Il diritto sindacale è la facoltà di aderire a un’organizzazione sindacale al fine di tutelare le libertà fondamentali all’interno del luogo di lavoro.
Il diritto sindacale è consolidato da alcune norme dello Statuto dei lavoratori a cui è stato affidato il compito di rendere effettivo ed esigibile il principio di libertà sindacale. Tale diritto si esercita soprattutto attraverso le organizzazioni sindacali, il contratto collettivo di lavoro, lo sciopero.
L’organizzazione sindacale comprende tutti quei soggetti che in totale libertà decidono di aderire ad un determinato sindacato per farsi rappresentare. I sindacati nell’ordinamento italiano sono associazioni di privati.
Una delle funzioni fondamentali di tali associazioni è la trattativa con i rappresentanti dei datori di lavoro sui contratti collettivi di categoria in occasione del rinnovo. In generale, il loro compito è quello di rappresentare le categorie dei lavoratori nella difesa dei loro interessi all’interno dei luoghi di lavoro.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) è un tipo di contratto di lavoro stipulato a livello nazionale con cui le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro definiscono congiuntamente la disciplina dei rapporti individuali di lavoro (parte normativa) e alcuni aspetti dei loro rapporti reciproci (parte obbligatoria).
Lo sciopero consiste nell’astensione collettiva dal lavoro da parte dei lavoratori. Si ricorre allo sciopero per convincere la controparte ad accettare rivendicazioni in ordine al salario, all’orario, alle condizioni di lavoro oppure per sensibilizzare l’opinione pubblica e i pubblici poteri al fine di rinnovare i contratti collettivi dei singoli settori scaduti da tempo.
Approfondimenti:
L’art. 39 della Costituzione, dopo aver sancito, al comma 1, il principio della libertà di organizzazione sindacale, stabilisce: che le OO.SS. sono soggette esclusivamente all’obbligo della registrazione presso appositi uffici; che la condizione per ottenere la registrazione è che gli statuti prevedano un ordinamento interno a base democratica; che a seguito della registrazione il sindacato acquisti la personalità giuridica.
Tuttavia, il sistema previsto dall’art. 39 in parola non ha mai trovato applicazione nel nostro ordinamento giuridico, in quanto non è stata mai emanata la legge ordinaria di attuazione. Il principale ostacolo sarebbe costituito dal necessario controllo governativo, richiesto dal sistema costituzionale, sia riguardo alla struttura interna, che agli iscritti e alla loro consistenza numerica. Attualmente, quindi, le OO.SS. assumono ancora la natura giuridica di enti di fatto.
Del resto, la mancata attuazione dell’art. 39 della Costituzione ha fatto sì che, ancora oggi, le Associazioni sindacali siano disciplinate dalle norme di diritto comune, e in particolare dagli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile.
Esse costituiscono, pertanto, mere associazioni non riconosciute, e cioè enti di fatto, libere di agire e di organizzarsi come meglio ritengono. Conseguentemente, l’accertamento dell’esistenza delle OO.SS., nell’attuale struttura dell’ordinamento, non comporta l’indagine su documenti che abbiano efficacia costitutiva della personalità, bensì la rilevazione della concreta attività che viene svolta nel campo di interessi che è proprio di questo tipo di associazioni.
Da quanto premesso, discende che l’archivio delle Associazioni collettive nazionali esistente presso la Divisione IV della Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali non è esaustivo.
La CONTRATTAZIONE COLLETTIVA ha una doppia funzione:
• fissa le condizioni economico‐normative del rapporto di lavoro subordinato
• regola i rapporti tra i soggetti stipulanti
I livelli della contrattazione
1° LIVELLO • Accordi interconfederali
• CCNL
2° LIVELLO • Contrattazione territoriale
• Contrattazione aziendale
• Contrattazione di prossimità
In condizione di normale attività aziendale, la contrattazione collettiva di II livello ha la funzione di integrare il CCNL di riferimento per meglio rispondere alle esigenze della singola azienda o delle aziende di una determinata area territoriale e dei lavoratori (accordi premiali, conciliazione vita lavoro, ecc.)
In condizioni di «sofferenza» aziendale la contrattazione ha lo scopo di consentire la gestione non traumatica delle situazioni di eccedenza di personale (accordi di CIGS, CDS, riduzione di personale)
Per il perseguimento di finalità particolari e temporanee è ammessa una contrattazione collettiva con caratteristiche derogatorie della legge e del CCNL (contrattazione di prossimità)
Soggetti stipulanti
CONTRATTO | SOGGETTI STIPULANTI |
---|---|
contrattazione TERRITORIALE | • organizzazioni provinciali |
contrattazione AZIENDALE | • organizzazioni sindacali dei lavoratori • organizzazioni dei datori di lavoro • talvolta, il singolo datore di lavoro |
Ai fini della validità del contratto, è indispensabile la sottoscrizione da parte di un rappresentante sindacale dei lavoratori, mentre non è necessario il coinvolgimento dell’associazione di categoria datoriale.
