ciò si provvede secondo le procedure di cui ai commi
7 e 9.
Art. 21.
(Dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana
Spa)
1. Entro il 31 dicembre 2003 è completata la fusione per incorporazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa nella società RAI-Holding Spa. Ai fini di tale operazione, i termini di cui agli articoli 2501-bis, ultimo comma, 2501-sexies, primo comma, e 2503, primo comma, del codice civile, sono dimezzati. Le licenze, autorizzazioni e concessioni di cui è titolare la RAI-Radiotelevisione italiana Spa saranno, per effetto della presente legge, trasferite di pieno diritto alla società incorporante, senza necessità di ulteriori provvedimenti.
2. Per effetto delloperazione
di fusione di cui al comma 1, la società RAI-Holding Spa assume la denominazione
sociale di «RAI-Radiotelevisione italiana Spa» e il consiglio di
amministrazione della società incorporata assume le funzioni di consiglio
di amministrazione della società risultante dalla fusione. Le disposizioni
della presente legge relative alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa si intenderanno
riferite alla società risultante dalloperazione di fusione.
3. Entro il 31 gennaio 2004 è avviato il procedimento per lalienazione
della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa come
risultante dalloperazione di fusione di cui al comma 1. Tale alienazione
avviene mediante offerta pubblica di vendita, in conformità al testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni,
e relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive
modificazioni. Con una o più deliberazioni del Comitato interministeriale
per la programmazione economica sono definiti i tempi, le modalità di
presentazione, le condizioni e gli altri elementi dellofferta o delle
offerte pubbliche di vendita di cui al presente comma.
4. Una quota delle azioni alienate è riservata agli aderenti allofferta
che dimostrino di essere in regola da almeno un anno con il pagamento del canone
di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito
dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni. Tali azioni non
possono essere alienate prima di diciotto mesi dalla data di acquisto.
5. In considerazione dei rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale
e di ordine pubblico connessi alla concessione del servizio pubblico generale
radiotelevisivo affidata alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, è inserita
nello statuto della società la clausola di limitazione del possesso azionario
prevista dallarticolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n.
332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, prevedendosi
il limite massimo del possesso delluno per cento delle azioni aventi diritto
di voto per tutti i soggetti indicati dal medesimo comma 1. Sono, inoltre, vietati
i patti di sindacato di voto o di blocco, o comunque gli accordi relativi alla
modalità di esercizio dei diritti inerenti alle azioni della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa, che intercorrano tra soggetti titolari, anche mediante soggetti
controllati, controllanti o collegati, di una partecipazione complessiva superiore
al limite di possesso azionario del 2 per cento, riferito alle azioni aventi
diritto di voto, o la presentazione congiunta di liste da parte di soggetti
in tale posizione. Tali clausole sono di diritto inserite nello statuto della
società, non sono modificabili e restano efficaci senza limiti di tempo.
6. Fino al 31 dicembre 2005 è vietata la cessione da parte della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa di rami dazienda.
7. I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato di azioni
ordinarie della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono destinati per il 75 per
cento al Fondo per lammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge
27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. La restante quota è
destinata al finanziamento degli incentivi allacquisto e alla locazione
finanziaria di cui allarticolo 25, comma 6.
Capo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI E ABROGAZIONI
Art. 22.
(Attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche
e televisive in tecnica digitale)
1. LAutorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce il programma di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela dellutenza.
2. Alle controversie in materia di applicazione di piani di frequenze e in materia di accesso alle infrastrutture si applica la disposizione dellarticolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Art. 23.
(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale)
1. Fino allattuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a qualunque titolo attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale in possesso dei requisiti previsti per ottenere lautorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, ai sensi dellarticolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, possono effettuare, anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi già diffusi in tecnica analogica, le predette sperimentazioni fino alla completa conversione delle reti, nonchè richiedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti e nei termini previsti dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre.
2. La sperimentazione delle trasmissioni
in tecnica digitale può essere effettuata sugli impianti legittimamente
operanti in tecnica analogica alla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Ai fini della realizzazione delle reti digitali sono consentiti i trasferimenti
di impianti o di rami di azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente
lattività televisiva in ambito nazionale o locale, a condizione
che le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in tecnica digitale.
