VADEMECUM LAVORO e IMMIGRAZIONE | ||
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SOMMARIO
Obblighi per chi ospita uno straniero
I documenti che occorrono per il visto
Permesso di soggiorno (Decreto Ministeriale Nuovo permesso di soggiorno elettronico)
Cosa serve per il rinnovo del permesso
Uscita e reingresso (Il Ministero dellInterno, con nota del 12 luglio 2005 inviata alle Questure e agli Uffici di Polizia di Frontiera, ha dettato le modalità di uscita e di reingresso in Italia degli extracomunitari per il periodo 15 luglio - 30 settembre 2005 se in possesso del solo cedolino di presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno. Luscita ed il rientro dovranno avvenire attraverso lo stesso valico di frontiera e lo straniero dovrà esibire, oltre al passaporto, la ricevuta di presentazione dellistanza di soggiorno e copia del permesso di soggiorno scaduto del quale è stato chiesto laggiornamento)
Assunzioni lavoratori con permesso di soggiorno
Ingresso per lavoro stagionale
Lavoratori stranieri dello spettacolo
Emersione dal lavoro nero per colf e badanti
Domande e Risposte (Nuove norme sull'immigrazione e sul lavoro irregolare)
Ministero dell'Interno.
Decreto flussi 2006 EXTRACOMUNITARI
Informazioni riguardanti la presentazione delle domande di assunzione dei lavoratori extracomunitari (richiesta nulla osta al lavoro subordinato) e sulla successiva procedura.
Decreto flussi 2006 NEOCOMUNITARI
Informazioni sulla pubblicazione del decreto e sulla presentazione delle domande
Guida Flussi lavoratori stranieri 2006: Procedure ingresso ![]()
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Informazioni riguardanti la presentazione delle domande di assunzione dei lavoratori stranieri (richiesta nulla osta al lavoro subordinato) e sulla successiva procedura
Modelli di autorizzazione, contratto e certificazione per gli stranieri neo-comunitari
Lavoro e immigrazione "Permesso... posso entrare?"
L'ansia dell'immigrato in vista... di un visto! L'impotenza dell'imprenditore che vorrebbe assumere, ma la trafila burocratiche è impossibile da praticare. La titubanza delle famiglie nel regolarizzare il rapporto di lavoro con la colf, solitamente "in nero".
Mentre proseguono i viaggi dei gommoni di clandestini, non è facile districarsi tra le maglie della normativa in materia di immigrazione, destinata - questa sì! - all'ennesimo cambiamento di rotta...
Le linee generali delle politiche italiane in materia di immigrazione sono state fissate con la legge 40/1998, conosciuta come legge Turco-Napolitano, consolidata in un Testo Unico insieme alle altre disposizioni in materia (Testo Unico sull'immigrazione).
Le linee programmatiche vengono invece fissate dal governo ogni tre anni in un documento relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato.
L'11 luglio 2002 è stato approvato definitivamente, con il voto del Senato, il Ddl 2454 sull'immigrazione ("Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo"), la meglio conosciuta legge Bossi-Fini.
Le nuove norme apportano modifiche sostanziali al decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo Unico) riguardanti fra l'altro le procedure di ingresso, il permesso di soggiorno, i ricongiungimenti familiari, le attività di contrasto agli sbarchi clandestini, la disciplina delle espulsioni, la regolarizzazione dei lavoratori domestici (colf e badanti).
Ecco una guida per orientarsi meglio, una bussola utile in mare aperto e sulla terra ferma per immigrare in modo legale e produttivo.
Introduzione
Erano 1.340.655 (732.669 maschi e 607.986 femmine) gli stranieri presenti in Italia con regolare permesso di soggiorno al 1° gennaio 2000. L'incremento di 250mila unità (pari al 23%) rispetto al 1° gennaio 1999 è dovuto soprattutto ai permessi definitivamente rilasciati a seguito del provvedimento di regolarizzazione del 1998.
Questo, in sintesi, è quanto risulta dall'ultima elaborazione condotta dall'Istat sui dati forniti dal Ministero dell'Interno. Tuttavia, i dati relativi ai permessi di soggiorno consentono di individuare soltanto parte degli stranieri presenti nel paese; la valutazione indiretta del complesso porta a una stima di tutta la popolazione straniera regolarmente presente in Italia pari a 1 milione 520mila unità al 1° gennaio 2000.
I nuovi regolarizzati (com'è accaduto anche per il D.L. 489/95) sono originari soprattutto dei paesi dell'Europa centro-orientale dai quali provengono, nel complesso, 363mila immigrati, di cui 133mila di cittadinanza albanese.
Mediamente, nel periodo 1992-1999, i cittadini dei paesi dell'Est hanno registrato un incremento annuo del 20% circa. Tuttavia, il primo paese di provenienza resta ancora il Marocco, che alla data del 1° gennaio 2000 conta 156mila immigrati. Prosegue l'intensità dei flussi migratori per ricongiungimento familiare: dei 250mila nuovi permessi 63mila risultano rilasciati per motivi familiari.
Considerando che gran parte dei 167mila nuovi permessi per lavoro presenti in archivio al 1° gennaio 2000 sono in realtà permessi di regolarizzazione, si conferma una tendenza osservata negli anni precedenti: gli ingressi per motivi familiari prevalgono su quelli per lavoro, in particolare per le comunità di più antica immigrazione come quelle dell'Africa settentrionale.
Gran parte degli stranieri sono presenti in Italia da tempo: quelli regolarmente presenti da oltre 5 anni sono infatti 678mila, (di cui 550 mila provenienti dai paesi a forte pressione migratoria) la quasi totalità dei quali potrebbe avere i requisiti per ottenere la carta di soggiorno e risiedere stabilmente sul nostro territorio.
Principali motivi del soggiorno
Nel corso degli anni '90 si è fortemente ampliato il peso dei permessi concessi per motivi familiari che attualmente rappresentano il 25% di tutti i permessi (contro il 14% del 1° gennaio 1992).
Nel 2000 si è registrato anche un notevole incremento dei permessi di lavoro: dei 250mila nuovi permessi che si contano alla fine del 1999, infatti, poco meno di 170mila sono per lavoro, la grande maggioranza rilasciati in virtù del provvedimento di regolarizzazione del 1998, e una parte rilasciati nell'ambito della programmazione dei flussi.
Tuttavia, tale sensibile aumento non altera sostanzialmente la distribuzione dei permessi secondo il motivo del rilascio (la percentuale attribuita per lavoro aumenta di un punto percentuale passando dal 60,6 al 61,7%), segno che l'intensità dei flussi in ingresso per motivi di famiglia persiste.
Al 1° gennaio 2000, considerando i soli immigrati provenenti dai paesi a forte pressione migratoria presenti da almeno cinque anni (in totale 550mila), erano 514mila quelli che possiedono i requisiti ottenere la carta di soggiorno come previsto dal testo unico sull'immigrazione.
Poiché è previsto che la carta di soggiorno possa essere richiesta anche per il coniuge e per i figli minori conviventi, l'ammontare dei potenziali aventi diritto a soggiornare e a risiedere stabilmente nel nostro paese è dunque superiore alle 514mila unità, fatta salva la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla legge.
Flussi d'ingresso: I lavoratori extracomunitari ammessi in Italia nel 2004 saranno 79.500.
La normativa per la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari
Le novità della legge Bossi-Fini
L'11 luglio 2002 è stato approvato definitivamente, con il voto del Senato, il Ddl 2454 sull'immigrazione ("Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo").
Le nuove norme apportano modifiche sostanziali al decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico) soprattutto per quanto riguarda le procedure di ingresso, il permesso di soggiorno, i ricongiungimenti familiari, le attività di contrasto agli sbarchi clandestini, la disciplina delle espulsioni, la regolarizzazione dei lavoratori domestici (colf e badanti).
Ecco Le modifiche, apportate dal ddl camera 2454 del 11 luglio 2002, alla legge Turco-Napolitano (legge40/1998) e al Testo Unico (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
Impronte digitali
E' la novità più clamorosa e quella che più ha sollevato polemiche. Agli immigrati che chiedono il permesso di soggiorno nel nostro paese (e anche a chi ne chiede il rinnovo) saranno rilevate le impronte digitali.
Colf e badanti
Sarà possibile sanare una colf a famiglia nonché un numero illimitato di badanti purché venga certificato la presenza di anziani o disabili che ne hanno bisogno. La denuncia (dichiarazione di emersione) dovrà essere presentata entro due mesi dall'entrata in vigore della nuova legge alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo competente per territorio. Sveltite le norme burocratiche.
Infermieri professionisti
Entrano a far parte delle categorie speciali, sottratte alle norme sui flussi, vista la grande carenza di questa figura professionale nel nostro Paese.
Prevenzione
Per prevenire l'immigrazione clandestina il Ministero dell'Interno potrà inviare presso ambasciate e consolati funzionari di polizia esperti.
Contributi Inps
Gli immigrati extracomunitari per i quali sono stati versati anche meno di cinque anni di contributi potranno riscattarli ma solo quando avranno raggiunto i 65 anni. E' da notare che le aspettative di vita in molti paesi del terzo mondo non supera spesso i quaranta anni. Una prima stesura del testo prevedeva che gli stranieri perdessero tutti i loro contributi Inps, senza possibilità di riscatto, a meno che non maturassero il diritto alla pensione con 19 anni di versamenti; ma si tratta di casi rari, perché la maggior parte degli stranieri lavora in Italia per 10-15 anni al massimo.
Ricongiungimenti
Il cittadino extracomunitario, in regola con i permessi, può chiedere di essere raggiunto dal coniuge, dal figlio minore, o dai figli maggiorenni purché a carico e a condizione che non possano provvedere al proprio sostentamento. Potranno entrare in Italia i genitori degli extracomunitari a condizione che abbiano compiuto i 65 anni e se nessun altro figlio possa provvedere al loro sostentamento.
Minori
I minori non accompagnati da nessun parente che sono ammessi per almeno tre anni a un progetto di integrazione sociale e civile di un ente pubblico o privato avranno il permesso di soggiorno al compimento dei diciotto anni.
Una volta maggiorenne sarà l'ente gestore del progetto a dover garantire e provare che il ragazzo si trovava in Italia da non meno di quattro anni, che aveva seguito il progetto di integrazione da non meno di tre, che ha una casa e che frequenta corsi di studio oppure lavora.
O, ancora, che è in possesso di un contratto di lavoro anche se non ha ancora iniziato l'attività. I permessi di soggiorno rilasciati a minori ed ex minori dovranno essere sottratti alle quote d'ingresso definite annualmente.
Permesso di soggiorno
Viene concesso solo allo straniero che ha già un contratto di lavoro. Le ambasciate e i consolati italiani fungeranno quindi da uffici di collocamento, cercando di soddisfare le richieste di imprese e di famiglie alla ricerca di colf. Il permesso di soggiorno durerà due anni; se nel frattempo lo straniero ha perso il lavoro dovrà tornare in patria, altrimenti diverrà irregolare.
Carta di soggiorno
Viene elevato da cinque a sei anni il periodo di soggiorno necessario perché lo straniero possa ottenere la carta di soggiorno che, a differenza del permesso di soggiorno, non ha termine di scadenza.
Sportello unico
In ogni provincia sarà istituito, presso la prefettura ufficio territoriale del governo, uno sportello unico per l'immigrazione, che sarà responsabile dell'intero procedimento per l'assunzione di lavoratori stranieri a tempo determinato e indeterminato.