Materie disciplinabili
Generalmente, i contratti collettivi di secondo livello disciplinano le materie oggetto di delega da parte della contrattazione collettiva nazionale e della Legge
• articolazione dell’orario di lavoro
• premi di produzione
• flessibilità
Efficacia
I contratti collettivi aziendali se approvati dalla maggioranza dei componenti delle RSU possono realizzare INTESE con efficacia erga omnes, nelle materie delegate dal CCNL di categoria
I contratti collettivi aziendali, se approvati:
a) dalle RSA che detengono la maggioranza delle deleghe conferite nell’anno precedente
b) con successivo referendum dalla maggioranza dei lavoratori
(50% + 1 degli aventi diritto)
possono realizzare intese con efficacia erga omnes, nelle materie delegate dal CCNL di categoria
Potere di negoziare
L’organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Art. 51 D.Lgs. n. 81/2015 : «Per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale
unitaria»
Con gli accordi interconfederali del 2011 e del 2014 e con il protocollo d’intesa del 2013 le organizzazioni datoriali e sindacali dell’Industria hanno tentato di porre rimedio all’assenza di un criterio legale di selezione dei soggetti abilitati.
Sono legittimate alla firma di accordi le organizzazioni dei lavoratori che raggiungano almeno un grado di rappresentatività del 5%, inteso come media tra dato di tesseramento (numero di deleghe conferite dai lavoratori) e dato elettorale (voti ottenuti dalle OO.SS. in occasione dell’elezione delle RSU).
La Divisione IV della Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali è preposta alla raccolta annuale degli elementi di valutazione in ordine alla rappresentatività, a livello nazionale, delle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro nel settore privato.
La raccolta dei predetti elementi di valutazione è finalizzata soprattutto alla individuazione delle OO.SS. maggiormente rappresentative ai fini della costituzione degli organismi a partecipazione sindacale, ai sensi delle diverse normative che li istituiscono.
Tale problema ha formato oggetto di esame da parte di una giurisprudenza amministrativa ormai cospicua, la quale, in assenza di positive indicazioni normative, ha ricavato dai principi generali dell’ordinamento alcuni criteri orientativi per l’azione dell’Autorità Amministrativa. Il giudizio sulla “maggiore rappresentatività” deve essere il risultato di un complesso di elementi da esaminare caso per caso.
Il procedimento di nomina dei rappresentanti si sviluppa in due fasi distinte.
In una prima fase, che presuppone l’esistenza di più associazioni sindacali concorrenti, l’Amministrazione individua quelle associazioni dotate di una rappresentatività minima sufficiente per avere titolo a partecipare alle designazioni dei rappresentanti nell’organo collegiale.
I criteri utilizzati a tal fine sono i seguenti: consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali; ampiezza e diffusione delle strutture organizzative.
La Cassazione ha deciso che la diffusione del campo di azione delle Confederazioni deve essere accertata sia territorialmente (nel senso che non sia limitata a una parte soltanto del territorio nazionale), sia settorialmente (nel senso che non sia limitato ad alcune categorie soltanto di lavoratori); partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro; partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive.
Per quanto concerne i dati relativi alla consistenza associativa, essi sono dichiarati dalle stesse associazioni sindacali e l’Amministrazione non ha la possibilità di effettuarne la verifica data la nota mancata attuazione dell’art. 39 della Costituzione.
Alla seconda fase è preposta la P.A. che deve emanare il decreto di costituzione dell’organismo sulla base della disciplina che lo istituisce. In tale fase la P.A., valutando la tipologia dell’organismo, procede all’individuazione delle OO.SS. cui attribuire la rappresentanza negli organismi collegiali.
L’impossibilità di superare il limite dei posti disponibili fissati dal legislatore pone l’esigenza di comparare le OO.SS. concernenti, nell’ambito delle singole categorie professionali, facendo riferimento ad una valutazione globale dei citati criteri.
Qualora risulti da attribuire un solo posto, lo stesso viene assegnato alla O.S. risultata maggiormente rappresentativa.
Allorché, invece, il numero dei posti disponibili sia maggiore, in assenza di positive disposizioni normative, si deve necessariamente procedere a una scelta che costituisca il punto di equilibrio tra le due alternative possibili: rappresentanza affidata ad un’unica organizzazione e rappresentanza attuata in forma pluralistica, nei limiti dei posti disponibili.
La raccolta degli elementi di valutazione in merito alla rappresentatività sindacale nel settore pubblico spetta invece, istituzionalmente, all’ARAN e alla Funzione Pubblica.