4. In caso di indebita occupazione delle frequenze televisive che possono essere
utilizzate per la sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri
e di servizi interattivi ai sensi dellarticolo 41, comma 7, della legge
16 gennaio 2003, n. 3, si applica quanto previsto dallarticolo 195 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta
e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la licenza
di operatore di rete televisiva è rilasciata, su domanda, ai soggetti
che esercitano legittimamente lattività di diffusione televisiva,
in virtù di titolo concessorio ovvero per il generale assentimento di
cui al comma 1, qualora dimostrino di avere raggiunto una copertura non inferiore
al 50 per cento della popolazione o del bacino locale.
6. I soggetti richiedenti la licenza di operatore di rete televisiva devono
assumere, con specifica dichiarazione contenuta nella domanda, lobbligo
di osservare le disposizioni che saranno stabilite nel provvedimento previsto
dallarticolo 29 del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre
in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dellAutorità per
le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001,
e successive modificazioni.
7. La domanda per ottenere il rilascio di licenza di operatore di rete televisiva
in ambito nazionale può essere presentata anche dai soggetti legittimamente
operanti in ambito locale che dimostrino di essere in possesso dei requisiti
previsti per il rilascio di licenza di operatore di rete televisiva in ambito
nazionale e si impegnino a raggiungere, entro sei mesi dalla domanda, una copertura
non inferiore al 50 per cento della popolazione, nonchè rinuncino ai
titoli abilitativi per la diffusione televisiva in ambito locale.
8. I soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata
in vigore della presente legge, in virtù di titolo concessorio o autorizzativo,
se titolari di più emittenti con una copertura comunque inferiore al
50 per cento della popolazione, possono proseguire nellesercizio dellattività
di operatore di rete locale.
9. Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica analogica alla
tecnica digitale la diffusione dei programmi radiotelevisivi prosegue con lesercizio
degli impianti legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della
presente legge. Il repertorio dei siti di cui al piano nazionale di assegnazione
delle frequenze per la diffusione radiotelevisiva resta utilizzabile ai fini
della riallocazione degli impianti che superano o concorrono a superare in modo
ricorrente i limiti e i valori stabiliti in attuazione dellarticolo 1,
comma 6, lettera a), numero 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249.
10. Il Ministero delle comunicazioni autorizza le modificazioni tecnico-operative
idonee a razionalizzare le reti analogiche terrestri esistenti e ad agevolarne
la conversione alla tecnica digitale e, fino alla data di entrata in vigore
delle leggi regionali che attribuiscono tali competenze alla regione o alla
provincia ai sensi dellarticolo 16, comma 2, lettera b), autorizza le
riallocazioni di impianti necessarie per realizzare tali finalità.
11. Gli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente eserciti possono
essere convertiti alla tecnica digitale. Lesercente è tenuto a
darne immediata comunicazione al Ministero delle comunicazioni.
12. Tutte le frequenze destinate al servizio di radiodiffusione concorrono promiscuamente
allo svolgimento dellattività trasmissiva in tecnica analogica
e in tecnica digitale; sono abrogate le norme vigenti che riservano tre canali
alla sola sperimentazione digitale.
13. Resta fermo quanto previsto dallarticolo 9 del regolamento concernente
la diffusione via satellite di programmi televisivi, di cui allallegato
A annesso alla deliberazione dellAutorità per le garanzie nelle
comunicazioni 1º marzo 2000, n. 127/00/CONS, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2000.
14. Alla realizzazione di reti digitali terrestri si applicano, fino al 31 dicembre
2006, le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198,
e in particolare gli articoli da 3 a 9.
15. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nel rispetto
dei princìpi stabiliti dallarticolo 25.
Art. 24.