Diritto di asilo
Il ministero dell'Interno sosterrà gli enti locali che accolgono coloro che chiedono asilo in Italia.
Ambasciate
Per fronteggiare le esigenze straordinarie previste dalle nuove norme sull'immigrazione, rappresentanze diplomatiche e uffici consolari potranno assumere 80 persone.
Visto d'ingresso
Norme più severe. Non potrà entrare in Italia chiunque rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico perché condannato per traffico di stupefacenti, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione o dei minori.
Espulsioni
Come nella Turco-Napolitano lo straniero senza permesso di soggiorno viene espulso per via amministrativa; se è privo di documenti viene portato in un centro di permanenza per 60 giorni (la Turco-Napolitano parlava di 30) durante i quali si cerca di identificarlo.
Se non ci si riesce al clandestino viene ''intimato'' a lasciare il territorio entro 3 giorni (prima era entro 15 giorni). Lo straniero espulso che rientra in Italia senza permesso commette un reato.
Quote
Entro il 30 novembre il presidente del Consiglio, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, pubblica il decreto con le quote flussi, cioè il numero di extracomunitari che possono entrare. Il decreto però è facoltativo, e teoricamente per un anno si potrebbe decidere di non far entrare altri stranieri o di fare un altra sanatoria.
Sponsor
E' abrogata la figura dello sponsor, prevista dalla Turco-Napolitano, e usata soprattutto dalle famiglie per assumere nuove colf.
Pene ridotte per scafisti pentiti
Sconti di pena fino alla metà per gli scafisti pentiti, se aiuteranno forze dell'ordine e magistrati a raccogliere elementi di prova, individuare e catturare gli organizzatori e manovali del traffico di essere umani.
Bloccare in mare le carrette
Più poteri alle navi della Marina militare per bloccare le carrette che trasportano in Italia i clandestini.
Casa
Il datore di lavoro dovrà fornire garanzie sulla disponibilità di un alloggio, una casa a tutti gli effetti le cui caratteristiche devono rientrare nei ''parametri minimi'' previsti per l'edilizia popolare.
Falsi matrimoni
Permesso di soggiorno revocato all'extracomunitario se lo ha ottenuto attraverso un matrimonio finto con un cittadino italiano (o uno straniero ormai regolarizzato). Con una sola eccezione: se dal matrimonio sono nati dei figli.
Raddoppiano le multe per i datori di lavoro
Chi fa lavorare extracomunitari privi del permesso di soggiorno (o con permessi falsi o scaduti) rischia l'arresto da tre mesi ad un anno e multe fino a 5000 euro (poco meno di dieci milioni di lire) per ogni lavoratore non in regola.
Sportivi
Il Ministero della cultura stabilirà ogni anno con un decreto un tetto per gli sportivi che svolgeranno la loro attività in Italia, da distribuire tra le varie Federazioni.
Irregolari
L'irregolare (cioè una persona con documenti ma senza permesso di soggiorno) viene espulso mediante "accompagnamento alle frontiere", cioè viene materialmente messo su un aereo o una nave che lo riporta in patria. E' quanto già prevede la Turco-Napolitano.
Clandestino
Il clandestino (colui che non ha nemmeno i documenti di identità) viene condotto in appositi Centri di permanenza fino a 60 giorni, durante i quali si cerca di scoprirne l'identità per poterlo rimandare in patria (la Turco-Napolitano parlava di 30 giorni). Se non ci si riesce, al clandestino viene "intimato" di lasciare il paese entro tre giorni (attualmente entro 15 giorni).
Obblighi per chi ospita uno straniero
Chi cede un alloggio, ospita uno straniero o apolide, anche se e' un parente o affine, gli cede la proprietà o il godimento di beni immobiliari storici o urbani in Italia o lo assume alle proprie dipendenze deve darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità locale di Pubblica Sicurezza indicando:
le proprie generalità e quelle dello straniero o apolide;
gli estremi del passaporto o del documento di identificazione dello straniero;
l'ubicazione esatta dell'immobile che è stato ceduto o nel quale il cittadino straniero è ospitato o alloggia o presta la sua attività lavorativa ed il titolo per cui è dovuta la comunicazione.
Il datore di lavoro che ha alle sue dipendenze un cittadino straniero privo di permesso di soggiorno o con il permesso di soggiorno scaduto, revocato o annullato, è punito con la reclusione per un periodo che varia dai 3 mesi ad un anno oppure con una multa da un minimo di 1.032,91 € a un massimo di 3.098,74 €.
Entrare in Italia
Per entrare nel territorio italiano il cittadino straniero deve essere in possesso del passaporto valido (o di un documento equipollente) e del visto d'ingresso. L'ingresso in Italia, salvo i casi di forza maggiore, può avvenire solo attraverso i valichi di frontiera.
Il visto d'ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane presenti nel paese d'origine o di stabile residenza dello straniero, entro 90 giorni dalla data della richiesta.
Insieme al visto d'ingresso la rappresentanza diplomatica o consolare rilascia allo straniero un documento scritto in lingua a lui comprensibile, concernente i diritti e i doveri inerenti l'ingresso e il soggiorno degli stranieri in Italia.
Per fronteggiare le esigenze straordinarie previste dalle nuove norme sull'immigrazione della legge Bossi-Fini, rappresentanze diplomatiche e uffici consolari potranno assumere fino a 80 persone.Il visto ha una validità che non può superare i 90 giorni; per permanenza di durata superiore ai 90 giorni occorre richiedere il permesso di soggiorno per gli stessi motivi riportati sul visto d'ingresso.
Nei casi di assoluta necessità la polizia di frontiera può essere autorizzata a concedere visti d'ingresso non superiori a 10 giorni o visti di transito non superiore a 5 giorni.
Il visto può essere rilasciato a un minore di 18 anni nel caso in cui viaggi solo o accompagnato da persona che non esercita la potestà o la tutela, ma bisogna presentare all'autorità diplomatica italiana il permesso scritto del genitore o del tutore.
La legge Bossi-Fini inasprisce la normativa d'ingresso, per cui lo straniero NON può ottenere il visto né essere ammesso in Italia se:
non soddisfa più i requisiti già richiesti il rilascio del visto d'ingresso
rappresenta una minaccia per l'ordine pubblico perché condannato per traffico di stupefacenti, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione o dei minori (legge Bossi-Fini)
è considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato italiano o di un paese con cui l'Italia ha sottoscritto accordi per sopprimere i controlli alle frontiere interne e per la libera circolazione delle persone (Accordi di Schengen)
è stato espulso e non è trascorso il periodo di divieto d'ingresso o non è munito di un'autorizzazione speciale.
Il rifiuto del visto deve essere espresso dal consolato italiano sempre con un provvedimento scritto e motivato, in una lingua comprensibile dall'interessato o, se non è possibile, in francese, inglese o spagnolo. Ricordiamo che hanno aderito agli accordi di Schengen Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi bassi, Portogallo, Spagna e Svezia.
Grazie agli accordi di Schengen con un visto per entrare in Italia si possono attraversare altri paesi aderenti purché si arrivi in Italia entro 5 giorni dall'ingresso in uno o più altri paesi Schengen.
I documenti che occorrono per il visto
Per ottenere il visto di ingresso sono necessari i seguenti documenti:
indicazione delle proprie generalità e dei familiari eventualmente al seguito;
il passaporto o di un documento equipollente;
il luogo di destinazione;
il motivo e la durata del soggiorno;
la documentazione necessaria al tipo d'ingresso richiesto;
la documentazione relativa alla finalità del viaggio;
l'indicazione dei mezzi di trasporto da utilizzare;
la disponibilità dei mezzi di sussistenza necessari al viaggio al soggiorno ed, eccetto per i soggiorni per motivi di lavoro, al ritorno per sé e per gli eventuali familiari a carico
In caso di i familiari al seguito:
certificati di attestazione della parentela, di matrimonio, di minore età o di inabilità al lavoro e di convivenza, rilasciati dall'autorità competente nel paese di provenienza o stabile residenza e autenticati dal consolato italiano per l'attestazione che la traduzione italiana sia conforme all'originale;
nulla osta della Questura per accertare la disponibilità di un alloggio e dei mezzi di sussistenza.
Visti d'ingresso per lavoro
Ogni anno il governo italiano stabilisce le quote d'ingresso dei lavoratori extracomunitari, cioè il numero massimo di domande di ingresso per lavoro e per ricerca di lavoro che possono essere accolte.
Con le novità imposte dalla legge Bossi-Fini, entro il 30 novembre il presidente del Consiglio, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, pubblica il decreto con le quote flussi, cioè il numero di extracomunitari che possono entrare.
Il decreto però è facoltativo, e teoricamente per un anno si potrebbe decidere di non far entrare altri stranieri o di fare un altra sanatoria. In ogni caso chi chiede di entrare in Italia, anche se possiede i requisiti necessari e segue correttamente le procedure definite dalla legge, potrà ottenere il visto d'ingresso solo se vi sono ancora posti disponibili.
Vi sono però alcune categorie particolari di lavoratori subordinati per i quali non si applica il limite delle quote d'ingresso: i lavoratori di alto livello, i professori universitari ed altre categorie particolari.
La legge Bossi-Fini ha inserito tra le categorie speciali anche gli infermieri professionisti, sottraendoli alle norme sui flussi. Vi sono diversi visti per motivo di lavoro: lavoro autonomo, lavoro subordinato, lavoro stagionale, ricerca di lavoro.
Il visto per lavoro autonomo viene rilasciato a chi intende svolgere un'attività autonoma o professionale, a condizione che non si tratti di un'attività riservata dalla legge ai cittadini italiani e che sussista la cosiddetta reciprocità (cioè che sia possibile a un cittadino italiano svolgere la stessa attività nel paese d'origine dello straniero)
Il visto per lavoro subordinato viene rilasciato a chi intende svolgere in Italia un lavoro dipendente, ma solo su richiesta di un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante che intenda assumerlo a tempo determinato o indeterminato. L'autorizzazione al lavoro deve essere utilizzata entro 6 mesi dalla data del rilascio.
Il visto per lavoro stagionale viene rilasciato a chi intende svolgere in Italia un lavoro stagionale - cioè di durata da un minimo di 20 giorni a un massimo di nove mesi nell'arco dell'anno - su richiesta di un datore di lavoro italiano, o straniero regolarmente soggiornante.
Il visto per ricerca lavoro viene rilasciato a chi intende venire in Italia, per un periodo di tempo determinato, per cercare un'occupazione. Anche per ottenere questo tipo di visto è necessario rientrare nel numero massimo annuo di lavoratori che possono entrare in Italia.
Il visto per affari viene rilasciato a persone che viaggiano per motivi economici e commerciali, o per imparare o verificare il funzionamento di macchinari. Non dà diritto a lavorare in Italia.
Il visto per cure mediche viene rilasciato a chi chiede di entrare in Italia per sottoporsi a cure mediche presso istituzioni sanitarie italiane pubbliche o private. Può essere rilasciato anche a un accompagnatore. Non dà diritto a lavorare in Italia.
Il visto per studio viene rilasciato a chi intende seguire un corso di studi superiori in Italia, oppure svolgere ricerche o altre attività culturali a carattere continuativo.
Il visto per motivi familiari viene rilasciato a chi accompagna in Italia un familiare italiano, cittadino dell'Unione europea o straniero titolare di un altro visto di ingresso.
Il visto per motivi familiari viene rilasciato al coniuge, ai figli a carico minori di 18 anni e non coniugati, ai genitori a carico. Non da diritto a svolgere in Italia attività lavorativa, tranne nel caso del coniuge convivente di un non straniero residente in Italia.
Il visto per turismo viene rilasciato a chi intende entrare in Italia per viaggiare come turista, per un periodo massimo di 90 giorni.
Il visto di reingresso viene rilasciato ai titolari di un regolare permesso di soggiorno che rientrano in Italia da un paese non europeo e si trovano in una delle seguenti condizioni: mancanza del permesso di soggiorno per motivi vari (furto, smarrimento, dimenticato in Italia ecc.), oppure possesso di un regolare permesso di soggiorno scaduto da meno di 60 giorni.
Vi sono poi altri tipi di visto, quali il visto d'ingresso per iscrizione a una scuola superiore, il visto d'ingresso per iscrizione all'Università, il visto per attività sportiva (con la legge Bossi-Fini il Ministero della cultura stabilirà ogni anno con un decreto un tetto per gli sportivi che svolgeranno la loro attività in Italia, da distribuire tra le varie Federazioni), il visto per lavoro artistico e il visto per adozione che viene rilasciato ai minori di 18 anni che vengono in Italia per essere adottati da un cittadino italiano.
Per ottenere questo tipo di visto gli stranieri residenti all'estero devono iscriversi nelle apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane. Con la legge Turco-Napolitano l'ingresso per ricerca lavoro poteva avvenire anche per chiamata nominativa da parte di un garante o "sponsor" che ne faceva richiesta: un cittadino italiano, uno straniero regolarmente soggiornante, le Regioni, gli Enti Locali, le associazioni professionali, sindacali, di volontariato. Con la legge Bossi-Fini è abrogata la figura dello sponsor, usata soprattutto dalle famiglie per assumere nuove colf.
Fermarsi in Italia
Per fermarsi un periodo di tempo determinato, più o meno lungo a seconda dei casi, dopo essere entrati in Italia è necessario richiedere un permesso di soggiorno.
Per risiedere a tempo indeterminato in Italia occorre invece la carta di soggiorno. Chi non rispetta le norme sull'ingresso e sul soggiorno degli stranieri, o tiene una condotta socialmente pericolosa, può essere espulso dal territorio italiano.
Agli stranieri che non dichiarano la loro presenza in Italia entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, sarà applicata una pena pecuniaria, mentre superati i 60 giorni è prevista l'espulsione amministrativa. Una delle novità più clamorose introdotte dalla legge Bossi-Fini prevede che agli immigrati che chiedono il permesso di soggiorno nel nostro paese (e anche a chi ne chiede il rinnovo) siano rilevate le impronte digitali. Ma l'innovazione sostanziale è costituita dal "contratto di soggiorno per il lavoro", senza il quale non è possibile ottenere il permesso di soggiorno per lavoro in Italia. In pratica, tale permesso viene concesso solo allo straniero che ha già un contratto di lavoro.
Le ambasciate e i consolati italiani fungeranno quindi da uffici di collocamento, cercando di soddisfare le richieste di imprese e di famiglie alla ricerca di colf. Il permesso di soggiorno durerà due anni; se nel frattempo lo straniero ha perso il lavoro dovrà tornare in patria, altrimenti diverrà irregolare.
Contratto di soggiorno
Con il contratto di soggiorno per lavoro, alla cui sottoscrizione è subordinato il rilascio del relativo permesso di soggiorno, il disegno di legge Bossi-Fini riformula la disciplina del permesso di soggiorno degli extracomunitari per motivi di lavoro.
L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro dipendente è consentito solo ai fini della stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato, il relativo permesso di soggiorno è rilasciato solo a seguito della sottoscrizione di tale contratto - quindi successivamente all'ingresso del lavoratore nel territorio dello Stato.
Di conseguenza la durata del permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno (è soppresso infatti il rinvio ai termini previsti dal visto di ingresso): ciò comporta la "precarizzazione" dei diversi tipi di contratto di lavoro che, ovviamente, avranno una durata massima variabile.
Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano e un lavoratore straniero dovrà inoltre contenere:
la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
Permesso di soggiorno
Esistono così diversi tipi di permesso di soggiorno, a seconda delle motivazioni per cui lo straniere chiede di stare in Italia.
Permesso di soggiorno per turismo
Dura 3 mesi e non può essere prorogato se non in casi eccezionali (comprovati da motivi di famiglia, malattia) e purché lo straniero dimostri di potersi mantenere in Italia durante il soggiorno. Non consente di lavorare e non può essere convertito in un altro tipo di permesso (tranne che in caso di matrimonio e convivenza con un cittadino italiano).
Permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Con la nuova normativa dura 1 anno in caso di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e 2 anni in caso di contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (per la legge Turco-Napolitano erano 2 anni in entrambi i casi).
Permesso di soggiorno per lavoro autonomo
Consente di esercitare le attività di lavoro autonomo indicate nel visto d'ingresso. E' rinnovabile per una durata non superiore al doppio di quella del rilascio, a condizione che l'interessato dimostri di possedere risorse adeguate per l'esercizio dell'attività e di disporre di un reddito annuo.
Il contratto di lavoro autonomo resta disciplinato come prima, ma sono aggiunti ulteriori obblighi di certificazione a carico delle rappresentanze diplomatiche italiane. Anche in questo caso si cerca di rendere più difficile l'ingresso in Italia, nonostante le norme rimangano in effetti le medesime della legge Turco.
Permesso di soggiorno per il lavoro stagionale
Dura 9 mesi complessivi per uno o più contratti di lavoro stagionale; il limite vigente è pari a 6 mesi ovvero a 9 mesi per i settori che richiedano tale estensione, ma non viene posto il limite della durata complessiva.
Permesso di soggiorno per studio
Consente di frequentare il corso di studi specificato nella richiesta di visto e non può essere rinnovato per più di due anni oltre la durata del corso di studi.
Permesso di soggiorno per cure mediche
Si rilascia a chi è entrato in Italia con un visto d'ingresso per cure mediche e al suo accompagnatore.
Permesso di soggiorno per motivi familiari
Viene rilasciato a chi è entrato in Italia con un visto per il ricongiungimento familiare o per ricongiungimento al figlio minorenne, a chi già soggiorna regolarmente in Italia da almeno un anno e sposa sul territorio italiano un cittadino italiano, dell'Unione Europea o straniero con carta di soggiorno, al genitore straniero di un minorenne italiano residente in Italia.
La nuova legge introduce comunque alcune limitazioni ai ricongiungimenti e norme più severe sui matrimoni. I
l permesso di soggiorno viene revocato all'extracomunitario se lo ha ottenuto attraverso un matrimonio finto con un cittadino italiano (o uno straniero ormai regolarizzato), a meno che dal matrimonio siano nati dei figli.
Il cittadino extracomunitario, in regola con i permessi, può chiedere di essere raggiunto dal coniuge, dal figlio minore, o dai figli maggiorenni purché a carico e a condizione che non possano provvedere al proprio sostentamento.
Permesso di soggiorno per i minori
I minori non accompagnati da nessun parente che sono ammessi per almeno tre anni a un progetto di integrazione sociale e civile di un ente pubblico o privato avranno il permesso di soggiorno al compimento dei diciotto anni.
Una volta maggiorenne sarà l'ente gestore del progetto a dover garantire e provare che il ragazzo si trovava in Italia da non meno di quattro anni, che aveva seguito il progetto di integrazione da non meno di tre, che ha una casa e che frequenta corsi di studio oppure lavora. O, ancora, che è in possesso di un contratto di lavoro anche se non ha ancora iniziato l'attività. I permessi di soggiorno rilasciati a minori ed ex minori dovranno essere sottratti alle quote d'ingresso definite annualmente.
Permesso di soggiorno per richiesta d'asilo
Si rilascia a chi è entrato in Italia presentando la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato. Di solito vale 3 mesi, ma è rinnovabile fino alla conclusione della procedura di richiesta dell'asilo politico.
Il richiedente riceve un contributo economico dallo stato ma non può lavorare. Con la legge Bossi-Fini il ministero dell'Interno sosterrà gli enti locali che accolgono coloro che chiedono asilo in Italia.
Altri permessi di soggiorno possono essere richiesti per esercizi delle funzioni di ministro di culto, per motivi di protezione sociale e per motivi umanitari, formazione, giustizia, attesa emigrazione in altro stato, convivenza in Istituti religiosi, attesa adozione o affidamento, acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide.
Come ottenere il permesso
La richiesta deve essere inoltrata alla Questura della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare, entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso, compilando una scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'Interno e allegando 4 foto formato tessera.
Con la nuova legge Bossi-Fini la Questura chiederà inoltre allo straniero di farsi ritrarre da un apparecchio per il trattamento automatizzato dell'immagine e di depositare le proprie impronte digitali.
Nella scheda occorre indicare:
generalità del richiedente e dei figli minori conviventi da iscrivere nel suo permesso di soggiorno;
luogo di soggiorno del richiedente;
motivo di soggiorno.
Nei casi di soggiorno per motivi di protezione sociale e per motivi umanitari (ma non di asilo politico) bisogna presentare anche una copia della seguente documentazione:
passaporto o documento equipollente attestante nazionalità, luogo e data di nascita degli interessati, con apposto il visto d'ingresso, se prescritto;
documentazione attestante la disponibilità di mezzi di sussistenza necessari per la durata del soggiorno ed, eccetto i soggiorni per motivi di lavoro, per rientrare nel paese di provenienza;
documentazione inerente il motivo del permesso di soggiorno, in grado di provare lo scopo del soggiorno per il tempo richiesto, la disponibilità di mezzi di sussistenza in relazione al motivo, alla durata del permesso, e in rapporto al numero delle persone a carico e la disponibilità di altre risorse o dell'alloggio nei casi previsti.
Al richiedente viene consegnato come ricevuta un esemplare della scheda che dovrà esibire per il ritiro del permesso con apposta:
la sua foto;
il timbro datario e sigla dell'addetto alla ricezione;
l'indicazione della data in cui potrà ritirare il permesso di soggiorno;
l'avvertenza che per ritirare il permesso dovrà presentare copia della documentazione comprovante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria.
Rinnovo del permesso
Le modifiche della legge Bossi-Fini, rispetto alla precedente normativa, riguardano:
la durata del permesso: secondo il disegno di legge, la durata del nuovo permesso non può essere superiore a quella stabilita con rilascio iniziale, mentre secondo la normativa vigente il permesso di soggiorno può essere rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale;
i termini per la domanda di rinnovo: la precedente disciplina prevede un termine unico - 30 giorni prima della scadenza del permesso - mentre la legge Bossi-Fini ne individua tre - 90, 60 e 30 giorni - rispettivamente per il permesso per lavoro dipendente a tempo indeterminato, per quello per lavoro subordinato a termine e per tutte le altre fattispecie.
Cosa serve per il rinnovo del permesso
Per il rinnovo del permesso di soggiorno, l'interessato deve presentare:
copia del passaporto o documento equipollente;
4 fotografie formato tessera;
dichiarazione sostitutiva attestante la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari a suo carico;
richiesta di rinnovo in duplice copia.