(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale)
1. LAutorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di promuovere lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale, adotta, sentiti il Ministro delle comunicazioni e le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale (T-DAB) come naturale evoluzione del sistema analogico;
b) garanzia del principio del pluralismo
attraverso la previsione di unampia offerta di programmi e servizi in
un equilibrato rapporto tra diffusione nazionale e locale;
c) previsione delle procedure e dei termini per la presentazione delle domande
e per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni per lesercizio
della radiodiffusione sonora in tecnica digitale ai soggetti legittimamente
operanti ai sensi dellarticolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 23 gennaio
2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66,
secondo criteri di semplificazione. I predetti titoli abilitativi potranno permettere
la diffusione nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della vigente concessione
per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica;
d) disciplina per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni in conformità
al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora
in tecnica digitale, relativamente alle risorse risultanti in esubero;
e) definizione di norme di esercizio finalizzate al razionale e corretto utilizzo
delle risorse radioelettriche in relazione alla tipologia del servizio effettuato;
f) definizione delle fasi di sviluppo della diffusione radiofonica digitale
anche in riferimento al ruolo della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
per accelerare lo stesso sviluppo;
g) disciplina della fase di avvio dellattuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze anche relativamente ai limiti al cumulo dei programmi
radiofonici.
2. Al fine di agevolare il passaggio alla diffusione in tecnica digitale (T-DAB), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle comunicazioni può stabilire un programma con cui sono individuate specifiche misure di sostegno, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
3. Al fine di agevolare il passaggio
alla diffusione in tecnica digitale (T-DAB) si applicano, alle imprese radiofoniche
ed ai loro consorzi, le disposizioni di cui allarticolo 1, comma 2, della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, e al decreto legislativo 4 settembre 2002, n.
198.
4. Allarticolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il primo
periodo è sostituito dal seguente: «Uno stesso soggetto, esercente
la radiodiffusione sonora in ambito locale, direttamente o attraverso più
soggetti tra loro collegati o controllati, può irradiare il segnale fino
ad una copertura massima di quindici milioni di abitanti».
Art. 25.
(Accelerazione e agevolazione della conversione alla trasmissione in tecnica
digitale)
1. Ai fini dello sviluppo del pluralismo saranno rese attive, entro il 31 dicembre 2003, reti televisive digitali terrestri, con unofferta di programmi in chiaro accessibili mediante decoder o ricevitori digitali.
2. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, avvalendosi anche della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è tenuta a realizzare almeno due blocchi di diffusione su frequenze terrestri con una copertura del territorio nazionale che raggiunga:
a) entro il 1º gennaio 2004, il 50 per cento della popolazione;
b) entro il 1º gennaio 2005, il 70 per cento della popolazione.
3. LAutorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro i dodici mesi successivi al 31 dicembre 2003, svolge un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare: a) la quota di popolazione raggiunta dalle nuove reti digitali terrestri; b) la presenza sul mercato di decoder a prezzi accessibili; c) leffettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche. Entro trenta giorni dal completamento di tale accertamento, lAutorità invia una relazione al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella quale verifica se sia intervenuto un effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo ed eventualmente formula proposte di interventi diretti a favorire lulteriore incremento dellofferta di programmi televisivi digitali terrestri e dellaccesso ai medesimi.
4. La società concessionaria
di cui al comma 2, di concerto con il Ministero delle comunicazioni, individua
uno o più bacini di diffusione, di norma coincidenti con uno o più
comuni situati in aree con difficoltà di ricezione del segnale analogico,
nei quali avviare entro il 1º gennaio 2005 la completa conversione alla
tecnica digitale.
5. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale la società
concessionaria assicura, comunque, la trasmissione di tre programmi televisivi
in tecnica analogica in chiaro e, nei tempi e nei modi di cui al comma 2, di
tre programmi televisivi in tecnica digitale in chiaro.
6. Con regolamento, da emanare su proposta del Ministro delle comunicazioni,
di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dellarticolo
17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, nei limiti
della copertura finanziaria di cui al comma 7 dellarticolo 21 della presente
legge conseguita anche mediante cessione dei relativi crediti futuri, gli incentivi
allacquisto e alla locazione finanziaria necessari per favorire la diffusione
nelle famiglie italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali
televisivi in tecnica digitale, in modo tale da consentire leffettivo
accesso ai programmi trasmessi in tecnica digitale. Il regolamento di cui al
presente comma può essere attuato ovvero modificato o integrato solo
successivamente alla riscossione dei proventi derivanti dallattuazione
dellarticolo 21, comma 3, conseguita anche mediante cessione di crediti
futuri.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla
completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in
tecnica digitale, il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto
è del 20 per cento ed è calcolato sul numero complessivo dei programmi
televisivi concessi o irradiati anche ai sensi dellarticolo 23, comma
1, in ambito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica analogica
o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale
possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura
pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del
20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea
di programmi irradiati in tecnica analogica.