Il permesso di soggiorno per i soli motivi di turismo rilasciato in uno dei paesi aderenti all'accordo di Shengen può essere rinnovato o prorogato per un periodo superiore a 90 giorni, solo in presenza di seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali.
Nel caso in cui il permesso di soggiorno, rilasciato per lavoro autonomo, sia utilizzato per il lavoro subordinato oppure, quello rilasciato per ricongiungimenti familiari o per motivi familiari concesso per ingresso al seguito del lavoratore, sia utilizzato per l'esercizio di lavoro subordinato o autonomo, lo straniero deve iscriversi alle liste di collocamento e comunicare del datore di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro, in merito all'inizio del rapporto lavorativo. Quest'ultima comunicherà alla Questura territorialmente competente il diverso utilizzo del permesso di soggiorno.
Conversione del permesso
In merito alla conversione dei permessi di soggiorno, la normativa presenta questo schema.
Il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale può essere utilizzato per l'esercizio di lavoro autonomo e per attività lavorativa in qualità di socio- lavoratore di società cooperative se in possesso dei requisiti e delle condizioni richiesti. L'Ufficio della Pubblica Amministrazione, che rilascia il titolo autorizzativo o abilitativo, deve comunicare alla Questura territorialmente competente il diverso utilizzo del permesso di soggiorno, per le annotazioni di competenza.
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio o formazione può essere utilizzato su autorizzazione dell'istituto frequentato per l'esercizio di lavoro subordinato che non superi le 20 ore settimanali, ne un orario annuale di 1040 ore cumulabili per 52 settimane. E ancora, salvo che sia diversamente stabilito da accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero sia stato ammesso alla frequenza dei corsi in Italia, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro prima della sua scadenza, nei limiti delle quote fissate dai decreti di programmazione dei flussi.
Sono necessari:
in caso di lavoro subordinato, la documentazione attestante il rapporto di lavoro
in caso di lavoro autonomo, la presentazione del titolo abilitativo o autorizzatorio della documentazione relativa agli eventuali adempimenti richiesti
la documentazione che provi la disponibilità finanziaria necessaria per l'avvio dell'attività. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di protezione sociale può essere utilizzato per l'iscrizione nelle liste di collocamento, per l'esercizio di lavoro subordinato e per l'accesso ad attività di studio. I
Il permesso di soggiorno rilasciato per altri motivi, entro un anno dalla data di scadenza, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari, se il suo titolare possiede i requisiti richiesti per il ricongiungimento familiare con un cittadino italiano, o dell'Unione Europea o extracomunitario regolare in Italia.
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, o lavoro autonomo o per studio, nel caso di separazione legale, scioglimento di matrimonio o compimento dei 18 anni.
Il permesso di soggiorno rilasciato per protezione sociale si può convertire in permesso di soggiorno per motivi di studio nel caso in cui lo straniero sia regolarmente iscritto ad un corso di studio.
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro autonomo. A tal fine occorrono la documentazione richiesta per l'esercizio di lavoro autonomo e una attestazione della Direzione Provinciale del Lavoro comprovante che la richiesta rientri nelle quote previste dai decreti di programmazione dei flussi di lavoro autonomo.
Rifiuto e revoca
Il permesso di soggiorno può essere revocato:
in mancanza dei requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno in Italia;
se non rispetta le condizioni di soggiorno stabilite in uno Stato contraente, in base a convenzioni o accordi internazionali in vigore in Italia, salvo che ricorrano seri motivi in specie di carattere umanitario o legati a obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano
secondo la nuova legge, se si perde il posto di lavoro non si ha diritto al rinnovo del permesso di soggiorno: si deve tornare in patria o si verrà considerati irregolari.
Espulsione
Come nella Turco-Napolitano lo straniero senza permesso di soggiorno viene espulso per via amministrativa; se è privo di documenti viene portato in un centro di permanenza per 60 giorni (la Turco-Napolitano parlava di 30) durante i quali si cerca di identificarlo. Se non ci si riesce al clandestino viene ''intimato'' a lasciare il territorio entro 3 giorni (prima era entro 15 giorni).
Lo straniero espulso che rientra in Italia senza permesso commette un reato. L'irregolare (cioè una persona con documenti ma senza permesso di soggiorno) viene espulso mediante "accompagnamento alle frontiere", cioè viene materialmente messo su un aereo o una nave che lo riporta in patria.
E' quanto già prevede la Turco-Napolitano.
Il clandestino (colui che non ha nemmeno i documenti di identità) viene condotto in appositi Centri di permanenza fino a 60 giorni, durante i quali si cerca di scoprirne l'identità per poterlo rimandare in patria (la Turco-Napolitano parlava di 30 giorni).
Se non ci si riesce, al clandestino viene "intimato" di lasciare il paese entro tre giorni (attualmente entro 15 giorni).
Secondo la nuova legge Bossi-Fini raddoppiano anche le multe per i datori di lavoro: chi fa lavorare extracomunitari privi del permesso di soggiorno (o con permessi falsi o scaduti) rischia l'arresto da tre mesi ad un anno e multe fino a 5000 euro (poco meno di dieci milioni di lire) per ogni lavoratore non in regola.
Quando il permesso di soggiorno è rifiutato o annullato, (salvo i casi di disposizione di respingimento o espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera), il Questore avvisa lo straniero che in seguito al provvedimento di rifiuto, è stata disposta dal Prefetto l'applicazione dell'espulsione. Lo invita a presentarsi al posto di Polizia di Frontiera indicato entro 15 giorni lavorativi, per lasciare volontaria mente il territorio italiano, pena l'espulsione amministrativa. Se occorre rimpatriare lo straniero, gli può essere concesso un termine di 10 giorni per presentarsi al posto di Polizia di Frontiera indicato. In caso di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno lo straniero può ricorrere al T.A.R. territorialmente competente, relativo alla Questura in cui il decreto è stato emesso, entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di espulsione.
Uscita e reingresso
Per uscire dall'Italia verso un paese esterno allo Spazio Shengen, lo straniero è sottoposto ai controlli della polizia di frontiera, che timbrano il passaporto indicando così il valico di frontiera e la data di uscita.
Se regolarmente soggiornante in Italia, al momento del rientro lo straniero deve esibire alla polizia di frontiera il passaporto e il permesso di soggiorno in corso di validità. Se il suo documento è scaduto da non oltre 60 giorni deve richiedere il visto di reingresso alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese di provenienza, esibendo il documento scaduto; in caso di smarrimento o furto, deve allegare la denuncia di smarrimento o furto. Entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia lo straniero dovrà richiedere il duplicato del permesso di soggiorno alla Questura territorialmente competente. I titolari della carta di soggiorno possono rientrare in Italia esibendo il passaporto e la carta di soggiorno.
Richiesta di asilo
Secondo la legge Bossi-Fini il Ministero degli Interni sosterrà gli enti locali che accolgono coloro che chiedono asilo in Italia. Possono richiedere il riconoscimento dello status di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra coloro che trovandosi fuori del proprio paese di origine (o di residenza nel caso di persona priva di cittadinanza) abbiano un ragionevole timore, insorto prima o dopo la partenza, di essere perseguitati per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche. Deve comunque trattarsi di una personale e dimostrabile situazione di pericolo.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri può stabilire con decreto misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga il D.Lgs. 286/98, nei confronti di persone che, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità provengano da Paesi non appartenenti alla Unione Europea.
L'art. 10 della Costituzione italiana fornisce una definizione dell'asilo più ampia, ma non ha ancora ricevuto attuazione tramite una legge ordinaria dello Stato. E' in discussione al Parlamento il disegno di legge per la sua attuazione nel caso di comprovato timore per la propria incolumità lo straniero dovrà dichiarare la propria posizione e richiedere il riconoscimento dello status di rifugiato in Questura o presso la polizia di frontiera.
Se le ragioni della richiesta appariranno credibili, la Questura rilascerà un permesso in attesa di asilo ed inoltrerà la pratica per il riconoscimento alla Commissione centrale per i rifugiati. Il rilasciato del permesso di soggiorno può avvenire per il solo fatto di appartenere ad uno dei paesi per il quale il nostro Governo ha disposto la misura di protezione.
Occorre però dimostrare in modo valido la propria nazionalità. I richiedenti asilo in stato di indigenza possono richiedere un contributo di prima assistenza al momento della verbalizzazione della loro richiesta di riconoscimento; la Questura inoltra la richiesta alla Prefettura, dopo aver fatto accertamenti sullo stato di indigenza del richiedente.
La Prefettura decide sulla richiesta e, in caso di decisione positiva, eroga la somma in un unica soluzione.
I riferimenti legislativi in merito sono:
legge 28 luglio 1951 n. 722;
legge 28 febbraio 1990 n. 39, art.1;
legge 30 settembre 1993, n. 388, art. 17, co.2;
decreto legislativo 286/98, art.20.
Diritti e doveri
Agli stranieri presenti alla frontiera e a quelli regolarmente o irregolarmente presenti in Italia sono riconosciuti senza discriminazioni i diritti fondamentali della persona umana. F
atta questa premessa è possibile prende in esame casi più specifici.
Agli stranieri a cui è riconosciuto il diritto alla protezione diplomatica esercitata nei limiti e nelle forme previsti dalla normativa internazionale deve essere garantito che:
in caso di un provvedimento a loro carico, venga garantito il diritto di contattare le autorità del paese di cui è cittadino, a eccezione dei casi in cui esistono motivati e gravi motivi relativi all'amministrazione della giustizia e/o alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale;
i pubblici ufficiali interessati a procedimenti quali adozione di provvedimenti in materia di libertà per sonale, di allontanamento dal territorio italiano, di tutela dei minori, di status personale, di decesso o ricovero ospedaliero urgente dello straniero, informino la Rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del paese di provenienza dello straniero (se questa ha sede solo all'estero, il Ministro degli Affari Esteri provvederà alla comunicazione).
A questa segnalazione deve seguire la consegna dei documenti e oggetti di proprietà dell'interessato che non sono tenuti a trattenere per motivi previsti dalla legge;
la comunicazione alla Rappresentanza diplomatica o consolare non sia effettuata per gli stranieri che hanno presentato domanda di asilo o ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato o che usufruiscano di misure di protezione temporanea per motivi familiari;
tutti i provvedimenti inerenti il soggiorno, l'ingresso e l'espulsione siano tradotti in una lingua comprensibile all'interessato e in alternativa su sua preferenza in inglese, francese o spagnolo. Agli stranieri regolarmente soggiornanti spettano i seguenti diritti:
godimento dei diritti civili a parità di trattamento dei cittadini italiani;
la parità di trattamento e la piena uguaglianza di diritti per sé e per la propria famiglia rispetto ai lavoratori italiani;
partecipazione alla vita pubblica locale;
parità di trattamento con i cittadini italiani per la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi nei rapporti con la pubblica Amministrazione per l'accesso ai servizi pubblici, nei modi e nei limiti previsti dalla legge, comprese le dichiarazioni che sostituiscono le normali certificazioni;
l'unità familiare, il mantenimento, il riconoscimento e il rispetto delle diversità culturali e religiose;
l'accesso al lavoro, all'istruzione, all'assistenza sanitaria, all'iscrizione agli albi professionali;
la partecipazione ai bandi per l'assegnazione di alloggi pubblici;
le Rappresentanze diplomatiche o consolari che rilasciano i visti di ingresso devono consegnare allo straniero un documento scritto in una lingua a lui comprensibile in cui gli sono indicati i diritti e i doveri inerenti l'ingresso e il soggiorno in Italia.
Con la stipula di accordi internazionali, si determinano situazioni giuridiche più favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.
Inoltre l'accertamento della condizione di reciprocità non è richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno, di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, o autonomo o per l'esercizio di impresa individuale e per i relativi familiari regolarmente soggiornanti.
Doveri
Gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia devono:
osservare gli obblighi previsti dalla normativa vigente in Italia e quelli inerenti il soggiorno di stranieri nel nostro Paese;
aderire ai principi ispiratori della Costituzione italiana;
rispettare le conquiste delle donne e dei lavoratori;
riconoscere e rispettare le culture, i valori e le tradizioni del popolo italiano;
pagare le tasse e i contributi;
essere responsabili dell'educazione dei propri figli, del benessere della propria famiglia e della collettività.
Il cittadino straniero entrato in territorio italiano è tenuto ad esibire il permesso di soggiorno agli uffici della Pubblica amministrazione per il rilascio di licenze, di autorizzazioni, per iscrizioni e altri provvedimenti di suo interesse, eccetto per quelli relativi ad attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, ad atti di stato civile o accesso ai servizi pubblici.
Deve inoltre fornire informazioni e atti, su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza per le verifiche previste dalla legge, che dimostrino la disponibilità di un reddito da lavoro o da un'altra fonte lecita necessari al sostentamento proprio e quello dei familiari conviventi nel territorio italiano.
Il prefetto attraverso comunicazione delle autorità locali comunica al cittadino straniero il divieto di soggiorno in comuni o località che interessano la difesa militare dello Stato, pena l'allontanato su intervento della forza pubblica.
Sia le iscrizioni che le variazioni anagrafiche per il cittadino straniero avvengono alle stesse condizioni degli italiani.
Le variazioni di domicilio dello straniero privo di iscrizione anagrafica devono essere comunicate al Questore competente entro 15 giorni, salvo che il permesso di soggiorno non superi i 30 giorni.
In caso di mancata esibizione ad ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza senza giustificato motivo, di un documento di identificazione, del permesso di soggiorno o carta di soggiorno è previsto l'arresto fino a 6 mesi e un'ammenda. Lo straniero può fare ricorso contro il provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente. Qualora si presenti dubbio motivato sulla sua identità personale lo straniero sarà sottoposto a rilievi segnaletici.
Lavorare in Italia
Con il contratto di soggiorno per lavoro, alla cui sottoscrizione è subordinato il rilascio del relativo permesso di soggiorno, il disegno di legge Bossi-Fini riformula la disciplina del permesso di soggiorno degli extracomunitari per motivi di lavoro.
L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro dipendente è consentito solo ai fini della stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato, il relativo permesso di soggiorno è rilasciato solo a seguito della sottoscrizione di tale contratto - quindi successivamente all'ingresso del lavoratore nel territorio dello Stato.
Le ambasciate e i consolati italiani fungeranno quindi da uffici di collocamento, cercando di soddisfare le richieste di imprese e di famiglie alla ricerca di colf. Le liste dei lavoratori stranieri che intendono inserirsi nel mercato del lavoro italiano su chiamata (numerica o nominale) degli imprenditori, sono istituite presso le sedi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, in conformità con gli accordi stipulati con stati non appartenenti all'Unione europea.
Ogni lista di lavoratori stranieri è:
compilata e aggiornata per anno solare, nell'ordine di presentazione delle domande di iscrizione;
distinta per lavoratori a tempo determinato, indeterminato e per lavoratori stagionali;
costituita da un elenco dei nominativi e delle schede di iscrizione, compilate e sottoscritte dagli interessati, su un modello predefinito dal ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, adottato in accordo con il ministero degli Affari Esteri e il ministero dell'Interno.
Nella scheda di iscrizione il cittadino straniero deve indicare:
paese di origine;
numero progressivo di presentazione della domanda;
generalità complete;
contratto di lavoro a tempo determinato, indeterminato, stagionale;
capacità professionali o categoria, qualifica o mansione;
conoscenza della lingua italiana o di una lingua differente da quella madre;
propensioni lavorative o esperienze di lavoro nel paese di origine o in altri paesi;
l'eventuale esperienza di lavoro stagionale in Italia, esibendo il passaporto o un documento equipollente attestante la data di partenza dall'Italia allo scadere del precedente soggiorno per lavoro stagionale, per usufruire del diritto di precedenza per il rientro rispetto ai suoi connazionali.
I dati relativi "alle liste" vengono trasmessi tramite il ministero degli Affari Esteri al ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, inseriti nell'Anagrafe annuale informatizzata e poi immessi nel Sistema Informativo Lavoro ( S.I.L.) del ministero del Lavoro.
Gli iscritti " nelle liste" possono chiedere la loro posizione nella lista allo stesso ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
I datori di lavoro intenzionati ad assumere un lavoratore straniero, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro, su richiesta motivata alla Direzione Provinciale del Lavoro competente, possono consultare le liste dei lavoratori stranieri.
I datori di lavoro, aziende e privati, interessati ad assumere lavoratori extracomunitari ancora residenti all'estero, per lavoro subordinato, a tempo determinato ed indeterminato, e per lavoro stagionale, devono presentare la richiesta di autorizzazione al lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro (D.P.L.).
Quando ottiene l'autorizzazione il datore di lavoro la spedisce direttamente al lavoratore da assumere, che va all'ambasciata italiana a richiedere il visto per lavoro; con questo può entrare in Italia ma entro 8 giorni deve chiedere il permesso di soggiorno alla Questura.
La gestione dei flussi di ingresso dall'estero per lavoro e il rilascio delle autorizzazioni al lavoro sono di competenza del ministero del Lavoro. Per il lavoro stagionale la richiesta può essere presentata dalle associazioni di categoria, per conto degli associati. Ai sensi del Testo Unico sull'immigrazione (D.Lgs. 286/98) gli ingressi dall'estero devono rientrare nelle quote annue stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio per lavoro subordinato, a tempo determinato e indeterminato, lavoro autonomo e lavoro stagionale.
Le aziende devono documentare capacità economica ed esigenza d'impresa. Il datore di lavoro dovrà poi fornire garanzie sulla disponibilità di un alloggio, una casa a tutti gli effetti le cui caratteristiche devono rientrare nei ''parametri minimi'' previsti per l'edilizia popolare.
È previsto il rilascio dell'autorizzazione al lavoro sia per richiesta nominativa (artt.22 e 24 Testo Unico sull'immigrazione), oppure, se il datore di lavoro non ha conoscenze dirette, per persone iscritte all'anagrafe informatizzata dei lavoratori extracomunitari (art.33 D.P.R. 394/99). La qualifica dei lavoratori richiesti deve essere documentata alla D.P.L. al momento della richiesta di autorizzazione al lavoro.
L'obbligo di permanenza nella qualifica di assunzione è stato superato, e non è più prevista la validità biennale per l'autorizzazione al lavoro.
L'autorizzazione al lavoro può essere rilasciata anche per occupazioni part-time, purché sia garantito un reddito di almeno 850.000 mensili al lavoratore. Questo vale anche per il lavoro domestico, essendo stata abolita la norma che prevedeva il limite minimo di 24 ore settimanali Inoltre, si possono instaurare anche rapporti di lavoro a tempo determinato, compatibilmente con la normativa vigente.
Se i lavoratori richiesti dall'estero per lavoro domestico vengono utilizzati per altre attività l'autorizzazione viene revocata.
Alla cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve comunicare entro 5 giorni la cessazione al Centro per l'Impiego e all'Inps.
Gli immigrati extracomunitari per i quali sono stati versati anche meno di cinque anni di contributi potranno riscattarli ma solo quando avranno raggiunto i 65 anni.
Assunzioni lavoratori con permesso di soggiorno
Per chi è in Italia con regolare permesso di soggiorno che consente lo svolgimento di attività lavorativa, la procedura di assunzione è analoga a quella da seguire per assumere lavoratori italiani.
Il datore di lavoro deve comunicare l'assunzione entro 5 giorni sul modello c/assunzione (c/ass) al centro per l'impiego competente in base alla sede del rapporto di lavoro. al c/ass si deve allegare la fotocopia del permesso di soggiorno. Se il datore di lavoro è una famiglia, che assume per lavoro domestico, non deve comunicare l'assunzione al C.P.I. ma all'Inps, sul modello LD/09.
Per i servizi domestici presso le famiglie non è più d'obbligo l'orario minimo settimanale non inferiore a 24 ore (Circ. M.L.P.S. 55/2000). Per il rinnovo del permesso di soggiorno, quando si ha un'attività lavorativa in corso, si porta alla Questura la fotocopia del modello C/ASS o del modello LD/09.
Se il permesso di soggiorno è in corso di rinnovo, l'interessato mantiene l'iscrizione e la posizione nelle liste di collocamento; la cancellazione dalle liste avviene solo nel caso di mancato rinnovo del permesso.
Ingresso per lavoro stagionale
La legge 40/98 ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, una disciplina organica sul lavoro stagionale.
Per lavoro stagionale si intendono tutte quelle attività produttive che, per loro natura, vengono svolte solo in alcuni periodi dell'anno (agricoltura, industria per la trasformazione dei prodotti agricoli, pesca, turismo ecc.) e rispetto alle quali i datori di lavoro necessitano di costituire rapporti a tempo determinato ma periodici.
Per assumere un lavoratore proveniente dall'estero con contratto stagionale, il datore di lavoro (italiano o straniero regolarmente soggiornante) o le associazioni di categoria (per conto dei loro associati) devono inoltrare la relativa domanda alla Direzione Provinciale del Lavoro.
L'istanza può essere nominativa o generica; entro e non oltre 15 giorni dal deposito della domanda, viene rilasciato il relativo nulla-osta, che autorizza alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 20 giorni e per un massimo di 6 mesi (salvo deroghe sino a 9 mesi per particolari attività che richiedono tale esenzione).
Il comma 4 dell'art. 22 della legge 40/98 per evitare che l'ingresso per lavoro stagionale diventi occasione per rimanere irregolarmente in territorio italiano, incentiva il lavoratore che, alla scadenza del contratto, spontaneamente rientri nel proprio paese d'origine, assicurando il diritto di precedenza per la successiva stagione, rispetto ai connazionali che non siano mai entrati in Italia, e di convertire il proprio permesso di soggiorno (rilasciato per lavoro stagionale) in permesso di soggiorno per lavoro subordinato tout-court (a tempo determinato o indeterminato), sussistendone requisiti e condizioni.
Al lavoratore stagionale è riconosciuto lo stesso trattamento normativo e retributivo che le leggi e i C.C.N.L. (Contratti nazionali) di categoria prevedono per i lavoratori italiani, con la sola deroga in materia di previdenza ed assistenza, a causa della peculiarità di questi contratti (per loro natura a tempo determinato).
Il corrispettivo dei contributi per assegni familiari e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (che il datore di lavoro dovrà egualmente versare) sarà stornato al Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie per interventi vari, soprattutto a carattere umanitario (protezione temporanea di profughi che entrino in Italia per motivi di carattere eccezionale, scopi di istruzione ed educazione interculturale, misure di integrazione sociale).