8. Il criterio di calcolo di cui al comma 7 si applica solo ai soggetti i quali
trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungano una copertura pari
al 50 per cento della popolazione nazionale.
9. Per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo
i programmi irradiati in tecnica digitale avvalendosi della riserva di blocchi
di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, non concorrono al raggiungimento
del limite di cui al comma 7.
10. Subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 1 e 3 e
al conseguente effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo
nel settore televisivo previsti dalla Corte costituzionale, il periodo di validità
delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni in tecnica analogica
in ambito nazionale, che siano consentite ai sensi del comma 7, e in ambito
locale è prolungato dal Ministero delle comunicazioni, su domanda dei
soggetti interessati, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per
la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale; tale domanda
può essere presentata entro il 25 luglio 2005 dai soggetti che già
trasmettono contemporaneamente in tecnica digitale e, se emittenti nazionali,
con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per cento della popolazione
nazionale.
11. Fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva
delle trasmissioni in tecnica digitale, in deroga allarticolo 5, comma
1, lettera b), continua ad applicarsi il regime della licenza individuale per
lattività di operatore di rete.
12. Al fine di consentire la riconversione delle tecnologie, la società
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è autorizzata a
ridefinire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri per la diffusione
dei programmi allestero, anche con riferimento alla diffusione in onde
medie e corte. Alla legge 14 aprile 1975, n. 103, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) allarticolo 19, primo comma, lettera b), sono soppresse le parole: «ad onde corte per lestero, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703»;
b) allarticolo 20, terzo comma, sono soppresse le parole da: «, mentre le trasmissioni» fino alla fine del comma.
Art. 26.
(Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle dAosta e per le
province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali previsti dalla presente legge, la regione autonoma Valle dAosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nellambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
Art. 27.
(Sanatoria di impianti esistenti)
1. Possono continuare ad operare tutti gli impianti, attivi alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno dieci anni, ancorchè relativi a frequenze non censite ai sensi dellarticolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ovvero consentite in ritardo, in quanto destinate a migliorare le potenzialità del bacino dutenza connesso allimpianto principale regolarmente censito e munito di concessione, ancorchè oggetto di provvedimento di spegnimento o analogo, purchè:
a) detti impianti appartengano a soggetti muniti di concessione ai sensi della citata legge n. 223 del 1990 e non siano in contrasto con le norme urbanistiche vigenti in loco;
b) gli stessi impianti vengano denunciati,
corredati da descrizione tecnica che ne comprovi la finalità sopra indicata,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
c) detti impianti non interferiscano con altri impianti legittimamente operanti;
d) detti impianti non servano capoluoghi di provincia o comunque città
con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
e) si tratti di microimpianti con una potenza massima di 10 W;
f) si tratti di microimpianti attivati in zone disagiate di montagna ad una
quota superiore a 750 metri sul livello del mare.
Art. 28.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 14 aprile 1975, n. 103, ad esclusione degli articoli 4, 6, 17, 19, 20 e 22 e dei titoli III, IV e V, che restano in vigore in quanto compatibili con la presente legge, salvo comunque quanto previsto dallarticolo 20 della presente legge;
b) articolo 3, comma 1, lettera
b), della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
c) articoli 1, 2, con esclusione del terzo periodo del comma 2, e 15, commi
da 1 a 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
d) articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;
e) legge 25 giugno 1993, n. 206, ad esclusione dellarticolo 3 e dellarticolo
5, salvo comunque quanto previsto dallarticolo 20 della presente legge;
f) articolo 2, commi 1, 6, limitatamente ai primi tre periodi, 8, 9, 10, 11,
14, 15 e 19, e articolo 3, commi 6, 7 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
g) articolo 4, comma 8, limitatamente allultimo periodo, della legge 31
luglio 1997, n. 249;
h) articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.
Art. 29.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
IL PRESIDENTE