Infine, a meno che la materia non sia regolata da accordi o convenzioni internazionali, è previsto l'eventuale trasferimento dei contributi, maturati dal lavoratore, all'ente assicuratore del Paese d'origine dello stesso, ovvero la loro liquidazione ai lavoratori che lascino definitivamente l'Italia.
Per favorire l'accesso ai posti di lavoro stagionali, la legge prevede che le Commissioni regionali per l'impiego possano stipulare apposite convenzioni con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali.
Ingressi speciali per lavoro
In base all'art. 27 del Testo Unico sull'immigrazione, D.Lgs. 286/98, possono verificarsi ingressi in Italia non vincolati dalle quote definite annualmente per:
dirigenti o personale altamente specializzato di società con sede, uffici o filiali in Italia, o di uffici di rappresentanza di società estere con sede principale di attività in uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio;
lettori universitari di scambio o di madre lingua;
professori universitari e ricercatori che sono in Italia con un incarico accademico o che svolgono un'attività retribuita di ricerca presso Università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;
traduttori ed interpreti, su richiesta dell'interessato unitamente al contratto stipulato per la prestazione professionale da svolgere in Italia, o del datore di lavoro in caso di lavoro subordinato presentando il contratto di lavoro autenticato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare;
collaboratori familiari regolarmente assunti all'estero da almeno un anno, con rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero;
stranieri autorizzati a soggiornare per motivi di formazione professionale che svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato. L'autorizzazione al lavoro ha la durata del periodo di addestramento dichiarata dal datore di lavoro e non può superare i due anni. Gli interessati possono svolgere un lavoro subordinato tramite un rapporto di tirocinio.
Lavoratori stranieri dello spettacolo
L'autorizzazione al lavoro per ingressi dall'estero relativa al settore dello spettacolo non rientra nelle quote di flussi d'ingresso previsti annualmente, ma i lavoratori così assunti non possono successivamente cambiare settore di appartenenza e qualifica.
Le richieste di autorizzazione al lavoro devono essere inoltrate a: ministero del Lavoro, Direzione Generale per l'Impiego, Segreteria collocamento spettacolo via Fornovo 8, 00193 Roma mentre per le richieste di proroga bisogna rivolgersi alla Direzione Provinciale per il Lavoro. Non vengono accolte le richieste di autorizzazione per qualifiche a scarso contenuto professionale, salvo in caso di particolari necessità o esigenze.
I lavoratori stranieri dello spettacolo possono essere assunti per la realizzazione e la produzione di spettacoli, se sono in possesso di un'apposita autorizzazione. A tal fine occorre richiedere il nulla osta provvisorio.
L'ufficio di collocamento dei lavoratori dello spettacolo di Roma e le relative sezioni di Milano e Napoli, l'ufficio di collocamento dello spettacolo di Palermo, rilasciano l'autorizzazione ai lavoratori dello spettacolo per un periodo non superiore a 6 mesi. Tale periodo può essere prorogato se il rapporto di lavoro prosegue con lo stesso datore di lavoro.
Rientrano nella categoria di lavoratori per i quali non è richiesto il rispetto delle quote di flussi d'ingresso previsti annualmente:
stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91. Su richiesta della Società destinataria delle prestazioni sportive, occorre la dichiarazione di assenso del Comitato Olimpico Nazionale Italiano che sostituisce l'autorizzazione al lavoro;
giornalisti corrispondenti, ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, o da emittenti radiofoniche o televisive straniere o alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari, o di enti di diritto internazionale con sede in Italia. In tali casi non è richiesta l'autorizzazione al lavoro.
Emersione dal lavoro nero per colf e badanti
Con la nuova legge Bossi-Fini sarà possibile sanare una colf a famiglia nonché un numero illimitato di badanti purché venga certificata la presenza di anziani o disabili che ne hanno bisogno.
La denuncia (dichiarazione di emersione) dovrà essere presentata entro due mesi dall'entrata in vigore della nuova legge alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo competente per territorio. Sveltite le norme burocratiche.
Ecco un estratto della recente normativa:
Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza oppure al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo.
La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. La denuncia di cui al primo periodo del presente comma è limitata ad una unità per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
La dichiarazione di emersione deve necessariamente contenere:
le generalità del datore di lavoro, ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia; l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;
l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
l'attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;
la copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del Testo Unico;
la certificazione medica della patologia o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza è destinato il lavoratore.
Tale certificazione non è richiesta qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione, la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e il questore rilascia al prestatore di lavoro un permesso, della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia.
Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno la prefettura - ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno.
Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata.
La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento. I datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente al 1° gennaio 2002, in relazione all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi e le modalità di calcolo e di corresponsione delle somme, nonché le modalità per la successiva imputazione delle stesse sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato in modo da garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali.
Il Ministro, con proprio decreto, determina inoltre le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi.
Tali disposizioni non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari nei confronti dei quali:
sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno;
risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.
Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
Assunzioni
Il Ddl 2454 del 11 luglio 2002 che modifica la disciplina sull'immigrazione interviene, oltre alla regolarizzazione di colf e badanti, anche sulla disciplina dell'assunzione del lavoratore straniero residente all'estero. Le richieste di impiego dovranno essere presentate allo sportello unico per l'immigrazione che ha sede nell'Ufficio territoriale del Governo (Utg, le ex Prefetture).
Lo sportello unico, comunque, non sarà operativo al momento dell'entrata in vigore della legge di riforma del Testo unico sull'immigrazione in quanto l'articolo 34 rimanda le modalità di funzionamento a un regolamento di attuazione da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore.
Pertanto, i datori di lavoro, in caso di pubblicazione del decreto flussi, dovranno continuare a presentare le domande di assunzione presso gli sportelli delle direzioni provinciali del lavoro.
Il termine iniziale per la presentazione della domanda di assunzione (lavoro a tempo indeterminato, determinato e stagionale) è la data di pubblicazione in "Gazzetta" del decreto flussi.
La procedura per il datore
Il datore di lavoro, italiano o straniero, deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione presso l'Utg: una richiesta nominativa di assunzione; la copia della documentazione per l'alloggio; la proposta del contratto di soggiorno; la dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione del rapporto di lavoro. Nei casi in cui il datore non abbia una conoscenza diretta dello straniero, può chiedere il nulla osta al lavoro di un extracomunitario iscritto nella banca dati dell'Aile.
Gli adempimenti della Pubblica amministrazione
Una volta ricevuta la richiesta l'Utg dovrà trasmettere la richiesta al Centro per l'impiego che provvederà a diffondere l'offerta di assunzione.
Ma non solo. Il Centro per l'impiego verifica l'indisponibilità di lavoratori nazionali o comunitari ad accettare l'offerta e rilascia, decorsi 20 giorni, una certificazione negativa.
Lo sportello unico per l'immigrazione, entro 40 giorni dalla presentazione, accertata l'indisponibilità di cui sopra, rilascia, sentita la questura, il nulla osta all'assunzione e all'ingresso del lavoratore straniero e, a richiesta del datore, trasmette telematicamente ai consolati la suddetta documentazione e il codice fiscale dello straniero.
Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio; gli uffici consolari provvedono a rilasciare allo straniero il visto d'ingresso per lavoro subordinato con indicazione del codice fiscale.
Il lavoratore straniero, una volta in Italia, deve recarsi, entro 8 giorni dall'ingresso, presso lo sportello unico sull'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno e poi in questura per chiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro.
La questura fornisce all'Inps le informazioni anagrafiche dei lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per lavoro e dei loro familiari conviventi.
La procedura per il lavoro stagionale
Non si discosta a quella descritta sopra e può essere presentata anche dalle associazioni di categoria per conto dei loro associati. L'extracomunitario che abbia già svolto un lavoro stagionale e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno, uscendo alla scadenza dal territorio nazionale, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia per l'anno successivo sempre per lavoro stagionale (presso lo stesso datore di lavoro o nell'ambito delle medesime richieste nominative, nonché nelle richieste senza indicazione nominativa).
A partire dal secondo soggiorno in Italia per lavoro stagionale, lo straniero al quale venga offerto un impiego a tempo determinato o indeterminato può richiedere alla questura la conversione del permesso di soggiorno, purché se ne verifichino le condizioni (cioè che la domanda rientri nel contingente numerico fissato dal decreto flussi).
Infine, allo straniero, che dimostri di essere venuto in Italia almeno per due anni di seguito per prestare lavoro stagionale, può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso di soggiorno pluriennale fino a 3 anni, sempre per lavoro stagionale, di durata pari a quella dell'ultimo anno.
Abilitazione all'esercizio della professione
Per avere la facoltà di esercitare delle professioni in Italia, anche con rapporto di lavoro subordinato, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti entro un anno dall'entrata in vigore della Legge 6/3/98 n°40 in deroga alle disposizioni richiedenti il requisito della cittadinanza italiana, devono:
essere in possesso di titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
iscriversi agli ordini o collegi professionali o in assenza di questi, in elenchi speciali da istituire presso i Ministeri competenti.
La procedura è la stessa di quella stabilita a suo tempo per i titoli conseguiti negli stati della Comunità Europea e riguarda i titoli rilasciati a conclusione di un ciclo di studi post-secondari della durata minima di tre anni presso un'Università o un Istituto di istruzione superiore e tutti gli altri titoli abilitanti, compresi quelli eventualmente acquisiti presso un'impresa o che comprovano una formazione generale o il possesso di determinate capacità.
In entrambi i casi, la domanda di riconoscimento va indirizzata al ministero competente, che può essere diverso a seconda della professione per cui si richiede l'abilitazione.
I documenti per i quali si richiede il riconoscimento, devono essere presentati con allegata una traduzione in lingua italiana certificata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presente nel paese originario o da un traduttore ufficiale, attestante che la copia sia conforme all'originale.
Occorre presentare:
una domanda di riconoscimento ai ministeri competenti indicando la professione o le professioni;
i documenti da riconoscere, con allegata una traduzione in lingua italiana certificata dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana presente nel paese originario o da un traduttore ufficiale, attestante che la copia sia conforme all'originale.
Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda il Ministero richiede le eventuali integrazioni alla documentazione.
Entro 4 mesi dalla presentazione della documentazione o della sua integrazione, il Ministero competente, sentita la conferenza dei servizi, emette un decreto con il quale subordina il riconoscimento al superamento di una prova attitudinale (misura compensativa), stabilendo le modalità della prova, i contenuti della formazione e gli enti presso i quali deve essere eseguita la prova attitudinale.
Agli stranieri che hanno conseguito un diploma di laurea presso un'università italiana, possono essere rilasciati visti di ingresso e permessi di soggiorno specifici, ai fini del conseguimento degli esami di abilitazione all'esercizio professionale.
Possono iscriversi negli albi professionali in seguito al superamento degli esami di abilitazione all'esercizio professionale e all'adempimento delle altre condizioni richieste dalla normativa vigente.
Non è necessario essere in possesso della cittadinanza italiana, anche se rappresenta un titolo preferenziale, rispetto agli altri stranieri, il soggiorno regolare di almeno 5 anni.
I documenti personali
Carta d'identità
La carta d'identità è un documento di riconoscimento personale, che può essere utilizzato in Italia. Ha una validità di cinque anni, dopo i quali può essere rinnovata. La richiesta per il rinnovo deve essere fatta 180 giorni prima della scadenza della Carta.
Tutti i cittadini stranieri e apolidi residenti nei comuni italiani possono richiedere la Carta d'identità presentandosi di persona presso l'Ufficio carte d'identità del Comune di residenza. Bisogna ricordare che in caso di mancato rinnovo del permesso di soggiorno, la Carta d'identità va riconsegnata.
Codice fiscale
Il codice fiscale è un codice alfanumerico, cioè composto da lettere e numeri, con il quale il ministero delle Finanze identifica un cittadino. Per ottenerlo bisogna richiederlo presso il Ministero delle Finanze - dipartimento delle entrate (ufficio delle imposte dirette), o un suo ufficio periferico.
Il codice fiscale è indispensabile per numerose operazioni e attività, tra cui le più importanti sono:
iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale;
essere assunti come lavoratori dipendenti;
iniziare un'attività lavorativa autonoma;
concludere qualunque contratto (per es. di affitto, di vendita ecc.);
aprire un conto corrente bancario.
Patente di guida
Per ottenere la patente di guida italiana occorre aver compiuto 18 anni, avere la residenza legale in Italia, iscriversi a una scuola guida o alla Motorizzazione civile, sottoporsi a visita medica e dare un esame di idoneità.
Chi ha già la patente rilasciata dal paese di origine può temporaneamente utilizzarla in Italia a condizione che non sia scaduta e sia conforme ai modelli stabiliti nelle convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito ed essere residenti in Italia da almeno un anno.
In caso contrario occorrerà convertire la patente estera in patente italiana. Ciò è possibile, senza sostenere l'esame di idoneità, solamente se la patente straniera è stata rilasciata da un paese dell'Unione Europea o da paesi che hanno ratificato un accordo in tal senso con l'Italia.
Iniziative per l'integrazione
Lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni, all'interno delle loro specifiche competenze, adottano misure di integrazione sociale, anche avvalendosi della collaborazione con le associazioni di stranieri e con gli organismi iscritti nel Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati.
Questo registro è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento per gli Affari sociali, in collaborazione con le autorità e gli enti, pubblici o privati, dei paesi di origine. All'interno di questo orientamento mirato ad abbattere gli ostacoli che impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi degli stranieri in Italia, Stato, regioni, province e comuni, promuovono:
attività a favore degli immigrati dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente operanti in Italia, anche per l'attivazione di corsi di lingua e delle culture di origine;
diffusione di informazioni per l'inserimento degli stranieri, la difesa dei loro diritti, lo sviluppo di opportunità di integrazione e di crescita, nonché di un possibile reinserimento nei paesi di origine;
conoscenza e valorizzazione di culture, costumi, tradizioni e religioni, per la promozione di iniziative in grado di diffondere la cultura della tolleranza e della cooperazione e di prevenire discriminazioni razziali e xenofobia;
stipula di convenzioni con associazioni iscritte nel Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, per offrire strutture adeguate a stranieri muniti di carta o permesso di soggiorno di una durata non inferiore a 2 anni, in grado di svolgere la funzione di mediatori culturali;
avvio di corsi per gli operatori pubblici e privati che interagiscono abitualmente con l'utenza immigrata.
Fondo nazionale per le politiche migratorie
Il Fondo nazionale per le politiche migratorie è istituito annualmente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ripartito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri interessati, nel seguente modo:
per una quota pari al 20% finalizzata ad interventi delle Amministrazioni come il finanziamento della Commissione per l'integrazione, di interventi di emergenza e per l'adozione di misure di integrazione a rilevanza nazionale;
per una quota pari all'80% destinata al cofinanziamento di iniziative inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni.
Programmi regionali
I programmi regionali di integrazione definiscono i criteri di attuazione delle politiche di integrazione degli stranieri e i compiti dei comuni in quanto soggetti all'erogazione dei servizi sociali.
Amministrazioni statali
Entro 6 mesi dalla pubblicazione del Decreto per la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche di migratorie, il ministro della Solidarietà Sociale promuove e coordina d'intesa con i ministri interessati, i programmi delle amministrazioni presentati al Dipartimento per gli Affari Sociali.
Entro un anno dall'erogazione del finanziamento, le Amministrazioni statali devono presentare al ministro per la Solidarietà Sociale, una relazione dettagliata. Le Amministrazioni statali possono avvalersi della partecipazione delle associazioni di stranieri o delle organizzazioni stabilmente operanti a loro favore iscritte nel Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati.
Commissione per le politiche di integrazione
L'attuale legislazione prevede l'istituzione di organismi istituzionali di supporto all'azione del governo che concorrono alla definizione di una politica di integrazione, affinché questa sia rispondente alle esigenze della popolazione immigrata.
Si tratta della Commissione per le politiche di integrazione, della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati, dell'Organismo nazionale di coordinamento e dei Consigli territoriali per l'immigrazione. Istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per gli Affari sociali, presieduta da un professore universitario di ruolo esperto in analisi sociale, giuridica ed economica dei problemi dell'immigrazione.
Consulta per i problemi degli immigrati
La Consulta per i problemi degli stranieri immigrati in Italia è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per gli Affari Sociali, e presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un ministro da lui delegato.
Organismo nazionale di coordinamento
L'Organismo nazionale di coordinamento è istituito presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), e realizza studi e promuove attività tese a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la diffusione delle informazioni inerenti l'applicazione della normativa vigente.
Consigli territoriali per l'immigrazione
I Consigli territoriali per l'immigrazione sono istituiti a livello provinciale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il ministero dell'Interno; essi analizzano le esigenze riscontrate e promuovono gli interventi da attuare a livello locale.
I Consigli svolgono la loro attività in collegamento con le eventuali Consulte regionali costituite, al fine di integrare le rispettive attività.
Il Prefetto garantisce il raccordo dei Consigli con la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, per una coordinata ed omogenea azione di monitoraggio ed analisi delle problematiche immigratorie e delle esigenze degli immigrati e la promozione degli interventi necessari.
Ufficio per l'immigrazione
L'Ufficio per l'immigrazione istituito all'interno del ministero della Solidarietà sociale svolge le seguenti attività:
politiche migratorie, con particolare riguardo all'integrazione sociale degli immigrati, anche mediante la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie;
contrasto del fenomeno del razzismo e della xenofobia;
coordinamento delle iniziative volte ad accogliere temporaneamente i minori stranieri;
partecipazione all'elaborazione del documento programmatico sulla politica dell'immigrazione e degli stranieri sul territorio dello Stato e al decreto di determinazione delle quote per l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato;
coordinamento degli interventi umanitari in Italia e all'estero.
Sportello unico
In ogni provincia sarà istituito, presso la prefettura ufficio territoriale del governo, uno sportello unico per l'immigrazione, che sarà responsabile dell'intero procedimento per l'assunzione di lavoratori stranieri a tempo determinato e indeterminato.
| Le risposte alle domande più frequenti | Nuove norme sull'immigrazione e sul lavoro irregolare |
1) CHI PUO’ PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE? 2) IN CASO DI PIU’ DATORI DI LAVORO, OGNUNO DI ESSI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE E PAGARE IL CONTRIBUTO FORFETTARIO? Si, ogni datore di lavoro è tenuto a presentare la dichiarazione ed a versare per intero il contributo forfetario. 3) CHE COSA VUOL DIRE “OCCUPATI NEI TRE MESI ANTECEDENTI LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE BOSSI-FINI? 4) CHI E’ IN POSSESSO DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI TURISMO, DI STUDIO O ALTRO, PUO’ USUFRUIRE DI QUESTA PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE? Si, colui che si trova regolarmente soggiornante in Italia con un permesso di soggiorno rilasciato con motivazione diverse (turismo, affari, studio, richiesta di asilo, ecc.) può accedere alla procedura di regolarizzazione, purché sia osservata la retribuzione minima prevista per il relativo contratto di lavoro. 5) LA DOMANDA DEVE ESSERE INVIATA ALLA PREFETTURA-UTG DI RESIDENZA DEL DATORE DI LAVORO, DEL LAVORATORE O DOVE HA LUOGO LA PRESTAZIONE DI LAVORO? Come indicato nelle istruzioni per la compilazione del modulo per la regolarizzazione di colf e badanti la Prefettura di competenza a cui presentare la domanda è quella di residenza del datore di lavoro o quella del luogo dove viene svolta l’attività lavorativa. Per il lavoro subordinato, in aggiunta alle predette possibilità, viene indicata anche la Prefettura dove ha sede l’impresa. 6) IL LAVORATORE CHE NON HA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’, PUO’ ESSERE REGOLARIZZATO? La domanda di regolarizzazione può essere presentata anche a favore di un extracomunitario con documento di riconoscimento scaduto, non ancora rinnovato. 7) PUO’ ESSERE REGOLARIZZATO UN RICHIEDENTE ASILO? Il richiedente asilo, in attesa dell’audizione innanzi alla competente Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato, può accedere alla regolarizzazione, senza sospendere o annullare l’iter procedurale attivato per il riconoscimento stesso. Se successivamente gli verrà riconosciuto lo status di rifugiato, potrà convertire il permesso di soggiorno per lavoro in quello più favorevole collegato allo status di rifugiato. 8) NEL CASO IN CUI IL DATORE DI LAVORO, SIA IMPOSSIBILITATO A SOTTOSCRIVERE IL CONTRATTO, E’ CONSENTITA LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DI UN ALTRO SOGGETTO? Si, nel caso di impossibilità per il datore di lavoro di presentarsi personalmente per la stipula del contratto (ad es. per gravi motivi di salute) è sufficiente una procura in carta semplice non autenticata, accompagnata da un documento del datore di lavoro e dalla relativa fotocopia. 9) NEL CASO DI SOGGETTO AFFETTO DA PATOLOGIA O HANDICAP CHE NE LIMITI L’AUTOSUFFUCIENZA, I PARENTI DI CUI ALL’ART. 4 DEL DPR 445/2000 POSSONO SOTTOSCRIVERE IL MODULO DI DICHIARAZIONE DI EMERSIONE? Si, possono sottoscrivere i moduli i congiunti di cui al richiamato art. 4 (il coniuge, i figli, i parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado). Il necessario accertamento dell’identità del dichiarante e del rapporto di parentela (da dimostrarsi, da parte del dichiarante, con apposita documentazione) dovrà essere effettuato dal pubblico ufficiale all’atto della convocazione. 10) PUO’ ESSERE DATORE DI LAVORO DI UNA COLLABORATRICE DOMESTICA UN FAMILIARE (FIGLIO) RESIDENTE IN UNA PROVINCIA DIVERSA DAL LUOGO DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO (CASA GENITORE)? Si. In questo caso è conveniente che la domanda venga presentata presso la Prefettura-UTG nella provincia ove si svolge la prestazione di lavoro e (presumibilmente sede di residenza del lavoratore). 11) DEVE ESSERE RESTITUITO IL CONTRIBUTO FORFETTARIO VERSATO QUALORA LA RICHIESTA DI REGOLARIZZAZIONE VENGA RIGETTATA? No. Tale contributo va considerato come versamento “una tantum” per la dichiarata occupazione del lavoratore “in nero” e non è prevista dalla legge la restituzione, venendo a sanare la posizione irregolare pregressa del datore di lavoro. 12) A CHI VA PRESENTATO IL RICORSO DEL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELLA RICHIESTA E QUALI SARANNO LE CONSEGUENZE? Il mero provvedimento di rigetto, essendo di natura amministrativa, è ricorribile presso il T.A.R., da parte del datore di lavoro, nei tempi e nelle modalità previste dalla legge. 13) LA CERTIFICAZIONE MEDICA – RICHIESTA IN CASO DI REGOLARIZZAZIONE DI “BADANTE” - PUO’ ESSERE RILASCIATA DAL MEDICO DI FAMIGLIA? Si, non è necessaria alcuna documentazione clinica specialistica. 14) IL LAVORATORE EXTRACOMUNITARIO CHE ASPETTA ANCORA LA DEFINIZIONE DELLA DOMANDA DI SANATORIA PRESENTATA NEL 1998, PUO’ ESSERE REGOLARIZZATO CON QUESTA NUOVA PROCEDURA DI EMERSIONE? Si, se in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa. 15) IL MINORE STRANIERO, DIVENUTO NEL FRATTEMPO MAGGIORENNE, DESTINATARIO DI UN PROVVEDIMENTO DI RIMPATRIO ASSISTITO A CUI NON HA OTTEMPERATO, PUO’ ESSERE REGOLARIZZATO? Si. Non è necessaria la revoca del provvedimento di rimpatrio in quanto il minore è ormai divenuto maggiorenne. 16) QUAL E’ IL TERMINE PER LA CONSEGNA DEI MODULI? Il termine per la consegna delle dichiarazione di emersione, relativo a colf e badanti, è fissato al giorno 10 novembre 2002. Ma poiché tale giorno è festivo, il termine viene prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (ex art. 2963 cc) ossia all’11 novembre 2002. 17) IN CASO DI DATORI DI LAVORO PLURIMI LA RICHIESTA DEVE ESSERE PRESENTATA IN UN’UNICA BUSTA? No, le richieste dovranno essere presentate in buste separate, possibilmente presentate contestualmente, per una più rapida connessione delle dichiarazioni, che comunque sarà effettuata d’ufficio. 18) QUANDO IL DATORE DI LAVORO DEVE GARANTIRE IL PAGAMENTO DEL VIAGGIO DI RIENTRO DEL LAVORATORE STRANIERO NEL PROPRIO PAESE? E QUAL E’ IL DATORE DI LAVORO SU CUI RICADE QUESTO ONERE? La garanzia per il pagamento delle spese di viaggio è fornita dal datore di lavoro alla Prefettura-UTG e non al lavoratore. La disposizione è finalizzata esclusivamente ad evitare aggravi di spesa a carico dello Stato in caso di rimpatrio del lavoratore, disposto dalle Autorità competenti. 19) PUO’ ESSERE REGOLARIZZATO UN RAPPORTO DI LAVORO CHE PREVEDE UNA DURATA DI LAVORO INFERIORE O SUPERIORE AD UN ANNO? Il rapporto di lavoro per colf e badanti deve essere almeno non inferiore ad un anno essendo correlato al permesso di soggiorno che, in base alla norma, viene rilasciato per la durata di un anno. 20) POSSONO ESSERE CUMULATE – AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO STABILITO – LE ORE DI LAVORO PRESTATE COME BADANTE CON QUELLE PRESTATE COME COLLABORATRICE DOMESTICA? Si. Il contratto di lavoro a cui si fa riferimento è lo stesso. 21) IN CASO DI LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE, SUCCESSIVO ALLA REGOLARIZZAZIONE, E TEMPESTIVAMENTE SEGNALATO DAL DATORE DI LAVORO ALLE QUESTURE, L’IMMIGRATO POTRA’ AVVALERSI DELL’ISCRIZIONE ALLE LISTE DI COLLOCAMENTO E DI SEI MESI DI TEMPO PER LA RICERCA DI UN NUOVO DATORE DI LAVORO? Si, in questo caso valgono le disposizioni di carattere generale previste dalla normativa in vigore, che prevedono la possibilità dell’iscrizione per un periodo non inferiore a sei mesi, salvo un più lungo periodo di residua validità del permesso di soggiorno. 22) COSA AVVIENE NEI CONFRONTI DEL FIGLIO MINORE A SEGUITO DEL LAVORATORE, INTERESSATO DALLA PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE? Il minore verrà iscritto nel permesso di soggiorno rilasciato al genitore a seguito dell’avvenuta regolarizzazione. 23) DA QUANDO DECORRE L’ONERE DEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI INPS? Il forfait già versato copre soltanto il trimestre dal 10 giugno 2002 al 10 settembre 2002. Per i rimanenti periodi di lavoro, sarà l’INPS a fare i conteggi ed a comunicarli al datore di lavoro. |
Navigando su Internet
Il Rapporto sull'integrazione degli immigrati in Italia stilato dalla Commissione Integrazione della Camera rivela che è il lavoro, insieme alla casa, la fonte di più numerosi episodi di discriminazione, che respingono gli immigrati in posizioni di subordinazione, sfruttamento e violazione di diritti.
Come in ogni altro ambito, Internet si rivela una preziosa fonte di informazioni in materia di integrazione lavorativa e formativa di cittadini extracomunitari in Italia. Segnaliamo qui i siti italiani più ricchi di indicazioni pratiche per cercare lavoro, conoscere diritti e doveri, avere istruzione e formazione.
www.dipartimentoaffarisociali.it
Coordina le politiche per l'integrazione sociale degli stranieri immigrati e le iniziative volte a contrastare il fenomeno del razzismo; promuove interventi umanitari in Italia e all'estero; gestisce le risorse per le politiche migratorie; tiene il registro delle associazioni e degli enti che operano favore degli immigrati; svolge attività a favore dei minori stranieri; cura l'attività istruttoria delle richieste di nulla osta per l'ingresso in Italia di minori stranieri temporaneamente accolti.
Da non perdere: la guida alla legge sull'immigrazione
www.stranierinitalia.it
La guida multilingue (italiano, inglese, fracese, spagnolo, arabo) spiega in modo semplice e chiaro le pratiche, i documenti, gli uffici a cui rivolgersi per vivere e lavorare in Italia: il permesso di soggiorno, la casa, l'assistenza sanitaria, l'istruzione, la patente, ecc.
Nell'area consulenza, invece, è possibile compilare online un modulo per chiedere consigli o assistenza agli esperti.
Ogni giorno l'area news mette in evidenza gli avvenimlenti politici, le normative e le discussioni più importanti in materia di immigrazione. Punto di forza: le informazioni sono davvero al servizio di chi cerca casa, lavoro, o ha bisogno del permesso di soggiorno.
www.educational.rai.it/
A cura di Rai EduLab, il nuovo canale satellitare di Rai Educational, sponsorizzato dal Ministreo dell'Istruzione, questo corso in Educazione Interculturale per la scuola dell'autonomia è rivolto a dirigenti, docenti, docenti funzioni obiettivo delle scuole di ogni ordine e grado, referenti regionali per l'intercultura ma anche operatori che sul territorio multiculturale lavorano in ambito socio-educativo.
Oltre alle puntate a video, i partecipanti al corso potranno usufruire di materiale a stampa e cd rom di documentazione, con anche alle opportunità di formazione a distanza e interazione tramite internet. Davvero ricco e di qualità il materiale presente nell'archivio del sito, che si appresta a diventare una della più importanti biblioteche virtuali esistenti in Italia sul tema dell'educazione interculturale.
www.ecn.org/macondo
Con sede a Milano, Macondo è un'associazione senza fini di lucro che offre assistenza legale gratuita per tutti i cittadini extracomunitari in difficoltà con la burocrazia o la giustizia italiane. Il sito web promuove diverse iniziative e convegni sulle tematiche dell'immigrazione, e raccoglie tutte le informazioni e la documentazione utile per gli immigrati: disciplina legislativa, modulistica per la richiesta di permessi di soggiorno, certificati, articoli di approfondimento. Interessante nell'area news la raccolta dei casi più comune (e come affrontarli) tratti dalle esperienze dei consulenti di Macondo. Punto di forza: il servizio è svolto da studenti in giurisprudenza che da anni si occupano di problematiche relative all'immigrazione.
www.interno.it/sezioni/attivita/stranieri/s_000000073.htm
Tutte le notizie, i provvedimenti normativi, le iniziative, le procedure in materia immigrazione (regolare, clandestina o irregolare), di asilo e status di rifugiato, di cittadinanza che provengono dai diversi dipartimenti del Ministero, dalle prefetture-U.T.G., dalle questure
www.osservatorioimmigrazionesud.it/homepage.html
Informazioni, dati, indagini, ricerche, studi, opinioni, esperienze di vita, recensioni, buone pratiche sul fenomeno migratorio in sei Regioni del Sud dItalia: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. Aggiornamenti sul tema dellimmigrazione in Italia e in Europa.
www.immigra.org/
Osservatori Associati sulle Immigrazioni. Ricerche, libri, saggi, papers, leggi, documenti sull'immigrazioni in Italia e nel mondo
www.theaes.org/Societa/Temi_e_Dibattiti/Immigrazione/index.html
Link di siti web sull'Immigrazione
In libreria
Ecco qualche volume da tenere in libreria:
Spadaro Rosi
Anch'io imparo
Percorsi didattici facilitati per alunni stranieri della scuola media
Esercitario con allegata una guida per gli insegnanti
Mursia, 215 pagine
Il libro si rivolge soprattutto agli alunni della scuola media che, pur avendo una discreta conoscenza della lingua italiana, hanno necessità di testi facilitati per poter lavorare insieme ai compagni e fissare le conoscenze.
Un testo che si pone come strumento di interazione tra chi insegna e chi apprende, consentendo all'alunno straniero di recuperare l'eventuale divario con i compagni di classe provocato dalla barriera linguistica.
Bolaffi Guido
I confini del patto
Il governo dell'immigrazione in Italia
Einaudi, 137 pagine
Il nodo cruciale dell'attuale dibattito politico e istituzionale riguarda i confini entro cui, nel nostro paese, è possibile stabilire condizioni realistiche ed accettabili in grado di bilanciare costi sociali e i benefici economici che l'immigrazione porta con sé.
I rischi maggiori non vengono tanto dall'incontro di razze, religioni e culture, quanto piuttosto dalla difficoltà a siglare un nuovo patto tra 'noi' e 'loro', fissando con chiarezza regole e procedure in grado di rassicurare gli Italiani e di consentire agli immigrati che lo vogliono, e lo meritano, di lasciare la condizione di stranieri per passare a quella di nuovi cittadini.
Coussey M., Hiller J., Lindburg L.
Impresa e immigrati
Iniziative per promuovere occupazione e integrazione
Sapere 2000 Ediz. Multimediali, 171 pagine
Edito dal consiglio d'Europa, questo volume descrive diverse esperienze portate avanti in questo settore da imprese e comunità e pone in risalto tutte quelle iniziative che sono state capaci di comprendere il cambiamento sociale dovuto alla presenza degli immigrati e di favorire la diversità sul lavoro.
Sottolinea anche gli ostacoli che si frappongono all'integrazione e su questo argomento offre dei rimedi per superarli.
Indirizzi utili
In moltissime città italiane sono presenti diversi centri e servizi informativi dedicati agli stranieri che vivono e lavorano in Italia, dove è possibile trovare assistenza, aiuto legale gratuito, informazioni per il permesso di soggiorno, orientamento per il lavoro e l'istruzione.